Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 29/12/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da TO AR Presidente ZAFFINA Innocenza Consigliere ALBERGHINI AN Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32583 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65678, depositato in data 25 maggio 2020, relativo alla gestione di TA DA (C.F. [...]), nato a Canale d’Agordo (BL) il 23 febbraio 1956, rappresentato e difeso dall’
avvocato Alvise Biscontin (C.F. [...]) del foro Venezia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466,
(PEC: avvocato.biscontin@pec.it);
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Udito, all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Mara Agostini, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto, nessuno presente per gli agenti, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 233 del 5 maggio 2025 il Magistrato
istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65678, depositato in data 25 maggio 2020, reso da DA TA, agente contabile della Regione Veneto, relativo alla gestione del budget operativo della U.O. Forestale Verona per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 40 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30886 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta, la gestione non appariva regolare non avendo il subagente compilato un autonomo conto giudiziale ed essendo state effettuate spese che, pur rientrando nelle tipologie previste dalla normativa regionale, non potevano essere ricondotte al programma alla realizzazione del quale era finalizzato il budget assegnato.
La valutazione di tali profili di irregolarità, in considerazione dell’assenza di ammanchi, veniva, tuttavia, rimessa al Collegio, precisando che poteva ritenersi superata quella relativa alla mancata compilazione di conti separati per ciascuna gestione e di sub conti da parte degli agenti sostituti, poiché il livello di analiticità delle scritture aveva consentito l’imputazione dei fatti di gestione all’agente che li aveva effettuati.
All’udienza del 10 dicembre 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero, nessuno presente per gli altri agenti, concludeva come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 65678 reso da TA DA anche per il sostituto CC SI, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione del budget operativo della U.O. Forestale Verona per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 40 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30886 del registro di Segreteria.
2.Va brevemente premesso che il “budget operativo” è un istituto dell’ordinamento contabile regionale, disciplinato dall’art. 49 della L.R.
n.39/2001, che consente di attribuire, “quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della spesa”, ad un determinato dirigente la titolarità di una parte o dell’intero stanziamento di un capitolo di spesa, utilizzabile per effettuare liquidazioni o pagamenti di spese mediante l’emissione diretta di ordinativi di pagamento o di buoni di prelevamento, da trarsi su un apposito conto reso disponibile presso il tesoriere regionale.
L’art. 9 della legge regionale n. 8/2016 prevede la possibilità di fare ricorso a tale istituto per taluni degli interventi, da eseguirsi in economia, previsti dalla legge regionale n. 52/1978 (Legge forestale regionale: si tratta, in particolare, di quelli previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22, consistenti in sistemazioni idraulico-forestali e idrogeologiche, interventi di difesa fitosanitaria, di miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo prevalentemente effettuati nei territori montani e/o soggetti a vincolo idrogeologico).
Ciascuna unità operativa periferica (per l’esercizio 2016, erano 5: Est Belluno, Ovest Padova-Rovigo, Ovest Vicenza, Ovest Verona, Est TrevisoVicenza) provvede, quindi, direttamente alla progettazione dei lavori e alla loro realizzazione impiegando materiali, attrezzature e mezzi d'opera, appositamente acquistati o noleggiati, nonché personale appositamente assunto, sotto la direzione del responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto sancito dalle norme vigenti.
Gli interventi, secondo un’ottica programmatoria, si articolano in piani e progetti, predisposti dalle singole unità operative periferiche ed approvati dal Dirigente Regionale del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, e possono anche avere valenza pluriennale (comunque non oltre il triennio della programmazione di bilancio).
La programmazione della relativa spesa, coerentemente con i principi di cui al D.lgs. 118/2011, avviene con delibera della Giunta regionale, con la quale viene definito l'ammontare della spesa liquida ed esigibile in grado di concretizzarsi nel corso delle diverse annualità secondo la stimata tempistica di realizzazione dei lavori e di scadenza della spesa.
Con DGR n. 431 del 7/04/2016 sono stati individuati (nei prospetti allegati A, B, C, D, E, uno per ciascuna delle unità operative territoriali) gli interventi da attuarsi nel corso del 2016 (taluni dei quali “con riflessi programmatori nel 2017 e 2018”), per ciascuno dei quali è stata determinata la spesa, liquida ed esigibile, suscettibile di maturazione nel corso dell’esercizio e contestualmente sono stati prenotati i corrispondenti impegni di spesa a valere sulle disponibilità recate dal Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014.
La delibera, inoltre, ha autorizzato l’effettuazione delle spese relative alla esecuzione dei progetti, assegnando nel contempo i relativi stanziamenti di spesa (All. G), specificando che l'utilizzo dei budget operativi poteva essere destinato a sostenere tutte le spese strettamente connesse alla realizzazione dei singoli progetti, ad esclusione di quelle riferite ad acquisizioni strumentali.
3. Il conto in esame ha ad oggetto il budget operativo assegnato all’U.O.
Forestale Verona per l’esercizio 2016 (all. D della DGR 431/2016) per l’importo complessivo di euro 2.650.000,00.
La rendicontazione fa riferimento a due ordini di accreditamento, corrispondenti ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente, il n. 25 del 02/05/2016 per un importo di € 1.933.345,86 e il n. 26 in pari data per un importo di euro 716.654,14.
Tale destinazione è stata impressa con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 84 del 2016 che ha suddiviso l’ammontare del budget
(euro 2.650.000,00) in due distinti ordini di accreditamento, il n. 25 dell’importo di euro 1.933.345,86 finalizzato all’acquisto di manodopera e il n. 26 dell’importo di euro 716.654,14 destinato alle spese per forniture di beni e servizi per l’esecuzione degli interventi di sistemazione idraulicoforestale, di tutela idrogeologica, di miglioramento boschivo e di difesa fitosanitaria.
Il conto risulta composto da quattro prospetti:
a. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere per l’ordine di accreditamento n. 25;
b. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità per l’ordine di accreditamento n. 25;
c. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere per l’ordine di accreditamento n. 26;
d. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità per l’ordine di accreditamento n. 26.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art. 139 c.g.c., il DDR n. 180 del 28/04/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, Marco Puiatti, di approvazione e parifica del conto ricompilato; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 20/05/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive – ai sensi dell’art. 139/2 Codice di giustizia contabile e il DDR n. 234 del 22/05/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo di approvazione definitiva, con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
Risulta, inoltre, che il conto è stato sottoscritto dall’agente contabile DA TA, titolare assegnatario del budget, ma che alla gestione dello stesso aveva partecipato il sig. SI CC con funzioni di
“sostituto” fino alla data del suo decesso avvenuto in data 29 luglio 2017
(come da certificazione depositata in atti) e cioè antecedentemente alla resa del conto n. 60184 del 9 agosto 2018.
Ebbene, in linea con principi contabili ormai consolidati, appare evidente che la gestione afferente al sig. CC avrebbe dovuto formare oggetto di separata rendicontazione, ma che l’intervenuto decesso ne ha determinato l’impossibilità. Ciò nonostante, sulla scorta della documentazione in atti, può ritenersi che tale rendicontazione sia stata effettuata d’ufficio per la parte gestoria del sig. CC e che la stessa sia confluita nel conto dell’agente principale in maniera chiara e individuata e senza che si possano ravvisare irregolarità di sorta.
4. I documenti di rendicontazione depositati appaiono, infatti, redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n.
2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 25/2016 di euro 1.933.345,86 espone “anticipazioni” per complessivi euro 1.840.103,88 a cui corrispondono pagamenti di pari importo, tutti avvenuti per banca.
Delle 984 operazioni registrate, 772 sono state effettuate dall’agente principale (per euro 1.393.896,36) e 212 dal “sostituto” (per euro 446.207,52).
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 26/2016 di euro 716.654,14 espone “anticipazioni” per complessivi euro 635.071,74 a cui corrispondono pagamenti di pari importo, tutti avvenuti per banca.
Delle 607 operazioni registrate, 547 sono state poste in essere dall’agente principale DA TA, per complessivi euro 591.878, 22 e 60 (per euro 43.193,52) dal “sostituto”.
Dunque, la gestione del “sostituto” non è stata occasionale e sporadica, ma risulta connotata dal carattere di continuità ed alternatività con quella dell’agente “principale”.
Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio, né operazioni per cassa.
Emerge, come si è visto, che i fatti di gestione sono stati eseguiti da più agenti, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna delle gestioni, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità.
L’intervenuto decesso dell’agente “sostituto” antecedentemente alla
(tardiva) resa del conto, consente di ritenere che il conto – per la parte afferente alla gestione del sig. CC - sia stato compilato d’ufficio.
Il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”, sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, infatti, ha reso possibile non solo l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che, in concreto, li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute in rapporto alla destinazione impressa con l’ordine di accreditamento.
5. A tale ultimo proposito deve darsi atto che l’articolazione del conto per sezioni (dedicate ai singoli ordini di accreditamento) ha permesso di verificare, attraverso il conto analitico, la tipologia di spese sostenute, tutte in linea con la specifica destinazione del budget impressa con il citato decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 84 del 2016, seppure in mancanza di specifiche annotazioni che consentano di collegarle al progetto o all’intervento per la realizzazione del quale sono state sostenute (come previsto dall’art. 49 della L.R. 39/2001, che pone precisi limiti al ricorso al budget operativo, “concepito per far fronte ad esigenze di spesa di limitata portata, al fine di non rallentare l’operatività in determinati settori o in particolari situazioni, in cui l’utilizzo della procedura ordinaria di erogazione della spesa potrebbe non garantire i tempi inderogabili di pagamento” e, come tale, “da attivarsi in via eccezionale, da motivarsi adeguatamente”: DGR n.2440/2002).
Nel conto in esame le spese sostenute (per manodopera o per forniture)
sono, infatti, registrate in ordine cronologico, per mandato di pagamento, senza alcun ulteriore riferimento (o diverso raggruppamento) che ne consenta l’immediato e diretto raccordo con i progetti per i quali la spesa è stata autorizzata ed impegnata con la citata DGR 431/2016.
Con riferimento alla spesa di personale ed in particolare al versamento dei contributi previdenziali, la relazione dell’organo di controllo interno prodotta con il conto 60184 (oggetto del giudizio 30886 e di cui quello in esame costituisce ricompilazione) ha rilevato come, per l’assolvimento degli obblighi contributivi sia stato creato, nel sistema contabile, un
“contenitore cassa”, attraverso il quale si è provveduto all’accantonamento, in favore della Regione, delle somme corrispondenti ai contributi da versare, la cui scadenza è di regola posticipata (venivano, infatti, pagati su base trimestrale ma mediante bollettini emessi sei mesi dopo la chiusura di ciascun trimestre di riferimento): alla relativa scrittura non corrisponde, perciò, un flusso.
6. Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, atteso il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti di gestione a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del budget, inoltre, è avvenuta in sostanziale conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
7. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
8. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32583 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili TA DA e CC SI in relazione al conto giudiziale n. 65678, depositato in data 25 maggio 2020, dichiara regolare il conto e, per l’effetto, discarica l’agente TA DA.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AN ER AR LO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)