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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1300/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6539/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240026623676000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 658/2026 depositato il 25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 09420240026623676000, notificata in data 29 settembre 2025, per complessivi Euro 552,81 relativa a tassa automobilistica, anno 2021. A sostegno del ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, la ricorrente eccepisce l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che, per quanto di propria competenza, ribadisce la bontà del proprio operato e la carenza di legittimazione passiva per l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo, devoluta unicamente all'Ente impositore.
Si costituisce la Regione Calabria che eccepisce l'intempestività del ricorso e la mancata attestazione di conformità della procura alle liti. Quanto al merito nessuna prescrizione è maturata stante l'avvenuta spedizione della cartella nei termini di legge, come da documentazione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La pretesa tributaria, relativa a tassa automobilistica per l'anno
2021, è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo effettuata in ossequio a quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Tuttavia dalla documentazione versata in atti dalla Regione
Calabria non risulta con chiara evidenza la notifica entro il termine triennale previsto ex lege. Il dettaglio di spedizione allegato dall' Ente impositore non appare riferibile all'atto impugnato che, conseguenzialmente,
è notificato fuori termine.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio liquidate in Euro 143,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 24.02.2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6539/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240026623676000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 658/2026 depositato il 25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 09420240026623676000, notificata in data 29 settembre 2025, per complessivi Euro 552,81 relativa a tassa automobilistica, anno 2021. A sostegno del ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, la ricorrente eccepisce l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che, per quanto di propria competenza, ribadisce la bontà del proprio operato e la carenza di legittimazione passiva per l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo, devoluta unicamente all'Ente impositore.
Si costituisce la Regione Calabria che eccepisce l'intempestività del ricorso e la mancata attestazione di conformità della procura alle liti. Quanto al merito nessuna prescrizione è maturata stante l'avvenuta spedizione della cartella nei termini di legge, come da documentazione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La pretesa tributaria, relativa a tassa automobilistica per l'anno
2021, è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo effettuata in ossequio a quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Tuttavia dalla documentazione versata in atti dalla Regione
Calabria non risulta con chiara evidenza la notifica entro il termine triennale previsto ex lege. Il dettaglio di spedizione allegato dall' Ente impositore non appare riferibile all'atto impugnato che, conseguenzialmente,
è notificato fuori termine.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio liquidate in Euro 143,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 24.02.2026