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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria
SA IU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2579 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
c.f. nato il [...] Parte_1 C.F._1
a ER (PN) e residente a [...] •
, c.f. nato il [...] a Parte_2 C.F._2
ER (PN) e residente a [...]
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Flaviano De Tina (C.F.:
, P.E.C.: Fax: C.F._3 Email_1
0432/507806) e RZ FI (C.F.: P.E.C.: C.F._4
Fax: 0432/507806), come da mandato a Email_2
margine dell'atto di citazione– attori –
E
in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste(cod. fiscale (C.F ), presso i P.IVA_2
cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia n 3, domicilia per legge;
Repubblica Federale di Germani – contumace-
- convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 18.12.2025, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Per l'attrice, che in corso di causa ha rinunciato alla domanda nei confronti della Consiglio: CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale condannare La REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, in persona del Presidente pro tempore, presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, Via San Martino della
Battaglia 4, 00185 Roma, con domicilio eletto ex art. 43 c. 6 DL 30/4/22 n.
36 conv. in L. n. 79 d.d. 29/6/2022 presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Trieste con sede in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3 Il
[...]
, in persona del Ministro Pro Controparte_1
tempore dott. con sede in via XX settembre n. 97, Controparte_3
00187 Roma, rappresentato e difes o ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste con sede in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3 a pagare ai sig.ri e in qualità di eredi del Sig. Parte_1 Parte_2
nato il [...] e deceduto il 1/2/1944, della sig.ra Parte_1
nata il [...] e deceduta il 14/6/1988, del Sig. Persona_1 Per_2
Pag. 2 di 30 nato il [...] e deceduto nel 1973 e del sig. Parte_1 Per_3
nato il [...] e deceduto il 19/2/2014, il risarcimento dei
[...]
danni subiti dagli stessi per i titoli di cui in narrativa che si quantificano in euro 258.449,80, ossia: - euro 33.840,00 a titolo di illegittima detenzione - euro 12.749,80 a titolo di risarcimento per il lavoro ordinario svolto - euro
16.860,00 a titolo di risarcimento per il lavoro straordinario svolto - euro
195.000,00 a titolo di risarcimento del danno parentale subito dai danti causa degli attori o la diversa, anche maggiore, somma che risulterà accertata in giudizio, anche secondo equità, e/o ai sensi dell'art.36 Cost., oltre rivalutazione anche ex art. 1224 c.c. ed interessi anche ai sensi dell'art. 1284 c.c.. sul capitale rivalutato.”.
Per il convenuto: CP_1
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a )dichiarare il difetto di legittimazione Contr passiva della , e il difetto di giurisdizione dei confronti della/ ovvero Contr di legittimazione passiva della , risultando passivamente legittimato il solo MEF, Fondo vittime III Reich;
b) dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
c) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co.,
DL 36/22 conv. in L.29/22; d) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
e) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di
Pag. 3 di 30 decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
f) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo e/o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.Spese vinte. ”.
***
Si esponeva in citazione che:
- Gli attori sono figli ed eredi del Sig. nato a Persona_3
Flaibano il 28/8/1937, rimasto orfano di guerra a causa della condotta del Terzo Reich, poiché il padre - sig. Parte_1
- è deceduto il 1° febbraio 1944 in conseguenza
[...]
dell'internamento in diversi camp i di lavoro in Germania .
- Il padre del Sig. era Persona_3 Parte_1
nato a [...] il [...] e con i genitori si era trasferito a Flaibano (fraz. San Odorico), dove la famiglia lavorava come famiglia colonica al servizio dei possidenti del luogo, Sig.ri Anche il Sig. ha Per_4 Parte_1
svolto l'attività di agricoltore (doc. 1, 2, 3);
- Il 1/12/1934 il Sig. aveva sposato (doc. 2, 3) Parte_1
la sig.ra (nata il [...], deceduta il Persona_1
14.6.1988 ). Avevano avuto due figli: (nato il Per_3
Pag. 4 di 30 28/8/1937 e deceduto il 19/2/2014) e (nato il [...] Per_2
e deceduto nel 1973, quest'ultimo senza moglie né figli);
- Nel periodo 1935/1936 il defunto sig. ha Parte_1
partecipato alla campagna d'Africa, in particolare in Eritrea, con il 34° Reggimento Artiglieria Divisione Fanteria (doc. 4). Per tale partecipazione è stato decorato alla croce del merito di guerra. I reparti superstiti hanno ripiegato a fine agosto 1943 in
Calabria ed ai primi di settembre sono stati inviati al proprio centro di mobilitazione in Piemonte per la ricostituzione, dove il
Reggimento è stato sciolto in seguito agli eventi che determinarono l'armistizio dell'8 settembre 1943 (doc. 5);
- Il Sig. rientrato nella propria abitazione a Parte_1
San Odorico di Flaibano, dopo lo scioglimento del 34°
Reggimento, il 10 settembre 1943 ricevette l'ordine impartito dal Maresciallo - ministro della Difesa Persona_5
Nazionale della Repubblica Sociale Italiana - di presentarsi nella caserma di competenza presso il Distretto Militare di riferimento e contestualmente consegnare le armi in attesa di nuovi ordini.
Era stato sottolineato che in caso di disobbedienza sarebbero state arrestate le famiglie dei militari. Quando il Sig. è Parte_1
arrivato presso il Distretto di Udine, gli è stato comunicato che a causa del “tradimento” , rappresentato dall'armistizio, sarebbe stato condotto in Germania unitamente agli altri militari che si erano presentati, senza possibilità di rientrare a casa e salutare la sua famiglia. Il trasporto dei soldati era avvenuto seduta stante via ferrovia, con carri di bestiame affollatissimi,
Pag. 5 di 30 permanentemente chiusi, all'interno de i quali veniva distribuita una razione di cibo scarso e cattivo ogni 24 ore. Il sig. Parte_1
è stato portato in Germania dapprima nel campo di lavoro n. 418
e successivamente nel campo di lavoro n. 619, AG VI G (doc.
9, 10), dislocato a Bonn-Duisdorf, lager internazionale di smistamento per il lavoro;
- Il 95% dei soldati deportati contraeva la tubercolosi (doc. 6). A causa della denutrizione e delle pessime condizioni igieniche, anche il sig. si è presto deperito ed ha contratto la Parte_1
tubercolosi (doc. 16);
- moriva a Thuine il 1-2-944 ore 2 – sepolto a Lingen Pt_1
(Hannover) vicino il confine dell'Olanda Il Sig. Parte_1
è stato sepolto nel cimitero nuovo di Lingen-Ems
[...]
(tomba n. 38) (doc. 12);
- Quando ha appreso della morte del marito, la sig.ra è Per_1
caduta in depressione e non è stata in grado di seguire i due figli, che durante il giorno lasciava a casa per andare a servizio. Il più piccolo è stato cresciuto dai vicini di casa unitamente ai loro figli, mentre il primogenito è stato inserito in un Per_3
istituto per orfani, l'Istituto Friulano Orfani di Cividale (gestito dall'EFA Ente Friulano Assistenza), a decorrere dalla terza elementare, nel 1946 Il Sig. è rimasto presso Persona_3
l'Istituto Friulano Orfani (IFO) fino al 1954, potendo tornare a casa solo per i periodi di vacanze.
Pag. 6 di 30 - e – in qualità di figli ed eredi di Pt_1 Parte_2
a sua volta figlio ed erede di Persona_3 Parte_1
nonché della madre e del fratello premorti
[...] Per_1
e moglie e figlio di
[...] Parte_3 Pt_1
agiscono al fine di ottenere la condanna della Repubblica
Federale di Germania, in solido con il Controparte_1
(quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43
[...]
del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con modifiche in L. 29.6.2022 n.
79), al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti da in conseguenza del suo arresto, deportazione Parte_1
in Germania ed internamento con sottoposizione ai lavori forzati da parte dell'esercito tedesco e conseguente morte in campo di concentramento, nonché dei danni non patrimoniali patiti iure proprio dai suoi congiunti in conseguenza di tali eventi.
La Repubblica Federale di Germania rimaneva contumace, mentre il si costituiva e contestava la domanda di parte Controparte_1
attrice, sotto molteplici profili, in rito come nel merito.
Nell'ordine si eccepiva il difetto di giurisdizione nei confronti della
Repubblica Federale tedesca, il difetto di legittimazione passiva della
, per essere chiamata a tenere indenne lo Stato Controparte_6
straniero l'Amministrazione finanziaria ai sensi del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, la prescrizione del credito derivante dalla necessità di risarcire i danni derivanti dal reato di riduzione in schiavitù (l'art. 600 cod. pen. – nel testo
Pag. 7 di 30 vigente ratione temporis – prevedeva come pena “la reclusione da cinque a quindici anni), tenuto conto che dall'art. 2947, comma 3, secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. In via gradata, si è affermato che i diritti risarcitori dedotti in giudizio si sarebbero estinti per rinuncia del dante causa al loro esercizio anche se implicita e per facta concludentia, ovvero inerzia protratta nel tempo.
Si contestava, poi, il quantum e si affermava la necessità di decurtare dall'eventuale risarcimento che sarà concesso agli odierni attori sia le somme già percepite sulla base della normativa sia quelle che gli attori avrebbero comunque potuto percepire nel caso in cui non fossero incorsi nelle menzionate decadenze, dovendosi assicurare al danneggiato una reintegra patrimoniale completa ma senza duplicazioni.
Si eccepiva altresì lo status di militare del defunto, che però in atti non risulta.
LA GIURISDIZIONE
Dev'essere esaminata, in primo luogo, la questione della sussistenza (o meno) di giurisdizione in capo all'adito Tribunale civile. È noto che l'immunità statale dalla giurisdizione civile nei rapporti tra Italia e
Germania è stata affermata nella sentenza resa dalla Corte Internazionale dell'Aja il 3 febbraio 2012, con cui si è ritenuto che l'Italia abbia violato Contr l'obbligo di rispettare le immunità di cui la gode secondo il diritto internazionale, permettendo la citazione in giudizio della Germania in cause civili basate su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse da militari tedeschi tra il 1943 e il 1945: anche il presente
Pag. 8 di 30 contenzioso trae origine dalla vicenda dei circa 130.000 militari italiani che furono internati in lager o costretti a prestare lavoro, quale mano d'opera non volontaria, al servizio dell'industria bellica del Reich a seguito della loro deportazione in Germania successiva agli eventi dell'8 settembre
1943.
Occorre, dunque, soffermarsi sulla questione, onde valutare, prima di addentrarsi nel merito della controversia, se l'intestato Tribunale possa esercitare il proprio potere giurisdizionale, secondo quando disposto dall'art. 3, comma 2, L. 31 maggio 1995, n. 218, o se invece sussista l'immunità della Germania. All'origine della controversia tra Italia e
Germania, decisa poi dalla Corte Internazionale di giustizia con la menzionata sentenza, vi era la cospicua giurisprudenza interna, anche di legittimità (a partire da Cass., civ., SS. UU., 11 marzo 2004, n. 5044), che non riconosceva allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile in relazione alle azioni di risarcimento per danni proposte da vittime, o parenti di vittime, di deportazione, internamento ed altri crimini di guerra o violazioni del diritto umanitario commessi dalle truppe del Re. sul territorio italiano o di altri Paesi occupati, nel periodo compreso fra il 1943 e il 1945.
Secondo i giudici italiani, infatti, il riconoscimento ormai generale del primato assunto dai valori fondamentali connessi alla dignità della persona umana non avrebbe potuto che comportare il diniego dell'immunità dello
Stato straniero in relazione a condotte che, ancorché serbate iure imperii, integravano crimini contro l'umanità o crimini di guerra. Si riteneva, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in
Pag. 9 di 30 essere dagli organi e dai rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il
1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità. Con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012, la CIG, adita dalla Germania nella controversia Jurisdictional Immunities of the State
(Germany v. Italy: Greece intervening) con ricorso unilaterale basato sulla
Convenzione europea per la soluzione delle controversie del 1957, accoglieva in toto le richieste tedesche, condannando l'Italia per avere ripetutamente violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile ed esecutiva, di cui la Germania invece godeva per il diritto internazionale. La maggioranza dei giudici della Corte dell'Aja accertava l'applicabilità della norma consuetudinaria internazionale di immunità giurisdizionale anche nel caso del compimento di atti lesivi di diritti fondamentali della persona protetti da norme di ius cogens, quali quelli realizzati dalle truppe del Terzo Re. a danno di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale: l'Italia, per il tramite di una serie di decisioni (ex plurimis, Cass., civ., SS.UU., 29 maggio 2008, n. 14199;
Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14201; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14202; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008,
n. 14209; Cass., pen., 13 gennaio 2009, n. 1072; Cass., civ., sez. I, 20 maggio 2011, n. 11163) emesse nel solco della citata Cass. 11 marzo 2004,
n. 5044, negando allo Stato tedesco l'immunità, si sarebbe resa inadempiente rispetto all'obbligo che le derivava dal diritto internazionale consuetudinario di assicurare l'immunità giurisdizionale degli Stati per atti costituenti esercizio di un potere di imperio. Si addiveniva, così, all'approvazione della Legge 14 gennaio 2013 n. 5 (pubblicata in G.U. del
29 gennaio 2013, n. 24) recante l'«Adesione della Repubblica italiana alla
Pag. 10 di 30 Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno», con la quale l'Italia si dotava di una legge di adeguamento al diritto internazionale pattizio in tema di immunità.
All'indomani della sua entrata in vigore, la Corte di cassazione, prima fautrice dell'innovativo orientamento giurisprudenziale da cui era discesa la condanna dell'Italia in sede internazionale, dimostrava di prestare piena ottemperanza alla novella (cfr., ad esempio, Cass., pen., 30 maggio 2012, n.
32139; Cass., civ., SS.UU., 21 febbraio 2013, n. 4284; Cass., civ., SS. UU.,
21 gennaio 2014, n. 1136). Il Tribunale di Firenze – con le ordinanze n. 84,
85 e 113 del 21 gennaio 2014 – rimetteva tuttavia alla Corte Costituzionale il vaglio di conformità ai dettami della Carta fondamentale della normativa di adeguamento, in uno con la norma prodotta nel nostro ordinamento dal recepimento della consuetudine internazionale in tema di immunità e con l'art. 1 della legge di esecuzione dello St. ONU da cui discendeva in capo all'Italia l'obbligo di adeguamento alle sentenze della CIG. Con la sentenza n. 238/2014, la Corte costituzionale accoglieva le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Firenze relativamente all'art. 3 della legge n. 5 del 2013, recante norme specifiche per l'esecuzione della sentenza della CIG, e all'art. 1 della legge n. 848 del 1957 che aveva dato esecuzione in Italia alla Carta delle Nazioni Unite, limitatamente all'art. 94, comma 1, della stessa. In entrambi i casi, la Corte accertava il contrasto insanabile tra le disposizioni censurate e i valori fondamentali ed incomprimibili dell'ordinamento costituzionale;
adottando una sentenza interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale, v. al riguardo Cass.,
Pag. 11 di 30 civ., SS. UU., 16 dicembre 2013, n. 27986), la Corte costituzionale respingeva invece, perché infondato, il terzo motivo di ricorso, relativo alla pretesa illegittimità costituzionale della norma interna prodottasi in virtù del rinvio operato dall'art. 10, comma 1, Cost. alla regola consuetudinaria sull'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile, come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 resa dalla CIG: la Corte costituzionale affermava che quella parte della norma consuetudinaria, come ricostruita dalla Corte internazionale, che aveva riconosciuto l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni risarcitorie per danni prodotti da crimini di guerra e contro l'umanità, commessi anche sul territorio italiano dalle truppe del Terzo Reich, non sarebbe mai entrata nell'ordinamento interno, e non avrebbe potuto dispiegarvi quindi alcun effetto, incontrando i limiti costituiti dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, quali sono quelli espressi dagli artt. 2 e 24 della
Costituzione; la Corte, facendo applicazione della teoria c.d. dei
“controlimiti”, per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso, negava l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona: ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali “controlimiti” a presidio della dignità della persona. La
Pag. 12 di 30 posizione espressa della Corte costituzionale conduceva i giudici a negare, nuovamente, l'immunità allo Stato tedesco, anche in relazione a vicende assai diverse da quelle (segnatamente la situazione dei cc.dd. internati militari italiani deportati in Germania e ivi costretti a lavori forzati) che avevano originato il ricorso alla Corte costituzionale: dalle stragi perpetrate dalle truppe naziste di occupazione ai danni dei civili, come nel caso esaminato dal Tribunale di Sulmona, nell'ordinanza del 2 novembre 2017
(cfr. anche Trib. Firenze, 22 febbraio 2016), agli atti terroristici (Cfr. Cass., civ., SS.UU., 28 ottobre 2015, nn. 21946 e 21947), all'omicidio plurimo di militari appartenenti a una missione di monitoraggio internazionale (Cfr.
Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696). Anche, la giurisprudenza di legittimità successiva alla citata pronuncia della Consulta tornava a seguire l'orientamento precedente, riconoscendo la prevalenza del principio e meta- valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii (così
Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696; Cass., civ., SS. UU., 28 ottobre
2015, n. 21946; Cass., civ., SS. UU., 29 luglio 2016, n. 15812; Cass., civ.,
SS. UU., 13 gennaio 2017, n. 762). Anche di recente, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass., civ., SS. UU., 28 settembre 2020, n. 20442) hanno nuovamente ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alle pretese risarcitorie proposte dalle vittime dei crimini “di guerra”, cassando con rinvio la sentenza impugnata che invece non aveva tenuto conto dell'evoluzione della interpretazione giurisprudenziale della questione rimanendo aderente al precedente orientamento, da intendersi quindi oggi del tutto superato.
Pag. 13 di 30 Non è dunque possibile discostarsi dalle valutazioni della Corte
Costituzionale e affermare l'immunità della Germania per i crimini nazisti compiuti nel nostro.
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità.
Il quadro sopra ricostruito va infine aggiornato a seguito della recente istituzione, ad opera del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, presso il Ministero conomia CP_1 CP_1
finanze, del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. In particolare l'art. 43 del predetto provvedimento legislativo prevede che hanno diritto all'accesso al Fondo coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui sopra a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero entro il termine di cui al comma 6 dell'art. 43 (180 giorni dalla data di entrata in vigore: ma con un emendamento al decreto "milleprororoghe
2023" l'art. 8, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge n.198/2022 convertito con modificazioni dalla legge n.14/2023, quest'ultimo termine è stato posticipato al 28 giugno 2023 e pertanto potranno ora accedere al anche tutti coloro che abbiano intrapreso una causa entro tale data CP_7
ed ottengano, anche successivamente, una sentenza favorevole passata in
Pag. 14 di 30 giudicato), prevedendo che sia a carico del anche il pagamento delle CP_7
spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Si prevede espressamente al comma 3 che in deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive CP_7
basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma
1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
Orbene, il Tribunale di Roma ha promosso innanzi alla Corte
Costituzionale un giudizio di legittimità in riferimento all'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 ma con sentenza n. 159/2023 la Consulta ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 sollevate con riferimento agli artt. 2, 3,24 e 111 della
Costituzione dal Tribunale di Roma. La Corte costituzionale ha osservato che «nelle procedure esecutive opera l'immunità ristretta degli Stati e l'estinzione del diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenza passata in giudicato». Tale principio trova conforto nei precedenti orientamenti della giurisprudenza di quella Corte (sentenza n. 329/1992), e in seguito di legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 5888/1997):
«l'immunità dei beni dello Stato estero dall'esecuzione forzata viene in
Pag. 15 di 30 rilievo quale limite alla pignorabilità, ma non incide, invece, sulla giurisdizione, che sussiste in sede di esecuzione con il limite riveniente dal canone dell'immunità ristretta degli Stati». La Corte osserva inoltre che «la disposizione censurata realizza un non irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l'obbligo del rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra» (Corte Cost., sent., 4 luglio
2023, n. 159). La normativa di recente introduzione (e le osservazioni stesse della Corte costituzionale ora riportate) confermano dunque definitivamente la sussistenza della giurisdizione per un caso quale quello in esame, posto che l'equilibrio raggiunto incide negativamente sulla giurisdizione esecutiva e non sulla competenza del giudice in sede di cognizione, il cui pieno esplicarsi è anzi richiesto per poter accedere al
Fondo istituito.
Le medesime osservazioni evidenziano l'infondatezza dell'ulteriore eccezione svolta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, quanto alla posizione della Repubblica Federale di Germania, in ordine alla titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto. Nell'ambito del diritto internazionale, la trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati può essere risolta sulla base di una norma consuetudinaria favorevole al principio di continuità nell'ipotesi di mutamento dell'assetto politico istituzionale di uno
Stato potendosi affermare l'esistenza una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale nel diritto internazionale, in conformità al c.d. principio della conservazione dei valori, principio che determina la successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi dunque quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi e
Pag. 16 di 30 nella responsabilità dai medesimi originata. Non costituisce, quindi, un'eccezione alla regola generale della continuità dei rapporti giuridici tra
Stati il caso della Repubblica Federale di Germania, pacificamente subentrata alla Germania nazionalsocialista del Terzo Reich. Lo attestano d'altra parte i trattati conclusi dalla Repubblica Federale di Germania per il risarcimento dei danni cagionati ai cittadini italiani sottoposti a deportazione ed a lavoro coatto e la dichiarazione congiunta di Italia e
Germania a seguito del vertice italo-tedesco di Trieste del 18 Novembre
2008, all'esito del quale la Repubblica Federale di Germania ha riconosciuto la propria responsabilità per le indicibili sofferenze inflitte a uomini e donne italiani durante i massacri compiuti dal Terzo Reich nel corso della seconda guerra mondiale. D'altra parte, quando si è costituita di fronte ai tribunali nazionali e internazionali presso i quali è stata chiamata a rispondere dei crimini nazisti, la Repubblica Federale di Germania non ha mai messo in discussione la riferibilità ad essa delle condotte poste in essere dal Terzo Reich: si vedano la sentenza del Tribunale Firenze, seconda sezione civile, 22 Febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la
Repubblica Federale di Germania «si costituiva affermando che i tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto», nonché l'ordinanza del Tribunale di Sulmona 2 Novembre 2017 che ha condannato la Germania al risarcimento dei danni per la strage commessa da membri del Terzo Reich a ET (OI , come anticipato, nel diritto internazionale vige la presunzione di continuità della
Pag. 17 di 30 personalità statale, in ossequio al principio di conservazione dei valori -
C.I.G. 22.12.1986, Burkina Faso vs va affermata la responsabilità Per_6
della Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dall'esercito del Terzo Reich ai danni degli abitanti di ET”).
LA TITOLARITA' PASSIVA DEL RAPPORTO.
La titolarità passiva del rapporto sostanziale e processuale si intesta in capo alla Repubblica Federale di Germania nell'ipotesi di azione risarcitoria per le condotte poste in essere da soggetti facenti parte dell'apparato militare del Terzo Reich, che hanno attuato un preciso piano criminale disposto dai vertici di comando: gli eccidi e le stragi compiute furono rese possibili proprio dalla sistematica accondiscendenza, quando non dalla sollecitazione, da parte dei vertici dell'esercito tedesco di tali atti di assassinio, sterminio, deportazione e violazione della vita privata ai danni della popolazione civile e con il dichiarato fine di contrastare qualsivoglia pericolo alla supremazia tedesca. Non può dunque sostenersi, come erroneamente ritenuto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, può Contr sostenersi che ora la titolarità passiva in capo alla difetti per effetto della citata normativa che nel 2022 ha introdotto l'ormai noto Fondo, posto che questa presuppone anzi che in sede di cognizione si addivenga ad una Contr condanna dello Stato straniero: il Fondo italiano si sostituisce alla con il pagamento di quanto da questa dovuto, impedendo (e rendendo superflua) la procedura esecutiva nei suoi confronti. La
A questo punto, appare necessario riportare le conclusioni alle quali di recente è giunta la Suprema Corte nell'ordinanza n. 23669 del 21 agosto
Pag. 18 di 30 2025, Terza Sezione Civile, che ha escluso la legittimazione passiva dello
Stato italiano, in ogni sua articolazione.
Il primo aspetto messo a fuoco riguarda la persistenza della legittimazione passiva esclusiva della Germania, nonostante l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. n. 36/2022. L'istituzione del Fondo Ristori, infatti, non ha inciso sul rapporto sostanziale su cui si fondano le domande di risarcimento: la responsabilità per i crimini di guerra rimane attribuita in via esclusiva allo
Stato tedesco, e il ruolo dello Stato italiano si colloca, coerentemente, soltanto nella fase successiva all'accertamento, a titolo di attuazione del giudicato.
Altro profilo chiarito dalla Corte è che l'accesso al Fondo è subordinato alla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti della Germania, divenuta definitiva. Non è sufficiente l'accertamento sommario del danno, né sono configurabili responsabilità alternative, sussidiarie o solidali a carico dello Stato italiano. Il legislatore ha optato per un sistema che affida la gestione patrimoniale del ristoro a una funzione pubblica amministrativa, ma non ha alterato i presupposti processuali per far valere il diritto al risarcimento.
Fondamentale è poi la qualificazione del Controparte_1
come interventore adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 c.p.c. Il
[...]
Contro può sì partecipare al processo, ma solo in quanto portatore di un interesse giuridico collegato alla potenziale attivazione del non CP_7
assume, dunque, la posizione di parte in senso proprio nel giudizio di cognizione, né può esercitare poteri dispositivi come la proposizione di domande o l'eccezione di prescrizione.
Pag. 19 di 30 Ne consegue che si impone il rigetto della domanda formulata nei confronti della , ma la domanda non sarebbe stata Controparte_6
formulabile neanche nei confronti del mero Controparte_1
interventore adesivo dipendente, in quanto tale impossibilitato ad ampliare l'oggetto del giudizio e a formulare eccezioni in senso stretto.
Il presente giudizio non ha comunque ad oggetto, direttamente, l'accesso dell'attrice al Fondo – che potrà semmai seguire al passaggio in giudicato della presente decisione, con le procedure frattanto dettate con decreto 28 giugno 2023 dal . Controparte_9
LA PRESCRIZIONE
La parte convenuta costituita ha infine eccepito che il diritto azionato dagli odierni attori sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2953, comma 3, c.c., sollevando eccezioni che questo
Giudice ritiene infondate. Invero, non v'è motivo alcuno di discostarsi dalla giurisprudenza italiana che si è occupata di casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio e che, da tempo, ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, in particolare a partire dalla menzionata sentenza Cass. 11 marzo 2004, n. 5044 (ma si vedano altresì:
Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722;
Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345). I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti
Pag. 20 di 30 fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974. A tale riguardo, non avrebbe rilievo la circostanza che né la
Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio
d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia:
l'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della
Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale le due
Convenzioni rileverebbero, infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris. Se è vero che l'imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini di cui è causa, nondimeno, dal momento che, nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario - l'art. 11 disp. prel. c.c. - ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio
2006, n. 274), si deve opinare che la norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità sia suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la
Pag. 21 di 30 Seconda guerra mondiale. Si rammenta, infatti, che è la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo a consentire, all'art. 7, comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, “la punizione di una persona colpevole di un'azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”. Condivisibile a tale proposito si ritiene quanto statuito nella sentenza della Corte di Appello di Firenze del
11/04/2011, n.480, nella cui motivazione è dato leggere, testualmente: I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274); III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004,
n. 5044; IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non
Pag. 22 di 30 contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7,
2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.
Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 2° comma della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene
"automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000). Infatti, la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost.
Pag. 23 di 30 Tanto considerato, quanto al caso di specie, atteso che i fatti addotti da parte attrice costituiscono indubbiamente crimini internazionali, non può che derivarne il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa al diritto al risarcimento dei danni vantato in sede civilistica, peraltro non sollevata dalla Repubblica Federale di Germania, rimasta contumace, ma dall'Avvocatura distrettuale dello Stato per le amministrazioni italiane convenute.
DECADENZA E RINUNCIA
Va infine respinta l'eccezione svolta dall'amministrazione circa l'intervenuta rinuncia al credito risarcitorio che sarebbe stata espressa per contegno concludente– rinuncia che impedirebbe ora alla figlia ed erede di far valere quel credito iure hereditario – giacchè la deduzione è rimasta una mera illazione, non potendo certo evincersi dalla sola mancata iniziativa da parte dell'interessato, seppur protratta nel tempo e fino alla morte, una volontà abdicativa del diritto, in assenza di circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato al contegno (meramente passivo) tenuto. Se infatti è vero che la rinuncia ad un credito (che come tale ha natura di diritto disponibile) non deve essere necessariamente espressa, essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre che il comune modo di agire e la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2014, n. 10533; Cass. civ., sez.
Pag. 24 di 30 lav., 16 marzo 2007, n. 6162; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2004, n. 3403;
Cass. civ., sez. II, 14 giugno 1997, n. 5363, secondo cui il creditore che accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non perciò rinuncia al credito o rimette il debito). In altri termini, per la rinuncia tacita è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto;
infatti, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (Cass. civ., sez. VI, 5 febbraio 2018, n. 2739).
***
Nel merito e sul risarcimento del danno.
Parte attrice ha dimostrato il rapporto di parentela (filiazione del padre rispetto al defunto caduto in Germania) e la successione ereditaria al padre,
e quella dello stesso al di lui padre, alla madre e al fratello, premorti senza lasciare ulteriori eredi mediante denuncia di successione degli attori a con albero genealogico (la presente azione vale Persona_3
comunque quale accettazione tacita) e certificato di morte di Pt_1
nonché elenco dei caduti nel campo di lavoro.
Pag. 25 di 30 Con riferimento, invece, alle vicende occorse a sono Parte_1
stati depositati i documenti richiamati in premessa che provano la cattura, la prigionia, gli spostamenti e, infine, la morte per tubercolosi.
La produzione in atti soddisfa l'onere probatorio incombente sulla parte attrice (cfr. Cass., sent. n. 14605/2005; n. 4414/1999), sia per quanto concerne la prova del rapporto di parentela che per le tristi vicende nelle quali è rimasto coinvolto il dante causa dell'attore.
Risultano pertanto provate cattura e prigionia, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex art. 2043-2059 c.c. dedotto a carico della Germania in continuità con il Terzo Reich. Le dure condizioni di vita nei campi di prigionia e lavoro in cui erano ristretti gli internati, oltre che parzialmente lumeggiate dal carteggio prodotto costituiscono fatto notorio già acquisito in sentenze di condanna, ormai passate in giudicato, su consimili vicende, che hanno ripetutamente offerto il quadro delle condizioni disumane che furono riservate ai prigionieri di guerra deportati in Germania dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943.
I DA
Quanto al danno, premesso che alla presente controversia, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dal quale non si ha motivo per discostarsi, è applicabile, in ragione di quanto disposto dall'art. 62 comma 1 della L. 31 maggio 1995, n. 218, la legge italiana, legge del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti in atto introduttivo (la cattura da cui ha avuto inizio la prigionia), è stato richiesto il danno patrimoniale per il lavoro svolto dall'ascendente e non pagato e il danno da ingiusta detenzione per i mesi di prigionia e, infine, quello biologico-terminale per
Pag. 26 di 30 la morte che è stata causata dalle pessime condizioni di vita alle quali è stato costretto.
Il danno patrimoniale lamentato, per prestazioni di lavoro non pagate, non rientra tra quelli che giustificano la mancata applicazione della disciplina generale sulla prescrizione e, pertanto, la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Sicuramente al defunto è riconoscibile (e dunque il danno che gli attori possono vantare iure hereditatis) è quello subito per essere stato privato della propria libertà e costretto a un regime di detenzione, e, quale criterio in effetti opportunamente applicabile in via analogica, vi è il riconoscimento delle somme indicate nelle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano per l'inabilità temporanea totale, che appunto prevede per ogni giorno la somma di € 115,00, importo che, moltiplicato per 144, conduce a liquidare la somma finale € 16.560,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, cui dovranno pertanto aggiungersi i soli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
Sfornita di prova, e dunque di fondamento, risulta l'eccezione svolta - in termini generici - dall'Avvocatura dello Stato di compensatio lucri cum damno al fine di veder decurtato il risarcimento liquidato delle somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che l'attore o il suo dante causa avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.
Quanto ai danni subiti in proprio dalla moglie di e dei Parte_1
suoi figli, all'epoca di 35 anni, la moglie e di otto e cinque anni i figli, deve
Pag. 27 di 30 osservarsi che “in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonchè ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi
(anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cfr. Cass. n. 28989 del 11/11/2019).
Nel caso di specie è stata meramente allegata e provata la circostanza della parentela: risulta dunque equo riconoscere a tale titolo la somma richiesta di € 195.000,00, somma senza dubbio inferiore a quella riconoscibile a tale titolo in forza delle tabelle di Milano, ma tale riduzione appare giustificabile tenuto conto del lasso di tempo trascorso, della circostanza che si tratta di persone morte ormai da molto tempo e della particolarità del momento storico.
Complessivamente, va riconosciuto agli attori per le causali sopra indicate la somma di € 211.560,00, oltre interessi dal deposito della sentenza al pagamento.
Le spese di lite vengono compensate, stante la complessità dell'accertamento e le molteplicità delle questioni.
Pag. 28 di 30
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dello Stato italiano;
2) accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate tedesche del Terzo Reich, cui è succeduta la Repubblica Federale di
Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa;
3) liquida in favore dell'attore la somma di € 211.560,00, oltre interessi dal deposito della sentenza al pagamento;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 24 dicembre 2025
Il Giudice
Maria SA IU
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Pag. 30 di 30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria
SA IU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2579 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
c.f. nato il [...] Parte_1 C.F._1
a ER (PN) e residente a [...] •
, c.f. nato il [...] a Parte_2 C.F._2
ER (PN) e residente a [...]
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Flaviano De Tina (C.F.:
, P.E.C.: Fax: C.F._3 Email_1
0432/507806) e RZ FI (C.F.: P.E.C.: C.F._4
Fax: 0432/507806), come da mandato a Email_2
margine dell'atto di citazione– attori –
E
in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste(cod. fiscale (C.F ), presso i P.IVA_2
cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia n 3, domicilia per legge;
Repubblica Federale di Germani – contumace-
- convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 18.12.2025, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Per l'attrice, che in corso di causa ha rinunciato alla domanda nei confronti della Consiglio: CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale condannare La REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, in persona del Presidente pro tempore, presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, Via San Martino della
Battaglia 4, 00185 Roma, con domicilio eletto ex art. 43 c. 6 DL 30/4/22 n.
36 conv. in L. n. 79 d.d. 29/6/2022 presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Trieste con sede in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3 Il
[...]
, in persona del Ministro Pro Controparte_1
tempore dott. con sede in via XX settembre n. 97, Controparte_3
00187 Roma, rappresentato e difes o ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste con sede in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3 a pagare ai sig.ri e in qualità di eredi del Sig. Parte_1 Parte_2
nato il [...] e deceduto il 1/2/1944, della sig.ra Parte_1
nata il [...] e deceduta il 14/6/1988, del Sig. Persona_1 Per_2
Pag. 2 di 30 nato il [...] e deceduto nel 1973 e del sig. Parte_1 Per_3
nato il [...] e deceduto il 19/2/2014, il risarcimento dei
[...]
danni subiti dagli stessi per i titoli di cui in narrativa che si quantificano in euro 258.449,80, ossia: - euro 33.840,00 a titolo di illegittima detenzione - euro 12.749,80 a titolo di risarcimento per il lavoro ordinario svolto - euro
16.860,00 a titolo di risarcimento per il lavoro straordinario svolto - euro
195.000,00 a titolo di risarcimento del danno parentale subito dai danti causa degli attori o la diversa, anche maggiore, somma che risulterà accertata in giudizio, anche secondo equità, e/o ai sensi dell'art.36 Cost., oltre rivalutazione anche ex art. 1224 c.c. ed interessi anche ai sensi dell'art. 1284 c.c.. sul capitale rivalutato.”.
Per il convenuto: CP_1
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a )dichiarare il difetto di legittimazione Contr passiva della , e il difetto di giurisdizione dei confronti della/ ovvero Contr di legittimazione passiva della , risultando passivamente legittimato il solo MEF, Fondo vittime III Reich;
b) dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
c) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co.,
DL 36/22 conv. in L.29/22; d) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
e) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di
Pag. 3 di 30 decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
f) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo e/o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.Spese vinte. ”.
***
Si esponeva in citazione che:
- Gli attori sono figli ed eredi del Sig. nato a Persona_3
Flaibano il 28/8/1937, rimasto orfano di guerra a causa della condotta del Terzo Reich, poiché il padre - sig. Parte_1
- è deceduto il 1° febbraio 1944 in conseguenza
[...]
dell'internamento in diversi camp i di lavoro in Germania .
- Il padre del Sig. era Persona_3 Parte_1
nato a [...] il [...] e con i genitori si era trasferito a Flaibano (fraz. San Odorico), dove la famiglia lavorava come famiglia colonica al servizio dei possidenti del luogo, Sig.ri Anche il Sig. ha Per_4 Parte_1
svolto l'attività di agricoltore (doc. 1, 2, 3);
- Il 1/12/1934 il Sig. aveva sposato (doc. 2, 3) Parte_1
la sig.ra (nata il [...], deceduta il Persona_1
14.6.1988 ). Avevano avuto due figli: (nato il Per_3
Pag. 4 di 30 28/8/1937 e deceduto il 19/2/2014) e (nato il [...] Per_2
e deceduto nel 1973, quest'ultimo senza moglie né figli);
- Nel periodo 1935/1936 il defunto sig. ha Parte_1
partecipato alla campagna d'Africa, in particolare in Eritrea, con il 34° Reggimento Artiglieria Divisione Fanteria (doc. 4). Per tale partecipazione è stato decorato alla croce del merito di guerra. I reparti superstiti hanno ripiegato a fine agosto 1943 in
Calabria ed ai primi di settembre sono stati inviati al proprio centro di mobilitazione in Piemonte per la ricostituzione, dove il
Reggimento è stato sciolto in seguito agli eventi che determinarono l'armistizio dell'8 settembre 1943 (doc. 5);
- Il Sig. rientrato nella propria abitazione a Parte_1
San Odorico di Flaibano, dopo lo scioglimento del 34°
Reggimento, il 10 settembre 1943 ricevette l'ordine impartito dal Maresciallo - ministro della Difesa Persona_5
Nazionale della Repubblica Sociale Italiana - di presentarsi nella caserma di competenza presso il Distretto Militare di riferimento e contestualmente consegnare le armi in attesa di nuovi ordini.
Era stato sottolineato che in caso di disobbedienza sarebbero state arrestate le famiglie dei militari. Quando il Sig. è Parte_1
arrivato presso il Distretto di Udine, gli è stato comunicato che a causa del “tradimento” , rappresentato dall'armistizio, sarebbe stato condotto in Germania unitamente agli altri militari che si erano presentati, senza possibilità di rientrare a casa e salutare la sua famiglia. Il trasporto dei soldati era avvenuto seduta stante via ferrovia, con carri di bestiame affollatissimi,
Pag. 5 di 30 permanentemente chiusi, all'interno de i quali veniva distribuita una razione di cibo scarso e cattivo ogni 24 ore. Il sig. Parte_1
è stato portato in Germania dapprima nel campo di lavoro n. 418
e successivamente nel campo di lavoro n. 619, AG VI G (doc.
9, 10), dislocato a Bonn-Duisdorf, lager internazionale di smistamento per il lavoro;
- Il 95% dei soldati deportati contraeva la tubercolosi (doc. 6). A causa della denutrizione e delle pessime condizioni igieniche, anche il sig. si è presto deperito ed ha contratto la Parte_1
tubercolosi (doc. 16);
- moriva a Thuine il 1-2-944 ore 2 – sepolto a Lingen Pt_1
(Hannover) vicino il confine dell'Olanda Il Sig. Parte_1
è stato sepolto nel cimitero nuovo di Lingen-Ems
[...]
(tomba n. 38) (doc. 12);
- Quando ha appreso della morte del marito, la sig.ra è Per_1
caduta in depressione e non è stata in grado di seguire i due figli, che durante il giorno lasciava a casa per andare a servizio. Il più piccolo è stato cresciuto dai vicini di casa unitamente ai loro figli, mentre il primogenito è stato inserito in un Per_3
istituto per orfani, l'Istituto Friulano Orfani di Cividale (gestito dall'EFA Ente Friulano Assistenza), a decorrere dalla terza elementare, nel 1946 Il Sig. è rimasto presso Persona_3
l'Istituto Friulano Orfani (IFO) fino al 1954, potendo tornare a casa solo per i periodi di vacanze.
Pag. 6 di 30 - e – in qualità di figli ed eredi di Pt_1 Parte_2
a sua volta figlio ed erede di Persona_3 Parte_1
nonché della madre e del fratello premorti
[...] Per_1
e moglie e figlio di
[...] Parte_3 Pt_1
agiscono al fine di ottenere la condanna della Repubblica
Federale di Germania, in solido con il Controparte_1
(quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43
[...]
del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con modifiche in L. 29.6.2022 n.
79), al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti da in conseguenza del suo arresto, deportazione Parte_1
in Germania ed internamento con sottoposizione ai lavori forzati da parte dell'esercito tedesco e conseguente morte in campo di concentramento, nonché dei danni non patrimoniali patiti iure proprio dai suoi congiunti in conseguenza di tali eventi.
La Repubblica Federale di Germania rimaneva contumace, mentre il si costituiva e contestava la domanda di parte Controparte_1
attrice, sotto molteplici profili, in rito come nel merito.
Nell'ordine si eccepiva il difetto di giurisdizione nei confronti della
Repubblica Federale tedesca, il difetto di legittimazione passiva della
, per essere chiamata a tenere indenne lo Stato Controparte_6
straniero l'Amministrazione finanziaria ai sensi del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, la prescrizione del credito derivante dalla necessità di risarcire i danni derivanti dal reato di riduzione in schiavitù (l'art. 600 cod. pen. – nel testo
Pag. 7 di 30 vigente ratione temporis – prevedeva come pena “la reclusione da cinque a quindici anni), tenuto conto che dall'art. 2947, comma 3, secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. In via gradata, si è affermato che i diritti risarcitori dedotti in giudizio si sarebbero estinti per rinuncia del dante causa al loro esercizio anche se implicita e per facta concludentia, ovvero inerzia protratta nel tempo.
Si contestava, poi, il quantum e si affermava la necessità di decurtare dall'eventuale risarcimento che sarà concesso agli odierni attori sia le somme già percepite sulla base della normativa sia quelle che gli attori avrebbero comunque potuto percepire nel caso in cui non fossero incorsi nelle menzionate decadenze, dovendosi assicurare al danneggiato una reintegra patrimoniale completa ma senza duplicazioni.
Si eccepiva altresì lo status di militare del defunto, che però in atti non risulta.
LA GIURISDIZIONE
Dev'essere esaminata, in primo luogo, la questione della sussistenza (o meno) di giurisdizione in capo all'adito Tribunale civile. È noto che l'immunità statale dalla giurisdizione civile nei rapporti tra Italia e
Germania è stata affermata nella sentenza resa dalla Corte Internazionale dell'Aja il 3 febbraio 2012, con cui si è ritenuto che l'Italia abbia violato Contr l'obbligo di rispettare le immunità di cui la gode secondo il diritto internazionale, permettendo la citazione in giudizio della Germania in cause civili basate su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse da militari tedeschi tra il 1943 e il 1945: anche il presente
Pag. 8 di 30 contenzioso trae origine dalla vicenda dei circa 130.000 militari italiani che furono internati in lager o costretti a prestare lavoro, quale mano d'opera non volontaria, al servizio dell'industria bellica del Reich a seguito della loro deportazione in Germania successiva agli eventi dell'8 settembre
1943.
Occorre, dunque, soffermarsi sulla questione, onde valutare, prima di addentrarsi nel merito della controversia, se l'intestato Tribunale possa esercitare il proprio potere giurisdizionale, secondo quando disposto dall'art. 3, comma 2, L. 31 maggio 1995, n. 218, o se invece sussista l'immunità della Germania. All'origine della controversia tra Italia e
Germania, decisa poi dalla Corte Internazionale di giustizia con la menzionata sentenza, vi era la cospicua giurisprudenza interna, anche di legittimità (a partire da Cass., civ., SS. UU., 11 marzo 2004, n. 5044), che non riconosceva allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile in relazione alle azioni di risarcimento per danni proposte da vittime, o parenti di vittime, di deportazione, internamento ed altri crimini di guerra o violazioni del diritto umanitario commessi dalle truppe del Re. sul territorio italiano o di altri Paesi occupati, nel periodo compreso fra il 1943 e il 1945.
Secondo i giudici italiani, infatti, il riconoscimento ormai generale del primato assunto dai valori fondamentali connessi alla dignità della persona umana non avrebbe potuto che comportare il diniego dell'immunità dello
Stato straniero in relazione a condotte che, ancorché serbate iure imperii, integravano crimini contro l'umanità o crimini di guerra. Si riteneva, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in
Pag. 9 di 30 essere dagli organi e dai rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il
1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità. Con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012, la CIG, adita dalla Germania nella controversia Jurisdictional Immunities of the State
(Germany v. Italy: Greece intervening) con ricorso unilaterale basato sulla
Convenzione europea per la soluzione delle controversie del 1957, accoglieva in toto le richieste tedesche, condannando l'Italia per avere ripetutamente violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile ed esecutiva, di cui la Germania invece godeva per il diritto internazionale. La maggioranza dei giudici della Corte dell'Aja accertava l'applicabilità della norma consuetudinaria internazionale di immunità giurisdizionale anche nel caso del compimento di atti lesivi di diritti fondamentali della persona protetti da norme di ius cogens, quali quelli realizzati dalle truppe del Terzo Re. a danno di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale: l'Italia, per il tramite di una serie di decisioni (ex plurimis, Cass., civ., SS.UU., 29 maggio 2008, n. 14199;
Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14201; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14202; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008,
n. 14209; Cass., pen., 13 gennaio 2009, n. 1072; Cass., civ., sez. I, 20 maggio 2011, n. 11163) emesse nel solco della citata Cass. 11 marzo 2004,
n. 5044, negando allo Stato tedesco l'immunità, si sarebbe resa inadempiente rispetto all'obbligo che le derivava dal diritto internazionale consuetudinario di assicurare l'immunità giurisdizionale degli Stati per atti costituenti esercizio di un potere di imperio. Si addiveniva, così, all'approvazione della Legge 14 gennaio 2013 n. 5 (pubblicata in G.U. del
29 gennaio 2013, n. 24) recante l'«Adesione della Repubblica italiana alla
Pag. 10 di 30 Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno», con la quale l'Italia si dotava di una legge di adeguamento al diritto internazionale pattizio in tema di immunità.
All'indomani della sua entrata in vigore, la Corte di cassazione, prima fautrice dell'innovativo orientamento giurisprudenziale da cui era discesa la condanna dell'Italia in sede internazionale, dimostrava di prestare piena ottemperanza alla novella (cfr., ad esempio, Cass., pen., 30 maggio 2012, n.
32139; Cass., civ., SS.UU., 21 febbraio 2013, n. 4284; Cass., civ., SS. UU.,
21 gennaio 2014, n. 1136). Il Tribunale di Firenze – con le ordinanze n. 84,
85 e 113 del 21 gennaio 2014 – rimetteva tuttavia alla Corte Costituzionale il vaglio di conformità ai dettami della Carta fondamentale della normativa di adeguamento, in uno con la norma prodotta nel nostro ordinamento dal recepimento della consuetudine internazionale in tema di immunità e con l'art. 1 della legge di esecuzione dello St. ONU da cui discendeva in capo all'Italia l'obbligo di adeguamento alle sentenze della CIG. Con la sentenza n. 238/2014, la Corte costituzionale accoglieva le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Firenze relativamente all'art. 3 della legge n. 5 del 2013, recante norme specifiche per l'esecuzione della sentenza della CIG, e all'art. 1 della legge n. 848 del 1957 che aveva dato esecuzione in Italia alla Carta delle Nazioni Unite, limitatamente all'art. 94, comma 1, della stessa. In entrambi i casi, la Corte accertava il contrasto insanabile tra le disposizioni censurate e i valori fondamentali ed incomprimibili dell'ordinamento costituzionale;
adottando una sentenza interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale, v. al riguardo Cass.,
Pag. 11 di 30 civ., SS. UU., 16 dicembre 2013, n. 27986), la Corte costituzionale respingeva invece, perché infondato, il terzo motivo di ricorso, relativo alla pretesa illegittimità costituzionale della norma interna prodottasi in virtù del rinvio operato dall'art. 10, comma 1, Cost. alla regola consuetudinaria sull'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile, come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 resa dalla CIG: la Corte costituzionale affermava che quella parte della norma consuetudinaria, come ricostruita dalla Corte internazionale, che aveva riconosciuto l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni risarcitorie per danni prodotti da crimini di guerra e contro l'umanità, commessi anche sul territorio italiano dalle truppe del Terzo Reich, non sarebbe mai entrata nell'ordinamento interno, e non avrebbe potuto dispiegarvi quindi alcun effetto, incontrando i limiti costituiti dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, quali sono quelli espressi dagli artt. 2 e 24 della
Costituzione; la Corte, facendo applicazione della teoria c.d. dei
“controlimiti”, per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso, negava l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona: ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali “controlimiti” a presidio della dignità della persona. La
Pag. 12 di 30 posizione espressa della Corte costituzionale conduceva i giudici a negare, nuovamente, l'immunità allo Stato tedesco, anche in relazione a vicende assai diverse da quelle (segnatamente la situazione dei cc.dd. internati militari italiani deportati in Germania e ivi costretti a lavori forzati) che avevano originato il ricorso alla Corte costituzionale: dalle stragi perpetrate dalle truppe naziste di occupazione ai danni dei civili, come nel caso esaminato dal Tribunale di Sulmona, nell'ordinanza del 2 novembre 2017
(cfr. anche Trib. Firenze, 22 febbraio 2016), agli atti terroristici (Cfr. Cass., civ., SS.UU., 28 ottobre 2015, nn. 21946 e 21947), all'omicidio plurimo di militari appartenenti a una missione di monitoraggio internazionale (Cfr.
Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696). Anche, la giurisprudenza di legittimità successiva alla citata pronuncia della Consulta tornava a seguire l'orientamento precedente, riconoscendo la prevalenza del principio e meta- valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii (così
Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696; Cass., civ., SS. UU., 28 ottobre
2015, n. 21946; Cass., civ., SS. UU., 29 luglio 2016, n. 15812; Cass., civ.,
SS. UU., 13 gennaio 2017, n. 762). Anche di recente, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass., civ., SS. UU., 28 settembre 2020, n. 20442) hanno nuovamente ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alle pretese risarcitorie proposte dalle vittime dei crimini “di guerra”, cassando con rinvio la sentenza impugnata che invece non aveva tenuto conto dell'evoluzione della interpretazione giurisprudenziale della questione rimanendo aderente al precedente orientamento, da intendersi quindi oggi del tutto superato.
Pag. 13 di 30 Non è dunque possibile discostarsi dalle valutazioni della Corte
Costituzionale e affermare l'immunità della Germania per i crimini nazisti compiuti nel nostro.
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità.
Il quadro sopra ricostruito va infine aggiornato a seguito della recente istituzione, ad opera del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, presso il Ministero conomia CP_1 CP_1
finanze, del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. In particolare l'art. 43 del predetto provvedimento legislativo prevede che hanno diritto all'accesso al Fondo coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui sopra a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero entro il termine di cui al comma 6 dell'art. 43 (180 giorni dalla data di entrata in vigore: ma con un emendamento al decreto "milleprororoghe
2023" l'art. 8, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge n.198/2022 convertito con modificazioni dalla legge n.14/2023, quest'ultimo termine è stato posticipato al 28 giugno 2023 e pertanto potranno ora accedere al anche tutti coloro che abbiano intrapreso una causa entro tale data CP_7
ed ottengano, anche successivamente, una sentenza favorevole passata in
Pag. 14 di 30 giudicato), prevedendo che sia a carico del anche il pagamento delle CP_7
spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Si prevede espressamente al comma 3 che in deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive CP_7
basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma
1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
Orbene, il Tribunale di Roma ha promosso innanzi alla Corte
Costituzionale un giudizio di legittimità in riferimento all'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 ma con sentenza n. 159/2023 la Consulta ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 sollevate con riferimento agli artt. 2, 3,24 e 111 della
Costituzione dal Tribunale di Roma. La Corte costituzionale ha osservato che «nelle procedure esecutive opera l'immunità ristretta degli Stati e l'estinzione del diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenza passata in giudicato». Tale principio trova conforto nei precedenti orientamenti della giurisprudenza di quella Corte (sentenza n. 329/1992), e in seguito di legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 5888/1997):
«l'immunità dei beni dello Stato estero dall'esecuzione forzata viene in
Pag. 15 di 30 rilievo quale limite alla pignorabilità, ma non incide, invece, sulla giurisdizione, che sussiste in sede di esecuzione con il limite riveniente dal canone dell'immunità ristretta degli Stati». La Corte osserva inoltre che «la disposizione censurata realizza un non irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l'obbligo del rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra» (Corte Cost., sent., 4 luglio
2023, n. 159). La normativa di recente introduzione (e le osservazioni stesse della Corte costituzionale ora riportate) confermano dunque definitivamente la sussistenza della giurisdizione per un caso quale quello in esame, posto che l'equilibrio raggiunto incide negativamente sulla giurisdizione esecutiva e non sulla competenza del giudice in sede di cognizione, il cui pieno esplicarsi è anzi richiesto per poter accedere al
Fondo istituito.
Le medesime osservazioni evidenziano l'infondatezza dell'ulteriore eccezione svolta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, quanto alla posizione della Repubblica Federale di Germania, in ordine alla titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto. Nell'ambito del diritto internazionale, la trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati può essere risolta sulla base di una norma consuetudinaria favorevole al principio di continuità nell'ipotesi di mutamento dell'assetto politico istituzionale di uno
Stato potendosi affermare l'esistenza una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale nel diritto internazionale, in conformità al c.d. principio della conservazione dei valori, principio che determina la successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi dunque quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi e
Pag. 16 di 30 nella responsabilità dai medesimi originata. Non costituisce, quindi, un'eccezione alla regola generale della continuità dei rapporti giuridici tra
Stati il caso della Repubblica Federale di Germania, pacificamente subentrata alla Germania nazionalsocialista del Terzo Reich. Lo attestano d'altra parte i trattati conclusi dalla Repubblica Federale di Germania per il risarcimento dei danni cagionati ai cittadini italiani sottoposti a deportazione ed a lavoro coatto e la dichiarazione congiunta di Italia e
Germania a seguito del vertice italo-tedesco di Trieste del 18 Novembre
2008, all'esito del quale la Repubblica Federale di Germania ha riconosciuto la propria responsabilità per le indicibili sofferenze inflitte a uomini e donne italiani durante i massacri compiuti dal Terzo Reich nel corso della seconda guerra mondiale. D'altra parte, quando si è costituita di fronte ai tribunali nazionali e internazionali presso i quali è stata chiamata a rispondere dei crimini nazisti, la Repubblica Federale di Germania non ha mai messo in discussione la riferibilità ad essa delle condotte poste in essere dal Terzo Reich: si vedano la sentenza del Tribunale Firenze, seconda sezione civile, 22 Febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la
Repubblica Federale di Germania «si costituiva affermando che i tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto», nonché l'ordinanza del Tribunale di Sulmona 2 Novembre 2017 che ha condannato la Germania al risarcimento dei danni per la strage commessa da membri del Terzo Reich a ET (OI , come anticipato, nel diritto internazionale vige la presunzione di continuità della
Pag. 17 di 30 personalità statale, in ossequio al principio di conservazione dei valori -
C.I.G. 22.12.1986, Burkina Faso vs va affermata la responsabilità Per_6
della Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dall'esercito del Terzo Reich ai danni degli abitanti di ET”).
LA TITOLARITA' PASSIVA DEL RAPPORTO.
La titolarità passiva del rapporto sostanziale e processuale si intesta in capo alla Repubblica Federale di Germania nell'ipotesi di azione risarcitoria per le condotte poste in essere da soggetti facenti parte dell'apparato militare del Terzo Reich, che hanno attuato un preciso piano criminale disposto dai vertici di comando: gli eccidi e le stragi compiute furono rese possibili proprio dalla sistematica accondiscendenza, quando non dalla sollecitazione, da parte dei vertici dell'esercito tedesco di tali atti di assassinio, sterminio, deportazione e violazione della vita privata ai danni della popolazione civile e con il dichiarato fine di contrastare qualsivoglia pericolo alla supremazia tedesca. Non può dunque sostenersi, come erroneamente ritenuto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, può Contr sostenersi che ora la titolarità passiva in capo alla difetti per effetto della citata normativa che nel 2022 ha introdotto l'ormai noto Fondo, posto che questa presuppone anzi che in sede di cognizione si addivenga ad una Contr condanna dello Stato straniero: il Fondo italiano si sostituisce alla con il pagamento di quanto da questa dovuto, impedendo (e rendendo superflua) la procedura esecutiva nei suoi confronti. La
A questo punto, appare necessario riportare le conclusioni alle quali di recente è giunta la Suprema Corte nell'ordinanza n. 23669 del 21 agosto
Pag. 18 di 30 2025, Terza Sezione Civile, che ha escluso la legittimazione passiva dello
Stato italiano, in ogni sua articolazione.
Il primo aspetto messo a fuoco riguarda la persistenza della legittimazione passiva esclusiva della Germania, nonostante l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. n. 36/2022. L'istituzione del Fondo Ristori, infatti, non ha inciso sul rapporto sostanziale su cui si fondano le domande di risarcimento: la responsabilità per i crimini di guerra rimane attribuita in via esclusiva allo
Stato tedesco, e il ruolo dello Stato italiano si colloca, coerentemente, soltanto nella fase successiva all'accertamento, a titolo di attuazione del giudicato.
Altro profilo chiarito dalla Corte è che l'accesso al Fondo è subordinato alla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti della Germania, divenuta definitiva. Non è sufficiente l'accertamento sommario del danno, né sono configurabili responsabilità alternative, sussidiarie o solidali a carico dello Stato italiano. Il legislatore ha optato per un sistema che affida la gestione patrimoniale del ristoro a una funzione pubblica amministrativa, ma non ha alterato i presupposti processuali per far valere il diritto al risarcimento.
Fondamentale è poi la qualificazione del Controparte_1
come interventore adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 c.p.c. Il
[...]
Contro può sì partecipare al processo, ma solo in quanto portatore di un interesse giuridico collegato alla potenziale attivazione del non CP_7
assume, dunque, la posizione di parte in senso proprio nel giudizio di cognizione, né può esercitare poteri dispositivi come la proposizione di domande o l'eccezione di prescrizione.
Pag. 19 di 30 Ne consegue che si impone il rigetto della domanda formulata nei confronti della , ma la domanda non sarebbe stata Controparte_6
formulabile neanche nei confronti del mero Controparte_1
interventore adesivo dipendente, in quanto tale impossibilitato ad ampliare l'oggetto del giudizio e a formulare eccezioni in senso stretto.
Il presente giudizio non ha comunque ad oggetto, direttamente, l'accesso dell'attrice al Fondo – che potrà semmai seguire al passaggio in giudicato della presente decisione, con le procedure frattanto dettate con decreto 28 giugno 2023 dal . Controparte_9
LA PRESCRIZIONE
La parte convenuta costituita ha infine eccepito che il diritto azionato dagli odierni attori sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2953, comma 3, c.c., sollevando eccezioni che questo
Giudice ritiene infondate. Invero, non v'è motivo alcuno di discostarsi dalla giurisprudenza italiana che si è occupata di casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio e che, da tempo, ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, in particolare a partire dalla menzionata sentenza Cass. 11 marzo 2004, n. 5044 (ma si vedano altresì:
Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722;
Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345). I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti
Pag. 20 di 30 fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974. A tale riguardo, non avrebbe rilievo la circostanza che né la
Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio
d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia:
l'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della
Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale le due
Convenzioni rileverebbero, infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris. Se è vero che l'imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini di cui è causa, nondimeno, dal momento che, nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario - l'art. 11 disp. prel. c.c. - ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio
2006, n. 274), si deve opinare che la norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità sia suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la
Pag. 21 di 30 Seconda guerra mondiale. Si rammenta, infatti, che è la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo a consentire, all'art. 7, comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, “la punizione di una persona colpevole di un'azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”. Condivisibile a tale proposito si ritiene quanto statuito nella sentenza della Corte di Appello di Firenze del
11/04/2011, n.480, nella cui motivazione è dato leggere, testualmente: I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274); III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004,
n. 5044; IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non
Pag. 22 di 30 contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7,
2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.
Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 2° comma della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene
"automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000). Infatti, la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost.
Pag. 23 di 30 Tanto considerato, quanto al caso di specie, atteso che i fatti addotti da parte attrice costituiscono indubbiamente crimini internazionali, non può che derivarne il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa al diritto al risarcimento dei danni vantato in sede civilistica, peraltro non sollevata dalla Repubblica Federale di Germania, rimasta contumace, ma dall'Avvocatura distrettuale dello Stato per le amministrazioni italiane convenute.
DECADENZA E RINUNCIA
Va infine respinta l'eccezione svolta dall'amministrazione circa l'intervenuta rinuncia al credito risarcitorio che sarebbe stata espressa per contegno concludente– rinuncia che impedirebbe ora alla figlia ed erede di far valere quel credito iure hereditario – giacchè la deduzione è rimasta una mera illazione, non potendo certo evincersi dalla sola mancata iniziativa da parte dell'interessato, seppur protratta nel tempo e fino alla morte, una volontà abdicativa del diritto, in assenza di circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato al contegno (meramente passivo) tenuto. Se infatti è vero che la rinuncia ad un credito (che come tale ha natura di diritto disponibile) non deve essere necessariamente espressa, essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre che il comune modo di agire e la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2014, n. 10533; Cass. civ., sez.
Pag. 24 di 30 lav., 16 marzo 2007, n. 6162; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2004, n. 3403;
Cass. civ., sez. II, 14 giugno 1997, n. 5363, secondo cui il creditore che accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non perciò rinuncia al credito o rimette il debito). In altri termini, per la rinuncia tacita è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto;
infatti, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (Cass. civ., sez. VI, 5 febbraio 2018, n. 2739).
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Nel merito e sul risarcimento del danno.
Parte attrice ha dimostrato il rapporto di parentela (filiazione del padre rispetto al defunto caduto in Germania) e la successione ereditaria al padre,
e quella dello stesso al di lui padre, alla madre e al fratello, premorti senza lasciare ulteriori eredi mediante denuncia di successione degli attori a con albero genealogico (la presente azione vale Persona_3
comunque quale accettazione tacita) e certificato di morte di Pt_1
nonché elenco dei caduti nel campo di lavoro.
Pag. 25 di 30 Con riferimento, invece, alle vicende occorse a sono Parte_1
stati depositati i documenti richiamati in premessa che provano la cattura, la prigionia, gli spostamenti e, infine, la morte per tubercolosi.
La produzione in atti soddisfa l'onere probatorio incombente sulla parte attrice (cfr. Cass., sent. n. 14605/2005; n. 4414/1999), sia per quanto concerne la prova del rapporto di parentela che per le tristi vicende nelle quali è rimasto coinvolto il dante causa dell'attore.
Risultano pertanto provate cattura e prigionia, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex art. 2043-2059 c.c. dedotto a carico della Germania in continuità con il Terzo Reich. Le dure condizioni di vita nei campi di prigionia e lavoro in cui erano ristretti gli internati, oltre che parzialmente lumeggiate dal carteggio prodotto costituiscono fatto notorio già acquisito in sentenze di condanna, ormai passate in giudicato, su consimili vicende, che hanno ripetutamente offerto il quadro delle condizioni disumane che furono riservate ai prigionieri di guerra deportati in Germania dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943.
I DA
Quanto al danno, premesso che alla presente controversia, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dal quale non si ha motivo per discostarsi, è applicabile, in ragione di quanto disposto dall'art. 62 comma 1 della L. 31 maggio 1995, n. 218, la legge italiana, legge del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti in atto introduttivo (la cattura da cui ha avuto inizio la prigionia), è stato richiesto il danno patrimoniale per il lavoro svolto dall'ascendente e non pagato e il danno da ingiusta detenzione per i mesi di prigionia e, infine, quello biologico-terminale per
Pag. 26 di 30 la morte che è stata causata dalle pessime condizioni di vita alle quali è stato costretto.
Il danno patrimoniale lamentato, per prestazioni di lavoro non pagate, non rientra tra quelli che giustificano la mancata applicazione della disciplina generale sulla prescrizione e, pertanto, la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Sicuramente al defunto è riconoscibile (e dunque il danno che gli attori possono vantare iure hereditatis) è quello subito per essere stato privato della propria libertà e costretto a un regime di detenzione, e, quale criterio in effetti opportunamente applicabile in via analogica, vi è il riconoscimento delle somme indicate nelle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano per l'inabilità temporanea totale, che appunto prevede per ogni giorno la somma di € 115,00, importo che, moltiplicato per 144, conduce a liquidare la somma finale € 16.560,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, cui dovranno pertanto aggiungersi i soli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
Sfornita di prova, e dunque di fondamento, risulta l'eccezione svolta - in termini generici - dall'Avvocatura dello Stato di compensatio lucri cum damno al fine di veder decurtato il risarcimento liquidato delle somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che l'attore o il suo dante causa avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.
Quanto ai danni subiti in proprio dalla moglie di e dei Parte_1
suoi figli, all'epoca di 35 anni, la moglie e di otto e cinque anni i figli, deve
Pag. 27 di 30 osservarsi che “in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonchè ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi
(anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cfr. Cass. n. 28989 del 11/11/2019).
Nel caso di specie è stata meramente allegata e provata la circostanza della parentela: risulta dunque equo riconoscere a tale titolo la somma richiesta di € 195.000,00, somma senza dubbio inferiore a quella riconoscibile a tale titolo in forza delle tabelle di Milano, ma tale riduzione appare giustificabile tenuto conto del lasso di tempo trascorso, della circostanza che si tratta di persone morte ormai da molto tempo e della particolarità del momento storico.
Complessivamente, va riconosciuto agli attori per le causali sopra indicate la somma di € 211.560,00, oltre interessi dal deposito della sentenza al pagamento.
Le spese di lite vengono compensate, stante la complessità dell'accertamento e le molteplicità delle questioni.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dello Stato italiano;
2) accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate tedesche del Terzo Reich, cui è succeduta la Repubblica Federale di
Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa;
3) liquida in favore dell'attore la somma di € 211.560,00, oltre interessi dal deposito della sentenza al pagamento;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 24 dicembre 2025
Il Giudice
Maria SA IU
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