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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/12/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 92 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio, vertente
T R A
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Parte_1 C.F._1
Caputo presso il cui studio elettivamente domiciliata in Camerota, alla via G. Mazzara n. 6, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._2
procura in calce al presente atto, dall'avv. Raffaele Riccio presso il cui studio elettivamente domiciliato in Palinuro di Centola in via Acqua dell'Olmo 8, come da procura in atti;
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte attrice e parte convenuta concludevano come da verbale di udienza del 2/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritto. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/1/2024 la sig.ra – premesso di aver in data Parte_1
16.09.1999 contratto matrimonio col sig. con rito concordatario in Camerota, Controparte_1 regolarmente trascritto negli atti di matrimonio del comune di Camerota dell'anno 1999, parte II, serie A, N. 1 e che da tale unione erano nati il 14.04.2002, residente in [...].09.2009 – chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni della sentenza di separazione, con vittoria di spese.
Deduceva che, a seguito di contrasti insorti tra i coniugi, non vi era più una comunione affettiva e sentimentale e che le profonde diversità caratteriali e la mancanza di dialogo rendevano la situazione umanamente insostenibile e impossibile la prosecuzione della convivenza.
Chiedeva di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle l'importo mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, l'affidamento condiviso del figlio minore AN con residenza presso la madre, l'assegnazione del mantenimento in favore del solo figlio minore pari ad euro 350,00 mensili, oltre al concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%,
l'assegnazione della casa coniugale e di disciplinare il diritto di visita del resistente.
Il resistente, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi non si costituiva.
La sig.ra all'udienza del 24/9/2024 dichiarava quanto segue: “sono di fatto separata Parte_1 in casa da mio marito da 6 anni e lui non ha intenzione di formalizzare la situazione fino a oggi. Mio figlio
AN frequenta regolarmente la scuola e convive con noi;
invece, mio figlio convive con la fidanzata. Per_1
Mio marito è titolare di un'attività di ingrosso di prodotti monouso. Mio marito ha ereditato la casa in cui viviamo
e credo altre proprietà in comunione con i fratelli. Non so quanto guadagna mio marito, ma posso riferire che quando ho bisogno di denaro sia per me che per mio figlio AN lui me lo dà. Sono all'oscuro dei suoi redditi.
Mio marito è titolare di due furgoni che usa per lavorare. Chiedo l'adozione dei provvedimenti di cui al ricorso”.
Il tentativo di conciliazione aveva esito negativo e il Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti di cui al n. 22 dell'art. 473 bis c.p.c in data 1/10/2024:
“1)autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credano la loro residenza;
2)affida il figlio minore AN ad entrambi i genitori e determina che resti, quale residenza privilegiata, presso la madre;
i tempi di permanenza presso il padre saranno stabiliti di comune accordo fra i genitori;
in mancanza di accordo il minore resterà con il padre: dalla ore 16,00 alle ore 20,30 il martedì e il giovedì compatibilmente con le esigenze di studio;
a settimane alterne dalle ore 17.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica;
dalle ore 10,00 alle ore 20,30 con alternanza il giorno festivo di Natale, Pasqua, Capodanno ed il giorno successivo;
per quattro giorni consecutivi durante le festività di fine anno dal 2 al 5 gennaio;
per quindici giorni consecutivi nelle ferie estive dal 1 al 15 agosto per un anno e dal 16 al 31 agosto per l'anno successivo;
3)i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro nel rispetto dell'indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno assunte di comune accordo con obbligo di informazione reciproca in ordine alla questioni maggiormente significative;
4) assegna il godimento della casa coniugale sita in Centola alla via Serrone snc alla ricorrente;
5) dispone che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli minori in forma diretta, che il resistente versi a titolo di mantenimento del figlio minore un assegno mensile pari ad euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, entro i primi cinque giorni
a far data dal mese di novembre 2024 a mezzo bonifico bancario e che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie (spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare
) che non richiedono il preventivo assenso: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo assenso: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi dir ecupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo proungato pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo assenso: a) corsi di sitruzion, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia ( baby – sitter); c) viaggi e vacanze)..”.
All'esito dell'udienza del 4/3/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Tribunale pronunciava la sentenza n.151/2025, con la quale era dichiarata la separazione giudiziale ed era confermato, quanto alle statuizioni accessorie, il contenuto dell'ordinanza del 1 ottobre 2024.
Il giudizio proseguiva per la pronuncia in ordine alla cessazione degli effettivi civili del matrimonio e parte resistente si costituiva in data 31/10/2025; le parti depositavano l'accordo fra loro raggiunto in data 29/11/2025 e all'udienza del 2/12/2025 ne confermavano il contenuto, evidenziando che la prevista collocazione del figlio minorenne presso il padre e la nuova attribuzione della casa coniugale erano frutto di un accordo fra loro e il figlio AN in considerazione anche degli impegni di lavoro della sig.ra Parte_1
Il Tribunale assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Va, innanzitutto, revocata la dichiarazione di contumacia del resistente.
Passando all'esame del merito, la domanda è fondata. E' provato infatti il titolo addotto a sostegno di essa e cioè la separazione personale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra gli stessi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 74/1987. Ricorre perciò la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898 del 1970 come modificato dalla citata legge n. 74/87 e d'altra parte, attese le risultanze processuali, si deve ritenere che sia venuta meno definitivamente la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti hanno raggiunto un accordo, che può essere fatto proprio dal Collegio, perché consente al minore di conservare rapporti significativi con entrambi i genitori e non contrario al suo interesse in considerazione della natura del lavoro della ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto ( o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale, ma sull'accordo tra i coniugi, realizza – in funzione di tutale dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'oramai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare , quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori ( Cass. civ. n. 18066/2014
19304/2013 e 17607/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.9.1999 con rito concordatario in Camerota, regolarmente trascritto negli atti di matrimonio del comune di
Camerota dell'anno 1999, parte II, serie A, N. 1;
2) dispone in ordine alle statuizioni accessorie come da accordo depositato il 29/11/2025. Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 92 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio, vertente
T R A
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Parte_1 C.F._1
Caputo presso il cui studio elettivamente domiciliata in Camerota, alla via G. Mazzara n. 6, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._2
procura in calce al presente atto, dall'avv. Raffaele Riccio presso il cui studio elettivamente domiciliato in Palinuro di Centola in via Acqua dell'Olmo 8, come da procura in atti;
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte attrice e parte convenuta concludevano come da verbale di udienza del 2/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritto. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/1/2024 la sig.ra – premesso di aver in data Parte_1
16.09.1999 contratto matrimonio col sig. con rito concordatario in Camerota, Controparte_1 regolarmente trascritto negli atti di matrimonio del comune di Camerota dell'anno 1999, parte II, serie A, N. 1 e che da tale unione erano nati il 14.04.2002, residente in [...].09.2009 – chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni della sentenza di separazione, con vittoria di spese.
Deduceva che, a seguito di contrasti insorti tra i coniugi, non vi era più una comunione affettiva e sentimentale e che le profonde diversità caratteriali e la mancanza di dialogo rendevano la situazione umanamente insostenibile e impossibile la prosecuzione della convivenza.
Chiedeva di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle l'importo mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, l'affidamento condiviso del figlio minore AN con residenza presso la madre, l'assegnazione del mantenimento in favore del solo figlio minore pari ad euro 350,00 mensili, oltre al concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%,
l'assegnazione della casa coniugale e di disciplinare il diritto di visita del resistente.
Il resistente, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi non si costituiva.
La sig.ra all'udienza del 24/9/2024 dichiarava quanto segue: “sono di fatto separata Parte_1 in casa da mio marito da 6 anni e lui non ha intenzione di formalizzare la situazione fino a oggi. Mio figlio
AN frequenta regolarmente la scuola e convive con noi;
invece, mio figlio convive con la fidanzata. Per_1
Mio marito è titolare di un'attività di ingrosso di prodotti monouso. Mio marito ha ereditato la casa in cui viviamo
e credo altre proprietà in comunione con i fratelli. Non so quanto guadagna mio marito, ma posso riferire che quando ho bisogno di denaro sia per me che per mio figlio AN lui me lo dà. Sono all'oscuro dei suoi redditi.
Mio marito è titolare di due furgoni che usa per lavorare. Chiedo l'adozione dei provvedimenti di cui al ricorso”.
Il tentativo di conciliazione aveva esito negativo e il Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti di cui al n. 22 dell'art. 473 bis c.p.c in data 1/10/2024:
“1)autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credano la loro residenza;
2)affida il figlio minore AN ad entrambi i genitori e determina che resti, quale residenza privilegiata, presso la madre;
i tempi di permanenza presso il padre saranno stabiliti di comune accordo fra i genitori;
in mancanza di accordo il minore resterà con il padre: dalla ore 16,00 alle ore 20,30 il martedì e il giovedì compatibilmente con le esigenze di studio;
a settimane alterne dalle ore 17.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica;
dalle ore 10,00 alle ore 20,30 con alternanza il giorno festivo di Natale, Pasqua, Capodanno ed il giorno successivo;
per quattro giorni consecutivi durante le festività di fine anno dal 2 al 5 gennaio;
per quindici giorni consecutivi nelle ferie estive dal 1 al 15 agosto per un anno e dal 16 al 31 agosto per l'anno successivo;
3)i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro nel rispetto dell'indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno assunte di comune accordo con obbligo di informazione reciproca in ordine alla questioni maggiormente significative;
4) assegna il godimento della casa coniugale sita in Centola alla via Serrone snc alla ricorrente;
5) dispone che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli minori in forma diretta, che il resistente versi a titolo di mantenimento del figlio minore un assegno mensile pari ad euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, entro i primi cinque giorni
a far data dal mese di novembre 2024 a mezzo bonifico bancario e che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie (spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare
) che non richiedono il preventivo assenso: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo assenso: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi dir ecupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo proungato pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo assenso: a) corsi di sitruzion, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia ( baby – sitter); c) viaggi e vacanze)..”.
All'esito dell'udienza del 4/3/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Tribunale pronunciava la sentenza n.151/2025, con la quale era dichiarata la separazione giudiziale ed era confermato, quanto alle statuizioni accessorie, il contenuto dell'ordinanza del 1 ottobre 2024.
Il giudizio proseguiva per la pronuncia in ordine alla cessazione degli effettivi civili del matrimonio e parte resistente si costituiva in data 31/10/2025; le parti depositavano l'accordo fra loro raggiunto in data 29/11/2025 e all'udienza del 2/12/2025 ne confermavano il contenuto, evidenziando che la prevista collocazione del figlio minorenne presso il padre e la nuova attribuzione della casa coniugale erano frutto di un accordo fra loro e il figlio AN in considerazione anche degli impegni di lavoro della sig.ra Parte_1
Il Tribunale assegnava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Va, innanzitutto, revocata la dichiarazione di contumacia del resistente.
Passando all'esame del merito, la domanda è fondata. E' provato infatti il titolo addotto a sostegno di essa e cioè la separazione personale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra gli stessi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 74/1987. Ricorre perciò la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898 del 1970 come modificato dalla citata legge n. 74/87 e d'altra parte, attese le risultanze processuali, si deve ritenere che sia venuta meno definitivamente la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti hanno raggiunto un accordo, che può essere fatto proprio dal Collegio, perché consente al minore di conservare rapporti significativi con entrambi i genitori e non contrario al suo interesse in considerazione della natura del lavoro della ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto ( o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale, ma sull'accordo tra i coniugi, realizza – in funzione di tutale dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'oramai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare , quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori ( Cass. civ. n. 18066/2014
19304/2013 e 17607/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.9.1999 con rito concordatario in Camerota, regolarmente trascritto negli atti di matrimonio del comune di
Camerota dell'anno 1999, parte II, serie A, N. 1;
2) dispone in ordine alle statuizioni accessorie come da accordo depositato il 29/11/2025. Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni