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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5638 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1469/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli Repert. N. 3499/2021 emessa in data 12.3.2021
R.G. n. 12653/2020, vertente
TRA
IPER CAR 2 S.R.L. (p. iva ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Acerra (NA), Via Pezzalunga n. 186, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Orlando e Luigi Canestrino
APPELLANTE
E
, (c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
RE (NA), il 12/05/1980, residente in [...]alla via Immacolata
Concezione n. 15, rappresentato e difesa dall'Avv. Paolo Giulio Iervolino
APPELLATO
Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 702 bis ss. c.p.c. in data 16.6.2020 dinanzi il
Tribunale di Napoli, esponeva di aver acquistato in data Controparte_1
7/7/2018, presso l'autoconcessionaria “IPER CAR 2” in Acerra (NA), Via
Pezzalunga n. 66, un'autovettura usata, marca , modello B-MAX, CP_2
targata FF 679 EN, n. telaio WF0KXXERJKGR25319, con data di prima immatricolazione il 20/10/2016, per il prezzo di € 13.000,00; che dopo l'acquisto, il veicolo compravenduto presentava gravi difetti, prontamente contestati al venditore per le vie brevi, senza ricevere alcun riscontro;
che, in considerazione del contegno colpevole ed omissivo tenuto dal venditore, il ricorrente promuoveva ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., nell'ambito del quale veniva disposta una
C.T.U. affidata all'Ing. , dalla quale emergeva la Persona_1
sussistenza dei vizi lamentati e la riconducibilità degli stessi a fatti antecedenti la consegna.
Tanto premesso, il ricorrente così concludeva:
“1) accertare e dichiarare, tenuto conto delle risultanze dell'espletata
C.T.U., la responsabilità del venditore, ex art. 1490 c.c. e ss., per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e dettagliatamente riportate nell'elaborato peritale depositato nel procedimento di ATP, per aver violato l'obbligo diligenza relativo allo stato ed alle qualità della merce oggetto del trasferimento, ed occultato vizi e difformità tali da non garantire nella maniera più assoluta le qualità del bene come promesse;
Pagina 2 2) condannare la IPER CAR 2 S.R.L. (p. iva ), n. REA P.IVA_1
933074, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Acerra (NA),
Via Pezzalunga n. 186, alla restituzione in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1490 c.c. e art. 130 e ss. Codice del Consumo, della somma di €.
3000,00 (tremila/00 euro), quale rimborso della parte del prezzo pagato e non dovuto in considerazione dei vizi preesistenti e riscontrati sull'autovettura marca , modello B-MAX, targata FF 679 EN, n. CP_2
telaio WF0KXXERJKGR25319, come accertati dal Tribunale di Napoli, nel procedimento ex art. 696 c.p.c., n. proc. 19317/2019;
3) condannare la IPER CAR 2 S.R.L. (p. iva ), n. REA P.IVA_1
933074, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Acerra (NA),
Via Pezzalunga n. 186, ai sensi dell'art. 1494 c.c., al risarcimento del danno in favore del ricorrente di una somma pari ad €. 2000,00
(duemila/00 euro), in considerazione dei vizi riscontrati sull'autovettura marca , modello B-MAX, targata FF 679 EN, n. telaio CP_2
WF0KXXERJKGR25319, come accertati dal Tribunale di Napoli, nel procedimento ex art. 696 c.p.c., n. proc. 19317/2019;
4) condannare la IPER CAR 2 S.R.L. (p. iva ), n. REA P.IVA_1
933074, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Acerra (NA),
Via Pezzalunga n. 186, al rimborso in favore del ricorrente dell'ulteriore somma di euro €. 258,00 per i costi sostenuti della manutenzione del mezzo
e €. 210,00 quali costi da sostenere per la duplicazione delle chiavi di accensione;
5) condannare la IPER CAR 2 S.R.L. (p. iva ), n. REA P.IVA_1
933074, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Acerra (NA),
Via Pezzalunga n. 186, al rimborso in favore del ricorrente delle spese sostenute nel procedimento ex art. 696 c.p.c., n. proc. 19317/2019, per €.
Pagina 3 145,50 per spese di giustizia della procedura, €. 1.427,97, per compensi professionali al C.T.U. nominato nella detta procedura, giusto decreto di liquidazione del 4/12/2019;
6) condannare la IPER CAR 2 S.R.L. (p. iva ), n. REA P.IVA_1
933074, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Acerra (NA),
Via Pezzalunga n. 186, al rifusione in favore del ricorrente delle spese sostenute nella fase di mediazione civile, protocollo n. 366/2019 del
11/02/2019, per €. 48,80;
7) condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, sia della presente fase, che di quella precedente per A.T.P.,
Tribunale di Napoli, nel procedimento ex art. 696 c.p.c., n. proc.
19317/2019, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”.
Non si costituiva parte resistente di cui veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Napoli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/03/2021, emetteva l'ordinanza in epigrafe indicata e, in parziale accoglimento della domanda, condannava la IPER
CAR 2 S.R.L. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro
2.081,47, a titolo di risarcimento dei danni;
al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 145,50, per spese vive relative alla procedura per ATP n.19317/2019 R.G., e della somma di €. 1.427,97 per compensi professionali al C.T.U. nominato nella detta procedura;
alla rifusione in favore del ricorrente delle spese sostenute nella fase di mediazione civile, protocollo n. 366/2019 del 11/02/2019, per €. 48,80, ed infine al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 805,00 per compensi relativi al procedimento per ATP e in euro 1215,00 per compensi relativi al presente procedimento, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Pagina 4 Con atto notificato in data 25.3.2021, la Ipercar 2 s.r.l. proponeva appello avverso detta ordinanza, lamentando in particolare la violazione del diritto di difesa derivata dalla mancata notificazione del decreto di anticipazione della prima udienza di comparizione delle parti.
L'appellante chiedeva, in via preliminare, in riforma dell'impugnata ordinanza, dichiararne la nullità assoluta della stessa per omissione e/o invalida notificazione della presunta ordinanza di anticipazione;
in ogni caso, formulando espressa eccezione, dichiarare altresì la prescrizione annuale dell'azione esercitata in primo grado dalla parte appellata;
ovvero ed in subordine rimettere nei termini parte appellante per lo svolgimento delle proprie difese.
Qualora, invece, la Corte intendesse integro il contraddittorio, in ogni caso, accertare e dichiarare la tardività del termine di decadenza per la denuncia dei vizi, termine che, a differenza di quello di eventuale prescrizione, doveva essere rilevato d'ufficio dal giudice di prime cure con espressa richiesta di essere rimesso in termini: accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia vizio da cui possa ascriversi eventuale responsabilità dell'appellante.
Con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori antistatari.
In via istruttoria, l'appellante riformulava la richiesta di prova con il teste indicato.
Si costituiva che così concludeva: Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
1. Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Napoli rigettare l'appello ex adverso spiegato in quanto inammissibile, improponibile e improcedibile, per violazione dell'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 Agosto
2012, n. 134, per mancato superamento del cd. “Filtro”, e, per l'effetto,
Pagina 5 perché l'adita Corte di Appello all'udienza di cui all'art. 350 cpc voglia emettere ordinanza succintamente motivata di inammissibilità dell'appello de quo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis cpc in quanto alla luce della prevalente ed unanime giurisprudenza citata, “(…) non ha una ragionevole probabilità di essere accolto” sulla base degli elementi di fatto riportati negli atti di causa e sulla base dei precedenti conformi;
2. Voglia, per i motivi in premessa, ed alla luce della documentazione ritualmente prodotta e depositata nel giudizio di primo grado, rigettare
l'eccezione sollevata in merito alla presunta omessa/invalida notificazione dell'ordinanza di anticipazione di udienza, e per l'effetto rigettare la richiesta di rimessione in termini, con dichiarazione di inammissibilità circa la nuova produzione documentale della parte appellante;
3. Voglia rigettare ogni altra avversa pretesa, istanza ed eccezione, poiché tardivamente proposta, con particolare riferimento a quelle eccezioni dirette ad ottenere una pronuncia in merito alla prescrizione annuale dell'azione esercitata in primo grado e tardività del termine di decadenza per la denuncia dei vizi, stante la preclusione maturata circa la proposizione per la prima volta in grado appello delle dette eccezioni di merito;
4. Voglia, nella denegata e mai sperata ipotesi di ritenuta fondatezza delle superiori circostanze, nel merito, confermare pienamente l'impugnata ordinanza;
5. Voglia l'Ill.ma Corte, valutare il contegno processuale ed extraprocessuale della parte appellante sotto il profilo della responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannandola al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del Sig.
sante l'evidente carattere temerario del gravame, Controparte_1
Pagina 6 costringendo così, e nuovamente, l'appellato ad evitabili oneri per contrastare l'ingiustificato appello, comportando quindi disagi e danni la cui esistenza può essere desunta dalla normale esperienza». (Cass. 3 agosto 2001 n. 10731);
6. con vittoria di spese, oltre oneri ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paolo Giulio Iervolino dichiaratosi antistatario.”.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii d'ufficio, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*********************
1. L'appello risulta palesemente infondato e deve, pertanto, essere respinto.
2. L'appellante ha chiesto, in via principale, di dichiarare la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata per omissione e/o invalida notificazione del provvedimento di anticipazione della prima udienza, formulando l'eccezione di prescrizione annuale dell'azione di controparte;
ovvero ed in subordine di rimettere nei termini parte appellante per lo svolgimento delle proprie difese.
Va rilevato che il giudice monocratico nominato in primo grado, con decreto del 23/07/2020, aveva fissato, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 27/05/2021 ed il ricorrente, in data 27/07/2020, notificava alla resistente il ricorso principale ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza. Sennonché, con istanza depositata in data 27/07/2020, il ricorrente chiedeva al Tribunale di Napoli l'anticipazione dell'udienza già fissata per il giorno 27/05/2021 e, con decreto del 7/09/2020, il giudice, in accoglimento dell'istanza, anticipava l'udienza alla data dell'11.3.2021, assegnando a parte convenuta termine per la sua costituzione fino a 10
Pagina 7 giorni prima dell'udienza ed onerando l'istante della notifica alla controparte della richiesta di anticipazione nonché del provvedimento di anticipazione entro il termine del 30/09/2020. Il Giudice, con provvedimento dell'11/03/2021, dichiarava la contumacia di parte resistente regolarmente citata e non costituita.
3. Ora, parte appellata ha documentato che, in data 9/09/2020, aveva notificato alla controparte, all'indirizzo ("posta Email_1
certificata"), l'istanza ed il decreto di anticipazione dell'udienza suddetto, all'uopo ottenendo le ricevute di accettazione e consegna depositate sia in formato .eml che .pdf.
Parte appellante non ha in alcun modo censurato tale procedimento notificatorio, né in particolare l'idoneità dell'indirizzo della società che risulta, comunque, dall'estratto ini-pec, dal Reginde e dalla visura camerale, ed è lo stesso al quale era stato notificato il ricorso introduttivo in data 27.7.2020 senza alcuna contestazione. Ed è evidente poi che, poiché la notifica è avvenuta in via telematica, è del tutto irrilevante che la sede della società fosse chiusa a causa del Covid.
Il rilievo secondo cui la notifica del decreto di anticipazione sarebbe dovuta avvenire esclusivamente tramite ufficiale giudiziario è completamente priva di qualsiasi fondamento normativo, essendo anzi la notifica via Pec quella preferita dall'ordinamento. Come pure del tutto incomprensibile e carente di qualsiasi supporto logico-giuridico è la tesi sostenuta dall'appellante in base alla quale l'istanza di anticipazione doveva essere preceduta “a pena di decadenza” dall'inserimento all'interno del ricorso introduttivo della riserva di tale richiesta.
Pagina 8 Ne deriva che l'appellante non può essere rimesso in termini per formulare l'eccezione di prescrizione annuale dell'azione esercitata da controparte né per articolare una prova testimoniale sull'inesistenza di vizi occulti.
4. L'appellante, infine, ha dedotto in via subordinata che, qualora il contraddittorio fosse considerato integro, la Corte dovrebbe rilevare la tardività del termine di decadenza dell'azione per la denuncia dei vizi, assumendo che trattasi di decadenza rilevabile d'ufficio.
Al riguardo, va osservato che tale richiesta, formulata peraltro solo nelle conclusioni, è del tutto infondata.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza, l'eccezione di decadenza dalla garanzia per mancata denuncia del vizio della cosa compravenduta, sia di decadenza dall'azione per essere questa stata esercitata oltre il termine annuale, è eccezione in senso stretto, che come tale non è rilevabile d'ufficio, ma va eccepita da chi vi ha interesse, cioè dal venditore;
pertanto essa non può essere sollevata per la prima volta in appello, in virtù del divieto di "nova" di cui all'art. 345 c.p.c.. (Cassazione civile sez. II,
16/02/2006, n.3429; Corte appello Bologna sez. II, 24/01/2024, n.172; cfr. anche Cassazione civile sez. II, 30/11/2012, n.21463).
L'eccezione in esame è anche palesemente generica ed apodittica poiché non indica in alcun modo il dies a quo del termine di decadenza, e neppure quello ad quem.
5. Ne deriva la completa infondatezza dell'appello e la integrale conferma della ordinanza impugnata.
Con riguardo alle spese processuali, la piena soccombenza dell'appellante giustifica la condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione relativo alla somma oggetto di condanna (scaglione da € 1.101 a 5.200), sulla base
Pagina 9 dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della natura delle questioni dibattute e dell'esito della decisione, ad esclusione della fase istruttoria che in appello non si è concretamente tenuta.
6. Fondata, infine, è la richiesta di condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Difatti, va considerato che, come sopra illustrato, i motivi di gravame proposti si sono rivelati, già prima facie, palesemente pretestuosi e defatigatori, in quanto l'appellante ha sostenuto argomentazioni inconsistenti e prive di qualsiasi riscontro fattuale e giuridico, in tal modo ponendo in essere una iniziativa processuale gravemente colposa.
Si ravvisano, perciò, i presupposti per la condanna della parte soccombente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata in € 1.000,00, corrispondente sostanzialmente a poco più della metà dell'importo liquidato per spese di lite, al netto degli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli
Repert. N. 3499/2021 emessa in data 12.3.2021 R.G. n. 12653/2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2) condanna la Ipercar 2 s.r.l. al pagamento, in favore di , Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.923,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA come
Pagina 10 per legge, con attribuzione all'avv. Paolo Giulio Iervolino dichiaratosi anticipatario;
3) condanna, infine, la società appellante, ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., a pagare a un'ulteriore somma equitativamente Controparte_1
determinata in € 1.000,00.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli Repert. N. 3499/2021 emessa in data 12.3.2021
R.G. n. 12653/2020, vertente
TRA
IPER CAR 2 S.R.L. (p. iva ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Acerra (NA), Via Pezzalunga n. 186, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Orlando e Luigi Canestrino
APPELLANTE
E
, (c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
RE (NA), il 12/05/1980, residente in [...]alla via Immacolata
Concezione n. 15, rappresentato e difesa dall'Avv. Paolo Giulio Iervolino
APPELLATO
Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 702 bis ss. c.p.c. in data 16.6.2020 dinanzi il
Tribunale di Napoli, esponeva di aver acquistato in data Controparte_1
7/7/2018, presso l'autoconcessionaria “IPER CAR 2” in Acerra (NA), Via
Pezzalunga n. 66, un'autovettura usata, marca , modello B-MAX, CP_2
targata FF 679 EN, n. telaio WF0KXXERJKGR25319, con data di prima immatricolazione il 20/10/2016, per il prezzo di € 13.000,00; che dopo l'acquisto, il veicolo compravenduto presentava gravi difetti, prontamente contestati al venditore per le vie brevi, senza ricevere alcun riscontro;
che, in considerazione del contegno colpevole ed omissivo tenuto dal venditore, il ricorrente promuoveva ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., nell'ambito del quale veniva disposta una
C.T.U. affidata all'Ing. , dalla quale emergeva la Persona_1
sussistenza dei vizi lamentati e la riconducibilità degli stessi a fatti antecedenti la consegna.
Tanto premesso, il ricorrente così concludeva:
“1) accertare e dichiarare, tenuto conto delle risultanze dell'espletata
C.T.U., la responsabilità del venditore, ex art. 1490 c.c. e ss., per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e dettagliatamente riportate nell'elaborato peritale depositato nel procedimento di ATP, per aver violato l'obbligo diligenza relativo allo stato ed alle qualità della merce oggetto del trasferimento, ed occultato vizi e difformità tali da non garantire nella maniera più assoluta le qualità del bene come promesse;
Pagina 2 2) condannare la IPER CAR 2 S.R.L. (p. iva ), n. REA P.IVA_1
933074, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Acerra (NA),
Via Pezzalunga n. 186, alla restituzione in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1490 c.c. e art. 130 e ss. Codice del Consumo, della somma di €.
3000,00 (tremila/00 euro), quale rimborso della parte del prezzo pagato e non dovuto in considerazione dei vizi preesistenti e riscontrati sull'autovettura marca , modello B-MAX, targata FF 679 EN, n. CP_2
telaio WF0KXXERJKGR25319, come accertati dal Tribunale di Napoli, nel procedimento ex art. 696 c.p.c., n. proc. 19317/2019;
3) condannare la IPER CAR 2 S.R.L. (p. iva ), n. REA P.IVA_1
933074, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Acerra (NA),
Via Pezzalunga n. 186, ai sensi dell'art. 1494 c.c., al risarcimento del danno in favore del ricorrente di una somma pari ad €. 2000,00
(duemila/00 euro), in considerazione dei vizi riscontrati sull'autovettura marca , modello B-MAX, targata FF 679 EN, n. telaio CP_2
WF0KXXERJKGR25319, come accertati dal Tribunale di Napoli, nel procedimento ex art. 696 c.p.c., n. proc. 19317/2019;
4) condannare la IPER CAR 2 S.R.L. (p. iva ), n. REA P.IVA_1
933074, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Acerra (NA),
Via Pezzalunga n. 186, al rimborso in favore del ricorrente dell'ulteriore somma di euro €. 258,00 per i costi sostenuti della manutenzione del mezzo
e €. 210,00 quali costi da sostenere per la duplicazione delle chiavi di accensione;
5) condannare la IPER CAR 2 S.R.L. (p. iva ), n. REA P.IVA_1
933074, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Acerra (NA),
Via Pezzalunga n. 186, al rimborso in favore del ricorrente delle spese sostenute nel procedimento ex art. 696 c.p.c., n. proc. 19317/2019, per €.
Pagina 3 145,50 per spese di giustizia della procedura, €. 1.427,97, per compensi professionali al C.T.U. nominato nella detta procedura, giusto decreto di liquidazione del 4/12/2019;
6) condannare la IPER CAR 2 S.R.L. (p. iva ), n. REA P.IVA_1
933074, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Acerra (NA),
Via Pezzalunga n. 186, al rifusione in favore del ricorrente delle spese sostenute nella fase di mediazione civile, protocollo n. 366/2019 del
11/02/2019, per €. 48,80;
7) condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, sia della presente fase, che di quella precedente per A.T.P.,
Tribunale di Napoli, nel procedimento ex art. 696 c.p.c., n. proc.
19317/2019, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”.
Non si costituiva parte resistente di cui veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Napoli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/03/2021, emetteva l'ordinanza in epigrafe indicata e, in parziale accoglimento della domanda, condannava la IPER
CAR 2 S.R.L. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro
2.081,47, a titolo di risarcimento dei danni;
al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 145,50, per spese vive relative alla procedura per ATP n.19317/2019 R.G., e della somma di €. 1.427,97 per compensi professionali al C.T.U. nominato nella detta procedura;
alla rifusione in favore del ricorrente delle spese sostenute nella fase di mediazione civile, protocollo n. 366/2019 del 11/02/2019, per €. 48,80, ed infine al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 805,00 per compensi relativi al procedimento per ATP e in euro 1215,00 per compensi relativi al presente procedimento, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Pagina 4 Con atto notificato in data 25.3.2021, la Ipercar 2 s.r.l. proponeva appello avverso detta ordinanza, lamentando in particolare la violazione del diritto di difesa derivata dalla mancata notificazione del decreto di anticipazione della prima udienza di comparizione delle parti.
L'appellante chiedeva, in via preliminare, in riforma dell'impugnata ordinanza, dichiararne la nullità assoluta della stessa per omissione e/o invalida notificazione della presunta ordinanza di anticipazione;
in ogni caso, formulando espressa eccezione, dichiarare altresì la prescrizione annuale dell'azione esercitata in primo grado dalla parte appellata;
ovvero ed in subordine rimettere nei termini parte appellante per lo svolgimento delle proprie difese.
Qualora, invece, la Corte intendesse integro il contraddittorio, in ogni caso, accertare e dichiarare la tardività del termine di decadenza per la denuncia dei vizi, termine che, a differenza di quello di eventuale prescrizione, doveva essere rilevato d'ufficio dal giudice di prime cure con espressa richiesta di essere rimesso in termini: accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia vizio da cui possa ascriversi eventuale responsabilità dell'appellante.
Con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori antistatari.
In via istruttoria, l'appellante riformulava la richiesta di prova con il teste indicato.
Si costituiva che così concludeva: Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
1. Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Napoli rigettare l'appello ex adverso spiegato in quanto inammissibile, improponibile e improcedibile, per violazione dell'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 Agosto
2012, n. 134, per mancato superamento del cd. “Filtro”, e, per l'effetto,
Pagina 5 perché l'adita Corte di Appello all'udienza di cui all'art. 350 cpc voglia emettere ordinanza succintamente motivata di inammissibilità dell'appello de quo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis cpc in quanto alla luce della prevalente ed unanime giurisprudenza citata, “(…) non ha una ragionevole probabilità di essere accolto” sulla base degli elementi di fatto riportati negli atti di causa e sulla base dei precedenti conformi;
2. Voglia, per i motivi in premessa, ed alla luce della documentazione ritualmente prodotta e depositata nel giudizio di primo grado, rigettare
l'eccezione sollevata in merito alla presunta omessa/invalida notificazione dell'ordinanza di anticipazione di udienza, e per l'effetto rigettare la richiesta di rimessione in termini, con dichiarazione di inammissibilità circa la nuova produzione documentale della parte appellante;
3. Voglia rigettare ogni altra avversa pretesa, istanza ed eccezione, poiché tardivamente proposta, con particolare riferimento a quelle eccezioni dirette ad ottenere una pronuncia in merito alla prescrizione annuale dell'azione esercitata in primo grado e tardività del termine di decadenza per la denuncia dei vizi, stante la preclusione maturata circa la proposizione per la prima volta in grado appello delle dette eccezioni di merito;
4. Voglia, nella denegata e mai sperata ipotesi di ritenuta fondatezza delle superiori circostanze, nel merito, confermare pienamente l'impugnata ordinanza;
5. Voglia l'Ill.ma Corte, valutare il contegno processuale ed extraprocessuale della parte appellante sotto il profilo della responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannandola al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del Sig.
sante l'evidente carattere temerario del gravame, Controparte_1
Pagina 6 costringendo così, e nuovamente, l'appellato ad evitabili oneri per contrastare l'ingiustificato appello, comportando quindi disagi e danni la cui esistenza può essere desunta dalla normale esperienza». (Cass. 3 agosto 2001 n. 10731);
6. con vittoria di spese, oltre oneri ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paolo Giulio Iervolino dichiaratosi antistatario.”.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii d'ufficio, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
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1. L'appello risulta palesemente infondato e deve, pertanto, essere respinto.
2. L'appellante ha chiesto, in via principale, di dichiarare la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata per omissione e/o invalida notificazione del provvedimento di anticipazione della prima udienza, formulando l'eccezione di prescrizione annuale dell'azione di controparte;
ovvero ed in subordine di rimettere nei termini parte appellante per lo svolgimento delle proprie difese.
Va rilevato che il giudice monocratico nominato in primo grado, con decreto del 23/07/2020, aveva fissato, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 27/05/2021 ed il ricorrente, in data 27/07/2020, notificava alla resistente il ricorso principale ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza. Sennonché, con istanza depositata in data 27/07/2020, il ricorrente chiedeva al Tribunale di Napoli l'anticipazione dell'udienza già fissata per il giorno 27/05/2021 e, con decreto del 7/09/2020, il giudice, in accoglimento dell'istanza, anticipava l'udienza alla data dell'11.3.2021, assegnando a parte convenuta termine per la sua costituzione fino a 10
Pagina 7 giorni prima dell'udienza ed onerando l'istante della notifica alla controparte della richiesta di anticipazione nonché del provvedimento di anticipazione entro il termine del 30/09/2020. Il Giudice, con provvedimento dell'11/03/2021, dichiarava la contumacia di parte resistente regolarmente citata e non costituita.
3. Ora, parte appellata ha documentato che, in data 9/09/2020, aveva notificato alla controparte, all'indirizzo ("posta Email_1
certificata"), l'istanza ed il decreto di anticipazione dell'udienza suddetto, all'uopo ottenendo le ricevute di accettazione e consegna depositate sia in formato .eml che .pdf.
Parte appellante non ha in alcun modo censurato tale procedimento notificatorio, né in particolare l'idoneità dell'indirizzo della società che risulta, comunque, dall'estratto ini-pec, dal Reginde e dalla visura camerale, ed è lo stesso al quale era stato notificato il ricorso introduttivo in data 27.7.2020 senza alcuna contestazione. Ed è evidente poi che, poiché la notifica è avvenuta in via telematica, è del tutto irrilevante che la sede della società fosse chiusa a causa del Covid.
Il rilievo secondo cui la notifica del decreto di anticipazione sarebbe dovuta avvenire esclusivamente tramite ufficiale giudiziario è completamente priva di qualsiasi fondamento normativo, essendo anzi la notifica via Pec quella preferita dall'ordinamento. Come pure del tutto incomprensibile e carente di qualsiasi supporto logico-giuridico è la tesi sostenuta dall'appellante in base alla quale l'istanza di anticipazione doveva essere preceduta “a pena di decadenza” dall'inserimento all'interno del ricorso introduttivo della riserva di tale richiesta.
Pagina 8 Ne deriva che l'appellante non può essere rimesso in termini per formulare l'eccezione di prescrizione annuale dell'azione esercitata da controparte né per articolare una prova testimoniale sull'inesistenza di vizi occulti.
4. L'appellante, infine, ha dedotto in via subordinata che, qualora il contraddittorio fosse considerato integro, la Corte dovrebbe rilevare la tardività del termine di decadenza dell'azione per la denuncia dei vizi, assumendo che trattasi di decadenza rilevabile d'ufficio.
Al riguardo, va osservato che tale richiesta, formulata peraltro solo nelle conclusioni, è del tutto infondata.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza, l'eccezione di decadenza dalla garanzia per mancata denuncia del vizio della cosa compravenduta, sia di decadenza dall'azione per essere questa stata esercitata oltre il termine annuale, è eccezione in senso stretto, che come tale non è rilevabile d'ufficio, ma va eccepita da chi vi ha interesse, cioè dal venditore;
pertanto essa non può essere sollevata per la prima volta in appello, in virtù del divieto di "nova" di cui all'art. 345 c.p.c.. (Cassazione civile sez. II,
16/02/2006, n.3429; Corte appello Bologna sez. II, 24/01/2024, n.172; cfr. anche Cassazione civile sez. II, 30/11/2012, n.21463).
L'eccezione in esame è anche palesemente generica ed apodittica poiché non indica in alcun modo il dies a quo del termine di decadenza, e neppure quello ad quem.
5. Ne deriva la completa infondatezza dell'appello e la integrale conferma della ordinanza impugnata.
Con riguardo alle spese processuali, la piena soccombenza dell'appellante giustifica la condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione relativo alla somma oggetto di condanna (scaglione da € 1.101 a 5.200), sulla base
Pagina 9 dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della natura delle questioni dibattute e dell'esito della decisione, ad esclusione della fase istruttoria che in appello non si è concretamente tenuta.
6. Fondata, infine, è la richiesta di condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Difatti, va considerato che, come sopra illustrato, i motivi di gravame proposti si sono rivelati, già prima facie, palesemente pretestuosi e defatigatori, in quanto l'appellante ha sostenuto argomentazioni inconsistenti e prive di qualsiasi riscontro fattuale e giuridico, in tal modo ponendo in essere una iniziativa processuale gravemente colposa.
Si ravvisano, perciò, i presupposti per la condanna della parte soccombente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata in € 1.000,00, corrispondente sostanzialmente a poco più della metà dell'importo liquidato per spese di lite, al netto degli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli
Repert. N. 3499/2021 emessa in data 12.3.2021 R.G. n. 12653/2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2) condanna la Ipercar 2 s.r.l. al pagamento, in favore di , Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.923,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA come
Pagina 10 per legge, con attribuzione all'avv. Paolo Giulio Iervolino dichiaratosi anticipatario;
3) condanna, infine, la società appellante, ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., a pagare a un'ulteriore somma equitativamente Controparte_1
determinata in € 1.000,00.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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