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Sentenza 24 marzo 2021
Sentenza 24 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2021, n. 11432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11432 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AVELLINO nel procedimento a carico di: NZ PE nato il [...] NO MA RM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
1,7e/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato RAFFAELE BIZZARRO si associa alle conclusioni del Procuratore Generale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11432 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MA Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 12/11/2020 RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Avellino, investito ex art 322 bis cpp dall'appello del PM, ha confermato il provvedimento col quale il Gip aveva respinto l'istanza di sequestro preventivo di risorse finanziarie ritenute provento dei delitti di bancarotta fraudolenta e di autoriciclaggio e del complesso aziendale di MGM srl oggetto di contratto di affitto tra la società fallita AN AS e la MGM, considerato distrattivo nella prospettazione di accusa, in quanto privo di corrispettivo effettivamente corrisposto. 1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il PM,che con unico articolato motivo ha dedotto la violazione di legge per mancanza di motivazione. Il Tribunale, come già il Giudice delle indagini preliminari, aveva ritenuto integrate solo alcune delle condotte di bancarotta fraudolenta contestate senza pronunziarsi sulle restanti descritte nel capo A) dell'incolpazione mentre aveva omesso di prendere in considerazione i delitti di bancarotta fraudolenta impropria di cui ai capi B) e C), pure oggetto dei motivi di appello. Per altro verso si è dedotto il vizio di motivazione illogica, poiché il Giudice dell'appello cautelare, pur riconoscendo il fumus delicti per alcune delle condotte distrattive descritte nell'istanza di sequestro, aveva escluso la pericolosità della libera disponibilità delle somme di denaro, trascurando che la sottrazione delle risorse societarie dal patrimonio della fallita costituisce ex se conseguenza dannosa per la curatela del fallimento, a causa del mancato recupero di beni sottratti all'impresa fallita. In data 8 Ottobre 2020 il difensore degli indagati ha depositato memoria illustrativa delle ragioni per le quali ha ritenuto inammissibile o infondato il ricorso del PM. All'odierna udienza il Pg drssa Odello ha concluso per l'inammisibilità del ricorso e l'avvocato Bizzarro si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. 1.Deve premettersi che dalla chiara disposizione di cui all'art 325 cpp e dall'interpretazione costantemente operatane da questa Corte si ricava che il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali è proponibile solo per il vizio di violazione di legge. In tal senso è costante l'elaborazione di questo Giudice di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole. Ex rnultis Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008 ) Rv. 239692, secondo la quale, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e,quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio). Tale principio è stato in epoca più recente ribadito da 1 i7s Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013 ) Rv. 254893, secondo la quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016 Cc. (dep. 02/02/2017 ) Rv. 269296; Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017. 1.1 Applicando tali principi - che il Collegio intende ribadire - al caso concreto va premesso che, come emerge dal testo del provvedimento impugnato e diversamente da quanto assunto dal ricorrente, la motivazione sviluppata dai Giudici del merito cautelare in alcun modo è apparente. Invero, il Tribunale ha adeguatamente chiarito le ragioni per le quali solo per alcune delle condotte contestate è stato ravvisato il fumus delicti, come, del resto, già aveva opinato il Giudice per le indagini preliminari. In proposito si è fatto riferimento : a) al mancato rinvenimento dei beni strumentali indicati nel registro beni ammortizzabili;
b) ai maggiori compensi percepiti dall'indagato AN come amministratore della fallita dal 2015 al 2017; c) all'abbattimento nel solo anno 2017 di circa 900mila euro del valore delle rimanenze di magazzino, per le quali la giustificazione offerta dalla difesa non è apparsa idonea a spiegare la vertiginosa diminuzione di valore delle merci, desumendosene, quindi, correttamente la distrazione. 1.2 Ciononostante la richiesta di sequestro preventivo delle risorse finanziarie, pari ad oltre 1.400mila euro, è stata rigettata in assenza del requisito del periculum in mora, non essendo emersi elementi sufficienti a formulare la prognosi di pericolosità della libera disponibilità delle suddette risorse, sotto il profilo dell'aggravamento delle conseguenze del reato, né dell'agevolazione alla perpetrazione di ulteriori delitti, non essendo rinvenuti indizi circa la derivazione delle somme di denaro dalle condotte in precedenza indicate sub a) e c). 1.3 II ricorrente non svolge specifiche censure riguardo a tale passaggio motivazionale, limitandosi a ribadire che il vincolo reale sarebbe funzionale ad eliminare le conseguenze dannose per la curatela del fallimento provenienti dalla distrazione del denaro e dei beni sottratti all'impresa, con affermazione per un verso generica e che dimentica come i Giudici del merito hanno ritenuto assente la gravità indiziaria per una buona parte delle condotte oggetto di incolpazione e, quindi, hanno nutrito dubbi sulle stesse condotte distrattive. Per altro verso le critiche del PM sono esplicitamente volte alla dedotta illogicità di motivazione, essendo, pertanto, inammissibili. 2.Quanto alla doglianza di assenza di motivazione, l'unica, in astratto proponibile in questa sede di legittimità, anch'essa appare formulata genericamente, poiché il ricorrente neppure prospetta le argomentazioni specifiche proposte al Tribunale nei motivi di appello alle quali non sarebbe stata fornita alcuna risposta. 2.1 In proposito è opportuno ricordare in linea generale che nel giudizio di appello in materia di misure cautelari reali opera il principio devolutivo, in virtù del quale al giudice è attribuita la 2 cognizione del procedimento nei limiti segnati dai motivi posti a sostegno dell'impugnazione. Sez. 6, Sentenza n. 15855 del 05/02/2004 Cc. (dep. 02/04/2004) Rv. 228809 mentre il ricorrente ha l'onere di avanzare specifiche doglianze onde provocare il giudice a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi;
in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere. Così Sez. 3 , Sentenza n. 20003 del 10/01/2020 Cc. (dep. 06/07/2020) Rv. 279505. in tema di riesame di misura personale. Massime precedenti Conformi: N. 16395 del 2018 Rv. 272982. Incorre nel denunziato vizio di inammissibilità il ricorrente anche nella parte in cui lamenta la mancata valutazione, al fine dell'auspicato sequestro preventivo, delle condotte di cui ai capi B) e C), che non hanno formato oggetto di motivi di appello. 2.2 Anche le censure sulla fittizietà della cessione di ramo di azienda si risolvono, in definitiva, nella ripetizione degli argomenti già disattesi dal Tribunale, deducendo ancora una volta l'inammissibile vizio di motivazione illogica. 3.Infine, riguardo alla fattispecie di autoriciclaggio di cui al capo D), per la quale fu avanzata una specifica richiesta di sequestro cautelare, il ricorrente propone inammissibili censure alla motivazione, per di più con critiche che sconfinano sifi pieno merito del discorso argomentativo seguito dal Tribunale. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso del PM deve essere dichiarato inammissibile
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso del PM. Deciso il 12.11.2020
1,7e/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato RAFFAELE BIZZARRO si associa alle conclusioni del Procuratore Generale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11432 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MA Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 12/11/2020 RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Avellino, investito ex art 322 bis cpp dall'appello del PM, ha confermato il provvedimento col quale il Gip aveva respinto l'istanza di sequestro preventivo di risorse finanziarie ritenute provento dei delitti di bancarotta fraudolenta e di autoriciclaggio e del complesso aziendale di MGM srl oggetto di contratto di affitto tra la società fallita AN AS e la MGM, considerato distrattivo nella prospettazione di accusa, in quanto privo di corrispettivo effettivamente corrisposto. 1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il PM,che con unico articolato motivo ha dedotto la violazione di legge per mancanza di motivazione. Il Tribunale, come già il Giudice delle indagini preliminari, aveva ritenuto integrate solo alcune delle condotte di bancarotta fraudolenta contestate senza pronunziarsi sulle restanti descritte nel capo A) dell'incolpazione mentre aveva omesso di prendere in considerazione i delitti di bancarotta fraudolenta impropria di cui ai capi B) e C), pure oggetto dei motivi di appello. Per altro verso si è dedotto il vizio di motivazione illogica, poiché il Giudice dell'appello cautelare, pur riconoscendo il fumus delicti per alcune delle condotte distrattive descritte nell'istanza di sequestro, aveva escluso la pericolosità della libera disponibilità delle somme di denaro, trascurando che la sottrazione delle risorse societarie dal patrimonio della fallita costituisce ex se conseguenza dannosa per la curatela del fallimento, a causa del mancato recupero di beni sottratti all'impresa fallita. In data 8 Ottobre 2020 il difensore degli indagati ha depositato memoria illustrativa delle ragioni per le quali ha ritenuto inammissibile o infondato il ricorso del PM. All'odierna udienza il Pg drssa Odello ha concluso per l'inammisibilità del ricorso e l'avvocato Bizzarro si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. 1.Deve premettersi che dalla chiara disposizione di cui all'art 325 cpp e dall'interpretazione costantemente operatane da questa Corte si ricava che il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali è proponibile solo per il vizio di violazione di legge. In tal senso è costante l'elaborazione di questo Giudice di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole. Ex rnultis Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008 ) Rv. 239692, secondo la quale, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e,quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio). Tale principio è stato in epoca più recente ribadito da 1 i7s Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013 ) Rv. 254893, secondo la quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016 Cc. (dep. 02/02/2017 ) Rv. 269296; Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017. 1.1 Applicando tali principi - che il Collegio intende ribadire - al caso concreto va premesso che, come emerge dal testo del provvedimento impugnato e diversamente da quanto assunto dal ricorrente, la motivazione sviluppata dai Giudici del merito cautelare in alcun modo è apparente. Invero, il Tribunale ha adeguatamente chiarito le ragioni per le quali solo per alcune delle condotte contestate è stato ravvisato il fumus delicti, come, del resto, già aveva opinato il Giudice per le indagini preliminari. In proposito si è fatto riferimento : a) al mancato rinvenimento dei beni strumentali indicati nel registro beni ammortizzabili;
b) ai maggiori compensi percepiti dall'indagato AN come amministratore della fallita dal 2015 al 2017; c) all'abbattimento nel solo anno 2017 di circa 900mila euro del valore delle rimanenze di magazzino, per le quali la giustificazione offerta dalla difesa non è apparsa idonea a spiegare la vertiginosa diminuzione di valore delle merci, desumendosene, quindi, correttamente la distrazione. 1.2 Ciononostante la richiesta di sequestro preventivo delle risorse finanziarie, pari ad oltre 1.400mila euro, è stata rigettata in assenza del requisito del periculum in mora, non essendo emersi elementi sufficienti a formulare la prognosi di pericolosità della libera disponibilità delle suddette risorse, sotto il profilo dell'aggravamento delle conseguenze del reato, né dell'agevolazione alla perpetrazione di ulteriori delitti, non essendo rinvenuti indizi circa la derivazione delle somme di denaro dalle condotte in precedenza indicate sub a) e c). 1.3 II ricorrente non svolge specifiche censure riguardo a tale passaggio motivazionale, limitandosi a ribadire che il vincolo reale sarebbe funzionale ad eliminare le conseguenze dannose per la curatela del fallimento provenienti dalla distrazione del denaro e dei beni sottratti all'impresa, con affermazione per un verso generica e che dimentica come i Giudici del merito hanno ritenuto assente la gravità indiziaria per una buona parte delle condotte oggetto di incolpazione e, quindi, hanno nutrito dubbi sulle stesse condotte distrattive. Per altro verso le critiche del PM sono esplicitamente volte alla dedotta illogicità di motivazione, essendo, pertanto, inammissibili. 2.Quanto alla doglianza di assenza di motivazione, l'unica, in astratto proponibile in questa sede di legittimità, anch'essa appare formulata genericamente, poiché il ricorrente neppure prospetta le argomentazioni specifiche proposte al Tribunale nei motivi di appello alle quali non sarebbe stata fornita alcuna risposta. 2.1 In proposito è opportuno ricordare in linea generale che nel giudizio di appello in materia di misure cautelari reali opera il principio devolutivo, in virtù del quale al giudice è attribuita la 2 cognizione del procedimento nei limiti segnati dai motivi posti a sostegno dell'impugnazione. Sez. 6, Sentenza n. 15855 del 05/02/2004 Cc. (dep. 02/04/2004) Rv. 228809 mentre il ricorrente ha l'onere di avanzare specifiche doglianze onde provocare il giudice a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi;
in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere. Così Sez. 3 , Sentenza n. 20003 del 10/01/2020 Cc. (dep. 06/07/2020) Rv. 279505. in tema di riesame di misura personale. Massime precedenti Conformi: N. 16395 del 2018 Rv. 272982. Incorre nel denunziato vizio di inammissibilità il ricorrente anche nella parte in cui lamenta la mancata valutazione, al fine dell'auspicato sequestro preventivo, delle condotte di cui ai capi B) e C), che non hanno formato oggetto di motivi di appello. 2.2 Anche le censure sulla fittizietà della cessione di ramo di azienda si risolvono, in definitiva, nella ripetizione degli argomenti già disattesi dal Tribunale, deducendo ancora una volta l'inammissibile vizio di motivazione illogica. 3.Infine, riguardo alla fattispecie di autoriciclaggio di cui al capo D), per la quale fu avanzata una specifica richiesta di sequestro cautelare, il ricorrente propone inammissibili censure alla motivazione, per di più con critiche che sconfinano sifi pieno merito del discorso argomentativo seguito dal Tribunale. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso del PM deve essere dichiarato inammissibile
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso del PM. Deciso il 12.11.2020