Articolo 2 della Legge 3 febbraio 1979, n. 66
Articolo 1
Versione
17 marzo 1979
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 dell'accordo stesso.

Entrata in vigore il 17 marzo 1979