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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1501 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Parte_1
Giovanna Maria Berruti e Rosanna Ascierto, presso il cui studio in Benevento, viale A. Mellusi,
7, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 29/03/2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 253/2023) e chiedendo al Tribunale di dichiararlo in possesso del requisito sanitario dell'invalidità civile in misura pari o superiore al
74%, con diritto al riconoscimento dell'assegno mensile con decorrenza dall'insorgenza del relativo requisito sanitario, oltre interessi di legge e, se dovuta, rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, l. 118/1971, l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, visitato il sig. in data 15/05/2023 ed Pt_1 esaminata la documentazione agli atti, ha depositato, il 7/01/2024, una perizia con la quale lo ha ritenuto invalido civile al 67%, in virtù delle patologie “Cardiopatia ischemico-ipertensiva in pregresso IMA trattato con PTCA + due stent medicati” e “Depressione endoreattiva”.
1 Nella presente fase, il ricorrente ha contestato, specificamente, l'inquadramento della patologia cardiaca nel codice 6446 (coronaropatia moderata (II classe NYHA) 41-50%) anziché nel codice 6443 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (III classe NYHA)
71-80%), nonostante avesse sottoposto all'ausiliare, nelle proprie osservazioni, un certificato specialistico del 28/11/2023 che attestava che la cardiopatia da lui sofferta corrispondeva a una
III classe NYHA.
Tenuto conto sia del lunghissimo lasso di tempo trascorso fra la visita peritale del 15/05/2023
e il deposito della perizia effettuato il 7/01/2024, sia del certificato medico – di oltre sei mesi successivo alla visita – attestante una cardiopatia in labile compenso, III classe NYHA, sia del fatto che il CTU, nella perizia definitiva, non aveva fornito una specifica motivazione in ordine alle osservazioni del ricorrente e alle ragioni che l'avevano indotto a superare quanto risultava dal certificato più recente, nella presente fase è stata chiesta al consulente un'integrazione alla perizia, previa una nuova convocazione dell'istante.
Il CTU, visitato nuovamente il ricorrente, ha rilevato, sul piano medico-legale, quanto segue:
“Il ricorrente , di anni cinquantuno, (ex autista alle dipendenze ed ex Parte_1 magazziniere) attualmente disoccupato, all'esame clinico presenta patologia cardio-vascolare da pregresso infarto del miocardio (trattato mediante angioplastica primaria con cinque stent medicati), postumi fibrotici polmonari, da pregressa infezione da Covid, depressione reattiva e cefalea. riferite precordialgie, dispnea, parestesie agli arti superiori;
assenza di scompenso d'organo, né edemi periferici (in assenza di terapia con vasodilatatori e/o di insufficienza renale). Al colloquio clinico il ricorrente si è presentato orientato, collaborante, con riferito tono dell'umore depresso. Pertanto come previsto dalla normativa vigente la valutazione medico- legale dello stato d'invalidità viene eseguita ai sensi del D.M. N°43 del 5/2/1992
“Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”. Secondo le indicazioni dettate dal suddetto si è valutato la Pt_2
Cardiopatia ischemico-ipertensiva in pregresso IMA trattato con PTCA + due stent medicati in
Analogia con il Codice 6447 (Coronaropatia III CLASSE NYHA 71% - 80%) pertanto le riconosciamo il 71%. La Depressione Endoreattiva in Analogia con il Codice N° 2204
(Sindrome depressiva Lieve 10%) per cui le riconosciamo il 10%. Utilizzando, come previsto dalla normativa, il cosiddetto computo a scalare ed utilizzando i cinque punti, o parte di essi, messi a disposizione della commissione per integrare il quid numerico ottenuto dall'applicazione del suddetto barème si ritiene che l'invalidità di sia Parte_1 stimabile nella misura del 75% (Settantacinque percento) a decorrere dal (28/11/2023)”.
L'ausiliare, con argomentazioni che si intendono qui fare proprie in quanto adeguatamente motivate con riferimento all'esame obiettivo e alla documentazione versata in atti, immuni da vizi logici e da carenze diagnostiche, ha dunque concluso per la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità al 75% a decorrere dal 28/11/2023, data del più recente referto di visita cardiologica con ECG che attesta “cardiopatia ischemica cronica, pregresso infarto del miocardio in sede anteriore con duplice vascolarizzazione con stent medicati su IVA e coronaria
Dx, attuale labile compenso emodinamico, III Classe NYHA con angina persistente legata a coronaropatia”.
Ricorrono giusti motivi, stante il riconoscimento del diritto a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa e posteriore anche all'espletamento della visita peritale nel procedimento di ATP, ma anteriore al deposito del ricorso introduttivo della fase di merito, per
2 compensare per metà le spese di lite dell'intero procedimento, liquidate in complessivi €
1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del 4/09/2019); la residua metà segue la soccombenza dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara in capo al ricorrente , nato a [...] il [...], Parte_1 la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità civile al 75%, utile per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal 28/11/2023;
2) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' al pagamento della CP_1 residua metà, che liquida in complessivi € 1.933,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 15 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1501 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Parte_1
Giovanna Maria Berruti e Rosanna Ascierto, presso il cui studio in Benevento, viale A. Mellusi,
7, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 29/03/2024 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 253/2023) e chiedendo al Tribunale di dichiararlo in possesso del requisito sanitario dell'invalidità civile in misura pari o superiore al
74%, con diritto al riconoscimento dell'assegno mensile con decorrenza dall'insorgenza del relativo requisito sanitario, oltre interessi di legge e, se dovuta, rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, l. 118/1971, l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, visitato il sig. in data 15/05/2023 ed Pt_1 esaminata la documentazione agli atti, ha depositato, il 7/01/2024, una perizia con la quale lo ha ritenuto invalido civile al 67%, in virtù delle patologie “Cardiopatia ischemico-ipertensiva in pregresso IMA trattato con PTCA + due stent medicati” e “Depressione endoreattiva”.
1 Nella presente fase, il ricorrente ha contestato, specificamente, l'inquadramento della patologia cardiaca nel codice 6446 (coronaropatia moderata (II classe NYHA) 41-50%) anziché nel codice 6443 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (III classe NYHA)
71-80%), nonostante avesse sottoposto all'ausiliare, nelle proprie osservazioni, un certificato specialistico del 28/11/2023 che attestava che la cardiopatia da lui sofferta corrispondeva a una
III classe NYHA.
Tenuto conto sia del lunghissimo lasso di tempo trascorso fra la visita peritale del 15/05/2023
e il deposito della perizia effettuato il 7/01/2024, sia del certificato medico – di oltre sei mesi successivo alla visita – attestante una cardiopatia in labile compenso, III classe NYHA, sia del fatto che il CTU, nella perizia definitiva, non aveva fornito una specifica motivazione in ordine alle osservazioni del ricorrente e alle ragioni che l'avevano indotto a superare quanto risultava dal certificato più recente, nella presente fase è stata chiesta al consulente un'integrazione alla perizia, previa una nuova convocazione dell'istante.
Il CTU, visitato nuovamente il ricorrente, ha rilevato, sul piano medico-legale, quanto segue:
“Il ricorrente , di anni cinquantuno, (ex autista alle dipendenze ed ex Parte_1 magazziniere) attualmente disoccupato, all'esame clinico presenta patologia cardio-vascolare da pregresso infarto del miocardio (trattato mediante angioplastica primaria con cinque stent medicati), postumi fibrotici polmonari, da pregressa infezione da Covid, depressione reattiva e cefalea. riferite precordialgie, dispnea, parestesie agli arti superiori;
assenza di scompenso d'organo, né edemi periferici (in assenza di terapia con vasodilatatori e/o di insufficienza renale). Al colloquio clinico il ricorrente si è presentato orientato, collaborante, con riferito tono dell'umore depresso. Pertanto come previsto dalla normativa vigente la valutazione medico- legale dello stato d'invalidità viene eseguita ai sensi del D.M. N°43 del 5/2/1992
“Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”. Secondo le indicazioni dettate dal suddetto si è valutato la Pt_2
Cardiopatia ischemico-ipertensiva in pregresso IMA trattato con PTCA + due stent medicati in
Analogia con il Codice 6447 (Coronaropatia III CLASSE NYHA 71% - 80%) pertanto le riconosciamo il 71%. La Depressione Endoreattiva in Analogia con il Codice N° 2204
(Sindrome depressiva Lieve 10%) per cui le riconosciamo il 10%. Utilizzando, come previsto dalla normativa, il cosiddetto computo a scalare ed utilizzando i cinque punti, o parte di essi, messi a disposizione della commissione per integrare il quid numerico ottenuto dall'applicazione del suddetto barème si ritiene che l'invalidità di sia Parte_1 stimabile nella misura del 75% (Settantacinque percento) a decorrere dal (28/11/2023)”.
L'ausiliare, con argomentazioni che si intendono qui fare proprie in quanto adeguatamente motivate con riferimento all'esame obiettivo e alla documentazione versata in atti, immuni da vizi logici e da carenze diagnostiche, ha dunque concluso per la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità al 75% a decorrere dal 28/11/2023, data del più recente referto di visita cardiologica con ECG che attesta “cardiopatia ischemica cronica, pregresso infarto del miocardio in sede anteriore con duplice vascolarizzazione con stent medicati su IVA e coronaria
Dx, attuale labile compenso emodinamico, III Classe NYHA con angina persistente legata a coronaropatia”.
Ricorrono giusti motivi, stante il riconoscimento del diritto a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa e posteriore anche all'espletamento della visita peritale nel procedimento di ATP, ma anteriore al deposito del ricorso introduttivo della fase di merito, per
2 compensare per metà le spese di lite dell'intero procedimento, liquidate in complessivi €
1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del 4/09/2019); la residua metà segue la soccombenza dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara in capo al ricorrente , nato a [...] il [...], Parte_1 la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità civile al 75%, utile per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal 28/11/2023;
2) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' al pagamento della CP_1 residua metà, che liquida in complessivi € 1.933,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 15 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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