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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 6226/2024 + 6360/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. RINALDI – ZAMPIERI – MICELI - GANCI) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott.ssa CESARO)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola – Carta docenti - Retribuzione professionale docenti
Premesso: la parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023, lamenta l'omesso riconoscimento ed
1 erogazione in suo favore dei seguenti emolumenti: cd. Carta elettronica docente, di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015
(aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023);
Retribuzione Professionale Docente, ex art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 (a.s.
2019/2020);
Carta docente
Sussistono i presupposti per riconoscere alla docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.
124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la in relazione agli aa.ss. Parte_2 sopra specificati, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Nell'a.s. 2019/2020 la ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie, ma con effettiva continuità presso il medesimo istituto scolastico dal mese di ottobre 2019 al mese di giugno 2020: ciò consente, a parere del giudicante, di ritenere provata una prestazione lavorativa sostanzialmente comparabile con quella dei docenti a tempo
2 indeterminato e dei supplenti annuali.
Retribuzione Professionale Docente
Spetta anche al docente a tempo determinato la Retribuzione Professionale
Docente istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, per le ragioni espresse dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n. 20015: «l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio».
Conseguentemente, accertato il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del
C.C.N.L., il deve essere Controparte_1 condannato al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate nel periodo oggetto di causa, nella misura non contestata di €
1.542,30, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
(con distrazione in favore dei procuratori antistatari), muovendo dai minimi tabellari tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
3 dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 ad attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121,
L. 107/2015, in relazione agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente di € 1.542,30, oltre interessi, a titolo di R.P.D. in relazione al periodo oggetto di causa;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 1.500,00 oltre rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, il 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
4
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 6226/2024 + 6360/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. RINALDI – ZAMPIERI – MICELI - GANCI) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott.ssa CESARO)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola – Carta docenti - Retribuzione professionale docenti
Premesso: la parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023, lamenta l'omesso riconoscimento ed
1 erogazione in suo favore dei seguenti emolumenti: cd. Carta elettronica docente, di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015
(aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023);
Retribuzione Professionale Docente, ex art. 7 C.C.N.L. 15.3.2001 (a.s.
2019/2020);
Carta docente
Sussistono i presupposti per riconoscere alla docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.
124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la in relazione agli aa.ss. Parte_2 sopra specificati, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Nell'a.s. 2019/2020 la ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie, ma con effettiva continuità presso il medesimo istituto scolastico dal mese di ottobre 2019 al mese di giugno 2020: ciò consente, a parere del giudicante, di ritenere provata una prestazione lavorativa sostanzialmente comparabile con quella dei docenti a tempo
2 indeterminato e dei supplenti annuali.
Retribuzione Professionale Docente
Spetta anche al docente a tempo determinato la Retribuzione Professionale
Docente istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, per le ragioni espresse dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n. 20015: «l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio».
Conseguentemente, accertato il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del
C.C.N.L., il deve essere Controparte_1 condannato al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate nel periodo oggetto di causa, nella misura non contestata di €
1.542,30, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
(con distrazione in favore dei procuratori antistatari), muovendo dai minimi tabellari tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
3 dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 ad attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121,
L. 107/2015, in relazione agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente di € 1.542,30, oltre interessi, a titolo di R.P.D. in relazione al periodo oggetto di causa;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 1.500,00 oltre rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, il 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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