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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/05/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2386/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2386/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGRESTI Parte_1 C.F._1
AGOSTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUDDU ELENA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del PM.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine perentorio del 5.5.2025.
pagina 1 di 3
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio il 26 marzo 1979 in ER GI.
Dall'unione nascevano il 18/9/1979 e il 2/4/1989, entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
Il ricorrente il 25.6.2024 depositava ricorso per la separazione giudiziale (domandandone l'addebito alla moglie) con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente si costituiva aderendo alle domande relative allo status e chiedendo, però, l'addebito della separazione al marito oltre al riconoscimento di un assegno di mantenimento.
All'esito della prima udienza, il GD prevedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento per la resistente, con decorrenza a far data dal deposito della memoria di costituzione, pari ad € 500, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annua. Veniva, quindi, fissata udienza per l'espletamento delle prove orali ammesse.
Le parti chiedevano un rinvio per trattative e, successivamente, precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 3 La domanda di pronunzia di separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione alla domanda di separazione da parte della resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza (di fatto già interrotta prima dell'instaurazione del giudizio).
Deve pertanto ritenersi venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con la conseguenza che deve essere pronunciata la loro separazione ai sensi dell'art.151, I comma c.c.
Devono, poi, essere accolte le condizioni formulate dalle parti (ad eccezione del rinvio all'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c. non applicabile al caso di specie), che non appaiono contrarie al buon costume, all'ordine pubblico né a norme imperative.
Infine, la causa deve essere rimessa sul ruolo, essendo stata chiesta l'emissione di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) dichiara la separazione personale dei Sigg.ri e coniugatisi in Parte_1 Controparte_1
data 26 marzo 1979 in ER GI (MI) (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune al n. 8, parte II, Serie A) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER GI di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo e conferma a tal fine l'udienza del 20 gennaio 2026,
a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2386/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGRESTI Parte_1 C.F._1
AGOSTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUDDU ELENA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del PM.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine perentorio del 5.5.2025.
pagina 1 di 3
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio il 26 marzo 1979 in ER GI.
Dall'unione nascevano il 18/9/1979 e il 2/4/1989, entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
Il ricorrente il 25.6.2024 depositava ricorso per la separazione giudiziale (domandandone l'addebito alla moglie) con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente si costituiva aderendo alle domande relative allo status e chiedendo, però, l'addebito della separazione al marito oltre al riconoscimento di un assegno di mantenimento.
All'esito della prima udienza, il GD prevedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento per la resistente, con decorrenza a far data dal deposito della memoria di costituzione, pari ad € 500, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annua. Veniva, quindi, fissata udienza per l'espletamento delle prove orali ammesse.
Le parti chiedevano un rinvio per trattative e, successivamente, precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 3 La domanda di pronunzia di separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione alla domanda di separazione da parte della resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza (di fatto già interrotta prima dell'instaurazione del giudizio).
Deve pertanto ritenersi venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con la conseguenza che deve essere pronunciata la loro separazione ai sensi dell'art.151, I comma c.c.
Devono, poi, essere accolte le condizioni formulate dalle parti (ad eccezione del rinvio all'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c. non applicabile al caso di specie), che non appaiono contrarie al buon costume, all'ordine pubblico né a norme imperative.
Infine, la causa deve essere rimessa sul ruolo, essendo stata chiesta l'emissione di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) dichiara la separazione personale dei Sigg.ri e coniugatisi in Parte_1 Controparte_1
data 26 marzo 1979 in ER GI (MI) (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune al n. 8, parte II, Serie A) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER GI di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo e conferma a tal fine l'udienza del 20 gennaio 2026,
a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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