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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1105/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI SIPIO Parte_1 C.F._1
LA (c.f. ), presso cui è domiciliato in Pescara, alla via Plauto C.F._1
n. 1
ATTORE/OPPONENTE
Contro
in forma Controparte_1 abbreviata , società con socio unico numero iscr. Reg. CP_2 Controparte_3
Imprese e (C.F. - (P.I. ), in persona del legale rappresentante in P.IVA_1 P.IVA_2 carica Dott. con sede legale in Roma, Viale America n. 351, ed ivi Controparte_4 elettivamente domiciliata in Via Oslavia, 28, presso e nello Studio dell'Avv. Paolo
TT (C.F. ), del foro di Roma, che la rappresenta e difende ( C.F._2
Posta Elettronica Certificata: ) Email_1
- CONVENUTA OPPOSTA E CHIAMANTE IN CAUSA
pagina 1 di 13 , C.F./P.I. , con sede Controparte_5 P.IVA_3 legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, Ente Pubblico Economico che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° Dicembre 2016 N. 225, a decorrere dal 1° Luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del tra cui , svolgenti le Controparte_6 Controparte_7 funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3 co. 1 del decreto legge N. 203 del 2005
e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona di nella sua qualità di Responsabile CP_8
Contenzioso Abruzzo, in forza della procura speciale a rogito del Notaio Persona_1 di Roma, Rep. n. 177893, Racc. n. 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa dall'Avv.
ND RI (C.F. ) del Foro di Ascoli Piceno ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Pomezia, 8 a 63074 San Benedetto del
RO ( Fax: 0735/656345; indirizzo di posta elettronica certificata
) Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
Controparte_9
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del
[...] P.IVA_4
Consiglio di Amministrazione , con sede in Castiglione Messer Raimondo CP_10
(TE) alla via Umberto I° n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Masci (C.F.
; fax 085.9433236, P.E.C.: ) C.F._4 Email_3
ZA TA
Oggetto: opposizione ex art 615 cpc
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/7/2025 le parti hanno concluso, come da verbale, con concessione alle stesse dei termini di cui all'art 190 cpc pagina 2 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento origina dall'opposizione proposta dal con atto ritualmente notificato Pt_1 alla ed all' , proponendo opposizione alla Parte_2 Controparte_5 cartella di pagamento numero 0322023000648558800 notificata in data 20.01.2023 ad dall' di Chieti, quale Agente della Parte_1 Controparte_11 riscossione su incarico della con Controparte_1 cui gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 262.895,27 (allegato n. 1), in qualità di coobbligato.
Anzitutto, veniva richiesto accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o annullare la cartella di pagamento di cui sopra per inesistenza di un prodromico, necessario titolo esecutivo, per i motivi indicati in parte narrativa. Si evidenziava in proposito che, come noto, l'accesso a finanziamenti erogati da Istituti di credito privati può essere agevolato dalla garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/1996. - Tale garanzia comporta una tutela, di natura privatistica, a favore del negozio di mutuo, in riferimento al quale la
[...]
in qualità di gestore del Fondo, assume, in Controparte_1 considerazione della surrogazione legale conseguente l'escussione della garanzia, la medesima posizione creditoria del creditore originario ossia della Banca finanziatrice. La giurisprudenza maggioritaria ( che l'opponente diffusamente richiamava ), ha rilevato che il credito oggetto della cartella impugnata non ha natura pubblicistica di tributo o di altra entrata erariale, né è un credito che trova titolo in una pretesa impositiva, bensì è riconducibile ad un rapporto di natura prettamente privatistica, trattandosi del corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale di finanziamento su basi paritetiche, le cui vicende vanno trattate secondo le regole dei contratti di diritto comune. Per cui non sarebbe revocabile in dubbio che le entrate gestite da per la riscossione Controparte_12 esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla
L. 662/1996, assumono natura di prelievo patrimoniale fondato su rapporto di natura privatista. Tale conclusione può essere rinvenuta nell'analisi della natura giuridica del pagina 3 di 13 credito in relazione al quale il Fondo procede a surrogarsi. Difatti, il contratto stipulato tra la Banca erogatrice ed il beneficiario è un negozio di mutuo chirografario, assistito da fideiussioni personali, retto dalle ordinarie norme codicistiche. Le somme mutuate sono disponibilità finanziarie di un Istituto bancario di diritto privato e l'obbligo restitutorio del mutuatario è di stretta natura civilistica. Il soggetto gestore del Fondo, CP_1
, erogando la garanzia, procede a surrogarsi, ai sensi dell'art. 1203 c.c., nella
[...] medesima posizione della banca finanziatrice, acquisendone lo stesso diritto. Dispone in tal senso l'art. 13 del D.M. 23.9.2005, recante l'approvazione delle condizioni di ammissibilità
e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della L. 23 dicembre 1996, n.
662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del D.M. 20 giugno 2005. Risulta indubbio che il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo MCC S.p.A. è il medesimo, in forza della surroga legale, della Banca erogatrice e, dunque, rappresenta un credito nato da negozio di mutuo chirografo, garantito da fideiussioni personali. Quanto alle concrete modalità di accesso alla riscossione esattoriale da parte del “il quadro normativo di riferimento è costituito Controparte_1 dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, che disciplina la riscossione delle entrate dello Stato aventi causa in rapporti di diritto privato. Posto che nel caso in cui lo
Stato vanti una pretesa creditoria nei confronti del privato in virtù di un rapporto paritetico iure privatorum non si giustifica con la prevalenza dell'interesse pubblico il ricorso alla procedura agevolata prevista per la riscossione delle entrate tributarie e delle entrate non tributarie non aventi causa in rapporti di diritto privato, il citato articolo 21 subordina l'iscrizione a ruolo (atto iniziale della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo) per le entrate derivanti da rapporti paritetici alla presenza di un titolo avente efficacia esecutiva secondo le regole generali dettate dall'articolo 474 c.p.c. Alla luce di tale disciplina normativa, per poter procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo della somma dovuta dall'attore a titolo di restituzione del finanziamento ottenuto dalla beneficiaria inadempiente nonché a seguito di escussione della garanzia fideiussoria, l'ente creditore avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari strumenti civilistici (ricorso per decreto ingiuntivo, azione ordinaria di condanna), precostituendosi in tal modo un titolo esecutivo giudiziale pagina 4 di 13 utilizzabile, poi, per l'iscrizione a ruolo. Pertanto, nel caso di specie difetterebbe un titolo esecutivo che poteva consentire alla come previsto dall'art 474 c.p.c di Pt_3 procedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute dall'attuale opponente, in qualità di coobbligato, in considerazione della natura privatistica del credito vantato derivante da contratto di finanziamento e da fideiussioni, racchiusi in una scrittura privata.
Venivano altresì sviluppati ulteriori motivi di opposizione, sintetizzabili nella nullità parziale delle fideiussioni bancarie (oggetto della cartella di pagamento) nella parte in cui garantiscono il medesimo debito già coperto da garanzia statale, in spregio al divieto normativo di compresenza di doppie garanzie ossia di fideiussioni e Fondo di Garanzia, nullità della cartella di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione di Chieti in luogo di quello di Pescara, in considerazione della necessaria correlazione fra ambito di operatività del concessionario e domicilio fiscale del contribuente, nullità delle fideiussioni per violazione delle Legge Antitrust
Si costituiva la che contrastava i motivi di opposizione. Ed in Controparte_1 particolare rilevava che l'argomentazione difensiva dedotta dalla controparte deve ritenersi priva di pregio e non condivisibile con specifico riferimento alla evidenziata natura pubblicistica dell'intero procedimento disciplinante l'intervento del Fondo di garanzia, sia nella fase concessoria che nella fase di recupero delle somme liquidate alla banca finanziatrice a seguito della escussione della garanzia. Di conseguenza le disposizioni normative aventi ad oggetto il Fondo di garanzia prevedono – diversamente da quanto affermato dalla difesa delle controparti – espressamente che per il recupero delle somme liquidate dal Fondo a seguito della intervenuta escussione della garanzia, il Fondo stesso debba procedere mediante riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 46/1999, come indefettibilmente confermato dall'art. 8 bis del D.L. 3/2015, convertito nella L. 33/15, sopra riportato. Il riferimento univoco del dato normativo testuale al procedimento di esecuzione esattoriale mediante iscrizione a ruolo, di cui all'art. 17 del D.lgs. cit., previsto per il recupero di siffatto credito restitutorio, al pari di quelli aventi ad oggetto le entrate patrimoniali dello Stato di diritto pubblico, renderebbe superflua ogni ulteriore indagine pagina 5 di 13 sulla natura pubblica o privata di tale credito, essendo evidente che le richiamate disposizioni di legge costituiscono norme di carattere speciale aventi ad oggetto la disciplina delle modalità di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI. Di conseguenza, deve escludersi la possibilità per l'interprete di applicare una disciplina diversa da quella specificatamente indicata in ragione, nel caso di specie, di una presunta diversa qualificazione giuridica del credito restitutorio in questione, come sostenuto dalla difesa della parte opponente. Appare chiaro dunque che nel caso in questione la riscossione coattiva si esegue nelle forme di cui all'art. 17 del citato D. lgs. 46/199. Pertanto il richiamo di parte opponente all'applicazione dell'art. 21 dello stesso D.lgs. deve ritenersi infondato.
Tale ultima disposizione prevede che ove il credito per cui si procede tragga origine da un rapporto di natura privatistica, l'iscrizione al ruolo del credito medesimo deve essere preceduta dall'acquisizione di un titolo avente efficacia esecutiva secondo le norme processualcivilistiche. Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito (si veda C.d
A. Torino sent. n. 597/2022), “la fattispecie da prendere in considerazione non è la posizione del finanziatore nei cui diritti si surroga il Fondo di Garanzia, quanto piuttosto la posizione del Fondo stesso, con tutte le prerogative ad esso direttamente riconosciute dalla legge. Invero come chiarito dalla Corte di Cassazione, “la posizione del creditore non si pone come medio logico inevitabile” (Cass. Civ. 30.01.2019 n. 2664); è del tutto irrilevante, pertanto, ai fini della presente controversia, che il garante agisca, nel riscuotere il proprio credito, in surroga del finanziatore principale in quanto le peculiari modalità di esecuzione cui questi può ricorrere discendono direttamente dalla speciale natura e del
Fondo e della Garanzia da quest'ultimo prestata”. I crediti in questione, si ribadisce, devono considerarsi sul piano sistematico alla stregua di prelievi patrimoniali di natura pubblica, poiché le agevolazioni da cui derivano sono concesse soltanto alle imprese, nella specie alle
PMI, in possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi tassativamente previsti dalla richiamata normativa di riferimento.
Di conseguenza, l'eccepita nullità/illegittimità della cartella esattoriale in questione per i motivi indicati dalla difesa della controparte deve ritenersi infondata in quanto basata su un'errata interpretazione della normativa disciplinante l'intervento del Fondo di garanzia e delle modalità di recupero del credito restitutorio del Fondo nei confronti del debitore pagina 6 di 13 principale e dei suoi garanti, che - come detto - deve avvenire mediante la procedura di riscossione esattoriale di cui all'art. 17 D.lgs. 49/99.
Dopo aver argomentato sulle infondatezza degli ulteriori rilievi, in considerazione delle eccezioni sollevate dalla parte opponente relativamente alla validità ed efficacia della fideiussione prestate in favore della banca finanziatrice, che ha poi escusso la garanzia del Contr Fondo di garanzia per le PME, la difesa di evidenziava la sussistenza di uno specifico e qualificato interesse del Gestore del Fondo convenuto alla chiamata in giudizio della
[...]
, al fine di vedersi riconosciuto il suo diritto di manleva e/o Controparte_13 rivalsa verso la predetta ciò in virtù degli obblighi di garanzia assunti dalla stessa in CP_1 relazione alla richiesta di intervento del Fondo nel finanziamento concesso alla
[...]
In forza di tali obblighi la banca finanziatrice è tenuta a rispondere nei Parte_4 confronti del Fondo nel caso in cui quest'ultimo veda compromesso il proprio credito restitutorio verso il debitore principale inadempiente ed i suoi eventuali garanti per anomalie derivanti dai rapporti tra la banca finanziatrice la PMI beneficiaria e/o i suoi garanti.
Si costituiva a sua volta l' , che preliminarmente, rilevava l'estraneità Controparte_5
e la carenza di legittimazione passiva dell'Agente in considerazione che la fase accertativa e tutta quella precedente la consegna del ruolo, appartiene esclusivamente all'Ente
Impositore. Infatti, nel caso in esame, il Concessionario ha ricevuto dalla
[...] il ruolo reso esecutivo e prontamente, ha Controparte_1 provveduto a trasferire il contenuto nella cartella di pagamento e a notificarla al debitore – opponente in data 20/01/2023, non potendo, tra l'altro, sindacare l'operato dell'Ente, né svolgere alcuna indagine in ordine al merito, all'entità delle somme contestate, alla loro natura e alla debenza o meno dei tributi richiesti. Dunque, le lagnanze riguardanti la formazione e l'emissione del ruolo, nonchè il merito del credito portato dalla opposta cartella, vanno rivolte alla Controparte_14
Eccepiva inoltre l'inammissibilità del motivo residuale, costituente ragione di opposizione agli atti esecutivi in quanto tardivamente sollevato, ovvero proposto oltre il termine pagina 7 di 13 perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella stabilito a pena di decadenza dall'art. 617
c.p.c. Argomentava in ogni caso nel merito dell'infondatezza del motivo di opposizione.
La terza chiamata sulla questione dell'incompetenza rilevava che la richiesta della centrale di condanna della CP_1 Controparte_15 nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di annullamento della cartella esattoriale de qua, sarebbe assolutamente da rigettare, dal momento che la responsabilità della eventuale declaratoria di nullità della medesima sarebbe imputabile esclusivamente alla convenuta
, di cui si chiedeva pertanto la condanna alla refusione delle spese Controparte_5 legali inerenti la costituzione in giudizio del terzo .
Sulla dedotta carenza del titolo esecutivo si rilevava- senza pregiudizio per l'assorbente eccezione preliminare inerente l'incompetenza territoriale dell'Ufficio finanziario in grado di definire il giudizio-che, come sottolineato anche dalla , l'azione Controparte_1 di recupero azionata dal predetto Istituto di Credito, per mezzo dell' CP_16
, è fondata su un legittimo ed efficace titolo esecutivo, costituito dal ruolo
[...] esattoriale n. 2022/003131. Il ruolo, infatti, costituisce titolo esecutivo ex art. 49 del d.p.r.
n. 602/1973 ai sensi del quale “per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”.
Contestava inoltre la fondatezza di motivi di nullità delle fideiussioni
Infine, rilevava sulla richiesta di manleva secondo cui la chiamante, nell'ipotesi di accoglimento dell' opposizione, chiede la condanna della Controparte_15 alla restituzione della somma pagata a seguito dell'escussione nonché
[...] al pagamento delle spese di lite, quanto segue. A ben vedere, le norme che disciplinano il
Fondo di Garanzia per le PMI (L. 662/1996; l'art. 2, comma 4, D.M. 20.06.2005; l'art. 9
D.lgs. n. 123/1998 e l'art. 8 bis D.L. n. 3/2015), rilevano innanzitutto come l'unico rapporto privatistico è esclusivamente quello intercorrente tra la banca e il soggetto che ottiene il finanziamento. La concessione della garanzia da parte della CP_1
e il pagamento a seguito della sua escussione determinato dall'inadempimento del
[...] beneficiario non trovano causa nel rapporto di diritto privato, ma nella volontà pubblica di intervenire in economia a sostegno delle piccole e medie imprese e del sistema bancario, pagina 8 di 13 rispetto alla quale il rapporto privatistico funge da mero presupposto di fatto. Come statuito dal Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 1062 del 13.09.2021, la matrice pubblicistica della disciplina determina la volontà del legislatore di far ricadere, parzialmente, sul Fondo
Pubblico stesso e sul debitore principale, e non sul sistema bancario, le conseguenze dell'inadempimento di quest'ultimo. Allo scopo di realizzare tale obiettivo, il legislatore ha concepito un meccanismo che prevede la prestazione di una garanzia “esplicita, incondizionata ed irrevocabile” da parte del Fondo Pubblico in favore delle banche, escutibile sul solo presupposto dell'inadempimento da parte dell'impresa finanziata, a prescindere dall'accertamento giudiziale della sussistenza del credito. Il presupposto dell'esecuzione di cui si tratta non è il rapporto di debito-credito tra l'opponente e la
[...]
, bensì soltanto il credito di chi agisce in rivalsa Controparte_15 avendo corrisposto la somma oggetto di garanzia. Ne consegue che, stante la natura incondizionata della garanzia prestata dalla banca operante come gestore del Fondo
Pubblico di Garanzia ex L. n. 662/96, assolutamente inammissibile risulta la chiamata in causa della . CP_1
Accolta la richiesta di sospensione dell'esecutività della cartella, concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma cpc ( vecchio rito ), all'esito del deposito delle memorie, la causa era ritenuta matura per la decisione e veniva pertanto fissata udienza di pc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di decisione va rilevata la fondatezza del primo motivo di opposizione.
Già con il provvedimento che concedeva la sospensione veniva evidenziato che in virtù degli artt. 1 e 9 del D.Lgs. n. 123 del 1998 e dell'art. 8 della Legge n. 33 del 2015, il credito di per la restituzione dei finanziamenti e delle garanzie prestati Controparte_1 mediante l'impiego delle risorse del Fondo pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese risulta recuperabile attraverso il ricorso alla procedura esecutiva esattoriale. D'altra parte va tenuto presente che nell'ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, a pagina 9 di 13 norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1999, n. 53, S.O., all'art. 17 è previsto : “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”. Tale regola generale però contempla una deroga in riferimento alle entrate che si fondano su rapporti di natura privatistica ove il ruolo esattoriale non può assumere natura di titolo esecutivo. In tal senso, depone l'art. 21 del D.Lgs. 46/1999 che prescrive: “1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Se ne desume- secondo quanto argomentato dall'opponente- che in virtù degli artt. 1 e 9 del D.Lgs. n. 123 del 1998 e dell'art. 8 della Legge n. 33 del
2015, il credito di per la restituzione dei finanziamenti e delle Controparte_1 garanzie prestati mediante l'impiego delle risorse del Fondo pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese è recuperato attraverso il ricorso alla procedura esecutiva esattoriale. Tuttavia-vertendosi in ambito di riscossione di entrate di natura privatistica- il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo ma, al contrario, l'Ente è onerato della precostituzione del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumono natura esclusiva di precetto.
Ebbene, in sede di decisione ritiene il giudicante di dover confermare l'orientamento richiamato nel precedente provvedimento.
Va invero rammentato che si verte del recupero dei crediti nascenti dalle insolvenze di finanziamenti garantiti da la quale Controparte_17 subentra, in caso di inadempimento dell'Imprenditore, nella qualità di garante nel rapporto tra Istituto di Credito che eroga il mutuo e l'imprenditore beneficiario, nonché i coobligati.
La diatriba sulla esperibilità al fine del recupero mediante procedura esattoriale delle somme dovute da va risolta reputandosi la necessità che l'ente Controparte_14 creditore si dovesse premunire preventivamente di un titolo. Recita l'art 17 del Decreto
pagina 10 di 13 Legislativo 26 febbraio 1999 n° 46 riguardante il Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, “Entrate riscosse mediate ruolo : 1) salvo quanto disposto dal comma 2 si effettua mediate ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle di altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici 2) Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali 3) Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'art 21 a sua volta sotto la rubrica “Presupposti dell'Iscrizione a ruolo “stabilisce che: Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo, altresì quanto stabilito dall'art 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art 17aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
Dal raffronto delle due disposizioni si evidenzia che l'art 17 prevede una riscossione mediante ruolo di entrate anche diverse dalle imposte sui redditi facente capo allo Stato, agli enti pubblici e agli enti territoriali di natura pubblicistica, mentre l'art 21 nell' estendere la riscossione mediante ruolo alle entrate dei medesimi enti anche se derivanti da rapporti di diritto privato, esige tuttavia la preesistenza di un autonomo titolo esecutivo.
Infatti l'art 21 si riferisce, comunque, salvo che per gli enti previdenziali e salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, sempre ad entrate che mettano capo ai medesimi soggetti indicati nell'art 17, non potendo altrimenti spiegarsi il riferimento alle entrate previste da questo articolo. Ne consegue che dalla lettura combinata degli art 17 e 21 del D.leg 46/1999 si delinea un duplice binario di riscossione mediante ruolo, ovvero quello delle entrate di natura pubblicistica anche diverse dalle imposte sui redditi, dello Stato e degli enti pubblici e degli enti territoriali, che prescinde dalla formazione di un distinto titolo esecutivo, e quello delle entrate previsto dall'art 17 ( dunque facenti capo ai medesimi soggetti di natura pubblica) aventi causa in rapporti di diritto privato, che invece necessitano della preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva . Pertanto il mero riferimento alla possibilità di “riscossione mediante ruolo” non equivale sempre ad un esonero della preventiva formazione di un titolo pagina 11 di 13 esecutivo. L'escussione della garanzia prestata dal Fondo dà luogo ad un fenomeno di surroga che costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare. Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto di carattere pubblicistico nel senso che, a fronte del fenomeno successorio nel lato attivo, pare arbitrario ritenere che il medesimo rapporto obbligatorio possa connotarsi per una natura privatistica o pubblicistica a seconda che l'impresa beneficiaria del finanziamento sia o meno inadempiente: il rapporto di base è sempre il medesimo, contratto di mutuo, mutando per effetto dell'inadempimento e della conseguente surroga del Fondo nelle ragioni del finanziatore, unicamente il soggetto creditore. Va pertanto dichiarata l'insussistenza del diritto di banca del di agire per il tramite dell' Parte_5 Controparte_5 nei confronti del fideiussore.
Accolto il primo motivo di opposizione, che risulta assorbente degli altri, la cartella va Contr annullata. Segue congrua compensazione delle spese tra parte attrice e alla luce del carattere interpretativo della questione controversa.
Per quanto poi attiene in particolare la posizione della convenuta , va Controparte_5 tenuto conto in punto di legittimazione passiva- questione che non soggiace a decadenza- del principio generale, su cui vi è unanime consenso sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972
n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è senz'altro legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Ciò non impedisce al debitore pagina 12 di 13 opponente di chiamare in giudizio anche l'ente creditore.
Tanto specificato si apprezza congrua la compensazione delle spese anche nei confronti di
, la cui eccezione di difetto di legittimazione passiva risulta infondata. Controparte_5
Nulla sulla domanda di manleva, con conseguente compensazione delle spese.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, richiesta, eccezione disattesa od assorbita, annulla la cartella di pagamento numero 03220230006485588002 in data 20.01.2023 notificata ad Pt_1
con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 262.895,27
[...] dall' di Chieti, quale Agente della riscossione su Controparte_5 incarico della per le ragioni di cui Controparte_14 in parte motiva.
Compensa le spese
Pescara, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Rossana Villani
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1105/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI SIPIO Parte_1 C.F._1
LA (c.f. ), presso cui è domiciliato in Pescara, alla via Plauto C.F._1
n. 1
ATTORE/OPPONENTE
Contro
in forma Controparte_1 abbreviata , società con socio unico numero iscr. Reg. CP_2 Controparte_3
Imprese e (C.F. - (P.I. ), in persona del legale rappresentante in P.IVA_1 P.IVA_2 carica Dott. con sede legale in Roma, Viale America n. 351, ed ivi Controparte_4 elettivamente domiciliata in Via Oslavia, 28, presso e nello Studio dell'Avv. Paolo
TT (C.F. ), del foro di Roma, che la rappresenta e difende ( C.F._2
Posta Elettronica Certificata: ) Email_1
- CONVENUTA OPPOSTA E CHIAMANTE IN CAUSA
pagina 1 di 13 , C.F./P.I. , con sede Controparte_5 P.IVA_3 legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, Ente Pubblico Economico che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° Dicembre 2016 N. 225, a decorrere dal 1° Luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del tra cui , svolgenti le Controparte_6 Controparte_7 funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3 co. 1 del decreto legge N. 203 del 2005
e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona di nella sua qualità di Responsabile CP_8
Contenzioso Abruzzo, in forza della procura speciale a rogito del Notaio Persona_1 di Roma, Rep. n. 177893, Racc. n. 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa dall'Avv.
ND RI (C.F. ) del Foro di Ascoli Piceno ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Pomezia, 8 a 63074 San Benedetto del
RO ( Fax: 0735/656345; indirizzo di posta elettronica certificata
) Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
Controparte_9
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del
[...] P.IVA_4
Consiglio di Amministrazione , con sede in Castiglione Messer Raimondo CP_10
(TE) alla via Umberto I° n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Masci (C.F.
; fax 085.9433236, P.E.C.: ) C.F._4 Email_3
ZA TA
Oggetto: opposizione ex art 615 cpc
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/7/2025 le parti hanno concluso, come da verbale, con concessione alle stesse dei termini di cui all'art 190 cpc pagina 2 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento origina dall'opposizione proposta dal con atto ritualmente notificato Pt_1 alla ed all' , proponendo opposizione alla Parte_2 Controparte_5 cartella di pagamento numero 0322023000648558800 notificata in data 20.01.2023 ad dall' di Chieti, quale Agente della Parte_1 Controparte_11 riscossione su incarico della con Controparte_1 cui gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 262.895,27 (allegato n. 1), in qualità di coobbligato.
Anzitutto, veniva richiesto accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o annullare la cartella di pagamento di cui sopra per inesistenza di un prodromico, necessario titolo esecutivo, per i motivi indicati in parte narrativa. Si evidenziava in proposito che, come noto, l'accesso a finanziamenti erogati da Istituti di credito privati può essere agevolato dalla garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/1996. - Tale garanzia comporta una tutela, di natura privatistica, a favore del negozio di mutuo, in riferimento al quale la
[...]
in qualità di gestore del Fondo, assume, in Controparte_1 considerazione della surrogazione legale conseguente l'escussione della garanzia, la medesima posizione creditoria del creditore originario ossia della Banca finanziatrice. La giurisprudenza maggioritaria ( che l'opponente diffusamente richiamava ), ha rilevato che il credito oggetto della cartella impugnata non ha natura pubblicistica di tributo o di altra entrata erariale, né è un credito che trova titolo in una pretesa impositiva, bensì è riconducibile ad un rapporto di natura prettamente privatistica, trattandosi del corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale di finanziamento su basi paritetiche, le cui vicende vanno trattate secondo le regole dei contratti di diritto comune. Per cui non sarebbe revocabile in dubbio che le entrate gestite da per la riscossione Controparte_12 esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla
L. 662/1996, assumono natura di prelievo patrimoniale fondato su rapporto di natura privatista. Tale conclusione può essere rinvenuta nell'analisi della natura giuridica del pagina 3 di 13 credito in relazione al quale il Fondo procede a surrogarsi. Difatti, il contratto stipulato tra la Banca erogatrice ed il beneficiario è un negozio di mutuo chirografario, assistito da fideiussioni personali, retto dalle ordinarie norme codicistiche. Le somme mutuate sono disponibilità finanziarie di un Istituto bancario di diritto privato e l'obbligo restitutorio del mutuatario è di stretta natura civilistica. Il soggetto gestore del Fondo, CP_1
, erogando la garanzia, procede a surrogarsi, ai sensi dell'art. 1203 c.c., nella
[...] medesima posizione della banca finanziatrice, acquisendone lo stesso diritto. Dispone in tal senso l'art. 13 del D.M. 23.9.2005, recante l'approvazione delle condizioni di ammissibilità
e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della L. 23 dicembre 1996, n.
662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del D.M. 20 giugno 2005. Risulta indubbio che il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo MCC S.p.A. è il medesimo, in forza della surroga legale, della Banca erogatrice e, dunque, rappresenta un credito nato da negozio di mutuo chirografo, garantito da fideiussioni personali. Quanto alle concrete modalità di accesso alla riscossione esattoriale da parte del “il quadro normativo di riferimento è costituito Controparte_1 dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, che disciplina la riscossione delle entrate dello Stato aventi causa in rapporti di diritto privato. Posto che nel caso in cui lo
Stato vanti una pretesa creditoria nei confronti del privato in virtù di un rapporto paritetico iure privatorum non si giustifica con la prevalenza dell'interesse pubblico il ricorso alla procedura agevolata prevista per la riscossione delle entrate tributarie e delle entrate non tributarie non aventi causa in rapporti di diritto privato, il citato articolo 21 subordina l'iscrizione a ruolo (atto iniziale della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo) per le entrate derivanti da rapporti paritetici alla presenza di un titolo avente efficacia esecutiva secondo le regole generali dettate dall'articolo 474 c.p.c. Alla luce di tale disciplina normativa, per poter procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo della somma dovuta dall'attore a titolo di restituzione del finanziamento ottenuto dalla beneficiaria inadempiente nonché a seguito di escussione della garanzia fideiussoria, l'ente creditore avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari strumenti civilistici (ricorso per decreto ingiuntivo, azione ordinaria di condanna), precostituendosi in tal modo un titolo esecutivo giudiziale pagina 4 di 13 utilizzabile, poi, per l'iscrizione a ruolo. Pertanto, nel caso di specie difetterebbe un titolo esecutivo che poteva consentire alla come previsto dall'art 474 c.p.c di Pt_3 procedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute dall'attuale opponente, in qualità di coobbligato, in considerazione della natura privatistica del credito vantato derivante da contratto di finanziamento e da fideiussioni, racchiusi in una scrittura privata.
Venivano altresì sviluppati ulteriori motivi di opposizione, sintetizzabili nella nullità parziale delle fideiussioni bancarie (oggetto della cartella di pagamento) nella parte in cui garantiscono il medesimo debito già coperto da garanzia statale, in spregio al divieto normativo di compresenza di doppie garanzie ossia di fideiussioni e Fondo di Garanzia, nullità della cartella di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione di Chieti in luogo di quello di Pescara, in considerazione della necessaria correlazione fra ambito di operatività del concessionario e domicilio fiscale del contribuente, nullità delle fideiussioni per violazione delle Legge Antitrust
Si costituiva la che contrastava i motivi di opposizione. Ed in Controparte_1 particolare rilevava che l'argomentazione difensiva dedotta dalla controparte deve ritenersi priva di pregio e non condivisibile con specifico riferimento alla evidenziata natura pubblicistica dell'intero procedimento disciplinante l'intervento del Fondo di garanzia, sia nella fase concessoria che nella fase di recupero delle somme liquidate alla banca finanziatrice a seguito della escussione della garanzia. Di conseguenza le disposizioni normative aventi ad oggetto il Fondo di garanzia prevedono – diversamente da quanto affermato dalla difesa delle controparti – espressamente che per il recupero delle somme liquidate dal Fondo a seguito della intervenuta escussione della garanzia, il Fondo stesso debba procedere mediante riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 46/1999, come indefettibilmente confermato dall'art. 8 bis del D.L. 3/2015, convertito nella L. 33/15, sopra riportato. Il riferimento univoco del dato normativo testuale al procedimento di esecuzione esattoriale mediante iscrizione a ruolo, di cui all'art. 17 del D.lgs. cit., previsto per il recupero di siffatto credito restitutorio, al pari di quelli aventi ad oggetto le entrate patrimoniali dello Stato di diritto pubblico, renderebbe superflua ogni ulteriore indagine pagina 5 di 13 sulla natura pubblica o privata di tale credito, essendo evidente che le richiamate disposizioni di legge costituiscono norme di carattere speciale aventi ad oggetto la disciplina delle modalità di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI. Di conseguenza, deve escludersi la possibilità per l'interprete di applicare una disciplina diversa da quella specificatamente indicata in ragione, nel caso di specie, di una presunta diversa qualificazione giuridica del credito restitutorio in questione, come sostenuto dalla difesa della parte opponente. Appare chiaro dunque che nel caso in questione la riscossione coattiva si esegue nelle forme di cui all'art. 17 del citato D. lgs. 46/199. Pertanto il richiamo di parte opponente all'applicazione dell'art. 21 dello stesso D.lgs. deve ritenersi infondato.
Tale ultima disposizione prevede che ove il credito per cui si procede tragga origine da un rapporto di natura privatistica, l'iscrizione al ruolo del credito medesimo deve essere preceduta dall'acquisizione di un titolo avente efficacia esecutiva secondo le norme processualcivilistiche. Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito (si veda C.d
A. Torino sent. n. 597/2022), “la fattispecie da prendere in considerazione non è la posizione del finanziatore nei cui diritti si surroga il Fondo di Garanzia, quanto piuttosto la posizione del Fondo stesso, con tutte le prerogative ad esso direttamente riconosciute dalla legge. Invero come chiarito dalla Corte di Cassazione, “la posizione del creditore non si pone come medio logico inevitabile” (Cass. Civ. 30.01.2019 n. 2664); è del tutto irrilevante, pertanto, ai fini della presente controversia, che il garante agisca, nel riscuotere il proprio credito, in surroga del finanziatore principale in quanto le peculiari modalità di esecuzione cui questi può ricorrere discendono direttamente dalla speciale natura e del
Fondo e della Garanzia da quest'ultimo prestata”. I crediti in questione, si ribadisce, devono considerarsi sul piano sistematico alla stregua di prelievi patrimoniali di natura pubblica, poiché le agevolazioni da cui derivano sono concesse soltanto alle imprese, nella specie alle
PMI, in possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi tassativamente previsti dalla richiamata normativa di riferimento.
Di conseguenza, l'eccepita nullità/illegittimità della cartella esattoriale in questione per i motivi indicati dalla difesa della controparte deve ritenersi infondata in quanto basata su un'errata interpretazione della normativa disciplinante l'intervento del Fondo di garanzia e delle modalità di recupero del credito restitutorio del Fondo nei confronti del debitore pagina 6 di 13 principale e dei suoi garanti, che - come detto - deve avvenire mediante la procedura di riscossione esattoriale di cui all'art. 17 D.lgs. 49/99.
Dopo aver argomentato sulle infondatezza degli ulteriori rilievi, in considerazione delle eccezioni sollevate dalla parte opponente relativamente alla validità ed efficacia della fideiussione prestate in favore della banca finanziatrice, che ha poi escusso la garanzia del Contr Fondo di garanzia per le PME, la difesa di evidenziava la sussistenza di uno specifico e qualificato interesse del Gestore del Fondo convenuto alla chiamata in giudizio della
[...]
, al fine di vedersi riconosciuto il suo diritto di manleva e/o Controparte_13 rivalsa verso la predetta ciò in virtù degli obblighi di garanzia assunti dalla stessa in CP_1 relazione alla richiesta di intervento del Fondo nel finanziamento concesso alla
[...]
In forza di tali obblighi la banca finanziatrice è tenuta a rispondere nei Parte_4 confronti del Fondo nel caso in cui quest'ultimo veda compromesso il proprio credito restitutorio verso il debitore principale inadempiente ed i suoi eventuali garanti per anomalie derivanti dai rapporti tra la banca finanziatrice la PMI beneficiaria e/o i suoi garanti.
Si costituiva a sua volta l' , che preliminarmente, rilevava l'estraneità Controparte_5
e la carenza di legittimazione passiva dell'Agente in considerazione che la fase accertativa e tutta quella precedente la consegna del ruolo, appartiene esclusivamente all'Ente
Impositore. Infatti, nel caso in esame, il Concessionario ha ricevuto dalla
[...] il ruolo reso esecutivo e prontamente, ha Controparte_1 provveduto a trasferire il contenuto nella cartella di pagamento e a notificarla al debitore – opponente in data 20/01/2023, non potendo, tra l'altro, sindacare l'operato dell'Ente, né svolgere alcuna indagine in ordine al merito, all'entità delle somme contestate, alla loro natura e alla debenza o meno dei tributi richiesti. Dunque, le lagnanze riguardanti la formazione e l'emissione del ruolo, nonchè il merito del credito portato dalla opposta cartella, vanno rivolte alla Controparte_14
Eccepiva inoltre l'inammissibilità del motivo residuale, costituente ragione di opposizione agli atti esecutivi in quanto tardivamente sollevato, ovvero proposto oltre il termine pagina 7 di 13 perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella stabilito a pena di decadenza dall'art. 617
c.p.c. Argomentava in ogni caso nel merito dell'infondatezza del motivo di opposizione.
La terza chiamata sulla questione dell'incompetenza rilevava che la richiesta della centrale di condanna della CP_1 Controparte_15 nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di annullamento della cartella esattoriale de qua, sarebbe assolutamente da rigettare, dal momento che la responsabilità della eventuale declaratoria di nullità della medesima sarebbe imputabile esclusivamente alla convenuta
, di cui si chiedeva pertanto la condanna alla refusione delle spese Controparte_5 legali inerenti la costituzione in giudizio del terzo .
Sulla dedotta carenza del titolo esecutivo si rilevava- senza pregiudizio per l'assorbente eccezione preliminare inerente l'incompetenza territoriale dell'Ufficio finanziario in grado di definire il giudizio-che, come sottolineato anche dalla , l'azione Controparte_1 di recupero azionata dal predetto Istituto di Credito, per mezzo dell' CP_16
, è fondata su un legittimo ed efficace titolo esecutivo, costituito dal ruolo
[...] esattoriale n. 2022/003131. Il ruolo, infatti, costituisce titolo esecutivo ex art. 49 del d.p.r.
n. 602/1973 ai sensi del quale “per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”.
Contestava inoltre la fondatezza di motivi di nullità delle fideiussioni
Infine, rilevava sulla richiesta di manleva secondo cui la chiamante, nell'ipotesi di accoglimento dell' opposizione, chiede la condanna della Controparte_15 alla restituzione della somma pagata a seguito dell'escussione nonché
[...] al pagamento delle spese di lite, quanto segue. A ben vedere, le norme che disciplinano il
Fondo di Garanzia per le PMI (L. 662/1996; l'art. 2, comma 4, D.M. 20.06.2005; l'art. 9
D.lgs. n. 123/1998 e l'art. 8 bis D.L. n. 3/2015), rilevano innanzitutto come l'unico rapporto privatistico è esclusivamente quello intercorrente tra la banca e il soggetto che ottiene il finanziamento. La concessione della garanzia da parte della CP_1
e il pagamento a seguito della sua escussione determinato dall'inadempimento del
[...] beneficiario non trovano causa nel rapporto di diritto privato, ma nella volontà pubblica di intervenire in economia a sostegno delle piccole e medie imprese e del sistema bancario, pagina 8 di 13 rispetto alla quale il rapporto privatistico funge da mero presupposto di fatto. Come statuito dal Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 1062 del 13.09.2021, la matrice pubblicistica della disciplina determina la volontà del legislatore di far ricadere, parzialmente, sul Fondo
Pubblico stesso e sul debitore principale, e non sul sistema bancario, le conseguenze dell'inadempimento di quest'ultimo. Allo scopo di realizzare tale obiettivo, il legislatore ha concepito un meccanismo che prevede la prestazione di una garanzia “esplicita, incondizionata ed irrevocabile” da parte del Fondo Pubblico in favore delle banche, escutibile sul solo presupposto dell'inadempimento da parte dell'impresa finanziata, a prescindere dall'accertamento giudiziale della sussistenza del credito. Il presupposto dell'esecuzione di cui si tratta non è il rapporto di debito-credito tra l'opponente e la
[...]
, bensì soltanto il credito di chi agisce in rivalsa Controparte_15 avendo corrisposto la somma oggetto di garanzia. Ne consegue che, stante la natura incondizionata della garanzia prestata dalla banca operante come gestore del Fondo
Pubblico di Garanzia ex L. n. 662/96, assolutamente inammissibile risulta la chiamata in causa della . CP_1
Accolta la richiesta di sospensione dell'esecutività della cartella, concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma cpc ( vecchio rito ), all'esito del deposito delle memorie, la causa era ritenuta matura per la decisione e veniva pertanto fissata udienza di pc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di decisione va rilevata la fondatezza del primo motivo di opposizione.
Già con il provvedimento che concedeva la sospensione veniva evidenziato che in virtù degli artt. 1 e 9 del D.Lgs. n. 123 del 1998 e dell'art. 8 della Legge n. 33 del 2015, il credito di per la restituzione dei finanziamenti e delle garanzie prestati Controparte_1 mediante l'impiego delle risorse del Fondo pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese risulta recuperabile attraverso il ricorso alla procedura esecutiva esattoriale. D'altra parte va tenuto presente che nell'ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, a pagina 9 di 13 norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1999, n. 53, S.O., all'art. 17 è previsto : “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”. Tale regola generale però contempla una deroga in riferimento alle entrate che si fondano su rapporti di natura privatistica ove il ruolo esattoriale non può assumere natura di titolo esecutivo. In tal senso, depone l'art. 21 del D.Lgs. 46/1999 che prescrive: “1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Se ne desume- secondo quanto argomentato dall'opponente- che in virtù degli artt. 1 e 9 del D.Lgs. n. 123 del 1998 e dell'art. 8 della Legge n. 33 del
2015, il credito di per la restituzione dei finanziamenti e delle Controparte_1 garanzie prestati mediante l'impiego delle risorse del Fondo pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese è recuperato attraverso il ricorso alla procedura esecutiva esattoriale. Tuttavia-vertendosi in ambito di riscossione di entrate di natura privatistica- il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo ma, al contrario, l'Ente è onerato della precostituzione del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumono natura esclusiva di precetto.
Ebbene, in sede di decisione ritiene il giudicante di dover confermare l'orientamento richiamato nel precedente provvedimento.
Va invero rammentato che si verte del recupero dei crediti nascenti dalle insolvenze di finanziamenti garantiti da la quale Controparte_17 subentra, in caso di inadempimento dell'Imprenditore, nella qualità di garante nel rapporto tra Istituto di Credito che eroga il mutuo e l'imprenditore beneficiario, nonché i coobligati.
La diatriba sulla esperibilità al fine del recupero mediante procedura esattoriale delle somme dovute da va risolta reputandosi la necessità che l'ente Controparte_14 creditore si dovesse premunire preventivamente di un titolo. Recita l'art 17 del Decreto
pagina 10 di 13 Legislativo 26 febbraio 1999 n° 46 riguardante il Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, “Entrate riscosse mediate ruolo : 1) salvo quanto disposto dal comma 2 si effettua mediate ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle di altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici 2) Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali 3) Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'art 21 a sua volta sotto la rubrica “Presupposti dell'Iscrizione a ruolo “stabilisce che: Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo, altresì quanto stabilito dall'art 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art 17aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
Dal raffronto delle due disposizioni si evidenzia che l'art 17 prevede una riscossione mediante ruolo di entrate anche diverse dalle imposte sui redditi facente capo allo Stato, agli enti pubblici e agli enti territoriali di natura pubblicistica, mentre l'art 21 nell' estendere la riscossione mediante ruolo alle entrate dei medesimi enti anche se derivanti da rapporti di diritto privato, esige tuttavia la preesistenza di un autonomo titolo esecutivo.
Infatti l'art 21 si riferisce, comunque, salvo che per gli enti previdenziali e salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, sempre ad entrate che mettano capo ai medesimi soggetti indicati nell'art 17, non potendo altrimenti spiegarsi il riferimento alle entrate previste da questo articolo. Ne consegue che dalla lettura combinata degli art 17 e 21 del D.leg 46/1999 si delinea un duplice binario di riscossione mediante ruolo, ovvero quello delle entrate di natura pubblicistica anche diverse dalle imposte sui redditi, dello Stato e degli enti pubblici e degli enti territoriali, che prescinde dalla formazione di un distinto titolo esecutivo, e quello delle entrate previsto dall'art 17 ( dunque facenti capo ai medesimi soggetti di natura pubblica) aventi causa in rapporti di diritto privato, che invece necessitano della preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva . Pertanto il mero riferimento alla possibilità di “riscossione mediante ruolo” non equivale sempre ad un esonero della preventiva formazione di un titolo pagina 11 di 13 esecutivo. L'escussione della garanzia prestata dal Fondo dà luogo ad un fenomeno di surroga che costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare. Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto di carattere pubblicistico nel senso che, a fronte del fenomeno successorio nel lato attivo, pare arbitrario ritenere che il medesimo rapporto obbligatorio possa connotarsi per una natura privatistica o pubblicistica a seconda che l'impresa beneficiaria del finanziamento sia o meno inadempiente: il rapporto di base è sempre il medesimo, contratto di mutuo, mutando per effetto dell'inadempimento e della conseguente surroga del Fondo nelle ragioni del finanziatore, unicamente il soggetto creditore. Va pertanto dichiarata l'insussistenza del diritto di banca del di agire per il tramite dell' Parte_5 Controparte_5 nei confronti del fideiussore.
Accolto il primo motivo di opposizione, che risulta assorbente degli altri, la cartella va Contr annullata. Segue congrua compensazione delle spese tra parte attrice e alla luce del carattere interpretativo della questione controversa.
Per quanto poi attiene in particolare la posizione della convenuta , va Controparte_5 tenuto conto in punto di legittimazione passiva- questione che non soggiace a decadenza- del principio generale, su cui vi è unanime consenso sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972
n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è senz'altro legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Ciò non impedisce al debitore pagina 12 di 13 opponente di chiamare in giudizio anche l'ente creditore.
Tanto specificato si apprezza congrua la compensazione delle spese anche nei confronti di
, la cui eccezione di difetto di legittimazione passiva risulta infondata. Controparte_5
Nulla sulla domanda di manleva, con conseguente compensazione delle spese.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, richiesta, eccezione disattesa od assorbita, annulla la cartella di pagamento numero 03220230006485588002 in data 20.01.2023 notificata ad Pt_1
con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 262.895,27
[...] dall' di Chieti, quale Agente della riscossione su Controparte_5 incarico della per le ragioni di cui Controparte_14 in parte motiva.
Compensa le spese
Pescara, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Rossana Villani
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