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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, LA
EPIFANI REMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1276/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK03010216 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato in data 15.12.23 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, la Ricorrente_1 S.r.l., esercente in Manfredonia (FG) attività di posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili per natanti e, allestimento e progettazione per interno di luxury yatch impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe.
In particolare, con l'avviso impugnato venivano effettuate, per l'anno 2017, sulla scorta di una verifica fiscale effettuata tramite accesso presso la sede della società e PVC della GdF del 27.5.22, le seguenti contestazioni e riprese a tassazione: 1) costi indeducibili documentati dalle fatture della dita individuale Ric_1 di Nom_1 ; -3) costi indeducibili relativi alle fatture delle società fornitrici, Società_1 Srl, Società_2 Srl, Società_3 Srl, Società_4 SRL, Società_5 di Nominativo_2, qualificate come operazioni oggettivamente inesistenti;
-3) ripresa a tassazione ai fini IVA in relazione a prestazioni di servizi ex art. 8 bis lett e) DPR 633/1972 per le fatture emesse nei confronti della Società_6 Srl senza esporre l'Iva e la dicitura non imponibile ex art. 8 bis citato;
-4) costi indeducibili per la quita di ammortamento del plotter ad alta definizione acquistato presso la Società_2 S.r.l.s. Ritenuti indeducibili i predetti costi, l'Ufficio calcolava un maggior reddito d'impresa di € 80.698,00, riprendendo a tassazione l'imposta di
€ 148.450,00 ed applicava maggiori imposte IIDD ed Iva, interessi e sanzioni.
La parte ricorrente rilevava la nullità e/o illegittimità degli atti impugnati per molteplici motivi che si passano sinteticamente ad indicare: 1) nullità derivata dell'atto impugnato in quanto basato su prove illegittimamente acquisite, attesa la mancata motivazione dell'ordine di accesso, illegittimo anche perché non rilasciato dall'A.
G.; -2) violazione dell'art. 52 co. 1 dpr 633/1972, nonché degli artt. 33 dpr 600/1973 per contrasto con gli artt. 7 e 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 8 della
Convenzione EDU;
-3) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 bis lett e) DPR 633/1972; -4) l'inesistenza del maggior reddito accertato;
-5) la violazione dell'art. 12 c. 5 del d.lgs. 472/1997 e l'illegittimità delle sanzioni irrogate;
-6) illegittimità costituzionale dell'art. 17 D.lgs. 472/1997 e dell'art. 2 D.lgs. 546/1992, attesa l'irrogazione da parte dell'AdE di sanzioni sostanzialmente di natura penale.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso, del quale chiedeva il rigetto siccome infondato.
Con memoria illustrativa, la parte ricorrente rilevava l'illegittimità della verifica fiscale cristallizzata nel PVC, atteso che la Corte EDU con sentenza del 6/2/2025 (Soggetto_1 SRL + altri
contro
Italia) aveva riscontrato la violazione dell'art. 8 della Convenzione -come denunciato dai ricorrentinel relativo giudizio-, atteso il potere illimitato dei funzionari dell'AdE (o della GdF) e la mancata delimitazione dell'oggetto della verifica e dei poteri dei verificatori in occasione delle ispezioni ed accessi presso le sede di attività commerciali e/o professionali. La parte ricorrente allegava documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
In primo luogo, va rilevato che appaiono destituiti di fondamento tutti i molteplici motivi articolati nel ricorso per vizi della verifica fiscale condotta dalla GdF.
Priva di pregio è la doglianza relativa all'illegittimità della verifica fiscale, alla invalidità dei PVC ed alla conseguente inutilizzabilità degli elementi istruttori acquisiti dall'AdE nel presente giudizio, per effetto della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 6.2.25 (meglio indicata negli atti di parte ricorrente).
Giova osservare, in via assorbente rispetto alle contestazioni sollevate, che tale sentenza non esplica l'effetto indicato dalla difesa del ricorrente nella presente controversia.
Infatti, la sentenza si limita ad accordare un'equa soddisfazione alle parti lese (i ricorrenti nel predetto giudizio) ed ad impartire prescrizioni allo Stato Italiano, sottolineando la necessità di una modifica della normativa interna relativa alle verifiche fiscali sia relativamente alla previsione di un meccanismo che consenta l'impugnazione autonoma degli atti di verifica fiscale (di questo aspetto i ricorrenti non si dolgono), sia relativamente a maggiori garanzie da offrire al contribuente ai fini di un consapevole e pieno esercizio del diritto di difesa.
Sullo Stato Italiano, responsabile della violazione accertata, incombe, per effetto della sentenza in esame, sia un obbligo immediato di pagamento delle somme oggetto di condanna a titolo di equa soddisfazione, sia un obbligo di conformazione alle prescrizioni relative alle necessarie modifiche legislative -da attuarsi con l'avvio di un procedimento legislativo- (cfr. art 41 della CEDU).
Per quel che rileva nel caso in esame, l'attuazione dell'obbligo di conformazione deve avvenire sotto la vigilanza del Comitato dei Ministri (a cui la sentenza è trasmessa) tramite la modifica del quadro normativo e/o delle singole norme ritenute dalla Corte in contrasto con la CEDU.
Dunque, in assenza di una specifica modifica legislativa, non può ritenersi che la sentenza della Corte EDU in esame comporti l'automatica invalidità dell'intera verifica fiscale e del PVC posto a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato con l'odierno ricorso.
Giova al riguardo sottolineare che le prescrizioni contenute nella sentenza hanno un contenuto ampio e generale, non dettano una precisa regola direttamente applicabile al presente giudizio e/o da cui possa ritenersi discendere l'automatica illegittimità delle verifiche fiscali.
Anzi, la motivazione della sentenza in esame pare escludere tale automatica illegittimità.
La Corte afferma come il quadro normativo nazionale deve prevedere chiaramente le circostanze e le condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali ed a svolgere verifiche in loco e controlli fiscali nei locali sede di attività commerciali e negli studi professionali e, allo stesso tempo, evidenzia come “la severità dei criteri imposti dalla legge può tuttavia tenere conto del fatto che, nel contesto fiscale, considerazioni di efficienza, potrebbero giustificare poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali dei procedimenti fiscali” (cfr. copia della sentenza in atti).
Dunque, va considerato che le prescrizioni hanno natura generale e non consentono di ritenere l'automatica illegittimità del PVC posto a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Tale PVC è stato redatto a seguito di un accesso c.d. mirato della GdF Compagnia di Manfredonia Sezione
Operativa Volante, previa autorizzazione del Comandante della Compagnia per il “controllo ai fini delle II.
DD., dell' IVA e altri tributi, nonché al riscontro del corretto assolvimento dell'I VA e altri tributi, nonché al riscontro del corretto assolvimento degli obblighi dei sostituti di imposta riferibili all'impresa in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa e/o occasionale, nonché al corretto assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali per l'anno d'imposta dal 2016 ai sensi ed agli effetti degli artt. 2 del D.Lgs. n. 68/2001, 32 e 33 del D.P.R. п. 600/1973, 51.52 e 63 del DPR n. 633/1972
e 35 della L. n. 4/1929, con previa comunicazione dello scopo della verifica e dei diritti di cui alla legge
212/2000.
Le motivazioni fin qui esposte rendono palese che deve essere esclusa anche la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione di illegittimità costituzionale come prospettata da parte ricorrente, attesa la manifesta infondatezza della questione stessa.
Una volta escluso che l'atto impugnato presenti vizi di legittimità formale come sopra eccepiti, è opportuno passare all'esame delle contestazioni relative alla legittimità e correttezza della valutazione relativa alla contestazione di indebita detrazione dei costi per le fatture relative ad operazioni inesistenti.
Orbene, va evidenziato come il ragionamento seguito dall'Ufficio resistente per l'accertamento del maggior reddito d'impresa in capo alla ricorrente a seguito della contestazione del mancato assoggettamento ad
Iva per fatture per operazioni inesistenti i e del disconoscimento dei costi sopra indicati è pienamente condivisibile.
In particolare, la Corte ritiene che le contestazioni dell'Ufficio sono basate su solidi elementi di prova presuntivi, gravi e concordanti.
L'AdE ha dimostrato che le società che hanno emesso le fatture quali fornitori, sopra meglio indicate non solo non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi ed iva, ma non era stato possibile rinvenire la sede legale;
poi, tali società erano state oggetto di una indagine da parte del Nucleo operativo PEF di Bari e della
Procura dell repubblica di Velletri per l'ipotesi di reato ex artt 8 e 10 del D.lgs. 74/2000; era stato accertato come l'amministratore, Nominativo_3 era un soggetto dedito all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Quanto, poi, alla Società_5, è emerso: che l'attività svolta da quest'ultima (relativa alla consulenza ed al supporto di compagnie aeree) non coincide con i servizi fatturati alla ricorrente;
- e che alcuna documetazione era stata esibita circa prestazione contestata;
-che il legale rappresentate della cedente, Nominativo_2, non ha nessuna competenza in materia.
In punto di diritto, giova osservare che, nella specifica materia relativa all'accertamento dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova la giurisprudenza afferma che, se da una valutazione complessiva degli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione, il giudice accerti che gli stessi sono concordanti ed in grado di fornire una valida prova presuntiva, non saranno necessari ulteriori elementi probatori (come, ad esempio, l'esame della documentazione contabile e bancaria del contribuente) per dimostrare il carattere fittizio delle operazioni fatturate. In tali casi verrà a ricadere sul contribuente (odierna ricorrente) “l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva, anche sul piano soggettivo, degli acquisti operati e documentati dalle fatture in contestazione, o circa la sua buona fede in ordine al carattere fraudolento delle operazioni a monte del proprio acquisto” (Cass. 2012/23078;
Cass. 2010/9108; Cass. 2014/18767).
Una volta riconosciuta la legittimità sostanziale delle contestazioni relative alle fatture suindicate relative ad operazioni inesistenti, va detto che, invece, non pare condivisibile ed altrettanto legittima la rispresa a tassazione dei costi relativi alla fattura emessa in favore della ricorrente dalla ditta individuale Ric_1 di Nom_1
.
Al riguardo, giova osservare che anche se la ditta cedente svolgeva al medesima attività d'impresa, è vero che nel 2025 il Nominativo_1 ha costituito una nuova società ed ha trasferito i dipendenti e le commesse della ditta individuale, riservando all'impresa individuale l'attività di supervisione.
Pertanto, pare giustificata la fattura relativa ad un'attività di consulenza. Si tartat di costi inerenti all'attività
d'impresa svolta dalla ricorrente. Del resto l'AdE non ha contsetato in modo specifico tale profilo.
Poi, va detto che l'atto impugnato appare illegittimo anche con riferimento alla contsetazione relativa ripresa a tassazione dell'Iva in relazione alle prestazioni di servizi di cui all'art. 8 bis lett. e) DPR 633/1973.
Invero, tale norma, come la risoluzione n. 37/E del 2010, che prevedono tale applicazione alla prestazione di servizi che parte ricorrente ha fatturato per attività di manutenzione, allestimento e arredamento navi da crociera, nei confronti di un appaltatore principale stabilito in Italia su commissione dell'armatore. Giova evidenziare che l'AdE ritiene, con riferimento all'ambito applicativo dell'articolo 8-bis, con la risoluzione 18 aprile1986, n. 356560, che "… la citata disposizione… (prevede) la non imponibilità sia nei confronti del contratto principale (quello stipulato dal committente con il cantiere o altro assuntore) che di quelli immediatamente derivati (stipulati, cioè tra il cantiere o altro assuntore e una o più imprese subcontraenti).
L'agevolazione in parola ha assunto carattere meramente oggettivo.
Pertanto, alla luce della sopra citata risoluzione va rilevato che tutte le prestazioni di servizi necessarie, per la costruzione, manutenzione, riparazione delle navi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8-bis cit. godono del regime Iva di non imponibilità, a prescindere da particolari requisiti soggettivi degli assuntori dei lavori o dagli schemi contrattuali posti in essere per la realizzazione dell'opera. Conseguentemente, le prestazioni di manutenzione della nave da crociera, in forza dei contratti di appalto o subappalto stipulati con l'armatore o il costruttore della nave, rientrando nel campo applicativo dell'articolo 8-bis, primo comma, lett. e), del D.
P.R. n. 633 del 1972, sono soggette al predetto regime di non imponibilità.
Le operazioni effettuate ai sensi dell'art.
8-bis DPR 633/1972 sono operazioni assimilate alle esportazioni;
a ciò non rilevando il requisito soggettivo ma solo quello oggettivo.
Da quanto detto, discende la piena legittimità delle fatture contestate dall'Ufficio per prestazioni di manutenzione, allestimento e arredamento di navi da crociera come operazioni non imponibili IVA.
Giova aggiungere che sulla medesima questione è stata emessa dalla CGT di I grado di Foggia una sentenza conforme n. 1394/2025, pubblicata il 19.6.25, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Dunque, per tali parti, l'atto impugnato va in parte annullato.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va in parte accolto, con annullamento sia della contestazione di indeducibilità e ripresa a tassazione dei costi relativi alle fatture emesse in favore della ricorrente dalla Ric_1 di Nominativo_1, sia con annullamento della ripresa a tassazione delle operazioni effettuate ai sensi dell'art.
8-bis lett. e) DPR 633/1972 .
Le spese vengono compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso;
compensa le spese di lite.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, LA
EPIFANI REMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1276/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK03010216 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato in data 15.12.23 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, la Ricorrente_1 S.r.l., esercente in Manfredonia (FG) attività di posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili per natanti e, allestimento e progettazione per interno di luxury yatch impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe.
In particolare, con l'avviso impugnato venivano effettuate, per l'anno 2017, sulla scorta di una verifica fiscale effettuata tramite accesso presso la sede della società e PVC della GdF del 27.5.22, le seguenti contestazioni e riprese a tassazione: 1) costi indeducibili documentati dalle fatture della dita individuale Ric_1 di Nom_1 ; -3) costi indeducibili relativi alle fatture delle società fornitrici, Società_1 Srl, Società_2 Srl, Società_3 Srl, Società_4 SRL, Società_5 di Nominativo_2, qualificate come operazioni oggettivamente inesistenti;
-3) ripresa a tassazione ai fini IVA in relazione a prestazioni di servizi ex art. 8 bis lett e) DPR 633/1972 per le fatture emesse nei confronti della Società_6 Srl senza esporre l'Iva e la dicitura non imponibile ex art. 8 bis citato;
-4) costi indeducibili per la quita di ammortamento del plotter ad alta definizione acquistato presso la Società_2 S.r.l.s. Ritenuti indeducibili i predetti costi, l'Ufficio calcolava un maggior reddito d'impresa di € 80.698,00, riprendendo a tassazione l'imposta di
€ 148.450,00 ed applicava maggiori imposte IIDD ed Iva, interessi e sanzioni.
La parte ricorrente rilevava la nullità e/o illegittimità degli atti impugnati per molteplici motivi che si passano sinteticamente ad indicare: 1) nullità derivata dell'atto impugnato in quanto basato su prove illegittimamente acquisite, attesa la mancata motivazione dell'ordine di accesso, illegittimo anche perché non rilasciato dall'A.
G.; -2) violazione dell'art. 52 co. 1 dpr 633/1972, nonché degli artt. 33 dpr 600/1973 per contrasto con gli artt. 7 e 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 8 della
Convenzione EDU;
-3) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 bis lett e) DPR 633/1972; -4) l'inesistenza del maggior reddito accertato;
-5) la violazione dell'art. 12 c. 5 del d.lgs. 472/1997 e l'illegittimità delle sanzioni irrogate;
-6) illegittimità costituzionale dell'art. 17 D.lgs. 472/1997 e dell'art. 2 D.lgs. 546/1992, attesa l'irrogazione da parte dell'AdE di sanzioni sostanzialmente di natura penale.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso, del quale chiedeva il rigetto siccome infondato.
Con memoria illustrativa, la parte ricorrente rilevava l'illegittimità della verifica fiscale cristallizzata nel PVC, atteso che la Corte EDU con sentenza del 6/2/2025 (Soggetto_1 SRL + altri
contro
Italia) aveva riscontrato la violazione dell'art. 8 della Convenzione -come denunciato dai ricorrentinel relativo giudizio-, atteso il potere illimitato dei funzionari dell'AdE (o della GdF) e la mancata delimitazione dell'oggetto della verifica e dei poteri dei verificatori in occasione delle ispezioni ed accessi presso le sede di attività commerciali e/o professionali. La parte ricorrente allegava documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
In primo luogo, va rilevato che appaiono destituiti di fondamento tutti i molteplici motivi articolati nel ricorso per vizi della verifica fiscale condotta dalla GdF.
Priva di pregio è la doglianza relativa all'illegittimità della verifica fiscale, alla invalidità dei PVC ed alla conseguente inutilizzabilità degli elementi istruttori acquisiti dall'AdE nel presente giudizio, per effetto della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 6.2.25 (meglio indicata negli atti di parte ricorrente).
Giova osservare, in via assorbente rispetto alle contestazioni sollevate, che tale sentenza non esplica l'effetto indicato dalla difesa del ricorrente nella presente controversia.
Infatti, la sentenza si limita ad accordare un'equa soddisfazione alle parti lese (i ricorrenti nel predetto giudizio) ed ad impartire prescrizioni allo Stato Italiano, sottolineando la necessità di una modifica della normativa interna relativa alle verifiche fiscali sia relativamente alla previsione di un meccanismo che consenta l'impugnazione autonoma degli atti di verifica fiscale (di questo aspetto i ricorrenti non si dolgono), sia relativamente a maggiori garanzie da offrire al contribuente ai fini di un consapevole e pieno esercizio del diritto di difesa.
Sullo Stato Italiano, responsabile della violazione accertata, incombe, per effetto della sentenza in esame, sia un obbligo immediato di pagamento delle somme oggetto di condanna a titolo di equa soddisfazione, sia un obbligo di conformazione alle prescrizioni relative alle necessarie modifiche legislative -da attuarsi con l'avvio di un procedimento legislativo- (cfr. art 41 della CEDU).
Per quel che rileva nel caso in esame, l'attuazione dell'obbligo di conformazione deve avvenire sotto la vigilanza del Comitato dei Ministri (a cui la sentenza è trasmessa) tramite la modifica del quadro normativo e/o delle singole norme ritenute dalla Corte in contrasto con la CEDU.
Dunque, in assenza di una specifica modifica legislativa, non può ritenersi che la sentenza della Corte EDU in esame comporti l'automatica invalidità dell'intera verifica fiscale e del PVC posto a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato con l'odierno ricorso.
Giova al riguardo sottolineare che le prescrizioni contenute nella sentenza hanno un contenuto ampio e generale, non dettano una precisa regola direttamente applicabile al presente giudizio e/o da cui possa ritenersi discendere l'automatica illegittimità delle verifiche fiscali.
Anzi, la motivazione della sentenza in esame pare escludere tale automatica illegittimità.
La Corte afferma come il quadro normativo nazionale deve prevedere chiaramente le circostanze e le condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali ed a svolgere verifiche in loco e controlli fiscali nei locali sede di attività commerciali e negli studi professionali e, allo stesso tempo, evidenzia come “la severità dei criteri imposti dalla legge può tuttavia tenere conto del fatto che, nel contesto fiscale, considerazioni di efficienza, potrebbero giustificare poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali dei procedimenti fiscali” (cfr. copia della sentenza in atti).
Dunque, va considerato che le prescrizioni hanno natura generale e non consentono di ritenere l'automatica illegittimità del PVC posto a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Tale PVC è stato redatto a seguito di un accesso c.d. mirato della GdF Compagnia di Manfredonia Sezione
Operativa Volante, previa autorizzazione del Comandante della Compagnia per il “controllo ai fini delle II.
DD., dell' IVA e altri tributi, nonché al riscontro del corretto assolvimento dell'I VA e altri tributi, nonché al riscontro del corretto assolvimento degli obblighi dei sostituti di imposta riferibili all'impresa in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa e/o occasionale, nonché al corretto assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali per l'anno d'imposta dal 2016 ai sensi ed agli effetti degli artt. 2 del D.Lgs. n. 68/2001, 32 e 33 del D.P.R. п. 600/1973, 51.52 e 63 del DPR n. 633/1972
e 35 della L. n. 4/1929, con previa comunicazione dello scopo della verifica e dei diritti di cui alla legge
212/2000.
Le motivazioni fin qui esposte rendono palese che deve essere esclusa anche la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione di illegittimità costituzionale come prospettata da parte ricorrente, attesa la manifesta infondatezza della questione stessa.
Una volta escluso che l'atto impugnato presenti vizi di legittimità formale come sopra eccepiti, è opportuno passare all'esame delle contestazioni relative alla legittimità e correttezza della valutazione relativa alla contestazione di indebita detrazione dei costi per le fatture relative ad operazioni inesistenti.
Orbene, va evidenziato come il ragionamento seguito dall'Ufficio resistente per l'accertamento del maggior reddito d'impresa in capo alla ricorrente a seguito della contestazione del mancato assoggettamento ad
Iva per fatture per operazioni inesistenti i e del disconoscimento dei costi sopra indicati è pienamente condivisibile.
In particolare, la Corte ritiene che le contestazioni dell'Ufficio sono basate su solidi elementi di prova presuntivi, gravi e concordanti.
L'AdE ha dimostrato che le società che hanno emesso le fatture quali fornitori, sopra meglio indicate non solo non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi ed iva, ma non era stato possibile rinvenire la sede legale;
poi, tali società erano state oggetto di una indagine da parte del Nucleo operativo PEF di Bari e della
Procura dell repubblica di Velletri per l'ipotesi di reato ex artt 8 e 10 del D.lgs. 74/2000; era stato accertato come l'amministratore, Nominativo_3 era un soggetto dedito all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Quanto, poi, alla Società_5, è emerso: che l'attività svolta da quest'ultima (relativa alla consulenza ed al supporto di compagnie aeree) non coincide con i servizi fatturati alla ricorrente;
- e che alcuna documetazione era stata esibita circa prestazione contestata;
-che il legale rappresentate della cedente, Nominativo_2, non ha nessuna competenza in materia.
In punto di diritto, giova osservare che, nella specifica materia relativa all'accertamento dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova la giurisprudenza afferma che, se da una valutazione complessiva degli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione, il giudice accerti che gli stessi sono concordanti ed in grado di fornire una valida prova presuntiva, non saranno necessari ulteriori elementi probatori (come, ad esempio, l'esame della documentazione contabile e bancaria del contribuente) per dimostrare il carattere fittizio delle operazioni fatturate. In tali casi verrà a ricadere sul contribuente (odierna ricorrente) “l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva, anche sul piano soggettivo, degli acquisti operati e documentati dalle fatture in contestazione, o circa la sua buona fede in ordine al carattere fraudolento delle operazioni a monte del proprio acquisto” (Cass. 2012/23078;
Cass. 2010/9108; Cass. 2014/18767).
Una volta riconosciuta la legittimità sostanziale delle contestazioni relative alle fatture suindicate relative ad operazioni inesistenti, va detto che, invece, non pare condivisibile ed altrettanto legittima la rispresa a tassazione dei costi relativi alla fattura emessa in favore della ricorrente dalla ditta individuale Ric_1 di Nom_1
.
Al riguardo, giova osservare che anche se la ditta cedente svolgeva al medesima attività d'impresa, è vero che nel 2025 il Nominativo_1 ha costituito una nuova società ed ha trasferito i dipendenti e le commesse della ditta individuale, riservando all'impresa individuale l'attività di supervisione.
Pertanto, pare giustificata la fattura relativa ad un'attività di consulenza. Si tartat di costi inerenti all'attività
d'impresa svolta dalla ricorrente. Del resto l'AdE non ha contsetato in modo specifico tale profilo.
Poi, va detto che l'atto impugnato appare illegittimo anche con riferimento alla contsetazione relativa ripresa a tassazione dell'Iva in relazione alle prestazioni di servizi di cui all'art. 8 bis lett. e) DPR 633/1973.
Invero, tale norma, come la risoluzione n. 37/E del 2010, che prevedono tale applicazione alla prestazione di servizi che parte ricorrente ha fatturato per attività di manutenzione, allestimento e arredamento navi da crociera, nei confronti di un appaltatore principale stabilito in Italia su commissione dell'armatore. Giova evidenziare che l'AdE ritiene, con riferimento all'ambito applicativo dell'articolo 8-bis, con la risoluzione 18 aprile1986, n. 356560, che "… la citata disposizione… (prevede) la non imponibilità sia nei confronti del contratto principale (quello stipulato dal committente con il cantiere o altro assuntore) che di quelli immediatamente derivati (stipulati, cioè tra il cantiere o altro assuntore e una o più imprese subcontraenti).
L'agevolazione in parola ha assunto carattere meramente oggettivo.
Pertanto, alla luce della sopra citata risoluzione va rilevato che tutte le prestazioni di servizi necessarie, per la costruzione, manutenzione, riparazione delle navi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8-bis cit. godono del regime Iva di non imponibilità, a prescindere da particolari requisiti soggettivi degli assuntori dei lavori o dagli schemi contrattuali posti in essere per la realizzazione dell'opera. Conseguentemente, le prestazioni di manutenzione della nave da crociera, in forza dei contratti di appalto o subappalto stipulati con l'armatore o il costruttore della nave, rientrando nel campo applicativo dell'articolo 8-bis, primo comma, lett. e), del D.
P.R. n. 633 del 1972, sono soggette al predetto regime di non imponibilità.
Le operazioni effettuate ai sensi dell'art.
8-bis DPR 633/1972 sono operazioni assimilate alle esportazioni;
a ciò non rilevando il requisito soggettivo ma solo quello oggettivo.
Da quanto detto, discende la piena legittimità delle fatture contestate dall'Ufficio per prestazioni di manutenzione, allestimento e arredamento di navi da crociera come operazioni non imponibili IVA.
Giova aggiungere che sulla medesima questione è stata emessa dalla CGT di I grado di Foggia una sentenza conforme n. 1394/2025, pubblicata il 19.6.25, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Dunque, per tali parti, l'atto impugnato va in parte annullato.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va in parte accolto, con annullamento sia della contestazione di indeducibilità e ripresa a tassazione dei costi relativi alle fatture emesse in favore della ricorrente dalla Ric_1 di Nominativo_1, sia con annullamento della ripresa a tassazione delle operazioni effettuate ai sensi dell'art.
8-bis lett. e) DPR 633/1972 .
Le spese vengono compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso;
compensa le spese di lite.