Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3038/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/01/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato all' indiriz- Parte_1 C.F._1
zo telematico dell'Avv. GASPARI WALTER (c.f.: dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- Attore
E
c.f.: , elettivamente domiciliato in Piazza Munici- Controparte_1 P.IVA_1
pio, 1, presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO CARLO (c.f.: dal CodiceFiscale_3
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Convenuto
È presente l'avvocato Walter Gaspari per il signor che si riporta alle difese e Pt_1
conclusioni in atti, e chiede che la causa sia decisa anche ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3038/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato all' indiriz- Parte_1 C.F._1
zo telematico dell'Avv. GASPARI WALTER (c.f.: dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- Attore
E
c.f.: , elettivamente domiciliato in Piazza Munici- Controparte_1 P.IVA_1
pio, 1, presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO CARLO (c.f.: dal CodiceFiscale_3
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Convenuto
OGGETTO: Cosap.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 28 gennaio 2022
l'attore, il sig. , ha convenuto in giudizio il il quale, Parte_1 Controparte_1
con avviso di pagamento notificato in data 30 dicembre 2021, identificato con n.
NA010002AGO000005384, Prot. n. PG773171/1075 del 26/10/2021, aveva avanzato nei confronti del suddetto attore la pretesa di euro 793,00, avente ad oggetto l'indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico (eccedenza di 1,5 mq rispetto alla superficie di 9 mq oggetto di concessione) e contestuale irrogazione della sanzio- ne amministrativa pecuniaria.
La predetta occupazione in eccedenza veniva accertata dalla Polizia Municipale del
Comune di con il verbale n. 191500001190 del 4 dicembre 2019, nono-stante, CP_1
a dire dell'attore, fosse stata contestata all'odierno opponente il 30 novembre dello stesso anno.
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L'anzidetta somma richiesta a mezzo del già menzionato atto di avviso di pagamento veniva calcolata sulla base della presunzione di cui all'art. 63, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 446/1997 e del vigente regolamento comunale in materia COSAP (retrodata- zione di quattordici giorni rispetto alla data di accertamento da parte della Polizia
Municipale.
L'attore ha formulato i seguenti motivi di opposizione:
- la Polizia Municipale provvedeva ad accertare l'asserita violazione in data 30 no- vembre 2019, ma redigeva il verbale solo il successivo 4 dicembre 2019, con conse- gna alla parte del verbale già precompilato e senza che il sanzionato potesse esercita- re il proprio diritto di difesa;
- l'avviso di pagamento è affetto da nullità, date le discrepanze tra l'avviso stesso e il verbale di accertamento dell'infrazione cui fa riferimento, nonché in ragione del pre- giudizio dell'esercizio del diritto di difesa;
- la superficie rispetto alla quale è stata mossa la contestazione non costituiva suolo pubblico, in quanto interdetta alla circolazione;
- per l'occupazione di suolo di cui all'impugnato atto di avviso di pagamento, l'attore aveva comunque diritto all'esonero previsto dall'art. 29, lettera f) del Regolamento
COSAP del Comune di data la tipologia di attività svolta e la durata CP_1
dell'occupazione;
- la somma dovuta veniva calcolata secondo criteri errati, non avendo fatto riferi- mento il Comune alla tariffa di cui all'art. 24, lett. B) della tabella ivi presentata.
Per le ragioni ora evidenziate, parte attrice concludeva chiedendo:
- la caducazione dell'avviso di pagamento NA010002AGO000005384, Prot. n.
PG773171/1075 del 26/10/2021, notificato in data 30 dicembre 2021;
- l'accertamento dell'infondatezza della pretesa ivi contenuta;
- in via subordinata, la riquantificazione della somma oggetto dell'avviso di paga- mento, in accoglimento delle doglianze mosse.
Il regolarmente costituitosi in giudizio, ha evidenziato una serie di Controparte_1
circostanze in risposta all'atto di citazione, che qui si sintetizzano:
- la veridicità e l'efficacia degli atti redatti dai pubblici ufficiali è stabilita dall'art. 3
2700 c.c., tale che spetta all'opponente fornire prova contraria rispetto a quanto riportato dal verbale oggetto di causa, con relativa contestazione di falsa attestazione nei confronti dei Pubblici Ufficiali accertatori;
- l'assenza di circostanza tali da impedire l'esercizio del diritto di difesa ex art. 24
Cost.;
- l'inapplicabilità all'occupazione rilevata dell'art. 29 del Regolamento, nonché la mancata comunicazione al dell'occupazione ulteriore di cui si contesta CP_1
l'abusività;
- in ordine alla quantificazione della sanzione, l'operatività del vincolo discendente dalla disposizione di legge e dalla presunzione ivi contenuta, presunzione non supera- ta da parte dell'attore.
In conclusione, la parte convenuta ha chiesto rigettarsi la domanda proposta dall'attore con ogni consequenziale provvedimento e la contestuale conferma del provvedimento impugnato.
All'odierna udienza è stato acquisito il consenso dei difensori alla decisione della controversia a norma dell'art.281 sexies c.p.c..
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In via preliminare, è opportuno evidenziare che la presente causa ha ad oggetto meri inviti al pagamento, privi di efficacia esecutiva e costituenti i primi atti attraverso cui il come previsto dall'art. 35 del regolamento COSAP, procede al recupero CP_1
dell'indennità per l'occupazione abusiva di suolo pubblico e della relativa sanzione amministrativa.
Le pretese dell'ente pubblico territoriale hanno natura di diritto di credito tanto che la relazione tra le parti va inquadrata nel tipo pretesa – obbligo e non nel tipo potere
– interesse legittimo.
Da ciò deriva che il processo non ha ad oggetto l'atto, privo di effetti negativi nei confronti del privato, bensì il rapporto, con la conseguenza che va stabilito se la pre- tesa dell'ente pubblico territoriale sia o meno fondata.
L'azione introdotta dall'opponente va quindi qualificata come domanda di accerta- mento negativo, nell'ambito della quale l'onere della prova del credito spetta al suo
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titolare, ossia al (sull'onere della prova in caso di domanda di accertamento CP_1
negativo, cfr. Cass., sez.
6 - L, ordinanza n. 16917 del 04/10/2012).
Ciò premesso, va altresì evidenziato che la fattispecie per cui è causa attiene alla occupazione di suolo pubblico in eccedenza a quella data in concessione all'odierno attore, titolare di uno stand per la vendita di prodotti natalizi all'interno dell'area fieristica sita a via Kauffman, in CP_1
L'occupazione del suolo pubblico per una superficie pari a 9 mq veniva autorizzata, come risulta dalla documentazione prodotta dall'attore, dal giorno 21 novembre
2019 all'8 gennaio 2020, a seguito di regolare procedimento amministrativo.
I fatti costitutivi dell'azionato credito emergerebbero, secondo quanto affermato dall'ente, dal verbale n. 19150001190, redatto dalla Polizia Municipale di in CP_1
data 4 dicembre 2019.
Gli organi di polizia accertavano, infatti, l'avvenuta occupazione di una superficie di suolo pubblico ulteriore (1,5 mq) rispetto a quella oggetto di concessione (9 mq).
Il verbale in esame, per stessa ammissione del verbalizzante, seguiva il sopralluogo e la misurazione effettuata in data 30 novembre 2019.
Da detto verbale scaturiva, poi, l'invito al pagamento oggetto della presente opposi- zione in sede giudiziale.
L'attore, a sostegno della domanda, ha dedotto che l'accertamento della occupazione abusiva risulta essere stata effettuata il 30 novembre 2019 e non il 4 dicembre 2019, motivo per cui la pretesa patrimoniale del Comune dovrebbe, al più, essere calcolata tenendo in considerazione il periodo 21 novembre 2019– 30 novembre 2019 e non
21 novembre 2019 – 4 dicembre 2019.
Il ha contestato quanto ivi affermato dall'opponente, atteso che quanto CP_1
riportato all'interno di un atto redatto dall'autorità pubblica, ai sensi dell'art. 2700
c.c., fa piena prova fino a querela di falso. Per tali ragioni l'attore avrebbe dovuto proporre questa qualora avesse voluto evitare gli effetti probatori del verbale.
L'assunto di parte attrice è condivisibile.
Invero i verbalizzanti, nel redigere il verbale in data 4 dicembre 2019, affermano espressamente di avere accertato l'occupazione in eccedenza in data del 30 novem-
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bre 2019 mentre nessun accertamento viene concretamente operato ovvero, in ogni caso, riportato in ordine alla persistenza di detta occupazione nel lasso temporale che va dalla data dell'accertamento (30 novembre 2019) alla data di redazione del verba- le (04 dicembre 2019).
Alla luce di quanto sopra va accolta la domanda laddove volta a contestare l'insussistenza del credito azionato avuto riguardo al predetto periodo (31 novembre
2019-04 dicembre 2019), con conseguente obbligo di rideterminazione dello stesso.
Occorre passare ad esaminare le ulteriori doglianze.
Una prima doglianza investe la circostanza che l'occupazione in eccedenza avrebbe riguardato una parte retrostante dello stand e sarebbe stata realizzata a mezzo di scatoli non destinati alla vendita al pubblico e poggiati, peraltro, in un'area non desti- nata al transito dei clienti, atteso che “la parte retrostante lo stand è interdetta dalla presenza di uno steccato in ferro che delimita la parte dei giardinetti del confinante parco Mascagna”.
Orbene il motivo appare privo di pregio.
Va, in primo luogo segnalato, come la circostanza in oggetto non risulti adeguata- mente dedotta e provata (stante la genericità dell'attività deduttiva e dei capi di prova articolati;
in particolare dal verbale non pare in alcun modo evincersi che l'occupazione in eccedenza sia avvenuta a mezzo mercanzia e non già, come verosi- mile, in ragione delle maggiori dimensioni dello stand rispetto a quelle assentite) ed, in ogni caso, non appare decisiva.
L'area interessata dall'occupazione, per quanto non idonea ad intralciare la circola- zione pedonale e quand'anche effettuata a mezzo di cartoni o altra merce, costituiva comunque una superficie appartenente all'area pubblica per stessa ammissione dell'opponente, il quale specificava l'appartenenza della stessa al Parco Mascagna.
Questo costituisce un parco pubblico, sicché l'attore non era in alcun modo legittima- to ad usufruirne in misura eccedente rispetto a quanto previsto dalla specifica con- cessione o autorizzazione amministrativa ottenuta.
Al pari delle precedenti eccezioni, non appare meritevole di accoglimento nemmeno la doglianza secondo cui l'occupazione del suolo accertata e misurata da parte della
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Polizia Municipale possa essere soggetta alla esenzione dal pagamento ai sensi dell'art. 29, lettera f), del Regolamento COSAP.
La disposizione, infatti, individua una serie di ipotesi che non danno luogo all'obbligo di pagamento del canone per l'occupazione, rispetto alle quali non appare in alcun modo assolto l'onere deduttivo e probatorio.
È sufficiente sul punto fare rinvio alle condivisibili difese svolte dal Controparte_1
In ordine all'ulteriore motivo afferente all'affermata minor durata dell'occupazione abusiva in eccedenza rispetto a quella riportata nell'invito al pagamento, va rimarcato come il periodo dell'occupazione abusiva si presume effettuato a decorrere del tren- tesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal compe- tente P.U., fatta salva la prova contraria documentale antecedente la data del verba- le, così come disposto dall'art. 17, comma 8 del Regolamento COSAP.
Nel caso di specie il in luogo dell'applicazione della presunzione di Controparte_1
30 giorni ha ritenuto presunta l'occupazione in eccedenza a partire dalla data del 21 novembre 2019, ovvero a partire dalla data di efficacia della concessione rilasciata.
Trattasi, con tutta evidenza, di interpretazione più favorevole per l'attore rispetto a quella derivante dall'applicazione del richiamato disposto normativo.
Di contro parte attrice non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a superare la predetta presunzione. Vanno richiamate e condivisi, sul punto, gli argomenti difensivi addotti dal Controparte_1
Parte attrice evidenzia, infine, che l'importo dovuto dovrebbe essere ricalcolato;
si legge in citazione: “l'atto di avviso impugnato è stata indebitamente applicata in relazione al suolo pubblico rientrante nella categoria B, come indicato dall'Ammini- strazione comunale, una tariffa di € 12.934,71 e non quella temporanea di € 8,63 prevista per la suddetta categoria”.
L'assunto appare obiettivamente incomprensibile, ancor più alla luce dell'avviso im- pugnato ove viene espressamente fatto riferimento ad una tariffa finanche più bene- vola rispetto a quella indicata dalla stessa parte (categoria C in luogo della categoria
B).
Conclusivamente vanno rideterminati gli importi dovuti in base all'impugnato avviso
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di pagamento, rimettendo nuovamente in termini l'attore per il pagamento ridotto in caso di pagamento entro 60 giorni;
in particolare la somma individuata a titolo di canone per occupazione abusiva nell'avviso di pagamento notificato in data 30 di- cembre 2021, identificato con n. NA010002AGO000005384, Prot. n. PG773171/1075 del 26/10/2021, va rideterminata: a fronte del prospettato di euro importo di euro
258,69 va riconosciuto il minor importo di euro 123,18 (euro 6,159x10x2); anche le sanzioni vanno rideterminate nella misura di euro 61,59 (ove il pagamento interven- ga entro 60 giorni dal deposito della presente sentenza), ovvero nella misura di euro
246,36 (ove il pagamento intervenga oltre detto termine); anche gli interessi andran- no sulla sola somma richiesta a titolo di canone andranno ricalcolati sulla somma rideterminata.
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'attore e per l'effetto ridetermina nei termini di cui in parte motiva l'importo dovuto in base all'avviso di pagamento notificato in data 30 dicembre 2021, identificato con n. NA010002AGO000005384,
Prot. n. PG773171/1075 del 26/10/2021; in particolare ridetermina in complessivi euro 123,18 l'importo complessivamente dovuto a titolo di canone COSAP oltre san- zioni rideterminate nella misura di euro 61,59 (ove il pagamento intervenga entro 60 giorni dal deposito della presente sentenza), ovvero nella misura di euro 246,36 (ove il pagamento intervenga oltre detto termine); il tutto oltre interessi legali da ricalco- larsi sulla somma rideterminata a titolo di canone in conformità alle disposizioni nor- mative in materia di COSAP (cfr. regolamento del;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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