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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nelle cause di lavoro n. 5853/2023 e 10185/2023 tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Paride Cesare Cretì e Parte_1
Giovanni Baldassarre, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Teresa Cutrone, resistente;
oggetto: categoria e qualifica;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 23.5.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, in servizio Contr presso l' convenuta, quale Dirigente Medico presso l'U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Santa Caterina Novella in Galatina a far data dall'1.4.2005, dolendosi della illegittimità della nota prot. n. 8725/2023, con cui il Responsabile UOSD Nefrologia e Dialisi di Galatina aveva designato come proprio sostituto il dottore (laddove Per_1 detto provvedimento, oltre a risultare carente di motivazione, aveva individuato un dirigente con anzianità di servizio inferiore a 5 anni in asserita violazione dell'art. 22 del CCNL di settore, altresì palesandosi non conforme ai principi di correttezza e buona fede contrattuale); ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“…. Nel merito, dichiarare l'illegittimità della nota prot. n. 8725 del 13.02.3023, a firma del Responsabile UOSD Nefrologia e Dialisi di Galatina Dott. Persona_2 per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto; Ordinare, alla luce dei requisiti suesposti il dott. vice responsabile del reparto U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi del Parte_1
P.O. di Galatina in sostituzione del dott. ; Sempre nel merito, Persona_3 condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento dei Pt_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente, oltre rivalutazione e interessi, da liquidare in via equitativa …”. L' costituitasi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni Parte_3 avversarie e ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto della domanda. Con successivo ricorso depositato il 19.9.2023, lo stesso riproponendo le Pt_1 medesime doglianze in rapporto alla successiva deliberazione n. 485/2023, con cui il Cont Direttore Generale dell' convenuta aveva deliberato la nomina, per l'anno 2023, dei sostituti dei direttori di struttura complessa, dei direttori di dipartimento, dei responsabili di UOSD e dei dirigenti destinatari di incarico di sostituzione, ha domandato allo stesso giudice di “ Nel merito, dichiarare l'illegittimità della deliberazione del Direttore Generale n. 0000485.03-08-2023, proposta n. 560 del 18/07/2023 avente ad oggetto
“Individuazione dei sostituti del Direttori di Struttura Complessa, dei Direttori di Dipartimento e dei Responsabili di U.O.S.D., ex art. 22, commi 1, 2 e 7 del C.C.N.L. dell'Area Sanità 19/12/2019. Anno 2023”;, per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto; Ordinare, alla luce dei requisiti suesposti il dott. responsabile del Persona_4 reparto U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Galatina in sostituzione del dott. ; Sempre nel merito, condannare l' , in persona del suo legale Persona_3 Pt_2 rappresentante p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente, oltre rivalutazione e interessi, da liquidare in via equitativa”. L' ha, altresì, resistito nella controversia iscritta al n. 10185/2023 r.g., Parte_3 rassegnando le conclusioni di seguito riportate: “Dichiari improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Dichiari inammissibile il ricorso per le motivazioni illustrate in premessa;
Rigetti il ricorso perché infondato per tutti i motivi indicati in narrativa con ogni conseguenza di legge”. Con atti depositati in data 26.2.2025, tanto nel giudizio n. 5853/2023, quanto nel giudizio n. 10185/2023, il ha proposto, a norma dell'art. 306 c.p.c., istanza di Pt_1 rinuncia agli atti, chiedendo l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite. Con successive note di trattazione scritta del 29.4.2205, la parte resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti depositata dal ricorrente, insistendo per la condanna alle spese ai sensi dell'art. 306, IV comma c.p.c. Con separato provvedimento è stata, quindi, disposta la riunione del giudizio n. 10185/2023 r.g. a quello n. 5853/2023 r.g. di più risalente iscrizione. Previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le controversie riunite sono state, quindi, decise in data odierna a mezzo della presente sentenza. Sulla scorta della evoluzione della vicenda litigiosa sopra riassunta, è, dunque, da dichiarare con sentenza l'estinzione del giudizio, dovendosi a tale riguardo richiamare il condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui: “Il terzo e quarto comma dell'art. 306 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve “ex lege” rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, primo comma, cod. proc. civ., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma settimo, Cost." (Cass. Sez. II, 10 ottobre 2006 n. 21707, si veda anche Cass. Sez. I, 7 ottobre 2011 n. 20631). Quanti alla regolamentazione delle spese processuali occorre, poi, osservare che ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”. In caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione (pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello avverso il provvedimento assunto, v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del 06/03/2018). L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di “liquidazione” delle spese, non anche quella prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la
“condanna” al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In difetto di accordo delle parti sul punto, la rinunciante è, quindi, chiamata a rimborsare le spese processuali sostenute dalla parte convenuta nei succitati due giudizi, che questo giudice liquida, in complessivi euro 3.500,00, oltre a rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, tenendo conto, per un verso, della unitarietà della fase di studio e della fase introduttiva in relazione alla istanza cautelare in corso di causa proposta dal per altro verso, che le rinunce intervenute hanno fatto venir meno la fase di Pt_1 istruttoria/trattazione e la fase decisionale nei giudizi di merito.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle domande proposte da , Parte_1 con ricorsi depositati in data 23.5.2023 e in data 19.9.2023, nei confronti di CP_1 così provvede: dichiara estinti i giudizi;
liquida le spese di lite in complessivi euro 3.500,00, oltre a rimborso spese forfettarie ed accessori nella misura di legge. Lecce, il 14 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nelle cause di lavoro n. 5853/2023 e 10185/2023 tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Paride Cesare Cretì e Parte_1
Giovanni Baldassarre, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Teresa Cutrone, resistente;
oggetto: categoria e qualifica;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 23.5.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, in servizio Contr presso l' convenuta, quale Dirigente Medico presso l'U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Santa Caterina Novella in Galatina a far data dall'1.4.2005, dolendosi della illegittimità della nota prot. n. 8725/2023, con cui il Responsabile UOSD Nefrologia e Dialisi di Galatina aveva designato come proprio sostituto il dottore (laddove Per_1 detto provvedimento, oltre a risultare carente di motivazione, aveva individuato un dirigente con anzianità di servizio inferiore a 5 anni in asserita violazione dell'art. 22 del CCNL di settore, altresì palesandosi non conforme ai principi di correttezza e buona fede contrattuale); ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“…. Nel merito, dichiarare l'illegittimità della nota prot. n. 8725 del 13.02.3023, a firma del Responsabile UOSD Nefrologia e Dialisi di Galatina Dott. Persona_2 per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto; Ordinare, alla luce dei requisiti suesposti il dott. vice responsabile del reparto U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi del Parte_1
P.O. di Galatina in sostituzione del dott. ; Sempre nel merito, Persona_3 condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento dei Pt_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente, oltre rivalutazione e interessi, da liquidare in via equitativa …”. L' costituitasi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni Parte_3 avversarie e ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto della domanda. Con successivo ricorso depositato il 19.9.2023, lo stesso riproponendo le Pt_1 medesime doglianze in rapporto alla successiva deliberazione n. 485/2023, con cui il Cont Direttore Generale dell' convenuta aveva deliberato la nomina, per l'anno 2023, dei sostituti dei direttori di struttura complessa, dei direttori di dipartimento, dei responsabili di UOSD e dei dirigenti destinatari di incarico di sostituzione, ha domandato allo stesso giudice di “ Nel merito, dichiarare l'illegittimità della deliberazione del Direttore Generale n. 0000485.03-08-2023, proposta n. 560 del 18/07/2023 avente ad oggetto
“Individuazione dei sostituti del Direttori di Struttura Complessa, dei Direttori di Dipartimento e dei Responsabili di U.O.S.D., ex art. 22, commi 1, 2 e 7 del C.C.N.L. dell'Area Sanità 19/12/2019. Anno 2023”;, per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto; Ordinare, alla luce dei requisiti suesposti il dott. responsabile del Persona_4 reparto U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Galatina in sostituzione del dott. ; Sempre nel merito, condannare l' , in persona del suo legale Persona_3 Pt_2 rappresentante p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente, oltre rivalutazione e interessi, da liquidare in via equitativa”. L' ha, altresì, resistito nella controversia iscritta al n. 10185/2023 r.g., Parte_3 rassegnando le conclusioni di seguito riportate: “Dichiari improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Dichiari inammissibile il ricorso per le motivazioni illustrate in premessa;
Rigetti il ricorso perché infondato per tutti i motivi indicati in narrativa con ogni conseguenza di legge”. Con atti depositati in data 26.2.2025, tanto nel giudizio n. 5853/2023, quanto nel giudizio n. 10185/2023, il ha proposto, a norma dell'art. 306 c.p.c., istanza di Pt_1 rinuncia agli atti, chiedendo l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite. Con successive note di trattazione scritta del 29.4.2205, la parte resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti depositata dal ricorrente, insistendo per la condanna alle spese ai sensi dell'art. 306, IV comma c.p.c. Con separato provvedimento è stata, quindi, disposta la riunione del giudizio n. 10185/2023 r.g. a quello n. 5853/2023 r.g. di più risalente iscrizione. Previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le controversie riunite sono state, quindi, decise in data odierna a mezzo della presente sentenza. Sulla scorta della evoluzione della vicenda litigiosa sopra riassunta, è, dunque, da dichiarare con sentenza l'estinzione del giudizio, dovendosi a tale riguardo richiamare il condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui: “Il terzo e quarto comma dell'art. 306 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve “ex lege” rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, primo comma, cod. proc. civ., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma settimo, Cost." (Cass. Sez. II, 10 ottobre 2006 n. 21707, si veda anche Cass. Sez. I, 7 ottobre 2011 n. 20631). Quanti alla regolamentazione delle spese processuali occorre, poi, osservare che ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”. In caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione (pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello avverso il provvedimento assunto, v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del 06/03/2018). L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di “liquidazione” delle spese, non anche quella prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la
“condanna” al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In difetto di accordo delle parti sul punto, la rinunciante è, quindi, chiamata a rimborsare le spese processuali sostenute dalla parte convenuta nei succitati due giudizi, che questo giudice liquida, in complessivi euro 3.500,00, oltre a rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, tenendo conto, per un verso, della unitarietà della fase di studio e della fase introduttiva in relazione alla istanza cautelare in corso di causa proposta dal per altro verso, che le rinunce intervenute hanno fatto venir meno la fase di Pt_1 istruttoria/trattazione e la fase decisionale nei giudizi di merito.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle domande proposte da , Parte_1 con ricorsi depositati in data 23.5.2023 e in data 19.9.2023, nei confronti di CP_1 così provvede: dichiara estinti i giudizi;
liquida le spese di lite in complessivi euro 3.500,00, oltre a rimborso spese forfettarie ed accessori nella misura di legge. Lecce, il 14 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma