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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 3526/2024 Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
nelle persone dei magistrati:
NN RR Presidente rel.
Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...]h ed elettivamente domiciliato in Milano,
Via Melchiorre Gioia, 88, presso lo studio dell'avvocato William Limuti (C.F.
[...]
) che lo rappresenta e difende C.F._2
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Adriana Boscagli ( CodiceFiscale_4
– Foro di Roma – ), e RA ST(C.F.: – Foro CodiceFiscale_5
di Milano), con studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 13, ove elegge domicilio
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
1 Oggetto: ricorso in appello avverso la sentenza n. 9967/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 18.11.2024
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE (come da foglio di PC depositato il 26.11.2025):
Nel merito in via principale:
In completa riforma dell'impugnata Sentenza emessa dal Tribunale di Milano, per tutti i motivi dedotti nel ricorso d'appello nonché in forza dei principi statuiti dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza depositata in atti, resa nel Giudizio Numero 19716/2023 R.G.,
l'appellante chiede che codesta On.le Corte di Appello di Milano dichiari che il dott. nulla debba versare a titolo di assegno divorzile a favore dell'ex coniuge avv.to Parte_1
per tutti i motivi dedotti in atti e per quanto emerge dalla documentazione CP_1
dimessa in giudizio da ritenersi tutta ammissibile;
che sia confermata l'ordinanza di sospensione dell'assegno divorzile a favore della appellata disposta da parte di CP_1
questa Ecc.ma Corte di Appello in sede di prima udienza;
disponga la revoca ex tunc del diritto all'assegno divorzile erroneamente attribuito dal Tribunale di Milano a favore dell'appellata CP_1
In riforma della Sentenza N. 9967/2024 emessa in data 13/11/2024 dal Tribunale di
Milano resa nella causa R.G. 13827/2021 per tutti i motivi dedotti nel ricorso d'appello nonché in forza dei principi (di fatto e diritto) statuiti dalla Suprema Corte nell'ambito dell'ordinanza depositata in atti, resa nel Giudizio Numero 19716/2023 R.G., disporre che i figli e siano collocati in misura paritaria presso il padre Per_1 Parte_2
e presso la madre, annullando ogni contributo al mantenimento degli stessi disposto in
Sentenza N. 9967/2024 emessa in data 13/11/2024 del Tribunale di Milano, ordinando che ciascuno dei coniugi provveda al mantenimento dei figli minori quando gli stessi si trovino presso il medesimo;
disporre la riforma della Sentenza del Tribunale oggetto di appello, disponendo l'annullamento del contributo che il dott. è stato chiamato a corrispondere, Parte_1
pari al 50% del canone di locazione dell'immobile in cui risiede l'appellata CP_1
In riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di Milano N. 9967/2024, per tutti i motivi dedotti nel ricorso d'appello nonché in forza dei principi di diritto e di fatto
2 statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ambito dell'ordinanza depositata in atti resa nel Giudizio Numero 19716/2023 R.G., disporre la riforma integrale della statuizione in ordine alla condanna alle spese di lite, condannando al pagamento delle spese la resistente . Controparte_1
Nel merito in via subordinata:
In riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di MILANO N°. 9967/2024 emessa in data 13/11/2024 per tutti i motivi dedotti nel ricorso d'appello nonché in forza dei principi di diritto e di fatto statuiti dalla Corte di Cassazione nell'ambito dell'ordinanza depositata in atti resa nel Giudizio Numero 19716/2023 R.G., disporre che il Parte_1
debba contribuire al mantenimento dei figli tramite l'erogazione di un contributo mensile di € 2.000,00 complessivo per i 2 figli (€ 1000,00 per ciascun figlio) oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. In riforma della Sentenza emessa dal
Tribunale di Milano, disporre la riforma integrale della statuizione in ordine alla condanna alle spese di lite, condannando al pagamento delle spese la signora
[...]
. CP_1
In completa riforma dell'impugnata Sentenza emessa dal Tribunale di Milano, si chiede che l'On.le Corte di Appello di Milano dichiari che il dott. nulla debba versare Parte_1
a titolo di assegno divorzile all'ex coniuge avv.to er tutti i motivi dedotti in atti CP_1
e per quanto emerge dalla documentazione dimessa in giudizio, da ritenersi tutta ammissibile;
disporre la riforma della Sentenza del Tribunale ordinando l'annullamento del contributo che il dott. è stato erroneamente chiamato a corrispondere, pari Parte_1
al 50% del canone di locazione dell'immobile ove risiede l'appellata CP_1
In via istruttoria:
Si reiterano tutte le istanze istruttorie dedotte nelle memorie ai sensi dell'183 6° comma cpc agli atti di causa che qui debbono intendersi integralmente ritrascritte.
PER L'APPELLATA (come da comparsa di costituzione e risposta depositata il
13.03.2025):
In via preliminare:
3 - dichiarare l'inammissibilità dell'Appello proposto dal Notaio ai Parte_1
sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
- respingere ogni istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, poiché infondata ed illegittima, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Nel merito: respingere integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per tutto quanto esposto, dedotto e prodotto.
Sempre in via principale, condannare l'Appellante alle spese legali del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: rigettare tutte le domande istruttorie dell'Appellante, poiché inammissibili ed irrilevanti ed in subordine qualora ritenute ammissibili ammettere le istanze istruttorie di questa
Appellata così come formulate in I grado con i testi ivi indicati.
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
1. e si univano in matrimonio in data 03.09.2009; Parte_1 Controparte_1
dall'unione nascevano (19.10.2010) e (06.06.2016). Per_1 Parte_2
Con ricorso del 28.11.2017 adiva il Tribunale di Sondrio chiedendo la Controparte_1
separazione giudiziale con addebito al l'affido condiviso dei figli con Parte_1
collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, assegno di mantenimento a carico del coniuge nella misura di € 3.500,00 per ciascun figlio e €
2.500,00 per sé stessa, spese straordinarie per i figli all'80%.
Veniva iscritto il procedimento RG 1617/2017.
Si costituiva in giudizio chiedendo pronunciarsi la separazione Controparte_2
personale con addebito alla moglie, affido condiviso dei figli con collocamento paterno e regolamentazione delle modalità di visita materne, mantenimento diretto dei minori,
50% delle spese straordinarie per i figli a carico della moglie.
4 Con provvedimento emesso a seguito dell'udienza Presidenziale del 15.02.2018 i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente. Il Tribunale di Sondrio emetteva sentenza parziale relativa allo stato di separazione dei coniugi n. 186/2020 depositata il 20.07.2020
e nel prosieguo, con sentenza n. 444/2021, emessa in data 21.12.2021 e depositata in data 22.12.2021, il Tribunale pronunciava definitivamente sul ricorso di separazione giudiziale.
La sentenza del Tribunale di Sondrio veniva appellata dal davanti la Corte Parte_1
d'Appello di Milano (RG. n. 47/2022 c.c.); con sentenza n. 597/2023 pubblicata il
22.02.2023 la Corte d'Appello rigettava l'appello confermando la sentenza di separazione personale dei coniugi.
Pendente il giudizio di separazione, , in data 22.03.2021, Parte_1
depositava presso il Tribunale di Milano ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento a settimane alterne;
diritto di trascorrere vacanze e festività con i figli secondo un calendario concordato;
spese straordinarie per i figli al 50%; dichiarare nulla doversi a In subordine chiedeva di contribuire al mantenimento dei Controparte_1
minori tramite il versamento di € 1.000,00 mensili per entrambi i figli.
Con comparsa dell'1.10.2021 si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1
alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
domandava l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita paterno;
un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 3.500,00 per ciascun figlio;
rimborso del canone di locazione della casa in cui i figli coabitano con la madre;
80% delle spese straordinarie per i figli;
obbligo a carico del di versare € Parte_1
1.500,00 a titolo di mantenimento per sé stessa.
All'udienza presidenziale del 12.10.2021, il Giudice sentiva congiuntamente i coniugi e ne tentava la conciliazione che, tuttavia, non riusciva;
ritenuto di non apportare modifiche né al calendario di frequentazioni, né alle questioni in punto economico, confermava i provvedimenti provvisori già vigenti nel giudizio di separazione con RG n.
1607/2017;
5 nominava Giudice istruttore sé stesso;
fissava l'udienza di comparizione e trattazione il
24.03.2022.
In data 29.12.2021 promuoveva ricorso ex art. 709 ter c.p.c. chiedendo Controparte_1
che la figlia minore , a seguito di disagio psicologico emerso nel corso della Per_1
separazione, potesse iniziare un percorso di sostegno psicologico;
veniva aperto il sub procedimento n. R.G. 13827-1/2021 nel corso del quale veniva disposta CTU psicodiagnostica sulle condizioni dei minori e dei genitori.
All'udienza del 24.03.2022, tenutasi con note di trattazione scritta, parte ricorrente formulava, tra le altre domande, richiesta di pronuncia parziale sullo status, con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
Entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini ex art 183, comma VI, cpc, per parte convenuta con decorrenza differita.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, tratteneva la causa in decisione sullo status rimettendola al Collegio, anche in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Con decreto del 04.04.2022 la Corte d'Appello di Milano decideva sul reclamo promosso dal avverso l'ordinanza presidenziale del 12.10.2021; in parziale accoglimento, Parte_1
riduceva l'assegno dovuto alla ad € 1.000,00; respingeva la richiesta di riduzione CP_1
del contributo in favore dei figli (proc. n. r.g. 1359/2021).
In data 13.4.2022 veniva emessa la pronuncia parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti (sentenza n. 3591/2022, pubblicata in data
26.4.2022) e con separata ordinanza, emessa in pari data, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti, assegnando a queste ultime i termini richiesti per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e fissava per l'ulteriore trattazione del procedimento l'udienza del 22.9.2022, successivamente differita all'udienza del 18.10.2022.
In data 19.5.2022, con separato ricorso ex art. 709, u.c., c.p.c., Parte_1
chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del 12.10.2021.
Si apriva il sub- procedimento RG 138276-2 /2021.
6 Con ordinanza del 2.7.2022 il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta in data 27.6.2022, rigettava l'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie formulata in via d'urgenza da parte attrice.
L'udienza fissata per il 18.10.2022, su istanza del CTU, veniva ulteriormente differita al
30.11.2022; in tale udienza veniva esaminato nel contraddittorio delle parti l'elaborato peritale depositato in data 13.11.2022 e, all'esito, i procedimenti (il principale e il sub – 1) venivano rinviati entrambi all'udienza del 16.2.2023.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.02.2023, con ordinanza del
18.03.2023, il Giudice rigettava le prove per testi articolate dalle parti e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.07.2023 sostituendola col deposito di note scritte.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.7.2023 il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in data 11.7.2023 contenenti la precisazione delle conclusioni, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In data 27.11.2023, depositava istanza urgente chiedendo la Controparte_1
sospensione del pernottamento infrasettimanale dei minori con il padre, adducendo l'inidoneità del ad occuparsi adeguatamente dei figli e, in particolare, il rifiuto Parte_1
manifestato da in seguito ad un episodio verificatosi in data 22.11.2023. Con Per_1
ordinanza del 13.12.2023 il Tribunale disponeva, quindi, rimettersi la causa sul ruolo del
Giudice istruttore, assegnava al signor un termine per il deposito di memoria Parte_1
in replica all'istanza di parte del 27.11.2023 e fissava per l'ascolto della minore CP_1
l'udienza del 25.1.2024. Per_1
In data 25.01.2024 veniva sentita;
il Giudice, preso atto delle dichiarazioni delle Per_1
parti e dell'impegno assunto dal signor a consentire ad di affrontare il Parte_1 Per_1
primo colloquio con la psicologa, considerato il proprio trasferimento ad altro Ufficio, disponeva trasmettersi gli atti alla Presidente di sezione per l'assegnazione del fascicolo ad altro giudice togato e per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 30.1.2024 il Presidente di Sezione assegnava in via definitiva il procedimento alla dott.ssa Valentina Maderna;
veniva successivamente fissata udienza
7 avanti il GOT delegato per la comparizione personale delle parti, per attualizzare situazione dei coniugi e dei minori, al 10.05.2024.
All'udienza del 10.05.2024, sentite le parti, il GOT rimetteva gli atti al GD. Con ordinanza del 14.5.2024 il Giudice istruttore, visti gli esiti dell'udienza celebrata in data
10.05.2024 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 30.5.2024.
Con ordinanza del 10.6.2024 il Giudice istruttore, lette le note in sostituzione dell'udienza, dato atto che parte convenuta formulava richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
A scioglimento della riserva precedentemente assunta, con sentenza emessa nella camera di consiglio del 13.11.2024, il Tribunale di Milano così provvedeva:
“1. Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori , nata il [...], e Per_1
nato il [...], con collocamento prevalente degli stessi, anche ai fini della residenza Parte_2
anagrafica, presso l'abitazione della madre (in via Vittoria Colonna, 11, Milano);
2. Dispone che, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli
e a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, nonché due giorni Per_1 Parte_2
infrasettimanali, senza pernotto, nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre e un giorno
(indicativamente il giovedì), senza pernotto, nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna;
Durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze natalizie e Per_1 Parte_2
trascorreranno, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro genitore;
Durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze di Pasqua e Per_1 Parte_2
trascorreranno, ad anni alterni, 4 giorni dal giovedì prima di Pasqua a Pasqua compresa con un genitore, e per 3 giorni dal lunedì di Pasquetta mattina fino al rientro a scuola con l'altro genitore;
Durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive e trascorreranno Per_1 Parte_2
con ciascun genitore quattro settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
I restanti ponti e festività infrannuali verranno alternati fra genitori;
8 3. Conferma a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità Parte_1
di marzo 2021, al mantenimento dei figli, e mediante versamento, in via anticipata Per_1 Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di , dell'importo mensile di euro 6.000,00 Controparte_1
(3.000,00 euro per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2019), oltre al 50% del canone di locazione dell'immobile ove vivono i minori, oltre all'80% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano che di seguito si riportano(…) [ cfr. sent. Pg. 15,16];
4. Dispone che versi alla moglie, a titolo di assegno divorzile, con decorrenza Parte_1
dalla mensilità successiva al deposito della presente sentenza, la somma mensile di euro 1.000,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale Istat;
5. Liquida le spese del presente procedimento nella somma di euro 7.200,00, oltre 15% di rimborso spese, Iva e CPA, disponendo che le stesse vengano poste in ragione di 2/3 a carico del ricorrente e compensate per il resto tra le parti (…)”.
L'iter motivazionale della sentenza impugnata può essere così sintetizzato.
Preliminarmente, in ordine alla domanda di divorzio, il Tribunale osservava di essersi già compiutamente pronunciato con sentenza parziale n. 3591/2022, richiamandosi integralmente ad essa.
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, il Collegio confermava l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori (come da ordinanza presidenziale del
12.10.2021), attesa la convergente richiesta delle parti e non ravvisandosi elementi di pregiudizio per i minori, essendo emersa - nel corso del procedimento e, in particolare, dalla CTU depositata in data 13.11.2022 – la capacità dei genitori di svolgere il ruolo genitoriale. Quanto al collocamento di e , confermava il collocamento Per_1 Parte_2
prevalente dei minori presso la madre, con la quale gli stessi vivevano ormai da anni (dal
2017, anno della separazione di fatto dei coniugi) a Milano e avevano ivi il centro dei loro interessi.
Quanto al contributo al mantenimento della prole, il Collegio osservava che il svolgeva la professione di notaio in Valtellina e dalle dichiarazioni dei redditi Parte_1
depositate in atti emergeva che lo stesso nel 2018 aveva prodotto un reddito annuo netto pari a euro 557.350,00 (cfr. PF 2019), nel 2019 pari a euro 553.866,00 (cfr. PF 2020) e
9 nel 2020 pari a euro 258.245,00 (cfr. PF 2021); non venivano invece, depositati il PF
2022 e il PF 2023. Inoltre, dalla disclosure del 30.09.2021 depositata da parte attrice emergeva che i conti correnti di cui il signor era titolare avevano un saldo Parte_1
negativo complessivo al 31.12.2020 pari a euro – 268.600,08; che i conti correnti depositi di cui il signor era titolare avevano un saldo positivo complessivo al Parte_1
31.12.2020 pari a euro 280.360,00; che il signor era titolare di diverse proprietà Parte_1
immobiliari (1 ufficio a Sondrio, 2 appartamenti ed una cantina ad Ardenno e 1 appartamento con box ad Ardenno) il cui valore complessivo era pari a euro 360.950,00
e che parte attrice aveva un debito residuo per mutui in essere al 31.12.2020 pari a euro –
1.193,716,32; dalla disclosure del 30.4.2024 emergeva, invece, che i conti correnti di cui il signor era titolare avevano un saldo negativo complessivo al 27.4.2024 pari a Parte_1
euro – 382.422; che parte attrice aveva un debito residuo per mutui in essere al 27.4.2024 pari a euro 924.577,36; che il signor era divenuto (a seguito del decesso del di Parte_1
lui padre) proprietario esclusivo di un immobile in VA e di un immobile ad
Ardenno, nonché della quota di 1/6 di diversi immobili (uno a Bormio, uno in
VA, uno a Valfurva, uno a in VA e uno a in Persona_2 Per_3
VA) e della quota di 1/18 e di 1/3 di due immobili rispettivamente siti in a Per_2
Bormio e a in VA. Inoltre, il signor aveva dichiarato di aver Per_2 Parte_1
venduto il proprio ufficio di Sondrio (il cui valore è pari a euro 179.000,00). Non erano stati depositati per quanto riguarda l'anno 2020, tutti gli estratti conti di ciascun conto corrente a lui intestato indicato in disclosure. Non era stato prodotto neppure alcun estratto conto né dei conti correnti né dei conti deposito per gli anni successivi al 2020.
Analogamente mancava documentazione (dal 2021 in poi) che attestasse l'ammontare dei mutui gravanti sulla parte attrice e la acquisizione di immobili per successione ereditaria paterna. Il Tribunale rilevava che, nel corso del giudizio, era Parte_1
diventato padre di due bambini avuti dalla nuova compagna;
il nuovo nucleo familiare viveva in una casa in Valtellina di proprietà del su cui non gravava alcun Parte_1
mutuo.
Quanto alla dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti emergeva che la stessa CP_1
nel 2018 aveva prodotto un reddito annuo netto pari a euro 29.937,00 (di cui 19.600,00
10 imputabili ad assegni di mantenimento del coniuge - cfr. PF 2019), nel 2019 pari a euro
18.000,00 (l'intero importo attribuibile ad assegni di mantenimento del coniuge - cfr. PF
2020), nel 2020 pari a euro 29.219,00 (di cui 18.000,00 imputabili ad assegni di mantenimento del coniuge - cfr. PF 2021) e nel 2021 pari a euro 21.996,00 (di cui 18.000 imputabili ad assegni di mantenimento del coniuge - cfr. PF 2022) e nel 2022 pari a euro
24.250,00 (di cui 18.919,00 imputabili ad assegni di mantenimento del coniuge - cfr. PF
2023). La resistente risultava altresì titolare di un conto corrente INTESA SAN PAOLO il cui saldo attivo al 31.12.2020 risultava pari a euro 11.112,61, al 31.12.2021 pari a euro
6.935,45, al 31.12.2022 5.632,28 e al 31.12.2023 pari a euro 3.700,55 e di un conto corrente deposito INTESA SAN PAOLO il cui saldo attivo al 31.12.2020 risultava pari a euro 42.273,46, al 31.12.2021 pari a euro 54.511,67, al 31.12.2022 45.002, 99 e al
31.12.2023 pari a euro 41.710,75. Risultava altresì che la nel 2018 avesse CP_1
domandato un finanziamento pari a circa euro 59.576,19 (con scadenza nel 2028).
Inoltre, era documentata la circostanza che parte convenuta dal 2018 convivesse con i figli minori in una casa in locazione in Milano, Via Vittoria Colonna, 11, per la quale pagava un canone mensile pari a euro 1.500,00. Dalla documentazione prodotta emergeva, poi, che la signora era aiutata da una colf assunta part time per 5 CP_1
pomeriggi a settimana con retribuzione di euro 700,00 mensili.
Il Tribunale, dunque, tenuto conto della situazione economico/reddituale delle parti
–pressocché invariata rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale - e, in particolare, della disparità economico/reddituali tra le parti;
considerata la situazione economico/reddituale/patrimoniale del signor non adeguatamente Parte_1
documentata, riteneva congruo confermare in € 6.000,00 l'obbligo di mantenimento dei figli a carico del oltre alla partecipazione al 50% al canone di locazione Parte_1
dell'immobile ove vivono i figli e l'80% delle spese straordinarie.
Quanto all'assegno divorzile, ricostruite le allegazioni delle parti ed esaminati i documenti prodotti, il Collegio osservava che la capacità reddituale del ricorrente fosse di molto superiore rispetto a quella della resistente, coniuge economicamente più debole.
Si osservava il Collegio, la negli anni cruciali per l'avvio della sua carriera di CP_1
avvocato, aveva lasciato Milano per seguire il marito a Sondrio e poco dopo nascevano
11 e , di guisa che costei si era ritrovata in una posizione più sfavorevole Per_1 Parte_2
rispetto al marito, il quale, diversamente, aveva potuto concentrarsi sulla sua carriera professionale. Secondo il Tribunale, a nulla rileverebbe, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, che la signora tra il 2017 e il 2020 abbia ottenuto una CP_1
postazione in uno studio legale in via Visconti di Modrone e dal 2021 beneficerebbe di una postazione in uno studio legale di un amico in Corso Magenta e che, di fatto, quindi, la stessa abbia lavorato;
difatti, secondo il Collegio, nel caso di specie, la avrebbe CP_1
fornito un contributo alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, a scapito dei suoi avanzamenti di carriera, e l'attuale squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi troverebbe ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio.
Pertanto, il Collegio riconosceva alla il diritto a percepire l'assegno divorzile nella CP_1
sua funzione “equilibratrice-compensativa” quantificando lo stesso nella somma di €
1.000,00 mensili.
Quanto alle spese di lite, vista la concorde richiesta delle parti in ordine all'affido dei figli minori, stante la prevalente soccombenza di parte ricorrente in riferimento alle altre domande, venivano poste per 2/3 a carico del e compensate per il restante Parte_1
1/3.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, con ricorso depositato il
18.12.2024 ed iscritto a ruolo il 20.12.2024 ha proposto appello Parte_1
che affidava ai seguenti motivi, così rispettivamente rubricati:
[...]
-in punto affido condiviso dei figli e pernotto infrasettimanale con il padre
-in punto mantenimento dei figli minori immotivata inosservanza di quanto statuito dalla suprema
Corte di cassazione nell'ordinanza del giudizio di separazione personale di coniugi
-in punto revoca attribuzione assegno divorzile a favore della moglie.
Con il primo motivo, l'appellante ha impugnato la statuizione del Tribunale che aveva revocato il diritto di tenere con sé i figli nel pernotto infrasettimanale come suggerito dal
CTU nel procedimento incidentale.
Con il secondo motivo, in ordine al mantenimento dei figli, ha osservato che Parte_1
il Tribunale si era immotivatamente discostato da quanto sancito dalla Suprema Corte
12 nell'ambito del giudizio di separazione tra i coniugi, che, in punto rideterminazione del contributo di mantenimento per i figli, aveva stabilito che lo stesso dovesse parametrarsi al tenore di vita avuto dalla famiglia al momento della separazione, con conseguente rideterminazione (id est: riduzione sostanziale) dell'assegno di mantenimento per i figli nati all'interno del matrimonio. ha eccepito che l'assegno attualmente erogato dal Parte_1
medesimo per i due figli nati all'interno del matrimonio non è mai stato oggetto di riduzione, ma anzi confermato all'udienza presidenziale di divorzio e poi nella sentenza impugnata, nella misura di cui al giudizio di separazione (poi cassato dalla Suprema
Corte).
Lamenta l'appellante che il Tribunale non ha tenuto conto della sopravvenienza di altri due figli e che, di conseguenza, le sostanze economiche del dovrebbero oggi Parte_1
essere ripartite tra quattro figli.
Quanto alla rivalutazione dell'assegno in oggetto, disposta dal Tribunale a partire dall'anno 2019, ha eccepito che la rivalutazione, così posta, retroagirebbe Parte_1
illegittimamente ad un momento in cui i coniugi erano separati, in un periodo in cui opererebbe l'ordinanza della Corte di Cassazione. Altresì, secondo parte appellante, qualora il Tribunale di Milano avesse tenuto in considerazione l'ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione, avvalendosi di quanto sancito dalla CTU redatta nella causa di separazione, avrebbe potuto quantificare il giusto assegno a titolo di mantenimento dei figli tenendo in considerazione gli anni antecedenti alla separazione, in particolare il periodo degli anni 2016 e 2017. Ed ancora, il Tribunale -secondo avrebbe Parte_1
errato nella valutazione dei dati reddituali, poiché avrebbe computato come fonte di reddito l'eredità del padre di che non consisterebbe in un reddito ma una Parte_1
rendita.
Parte appellante, inoltre, insisteva nella rideterminazione dell'assegno per il mantenimento, tenuto conto della richiesta di tenere con sé i figli 1-2 giorni con pernotto settimanale oltre che nei week-end alternati, per consentire ai figli di esercitare il diritto alla fratellanza e di poter godere la presenza dei parenti.
13 altresì, si dichiarava disponibile ad assumere il 70% delle spese straordinarie Parte_1
eventualmente necessarie per i figli minori;
nel ritenere eccessivo l'importo di € 6.000,00 per i due figli minori chiedeva di imporre alla di rendere il conto delle spese CP_1
effettuate nei confronti dei figli;
chiedeva che la nonna paterna potesse trascorrere con i nipoti una decina di giorni l'anno, come già fanno con i nonni materni.
Con il terzo motivo, ha chiesto la riforma della decisione impugnata nella Parte_1
parte relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge, laddove il
Tribunale avrebbe disatteso i principi di diritto dettati dal Supremo Collegio, alla luce dei quali alla non competerebbe alcun assegno divorzile, poiché dotata di risorse CP_1
economiche ed avendo una relazione con un nuovo compagno.
In punto sospensione urgente dell'assegno divorzile disposto a favore dell'ex coniuge, ha chiesto la sospensione della sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
oggetto di gravame nella parte in cui ha disposto assegno divorzile;
inoltre, ha chiesto di disporre, all'esito del giudizio, la revoca definitiva dell'assegno a favore dell'ex coniuge on effetto retroattivo alla data di pronunzia del divorzio. CP_1
L'appellante ha dedotto che la non avrebbe diritto all'assegno, avendo una stabile CP_1
relazione da molti anni;
altresì, di contro ad un matrimonio durato solo 5 anni, Parte_1
avrebbe corrisposto alla ex moglie, dagli anni della separazione, una somma pari a circa €
800.000,00. Inoltre, essendo decorso un considerevole lasso di tempo dall'udienza presidenziale di divorzio, il contributo versato da avrebbe esaurito la funzione Parte_1
di sostegno al coniuge.
Parte appellante ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, con provvedimento inaudita altera parte oppure previa fissazione di un'udienza per la sola discussione dell'istanza stessa.
Con provvedimento depositato in data 14 gennaio 2025 il Presidente di sezione ha disposto udienza, in assenza delle parti, al 17.04.2025.
Con comparsa depositata in data 13.03.2025 si è costituita in giudizio
[...]
contestualmente chiedendo la trattazione orale dell'udienza. CP_1
14 Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del gravame promosso Controparte_1
dall'appellante, in quanto pretesto per reiterare pedissequamente i vari argomenti già sottoposti al Giudice di I grado.
Quanto al primo motivo d'appello, in punto affido condiviso e pernotto infrasettimanale con il padre, secondo parte appellata sarebbe privo di fondamento. Difatti, come riportato in sentenza, il non disporrebbe di alcun appartamento in Milano né Parte_1
potrebbe ritenersi equivalente il pernottamento in hotel di lusso;
altresì, il CTU avrebbe suggerito ipoteticamente che “se il padre potrà far convergere la sua attività lavorativa su Milano, potrà tenere i figli con sé anche nel corso della settimana con pernotto”; tuttavia, nel corso del giudizio di I grado, non avrebbe fornito alcuna prova né in ordine alla Parte_1
disponibilità di un'idonea soluzione alloggiativa a Milano né di una reale possibilità di far convergere la sua attività lavorativa su Milano.
Quanto al secondo motivo d'appello, a giudizio dell'appellata, il nel richiamare Parte_1
l'ordinanza della Corte di Cassazione, ometterebbe di precisare che la citata ordinanza veniva emessa a seguito del giudizio di separazione e conteneva delle prescrizioni per le quali è tuttora pendente giudizio di riassunzione (RGA 3525/2024); inoltre, secondo la ciò che rileverebbe nel presente giudizio sarebbe non già l'ordinanza della Corte CP_1
Suprema, emessa nell'ambito di altro e diverso giudizio, quanto piuttosto la motivazione emessa dal Tribunale di Milano anche in punto di determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento dei figli, all'esito dell'istruttoria esperita;
istruttoria che aveva infatti evidenziato una significativa e differente situazione economica/reddituale/patrimoniale delle parti, nonché una palese sperequazione economica/patrimoniale delle stesse.
Inveritiera sarebbe anche l'affermazione per cui il Tribunale non avrebbe considerato la sopravvenienza di altri due figli del poiché, non solo il Tribunale avrebbe ben Parte_1
valutato la circostanza, ma avrebbe anche riconosciuto come aumentate le esigenze dei minori e , nel frattempo cresciuti. Per_1 Parte_2
Quanto al terzo motivo d'appello inerente la revoca dell'assegno divorzile in favore della moglie, parte appellata ha in primo luogo osservato che la sua asserita convivenza con un altro uomo non sia mai stata provata, come nulla emergerebbe in merito a presunti
15 sostegni materiali da parte del sig. col quale esisterebbe solo una Pt_3
frequentazione tra adulti. Quanto alla sua presunta indipendenza economica, ciò che emergerebbe dalla sentenza impugnata sarebbe non solo la capacità reddituale del ricorrente, di molto superiore a quella della ma altresì il sacrificio della propria CP_1
crescita professionale in favore della carriera del marito. Quanto alla sospensione dell'assegno divorzile in suo favore, ha ribadito di non avere alcuna Controparte_1
stabile convivenza con un altro uomo e che in realtà l'unico bonifico ricevuto come rimborso vacanze non potrebbe certo rappresentare un supporto economico.
Quanto alla sospensiva della sentenza impugnata, chiedeva che l'istanza fosse CP_1
disattesa.
In ordine alla condanna alle spese di giustizia, questa non sarebbe che la conseguenza della prevalente soccombenza del nelle numerose istanze da lui promosse, Parte_1
laddove il comportamento processuale dell'appellata si sarebbe tradotto nel mero esercizio del diritto di difesa.
Con provvedimento del 13.03.2025 il Presidente di Collegio, vista l'istanza di trattazione orale promossa da ha disposto la trattazione in presenza delle parti Controparte_1
rinviando all'udienza del 17.04.2025.
All'udienza del 17.04.2025 l'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al capo 4 del dispositivo;
l'appellata si è riportata alle proprie conclusioni come in atti;
e il PG ha espresso parere negativo sull'istanza di sospensiva.
Con ordinanza emessa il 17.04.2025, pubblicata il 24.04.2025, questa Corte ha accolto
l'istanza di sospensione limitatamente alla corresponsione dell'assegno divorzile in favore del coniuge, rilevando che, ad un primo sommario scrutinio, le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata appaiono affette da carenze motivazionali, segnatamente in ordine alla valutazione della capacità lavorativa dell'appellata esercente la professione forense con disponibilità di studio in CP_1
Milano.
In data 6.10.2025 ha depositato la dichiarazione reddituale relativa all'anno Parte_1
2024, e con nota di deposito ha precisato che il suo reddito per l'anno 2024 è pari a €
16 190.568,00, come indicato nel quadro RN - Reddito complessivo e non quello risultante alla voce reddito imponibile pari a € 321.839,00, che rappresenta la base imponibile a fini fiscali (cioè il reddito 2023) avendo il dott. aderito al concordato fiscale. Parte_1
Pertanto, ha dedotto che avendo aderito al concordato, pur avendo per l'anno Parte_1
2024 un reddito lordo di 190.568, subirà una tassazione equivalente al reddito dell'anno precedente, di circa € 150.000,00.
All'udienza del 7.10.2025, la Corte, dopo aver esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha rinviato il procedimento all'udienza del 2.12.2025, disponendo la trattazione cartolare e assegnando termini per il deposito di note scritte sostitutive fino a cinque giorni prima dell'udienza.
In data 26.11.2025 ha precisato le proprie conclusioni come riportato in Parte_1
epigrafe.
Con note sostitutive di udienza depositate il 27.11.2025 ha evidenziato che dalla CP_1
dichiarazione dei redditi da ultimo prodotta da controparte egli risulta titolare di ben 46 immobili dei quali quasi tutti detenuti al 100% (vd. quadro B), che lo stesso ha prodotto un fatturato nel 2024 in linea con gli anni precedenti e pari a € 1.252.859,00, che la scelta di adesione al concordato fiscale non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio, essendo peraltro l'imposta netta di € 130.148,00 già stata integralmente versata grazie alle ritenute corrisposte a favore del Notaio nell'anno 2024 per € 56.778,00 (vd. rigo Parte_1
RN33) e agli acconti versati per € 75.703,00 (vd. Rigo RN38); risultando addirittura un credito d'imposta pari a € 2.333,00. Ciò posto ha insistito per il rigetto delle domande tutte proposte con l'appello del Notaio con la conseguente conferma integrale Parte_1
della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, la Corte, lette le note ex artt. 127 ter e ss. depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
L'appello è parzialmente fondato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va parzialmente riformata per le ragioni di seguito espresse.
17 Considerazioni preliminari
Preliminarmente, devono essere rigettate le richieste istruttorie reiterate nel presente giudizio dalla difesa ritenendo la Corte che il materiale probatorio già Parte_1
acquisito agli atti sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande proposte dalle parti, sia in ordine al collocamento dei minori, sia con riferimento alle questioni di natura economica.
Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di conformità alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c. proposta dalla difesa La norma CP_1
citata non impone una particolare forma o contenuto dell'atto di appello né la redazione di un progetto alternativo di decisione, ma richiede che l'appellante individui chiaramente i punti della sentenza impugnata oggetto di censura e le ragioni di dissenso, corredando la parte volitiva con un'argomentazione idonea a confutare le motivazioni del primo giudice. Il grado di specificità dei motivi di gravame, inoltre, non può essere previsto in via generale e assoluta, ma deve necessariamente confrontarsi con il tenore della motivazione della sentenza impugnata.
Sul punto le Sezioni Unite hanno precisato che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (Cass. Sez. U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, in tal senso, v. anche Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1932 del 18.1.2024).
Nel caso di specie, non si riscontra alcuna violazione della norma processuale in esame, poiché parte appellante ha individuato i capi e i passaggi della sentenza di primo grado oggetto di censura e ha esposto le ragioni delle doglianze, consentendo al giudice dell'impugnazione di comprendere la portata del devoluto e alla parte appellata di articolare un'adeguata e completa difesa per resistere ai motivi di appello. Pertanto, i
18 motivi di gravame risultano sufficientemente specifici e l'appello deve ritenersi ammissibile.
Nel merito
a) Sul regime di affidamento e di collocamento dei minori e Per_1 Parte_2
L'appellante si duole che la sentenza di primo grado abbia revocato il diritto di tenere con sé i figli nel pernotto infrasettimanale e ne chiede il collocamento paritetico con conseguente mantenimento diretto da parte di ciascun genitore. A sostegno di tale richiesta deduce di avere la disponibilità di un appartamento a Milano idoneo a ospitare i figli e di avere, altresì, la possibilità di garantire pernotti in strutture alberghiere di elevato livello, dotate di comfort graditi ai figli.
La Corte ritiene che tali doglianze non possano trovare accoglimento.
Il Tribunale di Milano ha correttamente evidenziato che, pur avendo il padre inizialmente documentato la locazione di un appartamento a Milano (Piazza Rosa
Scolari) e manifestato l'intenzione di trasferire parte della propria attività lavorativa in città, detta sistemazione non si è rivelata né stabile né idonea.
Le risultanze istruttorie, comprese le allegazioni della madre e l'ascolto diretto della minore , hanno confermato che il padre non ha mai utilizzato in modo Per_1
continuativo l'appartamento di Piazza Rosa Scolari e che i pernotti si sono svolti in alberghi o in un diverso immobile sito in via Ariosto, del quale non è stato chiarito il titolo di disponibilità. La stessa minore ha riferito di disagi connessi all'inadeguatezza e alla mancanza di comfort dell'abitazione, mentre il padre, all'udienza del 25 gennaio
2024, ha ammesso che i figli hanno pernottato con lui in hotel, talvolta dotati di palestra e piscina, confermando così l'assenza di una sistemazione stabile e domestica.
Tali circostanze, puntualmente valorizzate dal Tribunale, inducono questa Corte a condividere la valutazione di prime cure circa la scarsa chiarezza dell'effettiva disponibilità da parte dell'appellante di un'abitazione idonea a Milano ove ospitare i figli.
A ciò si aggiunga che, nel presente grado di giudizio, l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione idonea a confutare quanto ritenuto dal Tribunale e a comprovare l'asserita disponibilità di un immobile stabile e confortevole in Milano. Tale omissione
19 rafforza la conclusione secondo cui la regolamentazione delle frequentazioni senza pernottamento infrasettimanale risponde al superiore interesse dei minori, che impone di privilegiare la stabilità del loro habitat, la continuità scolastica e sociale e la garanzia di condizioni abitative adeguate. Non può ritenersi conforme a tale interesse il ricorso a soluzioni occasionali, quali strutture alberghiere, che, pur confortevoli, non assicurano quella dimensione domestica e familiare necessaria alla serenità dei minori.
Va, altresì, rilevato che il centro degli interessi dei minori è Milano, ove essi vivono con la madre sin dagli anni della separazione, frequentano la scuola e hanno consolidato le proprie relazioni sociali. Tale circostanza giustifica pienamente la statuizione del
Tribunale circa il collocamento prevalente dei minori presso la madre, non potendosi ravvisare elementi idonei a derogare a un assetto stabile e positivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di appello volto a ottenere il collocamento paritetico dei figli e la modifica del regime di frequentazione deve essere rigettato, risultando la decisione impugnata conforme ai principi di diritto e al preminente interesse dei minori.
b) Sul contributo al mantenimento dei figli
L'appellante ha chiesto la revoca ovvero, in via subordinata, la rideterminazione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei figli, ritenendo l'importo stabilito dal Tribunale (euro 6.000,00 complessivi) eccessivo e, comunque, sproporzionato rispetto ai redditi delle parti, anche in considerazione della sopravvenuta nascita di altri due figli. Ha, inoltre, lamentato che il Tribunale ha erroneamente considerato nella valutazione del tenore di vita anche gli anni successivi alla cessazione della convivenza, così discostandosi dall'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nel giudizio di separazione.
L'appellata, di contro, ha evidenziato che la pronuncia della Suprema Corte è intervenuta nell'ambito di un diverso procedimento, e che nel caso in esame sussiste un'evidente sperequazione economica/patrimoniale tra le parti;
ha inoltre sottolineato che il
Tribunale ha correttamente tenuto conto sia della sopravvenienza dei figli dell'appellante sia dell'aumento delle esigenze dei minori e in ragione della loro età. Per_1 Parte_2
20 Questa Corte, muovendo dai principi consolidati in materia di mantenimento della prole, ritiene di condividere la valutazione del Tribunale circa l'an debeatur, ma di doversi discostare in relazione al quantum dell'assegno.
La Suprema Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
32466 del 22/11/2023). Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez. I, 29 agosto 2024, n.23323). La
Suprema Corte ha, altresì, precisato, a proposito della valutazione delle “attuali” esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
21 In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi che dagli atti emerge una significativa disparità economico-reddituale tra le parti, che si è mantenuta costante nel corso degli anni1. 1 Controparte_3 la professione di notaio
[...]
Anno Reddito Addizionale Addizionale Netto Imposta Netta Netto d'imposta imponibile Regionale Comunale mensile
PF 2025-
€ 321.839,00 130.148,00 € 5.471,00 € € 1.448,00 € 184.772,00 € 15.397,67 redditi 2024
PF 2024-
€ 336.863,00 € 136.005,00 € 5.731,00 € 1.516,00 € 193.611,00 € 16.134,25 redditi 2023
PF 2023-
€ 797.625,00 € 335.710,00 € 13.702,00 € 3.589,00 € 444.624,00 € 37.052,00 redditi 2022
PF 2022-
€ 606.103,00 € 253.198,00 € 10.441,00 € 2.727,00 € 339.737,00 € 28.311,42 redditi 2021
PF 2021-
€ 379.818,00 € 155.625,00 € 6.504,00 € 1.709,00 € 215.980,00 € 17.998,33 redditi 2020
PF 2020-
€ 561.811,00 € 233.667,00 € 9.671,00 € 2.528,00 € 315.945,00 € 26.328,75 redditi 2019
PF 2019-
€ 563.321,00 € 234.384,00 € 9.697,00 € 2.535,00 € 316.705,00 € 26.392,08 redditi 2018
PF 2018-
€ 625.406,00 € 260.978,00 € 10.777,00 € 2.814,00 € 350.837,00 € 29.236,42 redditi 2017
Redditi TANZI Svolge la professione di avvocato
Anno Reddito Addizionale Addizionale Netto Imposta Netta Netto d'imposta imponibile Regionale Comunale mensile
PF 2025-
€ 10.709,00* - € 0,00 € € 0,00 € 10.709,00 € 892,42 redditi 2024
PF 2024-
€ 12.282,00* € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.282,00 € 1.023,50 redditi 2023
PF 2023-
€ 18.045,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.045,00 € 1.503,75 redditi 2022
PF 2022-
€ 16.996,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.996,00 € 1.416,33 redditi 2021
PF 2021-
€ 18.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.000,00 € 1.500,00 redditi 2020
22 In particolare, risulta pacifico che dispone di una capacità economico- Parte_1
reddituale nettamente superiore rispetto alla resistente e che lo stesso con le sue ben più cospicue risorse ha garantito alla famiglia un elevato tenore di vita nel corso del matrimonio. È vero che l'appellante ha oggi altri due figli ma tale circostanza non può comprimere il diritto dei minori e a conservare un tenore di vita Per_1 Parte_2
tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Inoltre, deve considerarsi che i minori hanno oggi quindici e nove anni e che le loro esigenze, anche in termini di istruzione, attività extrascolastiche e cura personale, sono inevitabilmente aumentate. Si aggiunga che il collocamento prevalente dei minori presso la madre comporta che quest'ultima sostenga in via continuativa oneri di cura e spese ordinarie, circostanza che incide sulla ripartizione dell'obbligo contributivo.
Alla luce di tali elementi, questa Corte ritiene congruo rideterminare l'assegno di mantenimento dovuto dal padre nella misura di euro 1.800,00 per ciascun figlio, ferma la suddivisione delle spese straordinarie nella misura dell'80%, tenendo conto esclusivamente del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e non di quello successivo alla separazione e confermando altresì l'obbligo di concorrere nella misura del
50% al pagamento del canone di locazione dell'immobile in Milano ove i minori vivono con la madre.
Tale quantificazione appare proporzionata alle capacità economiche delle parti e idonea a garantire ai minori un livello di vita coerente con il contesto familiare originario.
b) Sull'assegno divorzile deduce che nulla spetti all'ex moglie a titolo di assegno divorzile in Parte_1
considerazione del fatto che la stessa sarebbe dotata di risorse economiche ed avrebbe una relazione con un nuovo compagno. Dal canto suo, ha contestato tali CP_1
PF 2019-
€ 26.274,00 € 1.196,00 € 363,00 € 210,00 € 24.505,00 € 2.042,08 redditi 2018
PF 2018-
€ 19.914,00 € 3.264,00 € 262,00 € 0,00 € 16.388,00 € 1.365,67 redditi 2017
*Reddito complessivo 23 allegazioni evidenziando la disparità reddituale sussistente tra le parti e il sacrificio della propria carriera e crescita professionale a favore del marito.
Questa Corte ritiene che la motivazione del Tribunale sia corretta nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, in quanto conforme ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, il Collegio fa rilevare come non debba più parlarsi di assegno di mantenimento, essendosi ormai conclusa la fase di separazione, bensì di assegno di divorzio.
È noto come in tema di assegno ex art. 5 comma 6 Legge Divorzio (come sostituito dall'art. 10 Legge 74/1987) dalla metà del 2017 si è radicata un'interpretazione
(inaugurata dalla pronuncia della Sezione I 10.5.2017 n. 11504 e successivamente sempre riconfermata: Cass. 22.6.2017 n. 15481; Cass.
8.8.2017 n. 19721, Cass. 13.6.2018 n.
15568) nel senso di individuare nella disposizione normativa un ordine di giudizio rigorosamente bifasico e diversamente orientato: nella prima fase dell'an debeatur, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento del riconoscimento o meno del diritto all'assegno di divorzio, occorreva verificare se sussistessero le relative condizioni di legge, ravvisabili nella mancanza di mezzi adeguati e nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
nella seconda fase, finalizzata invece alla determinazione del quantum debeatur e informata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro economicamente più debole (fase alla quale può accedersi unicamente all'esito del positivo riscontro dei presupposti del diritto all'assegno effettuato nella prima fase), si doveva tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma e così delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, al fine di determinare in concreto l'ammontare dell'assegno divorzile. Il tutto, inoltre, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e
24 prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Il nuovo filone interpretativo è stato rimesso al vaglio delle Sezioni Unite che si sono pronunciate con sentenza 11.7.2018 n. 18287, con cui sono stati definitivamente chiariti i presupposti del diritto a percepire l'assegno divorzile. In sintesi, la decisione resta ancora ben ancorata al testo di legge, laddove si prevede che il Tribunale deve stabilire l'assegno divorzile quando uno dei coniugi “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Quindi, per prima cosa, il Tribunale deve accertare quale sia la condizione economica del coniuge richiedente, verificando se non sia titolare di redditi propri che gli consentano di mantenersi: così viene da subito in evidenza il profilo di natura assistenziale dell'assegno divorzile, destinato a tutelare il coniuge non autosufficiente.
Spiegano le Sezioni Unite, però, che il giudizio sul possesso dei “mezzi adeguati” per mantenersi non può essere ridotto ad un automatismo, perché il parametro dell'adeguatezza ha “carattere intrinsecamente relativo” e quindi impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Tale valutazione comparativa non può limitarsi al mero raffronto dei freddi numeri, ma deve essere operata alla luce degli altri criteri indicati nella norma, cercando di indagare in che modo le attuali condizioni delle parti siano state influenzate dalla loro storia matrimoniale e se l'eventuale squilibrio economico-patrimoniale tra loro sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. In altri termini, per citare letteralmente le parole utilizzate dalla Suprema Corte, il Tribunale dovrà valutare “se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del
25 mercato del lavoro”. In questo modo, alla funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si affianca una funzione compensativa e perequativa, che consente di tener conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Calando questi principi (successivamente ribaditi da Cass. 27.1.2025 n. 1889; Cass.
13.12.2024 n. 32354; Cass. 28.11.2024 n. 30602; Cass. 28.2.2019 n. 5975; Cass. 29.1.2019
n. 2480) al caso in decisione è indubitabile la sperequazione reddituale fra le due parti: la capacità reddituale del ricorrente è nettamente superiore rispetto a quella della resistente che è, evidentemente, il coniuge economicamente più debole.
Dal complesso degli atti di causa emerge che tale disparità reddituale è stata determinata dalle scelte di vita familiare. È pacifico e incontestato che la sig.ra dopo aver CP_1
lasciato lo studio legale di Milano nel 2010, si sia trasferita a Sondrio per consentire al marito di assumere incarichi istituzionali e avviare la propria carriera notarile, lavorando nello studio di quest'ultimo e rinunciando a consolidare la propria posizione professionale in un momento cruciale per la sua carriera. La nascita dei figli nel 2010 e nel 2016 ha ulteriormente limitato le opportunità di crescita lavorativa, imponendo alla resistente una prevalente dedizione alla cura della prole. Il supporto fornito dalla resistente è stato determinante per consentire al marito di concentrarsi sulla propria attività professionale, circostanza che ha inciso in modo significativo sullo squilibrio economico attuale tra le parti. Il trasferimento a Milano nel 2016, avvenuto per favorire l'espansione della carriera del ha aggravato la condizione della resistente, che Parte_1
si è ritrovata senza una posizione professionale stabile e con un figlio piccolo, mentre il marito ha potuto consolidare la propria posizione professionale, garantendo alla famiglia un elevato tenore di vita.
Tali elementi dimostrano che la sperequazione reddituale tra le parti è diretta conseguenza delle scelte di vita familiare e del sacrificio professionale della resistente, la quale ha rinunciato a opportunità di crescita e sviluppo professionale per consentire al marito di dedicarsi alla carriera.
26 Inoltre, va esclusa la sussistenza in capo alla resistente di una relazione consolidata con altro partner, caratterizzata da progettualità comune e integrazione economica, non avendo parte appellante assolto l'onere probatorio in tal senso.
Ciò posto, occorre considerare che la resistente è oggi dotata di capacità lavorativa e di elevata professionalità, esercitando la professione di avvocato presso uno studio in
Milano, sebbene non abbia fornito elementi ulteriori circa l'effettiva entità dell'attività svolta.
Pertanto, pur confermando il diritto all'assegno divorzile in ragione della funzione perequativa e compensativa, questa Corte ritiene equo rideterminare l'importo in euro
600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, tenuto conto delle attuali possibilità lavorative della resistente e della necessità di evitare che l'assegno si traduca in una rendita non giustificata.
Spese di lite
Avuto riguardo al complessivo esito del giudizio, le spese di lite vengono compensate integralmente per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello promosso da Parte_1
nei confronti di in parziale riforma della sentenza n.
[...] Controparte_1
9967/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 18 novembre 2024, così provvede:
- dispone che corrisponda ad quale assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei figli e , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Per_1 Parte_1
mese e per dodici mensilità all'anno, l'importo mensile di € 1.800,00 per ciascun figlio (€ 3.600,00 complessivi), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- dispone che corrisponda ad quale assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno,
l'importo mensile di € 600,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
27 - conferma nel resto la sentenza impugnata, salva la regolazione delle spese di lite, come di seguito;
- dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente est.
NN RR
28
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
nelle persone dei magistrati:
NN RR Presidente rel.
Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...]h ed elettivamente domiciliato in Milano,
Via Melchiorre Gioia, 88, presso lo studio dell'avvocato William Limuti (C.F.
[...]
) che lo rappresenta e difende C.F._2
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Adriana Boscagli ( CodiceFiscale_4
– Foro di Roma – ), e RA ST(C.F.: – Foro CodiceFiscale_5
di Milano), con studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 13, ove elegge domicilio
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
1 Oggetto: ricorso in appello avverso la sentenza n. 9967/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 18.11.2024
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE (come da foglio di PC depositato il 26.11.2025):
Nel merito in via principale:
In completa riforma dell'impugnata Sentenza emessa dal Tribunale di Milano, per tutti i motivi dedotti nel ricorso d'appello nonché in forza dei principi statuiti dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza depositata in atti, resa nel Giudizio Numero 19716/2023 R.G.,
l'appellante chiede che codesta On.le Corte di Appello di Milano dichiari che il dott. nulla debba versare a titolo di assegno divorzile a favore dell'ex coniuge avv.to Parte_1
per tutti i motivi dedotti in atti e per quanto emerge dalla documentazione CP_1
dimessa in giudizio da ritenersi tutta ammissibile;
che sia confermata l'ordinanza di sospensione dell'assegno divorzile a favore della appellata disposta da parte di CP_1
questa Ecc.ma Corte di Appello in sede di prima udienza;
disponga la revoca ex tunc del diritto all'assegno divorzile erroneamente attribuito dal Tribunale di Milano a favore dell'appellata CP_1
In riforma della Sentenza N. 9967/2024 emessa in data 13/11/2024 dal Tribunale di
Milano resa nella causa R.G. 13827/2021 per tutti i motivi dedotti nel ricorso d'appello nonché in forza dei principi (di fatto e diritto) statuiti dalla Suprema Corte nell'ambito dell'ordinanza depositata in atti, resa nel Giudizio Numero 19716/2023 R.G., disporre che i figli e siano collocati in misura paritaria presso il padre Per_1 Parte_2
e presso la madre, annullando ogni contributo al mantenimento degli stessi disposto in
Sentenza N. 9967/2024 emessa in data 13/11/2024 del Tribunale di Milano, ordinando che ciascuno dei coniugi provveda al mantenimento dei figli minori quando gli stessi si trovino presso il medesimo;
disporre la riforma della Sentenza del Tribunale oggetto di appello, disponendo l'annullamento del contributo che il dott. è stato chiamato a corrispondere, Parte_1
pari al 50% del canone di locazione dell'immobile in cui risiede l'appellata CP_1
In riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di Milano N. 9967/2024, per tutti i motivi dedotti nel ricorso d'appello nonché in forza dei principi di diritto e di fatto
2 statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ambito dell'ordinanza depositata in atti resa nel Giudizio Numero 19716/2023 R.G., disporre la riforma integrale della statuizione in ordine alla condanna alle spese di lite, condannando al pagamento delle spese la resistente . Controparte_1
Nel merito in via subordinata:
In riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di MILANO N°. 9967/2024 emessa in data 13/11/2024 per tutti i motivi dedotti nel ricorso d'appello nonché in forza dei principi di diritto e di fatto statuiti dalla Corte di Cassazione nell'ambito dell'ordinanza depositata in atti resa nel Giudizio Numero 19716/2023 R.G., disporre che il Parte_1
debba contribuire al mantenimento dei figli tramite l'erogazione di un contributo mensile di € 2.000,00 complessivo per i 2 figli (€ 1000,00 per ciascun figlio) oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. In riforma della Sentenza emessa dal
Tribunale di Milano, disporre la riforma integrale della statuizione in ordine alla condanna alle spese di lite, condannando al pagamento delle spese la signora
[...]
. CP_1
In completa riforma dell'impugnata Sentenza emessa dal Tribunale di Milano, si chiede che l'On.le Corte di Appello di Milano dichiari che il dott. nulla debba versare Parte_1
a titolo di assegno divorzile all'ex coniuge avv.to er tutti i motivi dedotti in atti CP_1
e per quanto emerge dalla documentazione dimessa in giudizio, da ritenersi tutta ammissibile;
disporre la riforma della Sentenza del Tribunale ordinando l'annullamento del contributo che il dott. è stato erroneamente chiamato a corrispondere, pari Parte_1
al 50% del canone di locazione dell'immobile ove risiede l'appellata CP_1
In via istruttoria:
Si reiterano tutte le istanze istruttorie dedotte nelle memorie ai sensi dell'183 6° comma cpc agli atti di causa che qui debbono intendersi integralmente ritrascritte.
PER L'APPELLATA (come da comparsa di costituzione e risposta depositata il
13.03.2025):
In via preliminare:
3 - dichiarare l'inammissibilità dell'Appello proposto dal Notaio ai Parte_1
sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
- respingere ogni istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, poiché infondata ed illegittima, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Nel merito: respingere integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per tutto quanto esposto, dedotto e prodotto.
Sempre in via principale, condannare l'Appellante alle spese legali del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: rigettare tutte le domande istruttorie dell'Appellante, poiché inammissibili ed irrilevanti ed in subordine qualora ritenute ammissibili ammettere le istanze istruttorie di questa
Appellata così come formulate in I grado con i testi ivi indicati.
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
1. e si univano in matrimonio in data 03.09.2009; Parte_1 Controparte_1
dall'unione nascevano (19.10.2010) e (06.06.2016). Per_1 Parte_2
Con ricorso del 28.11.2017 adiva il Tribunale di Sondrio chiedendo la Controparte_1
separazione giudiziale con addebito al l'affido condiviso dei figli con Parte_1
collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, assegno di mantenimento a carico del coniuge nella misura di € 3.500,00 per ciascun figlio e €
2.500,00 per sé stessa, spese straordinarie per i figli all'80%.
Veniva iscritto il procedimento RG 1617/2017.
Si costituiva in giudizio chiedendo pronunciarsi la separazione Controparte_2
personale con addebito alla moglie, affido condiviso dei figli con collocamento paterno e regolamentazione delle modalità di visita materne, mantenimento diretto dei minori,
50% delle spese straordinarie per i figli a carico della moglie.
4 Con provvedimento emesso a seguito dell'udienza Presidenziale del 15.02.2018 i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente. Il Tribunale di Sondrio emetteva sentenza parziale relativa allo stato di separazione dei coniugi n. 186/2020 depositata il 20.07.2020
e nel prosieguo, con sentenza n. 444/2021, emessa in data 21.12.2021 e depositata in data 22.12.2021, il Tribunale pronunciava definitivamente sul ricorso di separazione giudiziale.
La sentenza del Tribunale di Sondrio veniva appellata dal davanti la Corte Parte_1
d'Appello di Milano (RG. n. 47/2022 c.c.); con sentenza n. 597/2023 pubblicata il
22.02.2023 la Corte d'Appello rigettava l'appello confermando la sentenza di separazione personale dei coniugi.
Pendente il giudizio di separazione, , in data 22.03.2021, Parte_1
depositava presso il Tribunale di Milano ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento a settimane alterne;
diritto di trascorrere vacanze e festività con i figli secondo un calendario concordato;
spese straordinarie per i figli al 50%; dichiarare nulla doversi a In subordine chiedeva di contribuire al mantenimento dei Controparte_1
minori tramite il versamento di € 1.000,00 mensili per entrambi i figli.
Con comparsa dell'1.10.2021 si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1
alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
domandava l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita paterno;
un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 3.500,00 per ciascun figlio;
rimborso del canone di locazione della casa in cui i figli coabitano con la madre;
80% delle spese straordinarie per i figli;
obbligo a carico del di versare € Parte_1
1.500,00 a titolo di mantenimento per sé stessa.
All'udienza presidenziale del 12.10.2021, il Giudice sentiva congiuntamente i coniugi e ne tentava la conciliazione che, tuttavia, non riusciva;
ritenuto di non apportare modifiche né al calendario di frequentazioni, né alle questioni in punto economico, confermava i provvedimenti provvisori già vigenti nel giudizio di separazione con RG n.
1607/2017;
5 nominava Giudice istruttore sé stesso;
fissava l'udienza di comparizione e trattazione il
24.03.2022.
In data 29.12.2021 promuoveva ricorso ex art. 709 ter c.p.c. chiedendo Controparte_1
che la figlia minore , a seguito di disagio psicologico emerso nel corso della Per_1
separazione, potesse iniziare un percorso di sostegno psicologico;
veniva aperto il sub procedimento n. R.G. 13827-1/2021 nel corso del quale veniva disposta CTU psicodiagnostica sulle condizioni dei minori e dei genitori.
All'udienza del 24.03.2022, tenutasi con note di trattazione scritta, parte ricorrente formulava, tra le altre domande, richiesta di pronuncia parziale sullo status, con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
Entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini ex art 183, comma VI, cpc, per parte convenuta con decorrenza differita.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, tratteneva la causa in decisione sullo status rimettendola al Collegio, anche in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Con decreto del 04.04.2022 la Corte d'Appello di Milano decideva sul reclamo promosso dal avverso l'ordinanza presidenziale del 12.10.2021; in parziale accoglimento, Parte_1
riduceva l'assegno dovuto alla ad € 1.000,00; respingeva la richiesta di riduzione CP_1
del contributo in favore dei figli (proc. n. r.g. 1359/2021).
In data 13.4.2022 veniva emessa la pronuncia parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti (sentenza n. 3591/2022, pubblicata in data
26.4.2022) e con separata ordinanza, emessa in pari data, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti, assegnando a queste ultime i termini richiesti per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e fissava per l'ulteriore trattazione del procedimento l'udienza del 22.9.2022, successivamente differita all'udienza del 18.10.2022.
In data 19.5.2022, con separato ricorso ex art. 709, u.c., c.p.c., Parte_1
chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del 12.10.2021.
Si apriva il sub- procedimento RG 138276-2 /2021.
6 Con ordinanza del 2.7.2022 il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta in data 27.6.2022, rigettava l'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie formulata in via d'urgenza da parte attrice.
L'udienza fissata per il 18.10.2022, su istanza del CTU, veniva ulteriormente differita al
30.11.2022; in tale udienza veniva esaminato nel contraddittorio delle parti l'elaborato peritale depositato in data 13.11.2022 e, all'esito, i procedimenti (il principale e il sub – 1) venivano rinviati entrambi all'udienza del 16.2.2023.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.02.2023, con ordinanza del
18.03.2023, il Giudice rigettava le prove per testi articolate dalle parti e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.07.2023 sostituendola col deposito di note scritte.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.7.2023 il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in data 11.7.2023 contenenti la precisazione delle conclusioni, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In data 27.11.2023, depositava istanza urgente chiedendo la Controparte_1
sospensione del pernottamento infrasettimanale dei minori con il padre, adducendo l'inidoneità del ad occuparsi adeguatamente dei figli e, in particolare, il rifiuto Parte_1
manifestato da in seguito ad un episodio verificatosi in data 22.11.2023. Con Per_1
ordinanza del 13.12.2023 il Tribunale disponeva, quindi, rimettersi la causa sul ruolo del
Giudice istruttore, assegnava al signor un termine per il deposito di memoria Parte_1
in replica all'istanza di parte del 27.11.2023 e fissava per l'ascolto della minore CP_1
l'udienza del 25.1.2024. Per_1
In data 25.01.2024 veniva sentita;
il Giudice, preso atto delle dichiarazioni delle Per_1
parti e dell'impegno assunto dal signor a consentire ad di affrontare il Parte_1 Per_1
primo colloquio con la psicologa, considerato il proprio trasferimento ad altro Ufficio, disponeva trasmettersi gli atti alla Presidente di sezione per l'assegnazione del fascicolo ad altro giudice togato e per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 30.1.2024 il Presidente di Sezione assegnava in via definitiva il procedimento alla dott.ssa Valentina Maderna;
veniva successivamente fissata udienza
7 avanti il GOT delegato per la comparizione personale delle parti, per attualizzare situazione dei coniugi e dei minori, al 10.05.2024.
All'udienza del 10.05.2024, sentite le parti, il GOT rimetteva gli atti al GD. Con ordinanza del 14.5.2024 il Giudice istruttore, visti gli esiti dell'udienza celebrata in data
10.05.2024 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 30.5.2024.
Con ordinanza del 10.6.2024 il Giudice istruttore, lette le note in sostituzione dell'udienza, dato atto che parte convenuta formulava richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
A scioglimento della riserva precedentemente assunta, con sentenza emessa nella camera di consiglio del 13.11.2024, il Tribunale di Milano così provvedeva:
“1. Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori , nata il [...], e Per_1
nato il [...], con collocamento prevalente degli stessi, anche ai fini della residenza Parte_2
anagrafica, presso l'abitazione della madre (in via Vittoria Colonna, 11, Milano);
2. Dispone che, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli
e a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, nonché due giorni Per_1 Parte_2
infrasettimanali, senza pernotto, nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre e un giorno
(indicativamente il giovedì), senza pernotto, nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna;
Durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze natalizie e Per_1 Parte_2
trascorreranno, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro genitore;
Durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze di Pasqua e Per_1 Parte_2
trascorreranno, ad anni alterni, 4 giorni dal giovedì prima di Pasqua a Pasqua compresa con un genitore, e per 3 giorni dal lunedì di Pasquetta mattina fino al rientro a scuola con l'altro genitore;
Durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive e trascorreranno Per_1 Parte_2
con ciascun genitore quattro settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
I restanti ponti e festività infrannuali verranno alternati fra genitori;
8 3. Conferma a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità Parte_1
di marzo 2021, al mantenimento dei figli, e mediante versamento, in via anticipata Per_1 Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di , dell'importo mensile di euro 6.000,00 Controparte_1
(3.000,00 euro per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2019), oltre al 50% del canone di locazione dell'immobile ove vivono i minori, oltre all'80% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano che di seguito si riportano(…) [ cfr. sent. Pg. 15,16];
4. Dispone che versi alla moglie, a titolo di assegno divorzile, con decorrenza Parte_1
dalla mensilità successiva al deposito della presente sentenza, la somma mensile di euro 1.000,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale Istat;
5. Liquida le spese del presente procedimento nella somma di euro 7.200,00, oltre 15% di rimborso spese, Iva e CPA, disponendo che le stesse vengano poste in ragione di 2/3 a carico del ricorrente e compensate per il resto tra le parti (…)”.
L'iter motivazionale della sentenza impugnata può essere così sintetizzato.
Preliminarmente, in ordine alla domanda di divorzio, il Tribunale osservava di essersi già compiutamente pronunciato con sentenza parziale n. 3591/2022, richiamandosi integralmente ad essa.
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, il Collegio confermava l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori (come da ordinanza presidenziale del
12.10.2021), attesa la convergente richiesta delle parti e non ravvisandosi elementi di pregiudizio per i minori, essendo emersa - nel corso del procedimento e, in particolare, dalla CTU depositata in data 13.11.2022 – la capacità dei genitori di svolgere il ruolo genitoriale. Quanto al collocamento di e , confermava il collocamento Per_1 Parte_2
prevalente dei minori presso la madre, con la quale gli stessi vivevano ormai da anni (dal
2017, anno della separazione di fatto dei coniugi) a Milano e avevano ivi il centro dei loro interessi.
Quanto al contributo al mantenimento della prole, il Collegio osservava che il svolgeva la professione di notaio in Valtellina e dalle dichiarazioni dei redditi Parte_1
depositate in atti emergeva che lo stesso nel 2018 aveva prodotto un reddito annuo netto pari a euro 557.350,00 (cfr. PF 2019), nel 2019 pari a euro 553.866,00 (cfr. PF 2020) e
9 nel 2020 pari a euro 258.245,00 (cfr. PF 2021); non venivano invece, depositati il PF
2022 e il PF 2023. Inoltre, dalla disclosure del 30.09.2021 depositata da parte attrice emergeva che i conti correnti di cui il signor era titolare avevano un saldo Parte_1
negativo complessivo al 31.12.2020 pari a euro – 268.600,08; che i conti correnti depositi di cui il signor era titolare avevano un saldo positivo complessivo al Parte_1
31.12.2020 pari a euro 280.360,00; che il signor era titolare di diverse proprietà Parte_1
immobiliari (1 ufficio a Sondrio, 2 appartamenti ed una cantina ad Ardenno e 1 appartamento con box ad Ardenno) il cui valore complessivo era pari a euro 360.950,00
e che parte attrice aveva un debito residuo per mutui in essere al 31.12.2020 pari a euro –
1.193,716,32; dalla disclosure del 30.4.2024 emergeva, invece, che i conti correnti di cui il signor era titolare avevano un saldo negativo complessivo al 27.4.2024 pari a Parte_1
euro – 382.422; che parte attrice aveva un debito residuo per mutui in essere al 27.4.2024 pari a euro 924.577,36; che il signor era divenuto (a seguito del decesso del di Parte_1
lui padre) proprietario esclusivo di un immobile in VA e di un immobile ad
Ardenno, nonché della quota di 1/6 di diversi immobili (uno a Bormio, uno in
VA, uno a Valfurva, uno a in VA e uno a in Persona_2 Per_3
VA) e della quota di 1/18 e di 1/3 di due immobili rispettivamente siti in a Per_2
Bormio e a in VA. Inoltre, il signor aveva dichiarato di aver Per_2 Parte_1
venduto il proprio ufficio di Sondrio (il cui valore è pari a euro 179.000,00). Non erano stati depositati per quanto riguarda l'anno 2020, tutti gli estratti conti di ciascun conto corrente a lui intestato indicato in disclosure. Non era stato prodotto neppure alcun estratto conto né dei conti correnti né dei conti deposito per gli anni successivi al 2020.
Analogamente mancava documentazione (dal 2021 in poi) che attestasse l'ammontare dei mutui gravanti sulla parte attrice e la acquisizione di immobili per successione ereditaria paterna. Il Tribunale rilevava che, nel corso del giudizio, era Parte_1
diventato padre di due bambini avuti dalla nuova compagna;
il nuovo nucleo familiare viveva in una casa in Valtellina di proprietà del su cui non gravava alcun Parte_1
mutuo.
Quanto alla dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti emergeva che la stessa CP_1
nel 2018 aveva prodotto un reddito annuo netto pari a euro 29.937,00 (di cui 19.600,00
10 imputabili ad assegni di mantenimento del coniuge - cfr. PF 2019), nel 2019 pari a euro
18.000,00 (l'intero importo attribuibile ad assegni di mantenimento del coniuge - cfr. PF
2020), nel 2020 pari a euro 29.219,00 (di cui 18.000,00 imputabili ad assegni di mantenimento del coniuge - cfr. PF 2021) e nel 2021 pari a euro 21.996,00 (di cui 18.000 imputabili ad assegni di mantenimento del coniuge - cfr. PF 2022) e nel 2022 pari a euro
24.250,00 (di cui 18.919,00 imputabili ad assegni di mantenimento del coniuge - cfr. PF
2023). La resistente risultava altresì titolare di un conto corrente INTESA SAN PAOLO il cui saldo attivo al 31.12.2020 risultava pari a euro 11.112,61, al 31.12.2021 pari a euro
6.935,45, al 31.12.2022 5.632,28 e al 31.12.2023 pari a euro 3.700,55 e di un conto corrente deposito INTESA SAN PAOLO il cui saldo attivo al 31.12.2020 risultava pari a euro 42.273,46, al 31.12.2021 pari a euro 54.511,67, al 31.12.2022 45.002, 99 e al
31.12.2023 pari a euro 41.710,75. Risultava altresì che la nel 2018 avesse CP_1
domandato un finanziamento pari a circa euro 59.576,19 (con scadenza nel 2028).
Inoltre, era documentata la circostanza che parte convenuta dal 2018 convivesse con i figli minori in una casa in locazione in Milano, Via Vittoria Colonna, 11, per la quale pagava un canone mensile pari a euro 1.500,00. Dalla documentazione prodotta emergeva, poi, che la signora era aiutata da una colf assunta part time per 5 CP_1
pomeriggi a settimana con retribuzione di euro 700,00 mensili.
Il Tribunale, dunque, tenuto conto della situazione economico/reddituale delle parti
–pressocché invariata rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale - e, in particolare, della disparità economico/reddituali tra le parti;
considerata la situazione economico/reddituale/patrimoniale del signor non adeguatamente Parte_1
documentata, riteneva congruo confermare in € 6.000,00 l'obbligo di mantenimento dei figli a carico del oltre alla partecipazione al 50% al canone di locazione Parte_1
dell'immobile ove vivono i figli e l'80% delle spese straordinarie.
Quanto all'assegno divorzile, ricostruite le allegazioni delle parti ed esaminati i documenti prodotti, il Collegio osservava che la capacità reddituale del ricorrente fosse di molto superiore rispetto a quella della resistente, coniuge economicamente più debole.
Si osservava il Collegio, la negli anni cruciali per l'avvio della sua carriera di CP_1
avvocato, aveva lasciato Milano per seguire il marito a Sondrio e poco dopo nascevano
11 e , di guisa che costei si era ritrovata in una posizione più sfavorevole Per_1 Parte_2
rispetto al marito, il quale, diversamente, aveva potuto concentrarsi sulla sua carriera professionale. Secondo il Tribunale, a nulla rileverebbe, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, che la signora tra il 2017 e il 2020 abbia ottenuto una CP_1
postazione in uno studio legale in via Visconti di Modrone e dal 2021 beneficerebbe di una postazione in uno studio legale di un amico in Corso Magenta e che, di fatto, quindi, la stessa abbia lavorato;
difatti, secondo il Collegio, nel caso di specie, la avrebbe CP_1
fornito un contributo alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, a scapito dei suoi avanzamenti di carriera, e l'attuale squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi troverebbe ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio.
Pertanto, il Collegio riconosceva alla il diritto a percepire l'assegno divorzile nella CP_1
sua funzione “equilibratrice-compensativa” quantificando lo stesso nella somma di €
1.000,00 mensili.
Quanto alle spese di lite, vista la concorde richiesta delle parti in ordine all'affido dei figli minori, stante la prevalente soccombenza di parte ricorrente in riferimento alle altre domande, venivano poste per 2/3 a carico del e compensate per il restante Parte_1
1/3.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, con ricorso depositato il
18.12.2024 ed iscritto a ruolo il 20.12.2024 ha proposto appello Parte_1
che affidava ai seguenti motivi, così rispettivamente rubricati:
[...]
-in punto affido condiviso dei figli e pernotto infrasettimanale con il padre
-in punto mantenimento dei figli minori immotivata inosservanza di quanto statuito dalla suprema
Corte di cassazione nell'ordinanza del giudizio di separazione personale di coniugi
-in punto revoca attribuzione assegno divorzile a favore della moglie.
Con il primo motivo, l'appellante ha impugnato la statuizione del Tribunale che aveva revocato il diritto di tenere con sé i figli nel pernotto infrasettimanale come suggerito dal
CTU nel procedimento incidentale.
Con il secondo motivo, in ordine al mantenimento dei figli, ha osservato che Parte_1
il Tribunale si era immotivatamente discostato da quanto sancito dalla Suprema Corte
12 nell'ambito del giudizio di separazione tra i coniugi, che, in punto rideterminazione del contributo di mantenimento per i figli, aveva stabilito che lo stesso dovesse parametrarsi al tenore di vita avuto dalla famiglia al momento della separazione, con conseguente rideterminazione (id est: riduzione sostanziale) dell'assegno di mantenimento per i figli nati all'interno del matrimonio. ha eccepito che l'assegno attualmente erogato dal Parte_1
medesimo per i due figli nati all'interno del matrimonio non è mai stato oggetto di riduzione, ma anzi confermato all'udienza presidenziale di divorzio e poi nella sentenza impugnata, nella misura di cui al giudizio di separazione (poi cassato dalla Suprema
Corte).
Lamenta l'appellante che il Tribunale non ha tenuto conto della sopravvenienza di altri due figli e che, di conseguenza, le sostanze economiche del dovrebbero oggi Parte_1
essere ripartite tra quattro figli.
Quanto alla rivalutazione dell'assegno in oggetto, disposta dal Tribunale a partire dall'anno 2019, ha eccepito che la rivalutazione, così posta, retroagirebbe Parte_1
illegittimamente ad un momento in cui i coniugi erano separati, in un periodo in cui opererebbe l'ordinanza della Corte di Cassazione. Altresì, secondo parte appellante, qualora il Tribunale di Milano avesse tenuto in considerazione l'ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione, avvalendosi di quanto sancito dalla CTU redatta nella causa di separazione, avrebbe potuto quantificare il giusto assegno a titolo di mantenimento dei figli tenendo in considerazione gli anni antecedenti alla separazione, in particolare il periodo degli anni 2016 e 2017. Ed ancora, il Tribunale -secondo avrebbe Parte_1
errato nella valutazione dei dati reddituali, poiché avrebbe computato come fonte di reddito l'eredità del padre di che non consisterebbe in un reddito ma una Parte_1
rendita.
Parte appellante, inoltre, insisteva nella rideterminazione dell'assegno per il mantenimento, tenuto conto della richiesta di tenere con sé i figli 1-2 giorni con pernotto settimanale oltre che nei week-end alternati, per consentire ai figli di esercitare il diritto alla fratellanza e di poter godere la presenza dei parenti.
13 altresì, si dichiarava disponibile ad assumere il 70% delle spese straordinarie Parte_1
eventualmente necessarie per i figli minori;
nel ritenere eccessivo l'importo di € 6.000,00 per i due figli minori chiedeva di imporre alla di rendere il conto delle spese CP_1
effettuate nei confronti dei figli;
chiedeva che la nonna paterna potesse trascorrere con i nipoti una decina di giorni l'anno, come già fanno con i nonni materni.
Con il terzo motivo, ha chiesto la riforma della decisione impugnata nella Parte_1
parte relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge, laddove il
Tribunale avrebbe disatteso i principi di diritto dettati dal Supremo Collegio, alla luce dei quali alla non competerebbe alcun assegno divorzile, poiché dotata di risorse CP_1
economiche ed avendo una relazione con un nuovo compagno.
In punto sospensione urgente dell'assegno divorzile disposto a favore dell'ex coniuge, ha chiesto la sospensione della sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
oggetto di gravame nella parte in cui ha disposto assegno divorzile;
inoltre, ha chiesto di disporre, all'esito del giudizio, la revoca definitiva dell'assegno a favore dell'ex coniuge on effetto retroattivo alla data di pronunzia del divorzio. CP_1
L'appellante ha dedotto che la non avrebbe diritto all'assegno, avendo una stabile CP_1
relazione da molti anni;
altresì, di contro ad un matrimonio durato solo 5 anni, Parte_1
avrebbe corrisposto alla ex moglie, dagli anni della separazione, una somma pari a circa €
800.000,00. Inoltre, essendo decorso un considerevole lasso di tempo dall'udienza presidenziale di divorzio, il contributo versato da avrebbe esaurito la funzione Parte_1
di sostegno al coniuge.
Parte appellante ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, con provvedimento inaudita altera parte oppure previa fissazione di un'udienza per la sola discussione dell'istanza stessa.
Con provvedimento depositato in data 14 gennaio 2025 il Presidente di sezione ha disposto udienza, in assenza delle parti, al 17.04.2025.
Con comparsa depositata in data 13.03.2025 si è costituita in giudizio
[...]
contestualmente chiedendo la trattazione orale dell'udienza. CP_1
14 Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del gravame promosso Controparte_1
dall'appellante, in quanto pretesto per reiterare pedissequamente i vari argomenti già sottoposti al Giudice di I grado.
Quanto al primo motivo d'appello, in punto affido condiviso e pernotto infrasettimanale con il padre, secondo parte appellata sarebbe privo di fondamento. Difatti, come riportato in sentenza, il non disporrebbe di alcun appartamento in Milano né Parte_1
potrebbe ritenersi equivalente il pernottamento in hotel di lusso;
altresì, il CTU avrebbe suggerito ipoteticamente che “se il padre potrà far convergere la sua attività lavorativa su Milano, potrà tenere i figli con sé anche nel corso della settimana con pernotto”; tuttavia, nel corso del giudizio di I grado, non avrebbe fornito alcuna prova né in ordine alla Parte_1
disponibilità di un'idonea soluzione alloggiativa a Milano né di una reale possibilità di far convergere la sua attività lavorativa su Milano.
Quanto al secondo motivo d'appello, a giudizio dell'appellata, il nel richiamare Parte_1
l'ordinanza della Corte di Cassazione, ometterebbe di precisare che la citata ordinanza veniva emessa a seguito del giudizio di separazione e conteneva delle prescrizioni per le quali è tuttora pendente giudizio di riassunzione (RGA 3525/2024); inoltre, secondo la ciò che rileverebbe nel presente giudizio sarebbe non già l'ordinanza della Corte CP_1
Suprema, emessa nell'ambito di altro e diverso giudizio, quanto piuttosto la motivazione emessa dal Tribunale di Milano anche in punto di determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento dei figli, all'esito dell'istruttoria esperita;
istruttoria che aveva infatti evidenziato una significativa e differente situazione economica/reddituale/patrimoniale delle parti, nonché una palese sperequazione economica/patrimoniale delle stesse.
Inveritiera sarebbe anche l'affermazione per cui il Tribunale non avrebbe considerato la sopravvenienza di altri due figli del poiché, non solo il Tribunale avrebbe ben Parte_1
valutato la circostanza, ma avrebbe anche riconosciuto come aumentate le esigenze dei minori e , nel frattempo cresciuti. Per_1 Parte_2
Quanto al terzo motivo d'appello inerente la revoca dell'assegno divorzile in favore della moglie, parte appellata ha in primo luogo osservato che la sua asserita convivenza con un altro uomo non sia mai stata provata, come nulla emergerebbe in merito a presunti
15 sostegni materiali da parte del sig. col quale esisterebbe solo una Pt_3
frequentazione tra adulti. Quanto alla sua presunta indipendenza economica, ciò che emergerebbe dalla sentenza impugnata sarebbe non solo la capacità reddituale del ricorrente, di molto superiore a quella della ma altresì il sacrificio della propria CP_1
crescita professionale in favore della carriera del marito. Quanto alla sospensione dell'assegno divorzile in suo favore, ha ribadito di non avere alcuna Controparte_1
stabile convivenza con un altro uomo e che in realtà l'unico bonifico ricevuto come rimborso vacanze non potrebbe certo rappresentare un supporto economico.
Quanto alla sospensiva della sentenza impugnata, chiedeva che l'istanza fosse CP_1
disattesa.
In ordine alla condanna alle spese di giustizia, questa non sarebbe che la conseguenza della prevalente soccombenza del nelle numerose istanze da lui promosse, Parte_1
laddove il comportamento processuale dell'appellata si sarebbe tradotto nel mero esercizio del diritto di difesa.
Con provvedimento del 13.03.2025 il Presidente di Collegio, vista l'istanza di trattazione orale promossa da ha disposto la trattazione in presenza delle parti Controparte_1
rinviando all'udienza del 17.04.2025.
All'udienza del 17.04.2025 l'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al capo 4 del dispositivo;
l'appellata si è riportata alle proprie conclusioni come in atti;
e il PG ha espresso parere negativo sull'istanza di sospensiva.
Con ordinanza emessa il 17.04.2025, pubblicata il 24.04.2025, questa Corte ha accolto
l'istanza di sospensione limitatamente alla corresponsione dell'assegno divorzile in favore del coniuge, rilevando che, ad un primo sommario scrutinio, le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata appaiono affette da carenze motivazionali, segnatamente in ordine alla valutazione della capacità lavorativa dell'appellata esercente la professione forense con disponibilità di studio in CP_1
Milano.
In data 6.10.2025 ha depositato la dichiarazione reddituale relativa all'anno Parte_1
2024, e con nota di deposito ha precisato che il suo reddito per l'anno 2024 è pari a €
16 190.568,00, come indicato nel quadro RN - Reddito complessivo e non quello risultante alla voce reddito imponibile pari a € 321.839,00, che rappresenta la base imponibile a fini fiscali (cioè il reddito 2023) avendo il dott. aderito al concordato fiscale. Parte_1
Pertanto, ha dedotto che avendo aderito al concordato, pur avendo per l'anno Parte_1
2024 un reddito lordo di 190.568, subirà una tassazione equivalente al reddito dell'anno precedente, di circa € 150.000,00.
All'udienza del 7.10.2025, la Corte, dopo aver esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha rinviato il procedimento all'udienza del 2.12.2025, disponendo la trattazione cartolare e assegnando termini per il deposito di note scritte sostitutive fino a cinque giorni prima dell'udienza.
In data 26.11.2025 ha precisato le proprie conclusioni come riportato in Parte_1
epigrafe.
Con note sostitutive di udienza depositate il 27.11.2025 ha evidenziato che dalla CP_1
dichiarazione dei redditi da ultimo prodotta da controparte egli risulta titolare di ben 46 immobili dei quali quasi tutti detenuti al 100% (vd. quadro B), che lo stesso ha prodotto un fatturato nel 2024 in linea con gli anni precedenti e pari a € 1.252.859,00, che la scelta di adesione al concordato fiscale non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio, essendo peraltro l'imposta netta di € 130.148,00 già stata integralmente versata grazie alle ritenute corrisposte a favore del Notaio nell'anno 2024 per € 56.778,00 (vd. rigo Parte_1
RN33) e agli acconti versati per € 75.703,00 (vd. Rigo RN38); risultando addirittura un credito d'imposta pari a € 2.333,00. Ciò posto ha insistito per il rigetto delle domande tutte proposte con l'appello del Notaio con la conseguente conferma integrale Parte_1
della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, la Corte, lette le note ex artt. 127 ter e ss. depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
L'appello è parzialmente fondato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va parzialmente riformata per le ragioni di seguito espresse.
17 Considerazioni preliminari
Preliminarmente, devono essere rigettate le richieste istruttorie reiterate nel presente giudizio dalla difesa ritenendo la Corte che il materiale probatorio già Parte_1
acquisito agli atti sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande proposte dalle parti, sia in ordine al collocamento dei minori, sia con riferimento alle questioni di natura economica.
Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di conformità alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c. proposta dalla difesa La norma CP_1
citata non impone una particolare forma o contenuto dell'atto di appello né la redazione di un progetto alternativo di decisione, ma richiede che l'appellante individui chiaramente i punti della sentenza impugnata oggetto di censura e le ragioni di dissenso, corredando la parte volitiva con un'argomentazione idonea a confutare le motivazioni del primo giudice. Il grado di specificità dei motivi di gravame, inoltre, non può essere previsto in via generale e assoluta, ma deve necessariamente confrontarsi con il tenore della motivazione della sentenza impugnata.
Sul punto le Sezioni Unite hanno precisato che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (Cass. Sez. U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, in tal senso, v. anche Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1932 del 18.1.2024).
Nel caso di specie, non si riscontra alcuna violazione della norma processuale in esame, poiché parte appellante ha individuato i capi e i passaggi della sentenza di primo grado oggetto di censura e ha esposto le ragioni delle doglianze, consentendo al giudice dell'impugnazione di comprendere la portata del devoluto e alla parte appellata di articolare un'adeguata e completa difesa per resistere ai motivi di appello. Pertanto, i
18 motivi di gravame risultano sufficientemente specifici e l'appello deve ritenersi ammissibile.
Nel merito
a) Sul regime di affidamento e di collocamento dei minori e Per_1 Parte_2
L'appellante si duole che la sentenza di primo grado abbia revocato il diritto di tenere con sé i figli nel pernotto infrasettimanale e ne chiede il collocamento paritetico con conseguente mantenimento diretto da parte di ciascun genitore. A sostegno di tale richiesta deduce di avere la disponibilità di un appartamento a Milano idoneo a ospitare i figli e di avere, altresì, la possibilità di garantire pernotti in strutture alberghiere di elevato livello, dotate di comfort graditi ai figli.
La Corte ritiene che tali doglianze non possano trovare accoglimento.
Il Tribunale di Milano ha correttamente evidenziato che, pur avendo il padre inizialmente documentato la locazione di un appartamento a Milano (Piazza Rosa
Scolari) e manifestato l'intenzione di trasferire parte della propria attività lavorativa in città, detta sistemazione non si è rivelata né stabile né idonea.
Le risultanze istruttorie, comprese le allegazioni della madre e l'ascolto diretto della minore , hanno confermato che il padre non ha mai utilizzato in modo Per_1
continuativo l'appartamento di Piazza Rosa Scolari e che i pernotti si sono svolti in alberghi o in un diverso immobile sito in via Ariosto, del quale non è stato chiarito il titolo di disponibilità. La stessa minore ha riferito di disagi connessi all'inadeguatezza e alla mancanza di comfort dell'abitazione, mentre il padre, all'udienza del 25 gennaio
2024, ha ammesso che i figli hanno pernottato con lui in hotel, talvolta dotati di palestra e piscina, confermando così l'assenza di una sistemazione stabile e domestica.
Tali circostanze, puntualmente valorizzate dal Tribunale, inducono questa Corte a condividere la valutazione di prime cure circa la scarsa chiarezza dell'effettiva disponibilità da parte dell'appellante di un'abitazione idonea a Milano ove ospitare i figli.
A ciò si aggiunga che, nel presente grado di giudizio, l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione idonea a confutare quanto ritenuto dal Tribunale e a comprovare l'asserita disponibilità di un immobile stabile e confortevole in Milano. Tale omissione
19 rafforza la conclusione secondo cui la regolamentazione delle frequentazioni senza pernottamento infrasettimanale risponde al superiore interesse dei minori, che impone di privilegiare la stabilità del loro habitat, la continuità scolastica e sociale e la garanzia di condizioni abitative adeguate. Non può ritenersi conforme a tale interesse il ricorso a soluzioni occasionali, quali strutture alberghiere, che, pur confortevoli, non assicurano quella dimensione domestica e familiare necessaria alla serenità dei minori.
Va, altresì, rilevato che il centro degli interessi dei minori è Milano, ove essi vivono con la madre sin dagli anni della separazione, frequentano la scuola e hanno consolidato le proprie relazioni sociali. Tale circostanza giustifica pienamente la statuizione del
Tribunale circa il collocamento prevalente dei minori presso la madre, non potendosi ravvisare elementi idonei a derogare a un assetto stabile e positivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di appello volto a ottenere il collocamento paritetico dei figli e la modifica del regime di frequentazione deve essere rigettato, risultando la decisione impugnata conforme ai principi di diritto e al preminente interesse dei minori.
b) Sul contributo al mantenimento dei figli
L'appellante ha chiesto la revoca ovvero, in via subordinata, la rideterminazione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei figli, ritenendo l'importo stabilito dal Tribunale (euro 6.000,00 complessivi) eccessivo e, comunque, sproporzionato rispetto ai redditi delle parti, anche in considerazione della sopravvenuta nascita di altri due figli. Ha, inoltre, lamentato che il Tribunale ha erroneamente considerato nella valutazione del tenore di vita anche gli anni successivi alla cessazione della convivenza, così discostandosi dall'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nel giudizio di separazione.
L'appellata, di contro, ha evidenziato che la pronuncia della Suprema Corte è intervenuta nell'ambito di un diverso procedimento, e che nel caso in esame sussiste un'evidente sperequazione economica/patrimoniale tra le parti;
ha inoltre sottolineato che il
Tribunale ha correttamente tenuto conto sia della sopravvenienza dei figli dell'appellante sia dell'aumento delle esigenze dei minori e in ragione della loro età. Per_1 Parte_2
20 Questa Corte, muovendo dai principi consolidati in materia di mantenimento della prole, ritiene di condividere la valutazione del Tribunale circa l'an debeatur, ma di doversi discostare in relazione al quantum dell'assegno.
La Suprema Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
32466 del 22/11/2023). Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez. I, 29 agosto 2024, n.23323). La
Suprema Corte ha, altresì, precisato, a proposito della valutazione delle “attuali” esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
21 In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi che dagli atti emerge una significativa disparità economico-reddituale tra le parti, che si è mantenuta costante nel corso degli anni1. 1 Controparte_3 la professione di notaio
[...]
Anno Reddito Addizionale Addizionale Netto Imposta Netta Netto d'imposta imponibile Regionale Comunale mensile
PF 2025-
€ 321.839,00 130.148,00 € 5.471,00 € € 1.448,00 € 184.772,00 € 15.397,67 redditi 2024
PF 2024-
€ 336.863,00 € 136.005,00 € 5.731,00 € 1.516,00 € 193.611,00 € 16.134,25 redditi 2023
PF 2023-
€ 797.625,00 € 335.710,00 € 13.702,00 € 3.589,00 € 444.624,00 € 37.052,00 redditi 2022
PF 2022-
€ 606.103,00 € 253.198,00 € 10.441,00 € 2.727,00 € 339.737,00 € 28.311,42 redditi 2021
PF 2021-
€ 379.818,00 € 155.625,00 € 6.504,00 € 1.709,00 € 215.980,00 € 17.998,33 redditi 2020
PF 2020-
€ 561.811,00 € 233.667,00 € 9.671,00 € 2.528,00 € 315.945,00 € 26.328,75 redditi 2019
PF 2019-
€ 563.321,00 € 234.384,00 € 9.697,00 € 2.535,00 € 316.705,00 € 26.392,08 redditi 2018
PF 2018-
€ 625.406,00 € 260.978,00 € 10.777,00 € 2.814,00 € 350.837,00 € 29.236,42 redditi 2017
Redditi TANZI Svolge la professione di avvocato
Anno Reddito Addizionale Addizionale Netto Imposta Netta Netto d'imposta imponibile Regionale Comunale mensile
PF 2025-
€ 10.709,00* - € 0,00 € € 0,00 € 10.709,00 € 892,42 redditi 2024
PF 2024-
€ 12.282,00* € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.282,00 € 1.023,50 redditi 2023
PF 2023-
€ 18.045,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.045,00 € 1.503,75 redditi 2022
PF 2022-
€ 16.996,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.996,00 € 1.416,33 redditi 2021
PF 2021-
€ 18.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.000,00 € 1.500,00 redditi 2020
22 In particolare, risulta pacifico che dispone di una capacità economico- Parte_1
reddituale nettamente superiore rispetto alla resistente e che lo stesso con le sue ben più cospicue risorse ha garantito alla famiglia un elevato tenore di vita nel corso del matrimonio. È vero che l'appellante ha oggi altri due figli ma tale circostanza non può comprimere il diritto dei minori e a conservare un tenore di vita Per_1 Parte_2
tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Inoltre, deve considerarsi che i minori hanno oggi quindici e nove anni e che le loro esigenze, anche in termini di istruzione, attività extrascolastiche e cura personale, sono inevitabilmente aumentate. Si aggiunga che il collocamento prevalente dei minori presso la madre comporta che quest'ultima sostenga in via continuativa oneri di cura e spese ordinarie, circostanza che incide sulla ripartizione dell'obbligo contributivo.
Alla luce di tali elementi, questa Corte ritiene congruo rideterminare l'assegno di mantenimento dovuto dal padre nella misura di euro 1.800,00 per ciascun figlio, ferma la suddivisione delle spese straordinarie nella misura dell'80%, tenendo conto esclusivamente del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e non di quello successivo alla separazione e confermando altresì l'obbligo di concorrere nella misura del
50% al pagamento del canone di locazione dell'immobile in Milano ove i minori vivono con la madre.
Tale quantificazione appare proporzionata alle capacità economiche delle parti e idonea a garantire ai minori un livello di vita coerente con il contesto familiare originario.
b) Sull'assegno divorzile deduce che nulla spetti all'ex moglie a titolo di assegno divorzile in Parte_1
considerazione del fatto che la stessa sarebbe dotata di risorse economiche ed avrebbe una relazione con un nuovo compagno. Dal canto suo, ha contestato tali CP_1
PF 2019-
€ 26.274,00 € 1.196,00 € 363,00 € 210,00 € 24.505,00 € 2.042,08 redditi 2018
PF 2018-
€ 19.914,00 € 3.264,00 € 262,00 € 0,00 € 16.388,00 € 1.365,67 redditi 2017
*Reddito complessivo 23 allegazioni evidenziando la disparità reddituale sussistente tra le parti e il sacrificio della propria carriera e crescita professionale a favore del marito.
Questa Corte ritiene che la motivazione del Tribunale sia corretta nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, in quanto conforme ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, il Collegio fa rilevare come non debba più parlarsi di assegno di mantenimento, essendosi ormai conclusa la fase di separazione, bensì di assegno di divorzio.
È noto come in tema di assegno ex art. 5 comma 6 Legge Divorzio (come sostituito dall'art. 10 Legge 74/1987) dalla metà del 2017 si è radicata un'interpretazione
(inaugurata dalla pronuncia della Sezione I 10.5.2017 n. 11504 e successivamente sempre riconfermata: Cass. 22.6.2017 n. 15481; Cass.
8.8.2017 n. 19721, Cass. 13.6.2018 n.
15568) nel senso di individuare nella disposizione normativa un ordine di giudizio rigorosamente bifasico e diversamente orientato: nella prima fase dell'an debeatur, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento del riconoscimento o meno del diritto all'assegno di divorzio, occorreva verificare se sussistessero le relative condizioni di legge, ravvisabili nella mancanza di mezzi adeguati e nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
nella seconda fase, finalizzata invece alla determinazione del quantum debeatur e informata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro economicamente più debole (fase alla quale può accedersi unicamente all'esito del positivo riscontro dei presupposti del diritto all'assegno effettuato nella prima fase), si doveva tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma e così delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, al fine di determinare in concreto l'ammontare dell'assegno divorzile. Il tutto, inoltre, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e
24 prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Il nuovo filone interpretativo è stato rimesso al vaglio delle Sezioni Unite che si sono pronunciate con sentenza 11.7.2018 n. 18287, con cui sono stati definitivamente chiariti i presupposti del diritto a percepire l'assegno divorzile. In sintesi, la decisione resta ancora ben ancorata al testo di legge, laddove si prevede che il Tribunale deve stabilire l'assegno divorzile quando uno dei coniugi “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Quindi, per prima cosa, il Tribunale deve accertare quale sia la condizione economica del coniuge richiedente, verificando se non sia titolare di redditi propri che gli consentano di mantenersi: così viene da subito in evidenza il profilo di natura assistenziale dell'assegno divorzile, destinato a tutelare il coniuge non autosufficiente.
Spiegano le Sezioni Unite, però, che il giudizio sul possesso dei “mezzi adeguati” per mantenersi non può essere ridotto ad un automatismo, perché il parametro dell'adeguatezza ha “carattere intrinsecamente relativo” e quindi impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Tale valutazione comparativa non può limitarsi al mero raffronto dei freddi numeri, ma deve essere operata alla luce degli altri criteri indicati nella norma, cercando di indagare in che modo le attuali condizioni delle parti siano state influenzate dalla loro storia matrimoniale e se l'eventuale squilibrio economico-patrimoniale tra loro sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. In altri termini, per citare letteralmente le parole utilizzate dalla Suprema Corte, il Tribunale dovrà valutare “se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del
25 mercato del lavoro”. In questo modo, alla funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si affianca una funzione compensativa e perequativa, che consente di tener conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Calando questi principi (successivamente ribaditi da Cass. 27.1.2025 n. 1889; Cass.
13.12.2024 n. 32354; Cass. 28.11.2024 n. 30602; Cass. 28.2.2019 n. 5975; Cass. 29.1.2019
n. 2480) al caso in decisione è indubitabile la sperequazione reddituale fra le due parti: la capacità reddituale del ricorrente è nettamente superiore rispetto a quella della resistente che è, evidentemente, il coniuge economicamente più debole.
Dal complesso degli atti di causa emerge che tale disparità reddituale è stata determinata dalle scelte di vita familiare. È pacifico e incontestato che la sig.ra dopo aver CP_1
lasciato lo studio legale di Milano nel 2010, si sia trasferita a Sondrio per consentire al marito di assumere incarichi istituzionali e avviare la propria carriera notarile, lavorando nello studio di quest'ultimo e rinunciando a consolidare la propria posizione professionale in un momento cruciale per la sua carriera. La nascita dei figli nel 2010 e nel 2016 ha ulteriormente limitato le opportunità di crescita lavorativa, imponendo alla resistente una prevalente dedizione alla cura della prole. Il supporto fornito dalla resistente è stato determinante per consentire al marito di concentrarsi sulla propria attività professionale, circostanza che ha inciso in modo significativo sullo squilibrio economico attuale tra le parti. Il trasferimento a Milano nel 2016, avvenuto per favorire l'espansione della carriera del ha aggravato la condizione della resistente, che Parte_1
si è ritrovata senza una posizione professionale stabile e con un figlio piccolo, mentre il marito ha potuto consolidare la propria posizione professionale, garantendo alla famiglia un elevato tenore di vita.
Tali elementi dimostrano che la sperequazione reddituale tra le parti è diretta conseguenza delle scelte di vita familiare e del sacrificio professionale della resistente, la quale ha rinunciato a opportunità di crescita e sviluppo professionale per consentire al marito di dedicarsi alla carriera.
26 Inoltre, va esclusa la sussistenza in capo alla resistente di una relazione consolidata con altro partner, caratterizzata da progettualità comune e integrazione economica, non avendo parte appellante assolto l'onere probatorio in tal senso.
Ciò posto, occorre considerare che la resistente è oggi dotata di capacità lavorativa e di elevata professionalità, esercitando la professione di avvocato presso uno studio in
Milano, sebbene non abbia fornito elementi ulteriori circa l'effettiva entità dell'attività svolta.
Pertanto, pur confermando il diritto all'assegno divorzile in ragione della funzione perequativa e compensativa, questa Corte ritiene equo rideterminare l'importo in euro
600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, tenuto conto delle attuali possibilità lavorative della resistente e della necessità di evitare che l'assegno si traduca in una rendita non giustificata.
Spese di lite
Avuto riguardo al complessivo esito del giudizio, le spese di lite vengono compensate integralmente per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello promosso da Parte_1
nei confronti di in parziale riforma della sentenza n.
[...] Controparte_1
9967/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 18 novembre 2024, così provvede:
- dispone che corrisponda ad quale assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei figli e , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Per_1 Parte_1
mese e per dodici mensilità all'anno, l'importo mensile di € 1.800,00 per ciascun figlio (€ 3.600,00 complessivi), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- dispone che corrisponda ad quale assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno,
l'importo mensile di € 600,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
27 - conferma nel resto la sentenza impugnata, salva la regolazione delle spese di lite, come di seguito;
- dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente est.
NN RR
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