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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 5/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 13666 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. S. Agrofoglio in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Persona_1
CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/04/24, la società indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1049/2024 emesso dal Tribunale di Roma – GL e notificato in data 28/02/24 con il quale si ingiungeva alla società opponente di pagare all'opposto la somma di euro 1913,98, oltre accessori e spese legali, a titolo di TFR maturato in virtù del rapporto di lavoro intercorso nel periodo nel periodo dal 14.1.2019 al 19.10.2021 in qualità di operatore di manovra, inquadrato nel livello VI° del CCNL Multiservizi. Ha eccepito l'opponente l'infondatezza della domanda monitoria per le motivazioni dedotte in ricorso e l'errata quantificazione della stessa ed ha concluso chiedendo revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari. Non si è costituito in giudizio l'opposto indicato in epigrafe sebbene ritualmente citato e del quale deve essere dichiarata la contumacia. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 5/02/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Nel merito deve rilevarsi che oggetto della domanda monitoria è il credito per TFR vantato dalla opposto in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società opponente dal 14.1.2019 al 19.10.2021, cessato in virtù di dimissioni. La società opponente ha dedotto in memoria ed ha documentalmente provato che:
“Al temine del rapporto il ricorrente maturava un T.F.R. come da busta paga in atti (All.3), pari alla somma lorda di euro 1.913,98, corrispondente alla somma netta di € 1.553,92, (al lordo delle trattenute IRPEF di € 360,06);
5. Il saldo complessivo della somma corrispondente al suddetto T.F.R. pari alla somma netta di euro 1553,00, stante persistenti difficoltà economiche societarie, veniva interamente corrisposta e saldata, mediante un dilazionamento ripartito in tre rate, e così corrisposta dal datore di lavoro, attraverso i seguenti bonifici (All. 4-5-6):
- Euro 700 quale “1^ Acconto TFR”, alla data del 20.12.2022 (All.4)
- Euro 500 quale “Acconto TFR”, alla data 1.3.2023 (All. 5),
- Euro 353,00 quale “Saldo T.F.R.” alla data del 17.4.2023 (All.6). Nonostante l'intervenuto integrale pagamento e saldo del T.F.R., con le modalità descritte, la società datrice di lavoro vedeva notificarsi in data 28.2.2024 il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, con richiesta del come da busta paga in atti (somma lorda 1913,98, corrispondente alla somma netta di Pt_2
€ 1.553,92), nonostante il corrispettivo fosse stato corrisposto e saldato al lavoratore ben prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento;
” Risulta, inoltre, documentalmente provato che ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 21/01/24, il decreto ingiuntivo opposto è stato depositato in data 20/02/24 e notificato all'opponente in data 28/02/24, successiva al pagamento del TFR maturato Il ricorso deve, quindi, essere accolto ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif., applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore della parte opposta dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in complessivi euro 2.600,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Roma, 5/02/25 IL GIUDICE
Luca Redavid
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 5/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 13666 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. S. Agrofoglio in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Persona_1
CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/04/24, la società indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1049/2024 emesso dal Tribunale di Roma – GL e notificato in data 28/02/24 con il quale si ingiungeva alla società opponente di pagare all'opposto la somma di euro 1913,98, oltre accessori e spese legali, a titolo di TFR maturato in virtù del rapporto di lavoro intercorso nel periodo nel periodo dal 14.1.2019 al 19.10.2021 in qualità di operatore di manovra, inquadrato nel livello VI° del CCNL Multiservizi. Ha eccepito l'opponente l'infondatezza della domanda monitoria per le motivazioni dedotte in ricorso e l'errata quantificazione della stessa ed ha concluso chiedendo revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari. Non si è costituito in giudizio l'opposto indicato in epigrafe sebbene ritualmente citato e del quale deve essere dichiarata la contumacia. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 5/02/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Nel merito deve rilevarsi che oggetto della domanda monitoria è il credito per TFR vantato dalla opposto in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società opponente dal 14.1.2019 al 19.10.2021, cessato in virtù di dimissioni. La società opponente ha dedotto in memoria ed ha documentalmente provato che:
“Al temine del rapporto il ricorrente maturava un T.F.R. come da busta paga in atti (All.3), pari alla somma lorda di euro 1.913,98, corrispondente alla somma netta di € 1.553,92, (al lordo delle trattenute IRPEF di € 360,06);
5. Il saldo complessivo della somma corrispondente al suddetto T.F.R. pari alla somma netta di euro 1553,00, stante persistenti difficoltà economiche societarie, veniva interamente corrisposta e saldata, mediante un dilazionamento ripartito in tre rate, e così corrisposta dal datore di lavoro, attraverso i seguenti bonifici (All. 4-5-6):
- Euro 700 quale “1^ Acconto TFR”, alla data del 20.12.2022 (All.4)
- Euro 500 quale “Acconto TFR”, alla data 1.3.2023 (All. 5),
- Euro 353,00 quale “Saldo T.F.R.” alla data del 17.4.2023 (All.6). Nonostante l'intervenuto integrale pagamento e saldo del T.F.R., con le modalità descritte, la società datrice di lavoro vedeva notificarsi in data 28.2.2024 il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, con richiesta del come da busta paga in atti (somma lorda 1913,98, corrispondente alla somma netta di Pt_2
€ 1.553,92), nonostante il corrispettivo fosse stato corrisposto e saldato al lavoratore ben prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento;
” Risulta, inoltre, documentalmente provato che ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 21/01/24, il decreto ingiuntivo opposto è stato depositato in data 20/02/24 e notificato all'opponente in data 28/02/24, successiva al pagamento del TFR maturato Il ricorso deve, quindi, essere accolto ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif., applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore della parte opposta dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in complessivi euro 2.600,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Roma, 5/02/25 IL GIUDICE
Luca Redavid
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