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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23892/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23892/2023 promossa da:
P.I. ), con sede in Milano, Via M.U. Traiano Parte_1 P.IVA_1
n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Marpillero e dall'Avv. Francesco Lapenna presso il quale elegge domicilio in Milano, come da procura in atti
ATTRICE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 ll'Avv. ngo e dall'Avv. Mauro Felisari presso il quale elegge domicilio, come da procura in atti
CONVENUTA contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2 P.IVA_2
Milano, Piazza Tre Torri n. 3
TERZA CHIAMATA – CONTUMACE
Conclusioni Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in forza di Parte_1 surroga nei diritti del proprio assicurato “ dei dottori e Controparte_3 CP_4
conveniva in giudizio , formulando nei suoi confronti Controparte_5 Controparte_1 a al pagamento di Euro ssi, a seguito dei danni subìti dal proprio assicurato a causa di un allagamento e conseguente infiltrazione d'acqua proveniente dall'appartamento dell'odierna convenuta.
In particolare parte attrice allegava e deduceva: che, in forza di polizza n. 906/30/0000098,
[...] provvedeva ad assicurare lo “ contro i d Parte_1 Controparte_3 incendio e acqua;
che in data 2 agosto 2021 l'unità immobiliare dello Controparte_3 subìva un allagamento causato da quantità di acqua infiltratasi dal s svolti si riscontrava una perdita per la rottura di una tubazione di adduzione dell'acqua fredda sanitaria (flessibile), installata esternamente alle murature nel locale bagno dell'unità immobiliare sovrastante e posta al piano rialzato dello stabile, di proprietà delle signore Controparte_6 e ed occupata all'epoca del sinistro d CP_7 Controparte_1
” di che i Vigili del Fuoco, lo stesso giorno dell'allagamento, CP_1 Controparte_1 no i pericolosi e quindi inagibili;
che, stante la Controparte_3 situazione, lo incaricava lo Studio Tecnico Architetto Controparte_3 Controparte_8 di Milano, pe i;
che veniva aperto il fascicolo di sin 209979-10 presso che l'odierna attrice incaricava lo studio peritale Parte_1 [...] e l'entità dei danni e la loro causa;
che dalle su Controparte_9 verifiche emergeva l'esclusiva responsabilità in capo ai comproprietari e ai detentori dell'immobile del piano rialzato ove era ubicato lo “ ” ed una quantificazione di un danno pari ad Parte_2
Euro 48.702,00; che, con comunicazione via pec e racc a/r del 21 febbraio 2023, inviata dall'avv. Giorgio Marpillero, la sollecitava la convenuta al rimborso Parte_1 dell'indennizzo erogato allo;
che parte attrice invitava la convenuta alla Controparte_3 negoziazione assistita alla quale, tuttavia, quest'ultima decideva di non aderire.
Si costituiva in giudizio l'avv. , la quale chiedeva il rigetto di ogni pretesa attorea. Controparte_1 In via preliminare, previo il di za di prima comparizione, chiedeva al Tribunale di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni in forza CP_2 della polizza sottoscritta n. 501616840.
In particolare, nel merito, l'odierna convenuta, pur non contestando l'accadimento originario dell'evento lesivo, ovvero l'allagamento nello sosteneva l'eccessività Controparte_3 del quantum risarcitorio richiesto dall'attrice allegando il fatto che le conseguenze dannose del sinistro de quo si sarebbero amplificate per effetto dell'improvvido posizionamento di una contro soffittatura (da parte dello che avrebbe impedito il naturale stillicidio dell'acqua Controparte_3 proveniente da mportamento ne discenderebbe, secondo la difesa di parte convenuta, il concorso di colpa del danneggiato e del conseguente necessario ridimensionamento della somma ex adverso richiesta. L'odierna convenuta sosteneva, altresì, l'incongruità della somma richiesta da controparte per un ulteriore motivo: Parte_1 aveva rimborsato al danneggiato l'IVA su apparecchiature e opere, s
[...] detrazione dal danneggiato stesso. Nel caso di condanna al pagamento di una qualsiasi somma parte convenuta chiedeva, in ogni caso, di essere manlevata dalla in ragione dell'operatività CP_2 della polizza n. 501616840.
2 Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'11 ottobre 2023 lo scrivente Giudice autorizzava parte convenuta alla chiamata del terzo e fissava udienza al giorno 09.04.2024 assegnando i CP_2 termini per le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Alla calendarizzata udienza, stante la mancata costituzione della terza chiamata, nonostante le regolarità della notifica da parte dell'onerata parte convenuta, il Giudice dichiarava la contumacia di
Controparte_2
Ritenute inammissibili le prove orali dedotte dalle parti, la causa veniva, dunque, istruita con l'acquisizione dei soli documenti prodotti e, ritenuta la causa matura per la decisione, questo Giudice fissava la successiva udienza alla data del 23.01.2025 per la remissione in decisione, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ed assegnava alle parti costituite i termini ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di repliche.
In data 28.01.2025, questo Giudice, preso atto che entrambe le parti costituite avevano depositato le note scritte autorizzate, rimetteva la causa in decisione.
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte di entrambe le parti costituite, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 09.04.2024, precisando, anche in questa sede, che le istanze istruttorie reiterate risultano documentali, superflue e irrilevanti ai fini del giudizio anche alla luce delle motivazioni che saranno di seguito esposte.
3. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della sola convenuta in qualità di comproprietaria del bene che, nella Controparte_1 prospettazione attorea, ha cagionato il danno.
In particolare, deve rilevarsi che in ipotesi, come quella di specie, in cui parte attrice formula nei confronti di un solo comproprietario di un immobile domanda risarcitoria e, dunque, domanda di condanna al pagamento di una somma (obbligazione di dare) non sussiste il litisconsorzio necessario degli altri comproprietari, litisconsorzio che invece sussisterebbe nelle differenti ipotesi di domanda di condanna ad un “facere”.
Al riguardo si richiamano i consolidati principii della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali
“Tra i comproprietari di un immobile sussiste litisconsorzio necessario passivo quando sia domandata nei loro confronti la condanna ad un "facere" (nella specie, eliminazione di una situazione di pericolo causata dalla loro proprietà), mentre sussiste litisconsorzio solo facoltativo quando nei loro confronti sia domandata la condanna al risarcimento del danno” (v. Cass. civ. 10208/2011).
4. Ciò posto, quanto alla dedotta responsabilità della convenuta per i danni lamentati da parte attrice, la domanda proposta è fondata e deve essere accolta.
4.1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che parte attrice agisce ex art. 1916 c.c., ipotesi di surrogazione legale prevista dall'ordinamento che consente all'assicuratore che ha pagato l'indennizzo al proprio assicurato di succedergli a titolo particolare nel medesimo credito risarcitorio fatto valere nei confronti dei terzi responsabili fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo.
4.2. nel presente giudizio agisce in surroga ex artt. 1916, 1201 e Parte_1
1203 c.c. nei diritti del proprio assicurato poiché in data 12.04.2022 ha corrisposto allo
[...]
un indennizzo pari ad Euro 48.702,00 (doc. 7, fasc. attrice) per i da Controparte_3
3 quest'ultimo subìti a seguito dell'allagamento proveniente dal piano superiore (di proprietà dell'odierna convenuta) a quello dei propri assicurati avvenuto in data 02.08.2021.
In particolare, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, quale successore a titolo particolare nel medesimo credito risarcitorio vantato dallo nei confronti del terzo Controparte_3 responsabile, è sussumibile nel disposto d one di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
Giova premettere che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie sopracitata.
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata – che consente di ritenere trattasi di rischio da custodia (e non di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (e non di colpa presunta) – comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero il danneggiato, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito (Cass. civ. 20427/2008).
Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno.
Il fatto del terzo e la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode, quando intervengono nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità (Cass. civ. 23727/2016; Cass. civ. 5796/1998; Cass. civ. 4237/1990; Cass. civ. 2458/1988).
La responsabilità è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (Cass. civ. 26682/2023; Cass. civ. 21675/2023, secondo cui ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno "standard" oggettivo. In altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
- anche ufficiosa - dell'art. 1227, 1° co., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. e a questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura apprezzata).
4 Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., ord., 456/2021; Cass. civ.. 22898/2012). Deve ritenersi, dunque, integrato il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ogniqualvolta la situazione di pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato (Cass. civ. 12895/2016). L'accertamento dell'idoneità e sufficienza dell'attività del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso è rimessa al giudice del merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. Civ. 98/1980).
4.3. Declinando i predetti principii alla fattispecie in esame, deve ritenersi, sulla scorta delle emergenze processuali, che parte attrice abbia assolto il predetto onere probatorio avuto riguardo al nesso eziologico tra la dedotta res posta nella custodia della convenuta e l'evento lesivo occorso alla luce degli accertamenti effettuati quanto alle cause dei danni, che, per quanto di seguito espresso, si devono ritenere condivisibili, anche in applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza o
“del più probabile che non”.
Al fine di decidere deve farsi riferimento alla documentazione versata in atti e al comportamento processuale della parte convenuta.
Ed infatti, la difesa di parte convenuta non ha specificatamente contestato le allegazioni di CP_1 parte attrice circa l'effettivo accadimento dell'evento lesivo proveniente dall'immobile di sua proprietà (comparsa di costituzione e risposta, pag. 2) e, dunque, la riconducibilità eziologica dell'evento alla res posta nella sua custodia, sicché tale circostanza rileva ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c..
In particolare parte convenuta non ha contestato né l'accadimento dell'allagamento occorso nell'immobile dello , né la sua riconducibilità, sotto il profilo causale, alla res posta Controparte_3 nella sfera di custodia della ovvero, nello specifico, che tale acqua provenisse da una perdita CP_1 per la rottura di una tu di adduzione dell'acqua fredda sanitaria (flessibile), installata esternamente alle murature nel locale bagno dell'unità immobiliare sovrastante di proprietà delle signore e Avv. , all'epoca del sinistro occupata Controparte_6 CP_7 CP_1 CP_1 dallo “ legale ” di CP_3 CP_1 Controparte_1
Tale circostanza è stata, in ogni caso, provata documentalmente sulla scorta degli accertamenti peritali compiuti dall'attrice e, anch'essi, non specificatamente contestati dalla convenuta: la società
perito della compagnia di assicurazione odierna attrice, ha, infatti, affermato Controparte_9 che “dagli accertamenti esperiti e sulla base delle informazioni raccolte a seguito delle interviste effettuate in sede di sopralluogo è emerso che in data 02.08.2021, in conseguenza al verificarsi di infiltrazioni di acqua all'interno dello Studio dentistico assicurato, si sono verificati danni del tipo permanente al fabbricato, al contenuto ivi presente (Riuniti, TAC, Laser, personale computer etc. etc.) nonché alla componentistica elettrica / elettronica a corredo del fabbricato e delle attività (impianto elettrico, rete, dati, CDZ), in seguito a cortocircuito nonché la interruzione della distribuzione di energia elettrica alle apparecchiature asservite. Si evidenza che la causa del danno è stata accertata nella rottura della tubazione di adduzione dell'acqua fredda sanitaria (flessibile) installata esterna alle murature nel locale bagno delle unità immobiliari di proprietà dell Studio legale di ubicata al piano rialzato del CP_1 Controparte_1 maggiore immobile” (v. doc. 5 pag. 3, fasc. att.
5 Ciò posto deve inoltre rilevarsi che parte convenuta si è limitata a contestare il profilo del quantum risarcitorio in relazione a due profili: in primo luogo, eccependo il concorso di colpa del danneggiato in ordine all'esistenza di un controsoffitto nell'immobile dello che, a Controparte_3 suo dire, avrebbe amplificato i danni occorsi, in secondo luogo, sostenendo che parte attrice avrebbe corrisposto ai propri assicurati una cifra comprensiva anche dell'IVA poi posta in detrazione e quindi non dovuta.
Con riguardo a questa seconda doglianza deve rilevarsi che parte attrice, nella memoria istruttoria, ha aderito all'eccezione di controparte riducendo parzialmente la domanda di Euro 7.138,63, pari all'I.V.A. inizialmente richiesta, e domandando quindi un pagamento complessivo pari ad Euro 41.563,33 (memoria n. 2 art. 171 ter parte attrice pag. 2), al netto dell'I.V.A., come precisato anche negli scritti conclusivi.
Quanto invece all'eccezione ex art. 1227 c.c., deve rilevarsi quanto segue.
Parte convenuta sostiene che la controsoffittatura dello sia stata mal Controparte_3 costruita e, di conseguenza, secondo l'assunto della difesa della convenuta abbia concorso CP_1 ad amplificare i danni. Secondo tale prospettazione, se il controsoffitto o fatto a regola d'arte, o non ci fosse proprio stato, non avrebbe creato un'implosione improvvisa d'acqua bensì un semplice stillicidio che, per sua stessa natura, non avrebbe provocato danni così rilevanti come invece nella realtà si sono verificati. Nei propri scritti difensivi la difesa della convenuta sostiene CP_1 che, se il controsoffitto non ci fosse stato, l'acqua proveniente dalla tubatura rotta infiltrata nel pavimento sgocciolando lentamente evitando, invece, un caricamento eccessivo del presente controsoffitto che, a causa del peso dell'acqua stessa nel tempo e del suo ammaloramento, ha poi ceduto riversando al suolo tutto l'accumulo dell'acqua.
Ebbene, parte convenuta non ha prodotto alcuna documentazione tecnica a sostegno di tale eccezione e, pertanto, anche una eventuale consulenza tecnica, sulla scorta della documentazione in atti, sarebbe stata del tutto esplorativa.
Deve pertanto ritenersi che parte convenuta non ha provato in alcun modo – neanche versando in atti elementi dai quali poter desumere, in via presuntiva, le circostanze dedotte – le eccezioni sollevate, il cui onere della prova era evidentemente posto a suo carico ai sensi dell'art. 2697, II comma, c.c..
In definitiva questo Giudice rileva che dalle emergenze processuali nessuna prova è scaturita che dimostri che lo abbia contribuito causalmente all'aggravamento Controparte_3 dell'evento lesivo che rimane a carico dell'odierna convenuta ex art. 2051 c.c..
Per le ragioni sopra esposte la pretesa attorea deve essere accolta.
Con riguardo alla quantificazione dei danni nella misura di Euro 41.563,33, deve rilevarsi, come già evidenziato, che parte convenuta non ha specificatamente contestato la congruità e adeguatezza dell'importo pagato dalla compagnia attrice al suo assicurazioni essendosi limitata, sotto questo profilo quantitativo, a contestare solo la debenza dell'I.V.A., che è stata successivamente oggetto di rinuncia da parte di Parte_1
In ogni caso la predetta quantificazione trova conferma nella documentazione prodotta da parte attrice di cui alle relazioni versate in atti, alla relativa documentazione fotografica e alle fatture allegate (v. docc. 3 e 5, fasc. att.).
6 Ne consegue che parte convenuta deve essere condannata a pagare a favore di parte attrice la somma di Euro 41.563,33.
4.4. Quanto al profilo degli interessi e della rivalutazione, poiché la surrogazione è un fenomeno, come detto, di successione nel diritto di credito vantato dal danneggiato verso il terzo responsabile, ne consegue che anche il credito surrogatorio dell'assicuratore ha natura di obbligazione di valore (cfr., in tal senso, Cass. civ. 5594/2015), avendo la medesima natura dell'originario credito, e pertanto all'assicuratore spettano altresì, con decorrenza dalla data del pagamento, il danno da ritardato adempimento liquidato secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1712/1995, adottando, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, quello degli interessi legali.
5. Quanto, infine, alla domanda di manleva formulata in via subordinata dalla convenuta nei confronti della propria compagnia , la stessa merito accoglimento. CP_2
Parte convenuta ha infatti formulato domanda contrattuale nei confronti della propria compagnia in forza del contratto assicurativo prodotto in atti (polizza n. 501616844) stipulato dall'Avv. CP_1 con la contumace nel presente procedimento (v. doc. 2, fasc. convenuta . CP_2 CP_1
Dall'esame del documento contrattuale prodotto (v. doc. 2, fasc. att.), si evince che la polizza stipulata dalla convenuta con la copre, all'art. 6.1. (pagina 18 del documento), i danni CP_2
“involontariamente cagionati a terzi, c dell per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Parte_3 cose in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alla proprietà dei locali la cui ubicazione è indicata nella scheda di polizza, comprese le eventuali pertinenze, anche in corpo separato, inclusi gli impianti e le installazioni relativi ai locali. L'assicurazione comprende, inoltre, i danni […] derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognatura. La presente garanzia è prestata previa applicazione al danno dello scoperto e/o franchigia indicati nella scheda di polizza”.
Considerato che i danni occorsi nell'immobile dell'assicurato dell'attrice sono risultati, sotto il profilo causale, riconducibili a “rottura della tubazione di adduzione dell'acqua fredda sanitaria (flessibile) installata esterna alle murature nel locale bagno delle unità immobiliari di proprietà dello Studio legale di CP_1 [...]
ubicata al piano rialzato del maggiore immobile” (v. doc. 5, fasc. att.), ne consegue che alcun CP_1 siste in ordine all'operatività della polizza che, all'art. 6.1., prevede espressamente tra i rischi assicurati, quello relativo ai danni derivanti da “spargimento d'acqua”, al quale è riconducibile l'allagamento de quo, conseguente a “rottura accidentale di tubazione”, nella specie pacificamente riconducibile a bene posto nella custodia della convenuta.
Alla luce delle superiori considerazioni deve essere condannata a tenere indenne l'Avv. CP_2
da quanto ella sarà condannata a pagare a parte attrice a titolo di capitale, Controparte_1
o conto della franchigia pari ad Euro 100,00 indicata in polizza (v. doc. 2, fasc. conv., pagina 8 del documento).
6. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, con riguardo sia al rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta, sia al rapporto processuale tra parte convenuta e parte terza chiamata, queste seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022, come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati (somma concretamente attribuita, attività difensiva effettivamente svolta con particolare riguardo alla fase decisoria, questioni giuridiche e di fatto trattate etc.).
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
− condanna al pagamento della somma di Euro 41.563,33, oltre Controparte_1 accessori come in motivazione, a favore di Parte_1
− condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite sostenute che si Controparte_1 liquidano in Euro 6.164,00 per compensi, Euro 557,00 per esborsi, oltre spese generali, iva se dovuta e c.p.a. come per legge;
− condanna a tenere indenne di quanto quest'ultima CP_2 Controparte_1 corrisponderà alla in forza della presente sentenza a titolo di Parte_1 capitale, interessi e spese, detratto l'importo della franchigia pari ad Euro 100,00;
− condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite CP_2 Controparte_1 sostenute che si liquidano in Euro 5.261,00 per compensi, Euro 518,00 per contributo unificato, oltre spese generali, iva se dovuta e c.p.a. come per legge.
Milano, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23892/2023 promossa da:
P.I. ), con sede in Milano, Via M.U. Traiano Parte_1 P.IVA_1
n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Marpillero e dall'Avv. Francesco Lapenna presso il quale elegge domicilio in Milano, come da procura in atti
ATTRICE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 ll'Avv. ngo e dall'Avv. Mauro Felisari presso il quale elegge domicilio, come da procura in atti
CONVENUTA contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2 P.IVA_2
Milano, Piazza Tre Torri n. 3
TERZA CHIAMATA – CONTUMACE
Conclusioni Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in forza di Parte_1 surroga nei diritti del proprio assicurato “ dei dottori e Controparte_3 CP_4
conveniva in giudizio , formulando nei suoi confronti Controparte_5 Controparte_1 a al pagamento di Euro ssi, a seguito dei danni subìti dal proprio assicurato a causa di un allagamento e conseguente infiltrazione d'acqua proveniente dall'appartamento dell'odierna convenuta.
In particolare parte attrice allegava e deduceva: che, in forza di polizza n. 906/30/0000098,
[...] provvedeva ad assicurare lo “ contro i d Parte_1 Controparte_3 incendio e acqua;
che in data 2 agosto 2021 l'unità immobiliare dello Controparte_3 subìva un allagamento causato da quantità di acqua infiltratasi dal s svolti si riscontrava una perdita per la rottura di una tubazione di adduzione dell'acqua fredda sanitaria (flessibile), installata esternamente alle murature nel locale bagno dell'unità immobiliare sovrastante e posta al piano rialzato dello stabile, di proprietà delle signore Controparte_6 e ed occupata all'epoca del sinistro d CP_7 Controparte_1
” di che i Vigili del Fuoco, lo stesso giorno dell'allagamento, CP_1 Controparte_1 no i pericolosi e quindi inagibili;
che, stante la Controparte_3 situazione, lo incaricava lo Studio Tecnico Architetto Controparte_3 Controparte_8 di Milano, pe i;
che veniva aperto il fascicolo di sin 209979-10 presso che l'odierna attrice incaricava lo studio peritale Parte_1 [...] e l'entità dei danni e la loro causa;
che dalle su Controparte_9 verifiche emergeva l'esclusiva responsabilità in capo ai comproprietari e ai detentori dell'immobile del piano rialzato ove era ubicato lo “ ” ed una quantificazione di un danno pari ad Parte_2
Euro 48.702,00; che, con comunicazione via pec e racc a/r del 21 febbraio 2023, inviata dall'avv. Giorgio Marpillero, la sollecitava la convenuta al rimborso Parte_1 dell'indennizzo erogato allo;
che parte attrice invitava la convenuta alla Controparte_3 negoziazione assistita alla quale, tuttavia, quest'ultima decideva di non aderire.
Si costituiva in giudizio l'avv. , la quale chiedeva il rigetto di ogni pretesa attorea. Controparte_1 In via preliminare, previo il di za di prima comparizione, chiedeva al Tribunale di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni in forza CP_2 della polizza sottoscritta n. 501616840.
In particolare, nel merito, l'odierna convenuta, pur non contestando l'accadimento originario dell'evento lesivo, ovvero l'allagamento nello sosteneva l'eccessività Controparte_3 del quantum risarcitorio richiesto dall'attrice allegando il fatto che le conseguenze dannose del sinistro de quo si sarebbero amplificate per effetto dell'improvvido posizionamento di una contro soffittatura (da parte dello che avrebbe impedito il naturale stillicidio dell'acqua Controparte_3 proveniente da mportamento ne discenderebbe, secondo la difesa di parte convenuta, il concorso di colpa del danneggiato e del conseguente necessario ridimensionamento della somma ex adverso richiesta. L'odierna convenuta sosteneva, altresì, l'incongruità della somma richiesta da controparte per un ulteriore motivo: Parte_1 aveva rimborsato al danneggiato l'IVA su apparecchiature e opere, s
[...] detrazione dal danneggiato stesso. Nel caso di condanna al pagamento di una qualsiasi somma parte convenuta chiedeva, in ogni caso, di essere manlevata dalla in ragione dell'operatività CP_2 della polizza n. 501616840.
2 Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'11 ottobre 2023 lo scrivente Giudice autorizzava parte convenuta alla chiamata del terzo e fissava udienza al giorno 09.04.2024 assegnando i CP_2 termini per le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Alla calendarizzata udienza, stante la mancata costituzione della terza chiamata, nonostante le regolarità della notifica da parte dell'onerata parte convenuta, il Giudice dichiarava la contumacia di
Controparte_2
Ritenute inammissibili le prove orali dedotte dalle parti, la causa veniva, dunque, istruita con l'acquisizione dei soli documenti prodotti e, ritenuta la causa matura per la decisione, questo Giudice fissava la successiva udienza alla data del 23.01.2025 per la remissione in decisione, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ed assegnava alle parti costituite i termini ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di repliche.
In data 28.01.2025, questo Giudice, preso atto che entrambe le parti costituite avevano depositato le note scritte autorizzate, rimetteva la causa in decisione.
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte di entrambe le parti costituite, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 09.04.2024, precisando, anche in questa sede, che le istanze istruttorie reiterate risultano documentali, superflue e irrilevanti ai fini del giudizio anche alla luce delle motivazioni che saranno di seguito esposte.
3. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della sola convenuta in qualità di comproprietaria del bene che, nella Controparte_1 prospettazione attorea, ha cagionato il danno.
In particolare, deve rilevarsi che in ipotesi, come quella di specie, in cui parte attrice formula nei confronti di un solo comproprietario di un immobile domanda risarcitoria e, dunque, domanda di condanna al pagamento di una somma (obbligazione di dare) non sussiste il litisconsorzio necessario degli altri comproprietari, litisconsorzio che invece sussisterebbe nelle differenti ipotesi di domanda di condanna ad un “facere”.
Al riguardo si richiamano i consolidati principii della giurisprudenza di legittimità in forza dei quali
“Tra i comproprietari di un immobile sussiste litisconsorzio necessario passivo quando sia domandata nei loro confronti la condanna ad un "facere" (nella specie, eliminazione di una situazione di pericolo causata dalla loro proprietà), mentre sussiste litisconsorzio solo facoltativo quando nei loro confronti sia domandata la condanna al risarcimento del danno” (v. Cass. civ. 10208/2011).
4. Ciò posto, quanto alla dedotta responsabilità della convenuta per i danni lamentati da parte attrice, la domanda proposta è fondata e deve essere accolta.
4.1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che parte attrice agisce ex art. 1916 c.c., ipotesi di surrogazione legale prevista dall'ordinamento che consente all'assicuratore che ha pagato l'indennizzo al proprio assicurato di succedergli a titolo particolare nel medesimo credito risarcitorio fatto valere nei confronti dei terzi responsabili fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo.
4.2. nel presente giudizio agisce in surroga ex artt. 1916, 1201 e Parte_1
1203 c.c. nei diritti del proprio assicurato poiché in data 12.04.2022 ha corrisposto allo
[...]
un indennizzo pari ad Euro 48.702,00 (doc. 7, fasc. attrice) per i da Controparte_3
3 quest'ultimo subìti a seguito dell'allagamento proveniente dal piano superiore (di proprietà dell'odierna convenuta) a quello dei propri assicurati avvenuto in data 02.08.2021.
In particolare, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, quale successore a titolo particolare nel medesimo credito risarcitorio vantato dallo nei confronti del terzo Controparte_3 responsabile, è sussumibile nel disposto d one di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
Giova premettere che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie sopracitata.
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata – che consente di ritenere trattasi di rischio da custodia (e non di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (e non di colpa presunta) – comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero il danneggiato, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito (Cass. civ. 20427/2008).
Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno.
Il fatto del terzo e la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode, quando intervengono nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità (Cass. civ. 23727/2016; Cass. civ. 5796/1998; Cass. civ. 4237/1990; Cass. civ. 2458/1988).
La responsabilità è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (Cass. civ. 26682/2023; Cass. civ. 21675/2023, secondo cui ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno "standard" oggettivo. In altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
- anche ufficiosa - dell'art. 1227, 1° co., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. e a questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura apprezzata).
4 Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., ord., 456/2021; Cass. civ.. 22898/2012). Deve ritenersi, dunque, integrato il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ogniqualvolta la situazione di pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato (Cass. civ. 12895/2016). L'accertamento dell'idoneità e sufficienza dell'attività del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso è rimessa al giudice del merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. Civ. 98/1980).
4.3. Declinando i predetti principii alla fattispecie in esame, deve ritenersi, sulla scorta delle emergenze processuali, che parte attrice abbia assolto il predetto onere probatorio avuto riguardo al nesso eziologico tra la dedotta res posta nella custodia della convenuta e l'evento lesivo occorso alla luce degli accertamenti effettuati quanto alle cause dei danni, che, per quanto di seguito espresso, si devono ritenere condivisibili, anche in applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza o
“del più probabile che non”.
Al fine di decidere deve farsi riferimento alla documentazione versata in atti e al comportamento processuale della parte convenuta.
Ed infatti, la difesa di parte convenuta non ha specificatamente contestato le allegazioni di CP_1 parte attrice circa l'effettivo accadimento dell'evento lesivo proveniente dall'immobile di sua proprietà (comparsa di costituzione e risposta, pag. 2) e, dunque, la riconducibilità eziologica dell'evento alla res posta nella sua custodia, sicché tale circostanza rileva ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c..
In particolare parte convenuta non ha contestato né l'accadimento dell'allagamento occorso nell'immobile dello , né la sua riconducibilità, sotto il profilo causale, alla res posta Controparte_3 nella sfera di custodia della ovvero, nello specifico, che tale acqua provenisse da una perdita CP_1 per la rottura di una tu di adduzione dell'acqua fredda sanitaria (flessibile), installata esternamente alle murature nel locale bagno dell'unità immobiliare sovrastante di proprietà delle signore e Avv. , all'epoca del sinistro occupata Controparte_6 CP_7 CP_1 CP_1 dallo “ legale ” di CP_3 CP_1 Controparte_1
Tale circostanza è stata, in ogni caso, provata documentalmente sulla scorta degli accertamenti peritali compiuti dall'attrice e, anch'essi, non specificatamente contestati dalla convenuta: la società
perito della compagnia di assicurazione odierna attrice, ha, infatti, affermato Controparte_9 che “dagli accertamenti esperiti e sulla base delle informazioni raccolte a seguito delle interviste effettuate in sede di sopralluogo è emerso che in data 02.08.2021, in conseguenza al verificarsi di infiltrazioni di acqua all'interno dello Studio dentistico assicurato, si sono verificati danni del tipo permanente al fabbricato, al contenuto ivi presente (Riuniti, TAC, Laser, personale computer etc. etc.) nonché alla componentistica elettrica / elettronica a corredo del fabbricato e delle attività (impianto elettrico, rete, dati, CDZ), in seguito a cortocircuito nonché la interruzione della distribuzione di energia elettrica alle apparecchiature asservite. Si evidenza che la causa del danno è stata accertata nella rottura della tubazione di adduzione dell'acqua fredda sanitaria (flessibile) installata esterna alle murature nel locale bagno delle unità immobiliari di proprietà dell Studio legale di ubicata al piano rialzato del CP_1 Controparte_1 maggiore immobile” (v. doc. 5 pag. 3, fasc. att.
5 Ciò posto deve inoltre rilevarsi che parte convenuta si è limitata a contestare il profilo del quantum risarcitorio in relazione a due profili: in primo luogo, eccependo il concorso di colpa del danneggiato in ordine all'esistenza di un controsoffitto nell'immobile dello che, a Controparte_3 suo dire, avrebbe amplificato i danni occorsi, in secondo luogo, sostenendo che parte attrice avrebbe corrisposto ai propri assicurati una cifra comprensiva anche dell'IVA poi posta in detrazione e quindi non dovuta.
Con riguardo a questa seconda doglianza deve rilevarsi che parte attrice, nella memoria istruttoria, ha aderito all'eccezione di controparte riducendo parzialmente la domanda di Euro 7.138,63, pari all'I.V.A. inizialmente richiesta, e domandando quindi un pagamento complessivo pari ad Euro 41.563,33 (memoria n. 2 art. 171 ter parte attrice pag. 2), al netto dell'I.V.A., come precisato anche negli scritti conclusivi.
Quanto invece all'eccezione ex art. 1227 c.c., deve rilevarsi quanto segue.
Parte convenuta sostiene che la controsoffittatura dello sia stata mal Controparte_3 costruita e, di conseguenza, secondo l'assunto della difesa della convenuta abbia concorso CP_1 ad amplificare i danni. Secondo tale prospettazione, se il controsoffitto o fatto a regola d'arte, o non ci fosse proprio stato, non avrebbe creato un'implosione improvvisa d'acqua bensì un semplice stillicidio che, per sua stessa natura, non avrebbe provocato danni così rilevanti come invece nella realtà si sono verificati. Nei propri scritti difensivi la difesa della convenuta sostiene CP_1 che, se il controsoffitto non ci fosse stato, l'acqua proveniente dalla tubatura rotta infiltrata nel pavimento sgocciolando lentamente evitando, invece, un caricamento eccessivo del presente controsoffitto che, a causa del peso dell'acqua stessa nel tempo e del suo ammaloramento, ha poi ceduto riversando al suolo tutto l'accumulo dell'acqua.
Ebbene, parte convenuta non ha prodotto alcuna documentazione tecnica a sostegno di tale eccezione e, pertanto, anche una eventuale consulenza tecnica, sulla scorta della documentazione in atti, sarebbe stata del tutto esplorativa.
Deve pertanto ritenersi che parte convenuta non ha provato in alcun modo – neanche versando in atti elementi dai quali poter desumere, in via presuntiva, le circostanze dedotte – le eccezioni sollevate, il cui onere della prova era evidentemente posto a suo carico ai sensi dell'art. 2697, II comma, c.c..
In definitiva questo Giudice rileva che dalle emergenze processuali nessuna prova è scaturita che dimostri che lo abbia contribuito causalmente all'aggravamento Controparte_3 dell'evento lesivo che rimane a carico dell'odierna convenuta ex art. 2051 c.c..
Per le ragioni sopra esposte la pretesa attorea deve essere accolta.
Con riguardo alla quantificazione dei danni nella misura di Euro 41.563,33, deve rilevarsi, come già evidenziato, che parte convenuta non ha specificatamente contestato la congruità e adeguatezza dell'importo pagato dalla compagnia attrice al suo assicurazioni essendosi limitata, sotto questo profilo quantitativo, a contestare solo la debenza dell'I.V.A., che è stata successivamente oggetto di rinuncia da parte di Parte_1
In ogni caso la predetta quantificazione trova conferma nella documentazione prodotta da parte attrice di cui alle relazioni versate in atti, alla relativa documentazione fotografica e alle fatture allegate (v. docc. 3 e 5, fasc. att.).
6 Ne consegue che parte convenuta deve essere condannata a pagare a favore di parte attrice la somma di Euro 41.563,33.
4.4. Quanto al profilo degli interessi e della rivalutazione, poiché la surrogazione è un fenomeno, come detto, di successione nel diritto di credito vantato dal danneggiato verso il terzo responsabile, ne consegue che anche il credito surrogatorio dell'assicuratore ha natura di obbligazione di valore (cfr., in tal senso, Cass. civ. 5594/2015), avendo la medesima natura dell'originario credito, e pertanto all'assicuratore spettano altresì, con decorrenza dalla data del pagamento, il danno da ritardato adempimento liquidato secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1712/1995, adottando, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, quello degli interessi legali.
5. Quanto, infine, alla domanda di manleva formulata in via subordinata dalla convenuta nei confronti della propria compagnia , la stessa merito accoglimento. CP_2
Parte convenuta ha infatti formulato domanda contrattuale nei confronti della propria compagnia in forza del contratto assicurativo prodotto in atti (polizza n. 501616844) stipulato dall'Avv. CP_1 con la contumace nel presente procedimento (v. doc. 2, fasc. convenuta . CP_2 CP_1
Dall'esame del documento contrattuale prodotto (v. doc. 2, fasc. att.), si evince che la polizza stipulata dalla convenuta con la copre, all'art. 6.1. (pagina 18 del documento), i danni CP_2
“involontariamente cagionati a terzi, c dell per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Parte_3 cose in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alla proprietà dei locali la cui ubicazione è indicata nella scheda di polizza, comprese le eventuali pertinenze, anche in corpo separato, inclusi gli impianti e le installazioni relativi ai locali. L'assicurazione comprende, inoltre, i danni […] derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognatura. La presente garanzia è prestata previa applicazione al danno dello scoperto e/o franchigia indicati nella scheda di polizza”.
Considerato che i danni occorsi nell'immobile dell'assicurato dell'attrice sono risultati, sotto il profilo causale, riconducibili a “rottura della tubazione di adduzione dell'acqua fredda sanitaria (flessibile) installata esterna alle murature nel locale bagno delle unità immobiliari di proprietà dello Studio legale di CP_1 [...]
ubicata al piano rialzato del maggiore immobile” (v. doc. 5, fasc. att.), ne consegue che alcun CP_1 siste in ordine all'operatività della polizza che, all'art. 6.1., prevede espressamente tra i rischi assicurati, quello relativo ai danni derivanti da “spargimento d'acqua”, al quale è riconducibile l'allagamento de quo, conseguente a “rottura accidentale di tubazione”, nella specie pacificamente riconducibile a bene posto nella custodia della convenuta.
Alla luce delle superiori considerazioni deve essere condannata a tenere indenne l'Avv. CP_2
da quanto ella sarà condannata a pagare a parte attrice a titolo di capitale, Controparte_1
o conto della franchigia pari ad Euro 100,00 indicata in polizza (v. doc. 2, fasc. conv., pagina 8 del documento).
6. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, con riguardo sia al rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta, sia al rapporto processuale tra parte convenuta e parte terza chiamata, queste seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022, come in dispositivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati (somma concretamente attribuita, attività difensiva effettivamente svolta con particolare riguardo alla fase decisoria, questioni giuridiche e di fatto trattate etc.).
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
− condanna al pagamento della somma di Euro 41.563,33, oltre Controparte_1 accessori come in motivazione, a favore di Parte_1
− condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite sostenute che si Controparte_1 liquidano in Euro 6.164,00 per compensi, Euro 557,00 per esborsi, oltre spese generali, iva se dovuta e c.p.a. come per legge;
− condanna a tenere indenne di quanto quest'ultima CP_2 Controparte_1 corrisponderà alla in forza della presente sentenza a titolo di Parte_1 capitale, interessi e spese, detratto l'importo della franchigia pari ad Euro 100,00;
− condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite CP_2 Controparte_1 sostenute che si liquidano in Euro 5.261,00 per compensi, Euro 518,00 per contributo unificato, oltre spese generali, iva se dovuta e c.p.a. come per legge.
Milano, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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