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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12702 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola RI, all'esito dell'udienza del 10/12/2025;
nel procedimento n R.G. 27450/2025 vertente
TRA
(Avv. Parte_1 [...]
) C.F._1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Daniela Maria Adimari.
Convenuto ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato all' CP_1 Parte_1
a proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397
[...]
2022 00006049 47 000, spedito per la notifica il 19 giugno 2025, emesso da ed CP_1
avente ad oggetto l'INADEMPIENZA 3005 - REGOLARIZZAZIONE D'UFFICIO PER
COMPENSAZIONE INDEBITA Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma
8, lett.a)” per le somme dovute a titolo di - compensazione indebita da modello F24 in relazione ai contributi dal 07/2016 al 07/2016, sul presupposto dell'indebita compensazione da modello F24 per i contributi come indicato nel dettaglio addebiti”.
Deduceva il ricorrente la nullità per omessa notifica degli atti prodromici necessari, la nullità dell'avviso per sopravvenuta prescrizione delle somme richieste – annualità
2016, nonché l'infondatezza dell'avviso per avvenuta estinzione delle somme richieste.
Concludeva dunque chiedendo al Tribunale di voler “Nel merito, -Accertare l'omessa notifica degli atti presupposti e per l'effetto dichiarare la nullità
l'illegittimità ed inefficacia dell'avviso impugnato;
-In relazione all'accertamento avente ad oggetto le somme dovute per l'anno 2016, accertare l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva, essendo trascorsi più di cinque anni, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto impugnato;
in ogni caso alla luce di quanto provato e documentato, dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto impugnato per avvenuto integrale pagamento delle somme dovute e, per l'effetto, annullare l'avviso notificato”.
Con la comparsa di costituzione depositata da in data 28/11/2025, l'Ente chiede CP_1
di dichiararsi la cessata materia del contendere, evidenziando che “per come comunicato dagli Uffici amministrativi e per come risulta dalla procedura che di seguito si ritrascrive, l'avviso di addebito di cui al ricorso è stato oggetto di annullamento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la richiesta conforme di entrambe le parti (cfr. verbale dell'odierna udienza) di declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito del sopravvenuto provvedimento di sgravio da parte dell' delle somme richieste (cfr. allegati CP_1
costituzione ), si osserva che poichè l ha, in sede amministrativa, CP_1 CP_2
provveduto ad annullare le pretese oggetto anche del presente giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa, tenuto conto dell'esiguità della somma (pari a 190 euro) oggetto dell'avviso sgravato, nonché della peculiarità della vicenda sottesa, si impone l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza, richiesta ed eccezione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Roma, 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro P. RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola RI, all'esito dell'udienza del 10/12/2025;
nel procedimento n R.G. 27450/2025 vertente
TRA
(Avv. Parte_1 [...]
) C.F._1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Daniela Maria Adimari.
Convenuto ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato all' CP_1 Parte_1
a proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397
[...]
2022 00006049 47 000, spedito per la notifica il 19 giugno 2025, emesso da ed CP_1
avente ad oggetto l'INADEMPIENZA 3005 - REGOLARIZZAZIONE D'UFFICIO PER
COMPENSAZIONE INDEBITA Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma
8, lett.a)” per le somme dovute a titolo di - compensazione indebita da modello F24 in relazione ai contributi dal 07/2016 al 07/2016, sul presupposto dell'indebita compensazione da modello F24 per i contributi come indicato nel dettaglio addebiti”.
Deduceva il ricorrente la nullità per omessa notifica degli atti prodromici necessari, la nullità dell'avviso per sopravvenuta prescrizione delle somme richieste – annualità
2016, nonché l'infondatezza dell'avviso per avvenuta estinzione delle somme richieste.
Concludeva dunque chiedendo al Tribunale di voler “Nel merito, -Accertare l'omessa notifica degli atti presupposti e per l'effetto dichiarare la nullità
l'illegittimità ed inefficacia dell'avviso impugnato;
-In relazione all'accertamento avente ad oggetto le somme dovute per l'anno 2016, accertare l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva, essendo trascorsi più di cinque anni, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto impugnato;
in ogni caso alla luce di quanto provato e documentato, dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto impugnato per avvenuto integrale pagamento delle somme dovute e, per l'effetto, annullare l'avviso notificato”.
Con la comparsa di costituzione depositata da in data 28/11/2025, l'Ente chiede CP_1
di dichiararsi la cessata materia del contendere, evidenziando che “per come comunicato dagli Uffici amministrativi e per come risulta dalla procedura che di seguito si ritrascrive, l'avviso di addebito di cui al ricorso è stato oggetto di annullamento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la richiesta conforme di entrambe le parti (cfr. verbale dell'odierna udienza) di declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito del sopravvenuto provvedimento di sgravio da parte dell' delle somme richieste (cfr. allegati CP_1
costituzione ), si osserva che poichè l ha, in sede amministrativa, CP_1 CP_2
provveduto ad annullare le pretese oggetto anche del presente giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa, tenuto conto dell'esiguità della somma (pari a 190 euro) oggetto dell'avviso sgravato, nonché della peculiarità della vicenda sottesa, si impone l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza, richiesta ed eccezione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Roma, 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro P. RI