Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 1588
CASS
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Inutilizzabilità atti per violazione termini indagini preliminari

    Il ricorso è inammissibile per genericità, non avendo la parte indicato specificamente gli atti affetti dal vizio, la loro incidenza sul compendio indiziario e la decisività ai fini della prova di resistenza. Le doglianze non sono decisive in quanto non considerano i molteplici riferimenti ai presunti nuovi intranei con cui il ricorrente si relazionava.

  • Inammissibile
    Violazione diritto di difesa per omessa ostensione atti

    Il motivo è inammissibile per non aver il ricorrente indicato gli aspetti della motivazione per cui l'omessa trasmissione degli atti avrebbe impedito conclusioni diverse, né assolto all'onere d'integrale allegazione degli elementi per la verifica della mancata disponibilità del fascicolo.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis cod. pen.

    I motivi sono inammissibili per aspecificità, non confrontandosi con il nucleo argomentativo del provvedimento che indica specifici indizi di continuità dell'azione della cosca, anche attraverso soggetti condannati in via definitiva e collaboratori di giustizia. Le censure sulla capacità di intimidazione e sul clima di omertà sono generiche.

  • Inammissibile
    Mancata dimostrazione della partecipazione all'articolazione mafiosa

    Il motivo è inammissibile per aspecificità, non confrontandosi con le ragioni addotte dal Tribunale e chiedendo una non consentita ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi probatori. La partecipazione può essere desunta da "indicatori" fattuali che dimostrino l'inserimento attivo nel gruppo.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato di tentato furto aggravato

    I motivi settimo e ottavo sono inammissibili per aspecificità e per la non consentita rivalutazione del compendio indiziario. Le conversazioni intercettate logicamente dimostrano la consapevolezza del SA del disegno illecito e la finalizzazione del delitto a rimpinguare le casse del sodalizio.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis.1. cod. pen.

    I motivi settimo e ottavo sono inammissibili per aspecificità e per la non consentita rivalutazione del compendio indiziario. Le conversazioni intercettate logicamente dimostrano la consapevolezza del SA del disegno illecito e la finalizzazione del delitto a rimpinguare le casse del sodalizio.

  • Inammissibile
    Mancata verifica del pericolo di reiterazione del reato

    Il motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale formulato la valutazione sul rischio di recidiva e sulla persistente pericolosità sulla base di parametri giurisprudenziali consolidati, valorizzando l'annoso inserimento del ricorrente in una struttura mafiosa attiva, la sua spregiudicatezza e la capacità di inserimento nel contesto socio-ambientale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 1588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1588
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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