Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 7
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inesistenza della notifica nei confronti di soggetto estinto

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, poiché la notifica è stata effettuata nei confronti di un soggetto deceduto, con conseguente inesistenza giuridica dell'atto ai sensi dell'art. 7-sexies, comma 1, della legge n. 212/2000.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che l'art. 6-bis della L. 212/2000, applicabile agli atti notificati dal 18.01.2024, preveda l'annullabilità dell'atto impositivo in difetto di contraddittorio preventivo. In questo caso, l'atto è stato notificato dopo tale data e in difetto di contraddittorio.

  • Accolto
    Irrogazione della sanzione per violazione dell'art. 8, D.Lgs. 472/1997

    La Corte ha accolto il ricorso anche su questo punto, implicitamente annullando la sanzione a seguito dell'accoglimento delle altre doglianze relative all'atto impositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera
    Numero : 7
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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