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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9482 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9093/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9093/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANONICI Parte_1 C.F._1
FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIA CAPOSILE 6 00195 ROMA
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Deve essere dichiara cessata la materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti.
Possono essere compensate le spese di causa, visto che “ La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12 ) .
Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione ( Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le notorie difficoltà operative che incontrano le Ambasciate d'Italia in Paesi interessati da imponenti flussi migratori, come il Marocco.
P.Q.M.
pagina 1 di 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
spese di lite compensate.
Roma, 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9093/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANONICI Parte_1 C.F._1
FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIA CAPOSILE 6 00195 ROMA
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Deve essere dichiara cessata la materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti.
Possono essere compensate le spese di causa, visto che “ La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12 ) .
Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione ( Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le notorie difficoltà operative che incontrano le Ambasciate d'Italia in Paesi interessati da imponenti flussi migratori, come il Marocco.
P.Q.M.
pagina 1 di 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
spese di lite compensate.
Roma, 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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