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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 154/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montescaglioso
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5165 SANZIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 308/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rappresentate in ordine al merito delle questioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Montescaglioso (C.F. P.IVA_1 ; P.I. P.IVA_2 ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato in giudizio dal dirigente, dott. Difensore_2, ed elettivamente domiciliato in Montescaglioso (MT) - 75024, presso la sede comunale, alla Indirizzo_1 notificava in data 17/12/2024, a mezzo del servizio postale privato, alla sig.ra Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], nella qualità di erede del sig. Nominativo_1
, nato a [...] il [...], ivi deceduto l'11.08.2024, c.f. CF_1, ed ivi già residente alla Indirizzo_3 rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 , il Provvedimento n. 5165/2020, Sollecito di pagamento Tassa rifiuti (Ta.ri) anno 2020 con contestuale provvedimento di erogazione delle sanzioni. Il contribuente Nominativo_1 (de cuius), in vita risultava parte del rapporto tributario che lo vedeva soggetto debitore del tributo Ta.Ri. dovuto in relazione al diritto di proprietà vantato su n. 3 immobili siti nel Comune di Montescaglioso riportati nel prospetto nell'atto impugnato. Al decesso del contribuente, avvenuto in data 11.08.2024, succedevano gli eredi legittimi tra cui l'odierna ricorrente. In data 17.12.2024, quindi dopo il decesso del dante causa, il Comune di Montescaglioso confezionava l'atto impositivo di cui è causa intestato al soggetto deceduto e lo notificava nell'ultimo domicilio fiscale di quest'ultimo, in Montescaglioso alla Indirizzo_3. In relazione al periodo imposta 2020 e agli immobili oggetto di imposizione in diritto di proprietà del contribuente deceduto, il Comune intimava il pagamento di complessivi euro 145,00. Avendone l'interesse in qualità di erede (coniuge) del dante causa, la ricorrente propone ricorso in opposizione alla pretesa erariale, chiedendo alla Corte di giustizia tributaria di primo grado adita di dichiarare: in via preliminare, l'annullamento dell'atto impugnato in applicazione dell'art.
7-sexies, L.212/2000, per l'inesistenza giuridica della notifica in quanto effettuata nei confronti di una persona estinta, nochè priva di soggettività passiva del tributo;
l'annullamento dell'atto impugnato in applicazione dell'art.
7-bis, L. 212/2000, per violazione dell'art.
6-bis, stessa L.212/2000, per l'avvenuta assunzione dell'atto impositivo in difetto di contraddittorio preventivo;
in via gradata e nel merito,
l'annullamento parziale dell'atto impugnato, in applicazione dell'art.
7-bis, L. 212/2000, in relazione all'irrogazione della sanzione per violazione dell'art.8, D.Lgs. 472/1997, con vittoria di spese.
Il Comune di Montescaglioso, si costituisce in giudizio, contestando in fatto ed in diritto le avverse richieste contenute nel ricorso introduttivo, per i seguenti motivi: correttezza della notifica del provvedimento n.
5165/2020 del Comune di Montescaglioso notificata alla odierna ricorrente, coniuge del contribuente defunto;
esenzione per gli atti di accertamento automatizzati emessi dagli Enti Locali del contraddittorio preventivo e chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria adita di rigettare integralmente le avverse richieste e pretese, in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto, confermando la legittimità del provvedimento n.
5165/2020 – sollecito di pagamento Tassa sui Rifiuti anno 2020 con Contestuale Provvedimento di
Erogazione delle Sanzioni – emesso dal Comune di Montescaglioso.
Alla odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento.
Sul primo motivo di ricorso la Corte fa riferimento al dettato normativo che disciplina la fattispecie in oggetto,
Legge 212/2000, art.
7-sexies., vizi delle notificazioni. E' inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia. La ricorrente ribadisce quanto affermato nel ricorso e, cioè, che la data del decesso del contribuente (11.08.2024) risulta essere antecedente a quella di notifica dell'atto impositivo impugnato (17.12.2024). Circostanze queste note al Comune in quanto tenutario dell'Anagrafe comunale dei cittadini e soggetto attivo del rapporto tributario evidenziato in giudizio. Quindi, la ricorrente evidenzia che dalla lettura dell'intestazione dell'atto impugnato si evincono nome e cognome, data di nascita e codice fiscale del debitore, riconducibili senza alcun dubbio esclusivamente al de cuius e non ad un erede o agli eredi in forma impersonale e collettiva.
Lo stesso dicasi per l'avvenuta notifica dell'atto impositivo, a mezzo del servizio postale privato, al medesimo soggetto (de cuius) nell'ultimo indirizzo di residenza in vita. Conseguentemente, la ricorrente chiede di ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica e l'inefficacia dell'atto impugnato, ai sensi dell'art.
7-sexies, comma
1, della legge n. 212/2000, in quanto la notificazione risulta avvenuta nei confronti di un soggetto oramai inesistente. Per quanto riguarda l'altro motivo del ricorso, annullamento dell'atto impugnato per avvenuta assunzione dell'atto in difetto di contraddittorio preventivo, si precisa che la norma di riferimento è l'art. 6/ bis, legge n. 212/2000 che così recita: salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Per consentire il contradditorio,
l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere. Pertanto, si precisa che l'indicato disposto normativo, che qui si assume violato, è stato introdotto dal D. Lgs. 30.12.2023, n. 219, il quale, all'art. 3, prevede la sua entrata in vigore entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. (avvenuta il 3.1.2024. Ne segue che, nei confronti degli enti impositori, l'art. 6/bis citato si applica a decorrere dal 18.01.2024, con riferimento agli atti impositivi notificati da tale data (Cass. 25.03.2024 n. 7966). Ecco perchè il ricorrente chiede correttamente la pronuncia di annullamento dell'atto impugnato perché confezionato e notificato in difetto di una partecipazione preventiva dell'erede del contribuente chiamata a rispondere riguardo alla pretesa tributaria che vede coinvolto il dante causa. Tale violazione, come detto, è sanzionata dal comma 1 dell'art. 6/bis con l'annullabilità dell'atto impositivo.
Per la particolarità della materia della controversia la Corte, in composizione monocratica, ritiene di dover compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO. COMPENSA LE SPESE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 154/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montescaglioso
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5165 SANZIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 308/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rappresentate in ordine al merito delle questioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Montescaglioso (C.F. P.IVA_1 ; P.I. P.IVA_2 ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato in giudizio dal dirigente, dott. Difensore_2, ed elettivamente domiciliato in Montescaglioso (MT) - 75024, presso la sede comunale, alla Indirizzo_1 notificava in data 17/12/2024, a mezzo del servizio postale privato, alla sig.ra Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], nella qualità di erede del sig. Nominativo_1
, nato a [...] il [...], ivi deceduto l'11.08.2024, c.f. CF_1, ed ivi già residente alla Indirizzo_3 rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 , il Provvedimento n. 5165/2020, Sollecito di pagamento Tassa rifiuti (Ta.ri) anno 2020 con contestuale provvedimento di erogazione delle sanzioni. Il contribuente Nominativo_1 (de cuius), in vita risultava parte del rapporto tributario che lo vedeva soggetto debitore del tributo Ta.Ri. dovuto in relazione al diritto di proprietà vantato su n. 3 immobili siti nel Comune di Montescaglioso riportati nel prospetto nell'atto impugnato. Al decesso del contribuente, avvenuto in data 11.08.2024, succedevano gli eredi legittimi tra cui l'odierna ricorrente. In data 17.12.2024, quindi dopo il decesso del dante causa, il Comune di Montescaglioso confezionava l'atto impositivo di cui è causa intestato al soggetto deceduto e lo notificava nell'ultimo domicilio fiscale di quest'ultimo, in Montescaglioso alla Indirizzo_3. In relazione al periodo imposta 2020 e agli immobili oggetto di imposizione in diritto di proprietà del contribuente deceduto, il Comune intimava il pagamento di complessivi euro 145,00. Avendone l'interesse in qualità di erede (coniuge) del dante causa, la ricorrente propone ricorso in opposizione alla pretesa erariale, chiedendo alla Corte di giustizia tributaria di primo grado adita di dichiarare: in via preliminare, l'annullamento dell'atto impugnato in applicazione dell'art.
7-sexies, L.212/2000, per l'inesistenza giuridica della notifica in quanto effettuata nei confronti di una persona estinta, nochè priva di soggettività passiva del tributo;
l'annullamento dell'atto impugnato in applicazione dell'art.
7-bis, L. 212/2000, per violazione dell'art.
6-bis, stessa L.212/2000, per l'avvenuta assunzione dell'atto impositivo in difetto di contraddittorio preventivo;
in via gradata e nel merito,
l'annullamento parziale dell'atto impugnato, in applicazione dell'art.
7-bis, L. 212/2000, in relazione all'irrogazione della sanzione per violazione dell'art.8, D.Lgs. 472/1997, con vittoria di spese.
Il Comune di Montescaglioso, si costituisce in giudizio, contestando in fatto ed in diritto le avverse richieste contenute nel ricorso introduttivo, per i seguenti motivi: correttezza della notifica del provvedimento n.
5165/2020 del Comune di Montescaglioso notificata alla odierna ricorrente, coniuge del contribuente defunto;
esenzione per gli atti di accertamento automatizzati emessi dagli Enti Locali del contraddittorio preventivo e chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria adita di rigettare integralmente le avverse richieste e pretese, in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto, confermando la legittimità del provvedimento n.
5165/2020 – sollecito di pagamento Tassa sui Rifiuti anno 2020 con Contestuale Provvedimento di
Erogazione delle Sanzioni – emesso dal Comune di Montescaglioso.
Alla odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento.
Sul primo motivo di ricorso la Corte fa riferimento al dettato normativo che disciplina la fattispecie in oggetto,
Legge 212/2000, art.
7-sexies., vizi delle notificazioni. E' inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia. La ricorrente ribadisce quanto affermato nel ricorso e, cioè, che la data del decesso del contribuente (11.08.2024) risulta essere antecedente a quella di notifica dell'atto impositivo impugnato (17.12.2024). Circostanze queste note al Comune in quanto tenutario dell'Anagrafe comunale dei cittadini e soggetto attivo del rapporto tributario evidenziato in giudizio. Quindi, la ricorrente evidenzia che dalla lettura dell'intestazione dell'atto impugnato si evincono nome e cognome, data di nascita e codice fiscale del debitore, riconducibili senza alcun dubbio esclusivamente al de cuius e non ad un erede o agli eredi in forma impersonale e collettiva.
Lo stesso dicasi per l'avvenuta notifica dell'atto impositivo, a mezzo del servizio postale privato, al medesimo soggetto (de cuius) nell'ultimo indirizzo di residenza in vita. Conseguentemente, la ricorrente chiede di ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica e l'inefficacia dell'atto impugnato, ai sensi dell'art.
7-sexies, comma
1, della legge n. 212/2000, in quanto la notificazione risulta avvenuta nei confronti di un soggetto oramai inesistente. Per quanto riguarda l'altro motivo del ricorso, annullamento dell'atto impugnato per avvenuta assunzione dell'atto in difetto di contraddittorio preventivo, si precisa che la norma di riferimento è l'art. 6/ bis, legge n. 212/2000 che così recita: salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Per consentire il contradditorio,
l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere. Pertanto, si precisa che l'indicato disposto normativo, che qui si assume violato, è stato introdotto dal D. Lgs. 30.12.2023, n. 219, il quale, all'art. 3, prevede la sua entrata in vigore entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. (avvenuta il 3.1.2024. Ne segue che, nei confronti degli enti impositori, l'art. 6/bis citato si applica a decorrere dal 18.01.2024, con riferimento agli atti impositivi notificati da tale data (Cass. 25.03.2024 n. 7966). Ecco perchè il ricorrente chiede correttamente la pronuncia di annullamento dell'atto impugnato perché confezionato e notificato in difetto di una partecipazione preventiva dell'erede del contribuente chiamata a rispondere riguardo alla pretesa tributaria che vede coinvolto il dante causa. Tale violazione, come detto, è sanzionata dal comma 1 dell'art. 6/bis con l'annullabilità dell'atto impositivo.
Per la particolarità della materia della controversia la Corte, in composizione monocratica, ritiene di dover compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO. COMPENSA LE SPESE