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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1295/22 R.G., avente ad oggetto: “impugnazione delibera condominiale”
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Catania Via Giacomo Leopardi n. 132 ove è sito lo studio dell'avvocato Salvatore Abate ( C.F. ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_2
difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Carmelo Faraci ( C.F.
[...]
) , giusta procura in atti;
ATTORE C.F._3
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catania Via Pasubio n.45 presso lo studio dell'avv. Santa Roberta Scalia ( C.F. ) che lo CodiceFiscale_4
rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.01.2022, il sig. , deducendo Parte_1
di essere proprietario di unità immobiliare facente parte del complesso condominiale sito in Catania di Catania, conveniva in giudizio il Controparte_1 CP_2
, in persona dell'amministratore pro-tempore , per ivi sentire accogliere le
[...]
conclusioni qui di seguito riportate: “..Chiede Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - ritenere e dichiarare che le deliberazioni adottate dall'assemblea condominiale del 16.12.2021 del
[...]
, relativamente ai punti 7,8,9 e 10 dell'ordine del Controparte_3
giorno, sono nulle, annullabili e/o inefficaci, e pertanto dichiararle prive di giuridici effetti. In via istruttoria chiede sin d'ora ammettersi CTU al fine di verificare quanto lamentato dall'attore nei punti 7,8,9 e 10 dell'ordine del giorno della delibera impugnata. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio”.
Il condomino impugnava la delibera assunta in data 16.12.2021 Parte_1
sottoponendo al Decidente i seguenti motivi di lagnanza: 1) violazione dell'art. 67 comma
5° Disp. Att. c.c. per avere la conferito delega all'amministratore; Controparte_4
2) conflitto di interesse tra le sig.re e il convenuto con riguardo al Pt_2 CP_1
punto 7) dell'o.d.g.; 3) nullità e/o annullabilità della determinazione assunta in ordine al punto 8) dell'o.d.g. per violazione di legge;
4) violazione del diritto soggettivo del condomino opponente;
5) violazione dei criteri di ripartizione delle spese ai sensi dell'art. 1123 c.c. .
Ciò posto - in data 01.06.2022 – si costituiva in giudizio il
[...]
, in persona dell'amministratore pro-tempore , contestando – Controparte_1
sotto il profilo fattuale e giuridico - l'impugnazione proposta e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito riportate: “…chiedendo che il Tribunale : dichiari
improcedibile il giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione ( salvo che
l'attore effettivamente dia luogo alla condizione di procedibilità ); nel merito dichiari
cessata la materia del contendere in relazione alla delibera 7) già revocata dall'assemblea il 16.05.2022; rigetti l'impugnazione in relazione a tutte le altre delibere
e a tutti i motivi di impugnazione , con condanna alle spese dell'attore, anche in considerazione del mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione”
Il nel contestare l'impugnazione proposta, preliminarmente rilevava CP_1
l'avvenuta revoca della deliberazione di cui al punto 7) in ordine alla quale chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere;
nel merito, chiedeva comunque il rigetto della domanda per infondatezza dei motivi di lagnanza proposti. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione del 30.06.2022 - svoltasi in forma cartolare
– il Tribunale differiva il procedimento all'udienza del 10.11.2022 dal momento che era ancora in corso il procedimento di mediazione con incontro fissato per il 15.09.2022.
Quindi all'udienza del 10.11.2022, tenutasi sempre secondo le modalità di cui all'art. 221
comma 4° D.L. 77/2020, il Tribunale – su richiesta delle parti – assegnava i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. rinviando all'udienza del 30.03.2023 per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
All'esito della detta udienza, il Tribunale si riservava di decidere sulle istanze istruttorie.
Di poi, con ordinanza del 01.04.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.12.2023.
Dopo due rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza del 14.11.2024, una volta precisate le conclusioni, il Tribunale poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
§§§§§§
Ciò posto, venendo adesso ai singoli motivi di impugnazione proposti avverso i punti 7),
8), 9) e 10 della delibera assembleare assunta in data 16.12.2021, si osserva e rileva quanto segue:
Il condomino lamenta, in primo luogo, la violazione dell'art. 67 comma 5° Disp. Pt_1
Att. c.c. avendo la sig.ra conferito delega all'amministratore di condominio con CP_4
riguardo all'assemblea tenutasi in data 16.12.2021.
In effetti, con la riforma del 2012, il conferimento di deleghe di voto in assemblea all'amministratore condominiale è stato vietato senza eccezione alcuna dal 4° comma dell'art. 67 Disp. Att. c.c. .
Ne consegue che, indipendentemente dagli argomenti posti all'ordine del giorno,
l'amministratore di condominio dovrà astenersi dal conferimento di deleghe da parte di uno o più condomini al fine di intervenire ed esprimere – in qualità di delegato – il voto in assemblea. Tuttavia, il condomino che agisce per il riconoscimento dell'annullabilità della delibera assunta con il voto dell'amministratore, è tenuto a provare non solo che il voto dell'amministratore ha concorso a determinare la volontà assembleare ma che il detto voto è stato determinante per l'approvazione di un determinato punto all'o.d.g. .
Nel caso di che trattasi, le suddette condizioni non ricorrono. Invero, sebbene l'amministratore abbia espresso il voto come delegato della sig.ra tuttavia tale CP_4
partecipazione non è stata determinante in nessuna delle deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale.
Infatti, non vi è chi non veda che anche non computando – per ciascuna votazione – i millesimi facenti capo alla sig.ra (pari a mm 170,17), la volontà assembleare CP_4
non sarebbe mutata e l'esito della votazione sarebbe rimasto uguale, invariato.
In considerazione di quanto finora esposto, si ritiene che il motivo di lagnanza – pur formalmente fondato – non sia stato determinante ai fini della formazione della volontà
assembleare.
Venendo al secondo motivo di impugnazione, l'odierno opponente ritiene la delibera condominiale assunta in data 16.12.2021 in ordine al punto 7) dell'o.d.g. annullabile per avere le sig.re partecipato alla votazione pur essendo portatrici di interesse in Pt_2
conflitto con quello del condominio.
Nel caso specifico l'autorizzazione a mantenere l'utilizzo dei lucernari veniva approvata esclusivamente con il voto favorevole delle sig.re titolari di mm 523,34. Pt_2
La delibera in questione, tuttavia, veniva revocata nel corso dell'assemblea tenutasi in data 16.05.2022 per come rilevato dal resistente. CP_1
Sotto tale profilo si ritiene che vada pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Quest'ultima – per come confermato da giurisprudenza unanime e costante sul punto –
“..si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..” ( Ex multis Cass. Civ.
n. 10553/09 e Cass. Civ. n. 22650/08 )
Tuttavia, il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti non esclude che il Decidente
debba valutare la correttezza o meno del motivo di impugnazione e quindi pronunciarsi anche in ordine alle spese di lite.
Con riguardo alla fattispecie di che trattasi, occorre rilevare che la delibera approvata con il voto di un condomino in conflitto di interesse può essere impugnata al ricorrere di tre condizioni: 1) il voto del condomino in conflitto di interesse deve essere stato determinante ai fini della formazione della maggioranza;
2) la posizione di conflitto deve essere produttiva di un danno effettivo e concreto al;
3) l'impugnazione va CP_1 proposta entro il termine di 30 giorni dall'assunzione della delibera o dalla sua comunicazioni.
Innanzitutto, è bene precisare che i condomini portatori di interessi in conflitto con quelli del condominio non sono obbligati ad astenersi dal voto nelle assemblee condominiali.
Infatti, la giurisprudenza stabilisce che le maggioranze necessarie per far funzionare l'organo collegiale e quelle per l'approvazione delle delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge considerando tutti i partecipanti all'assemblea e, quindi,
l'intero valore dell'edificio.
Ne consegue che, nel caso in questione, il delegato delle condomine non era Pt_2
tenuto ad astenersi dalla votazione. A ciò si aggiunga che sebbene il voto espresso dalle sia stato determinante per la deliberazione in ordine al punto 7 dell'o.d.g., tuttavia Pt_2 sul punto il condomino non ha dato prova del, preteso e concreto, danno derivante Pt_1 al convenuto dall'autorizzazione al mantenimento dei lucernari. CP_1
Pertanto, sotto tale profilo, il motivo di impugnazione proposto si appalesa infondato e, come tale, và rigettato.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'odierno attore lamenta la nullità e/o annullabilità della delibera assunta in data 16.12.2021 con riguardo al punto 8) dell'o.d.g. per contrarietà alla legge.
In ordine all'argomento oggetto di deliberazione, la maggioranza dei condomini ha deciso di non procedere alla modifica catastale relativa alla titolarità del vano portineria. Al riguardo si osserva che nell'ambito della compagine condominiale vige il principio maggioritario in forza del quale la deliberazione assunta dall'assemblea è valida ed efficace anche nei confronti della minoranza contraria.
A quanto sopra esposto, occorre aggiungere che il controllo del Giudice sulla delibera condominiale è circoscritto a quello di legittimità, cioè di conformità alle norme di legge o del regolamento e non può estendersi al merito della decisione.
Ne consegue che la delibera assembleare non può essere impugnata solo perché non si è
d'accordo con quanto deciso dalla maggioranza assembleare nell'esercizio del proprio potere discrezionale;
solo in una ipotesi il sindacato dell'autorità giudiziaria può estendersi al merito della decisione ovvero nel caso di eccesso di potere.
L'ipotesi di che trattasi ricorre quando la decisione assunta dalla compagine condominiale, pur formalmente adottata nel rispetto della legge e del regolamento, non persegue gli interessi del condominio, quando sia stata organizzata in modo fraudolento dalla maggioranza dei condomini per perseguire uno scopo lesivo degli interessi dei dissenzienti o degli assenti.
La lettura del deliberato assembleare relativo al punto 8) dell'o.d.g., non mette in evidenza alcun intento fraudolento della maggioranza dei condomini. Invero, quest'ultimi – trattandosi di situazione protrattasi da oltre 20 anni – decidevano solo di rinviare l'adempimento a un momento successivo;
null'altro.
Né l'odierno attore ha evidenziato la sussistenza di un grave danno per il condominio a seguito della mancata approvazione del punto 8).
Peraltro, la sanzione per la variazione catastale oltre i due anni sarebbe pari a € 172,00; somma questa che, distribuita tra tutti i condomini, non costituisce certo grave danno per il condominio.
Ne consegue che anche il motivo di impugnazione sollevato da parte attrice in ordine al punto 8) dell'o.d.g. si appalesa inammissibile, infondato e, come tale, va rigettato.
Le medesime considerazioni valgono anche con riguardo al quarto motivo di impugnazione afferente alla pretesa violazione del diritto soggettivo del condomino a mantenere la vasca nella sua collocazione originaria. Pt_1
Anche in questo caso la discrezionalità dell'assemblea condominiale non trova alcun limite nel non procedere alla nomina di un tecnico che accerti, peraltro, la situazione della posizione della vasca di raccolta acqua dell'attore. Nel caso di che trattasi, non si vede peraltro quale sia il comportamento fraudolento posto in essere dalla maggioranza dei condomini e il grave danno per la compagine condominiale.
Pertanto, anche il quarto motivo di impugnazione si appalesa inammissibile, infondato e và quindi rigettato.
Venendo adesso al quinto e ultimo motivo di lagnanza, il condomino Parte_1 eccepisce la pretesa violazione del criterio di ripartizione delle spese ai sensi dell'art. 1123 c.c. relativamente al consumo idrico.
Con riguardo alle impugnazioni delle delibere condominiali, opera nel nostro ordinamento il principio in forza del quale occorre che l'opponente abbia un interesse- concreto ed effettivo - alla impugnazione valutabile, peraltro, in termini economici.
Ne consegue che, in ogni giudizio di impugnazione, và stabilito se la domanda sia o meno giustificata dall'interesse a conseguire un provvedimento che eviti un danno ingiusto ovvero a conseguire un vantaggio da individuarsi nella concreta utilità che la parte può vedersi riconosciuta dall'accoglimento della domanda proposta.
A tale proposito la giurisprudenza di merito ha affermato che, al fine di evitare che le impugnazioni delle delibere assembleari si ripercuotano negativamente sulla gestione condominiale, è fatto obbligo al che impugna, non solo di dare prova della CP_1
contrarietà della decisione assembleare ai principi di legge, ma anche il danno economico subito dall'opponente per effetto della decisione non conforme alla legge;
pregiudizio economico che deve essere oggetto di espressa quantificazione.
Nella fattispecie che ci occupa, non sussiste alcun interesse da parte del Parte_1 alla impugnazione della delibera assunta in ordine al punto 10) dell'o.d.g.. Invero, al riguardo, emerge, dal contesto della delibera condominiale impugnata, che l'odierno attore aveva, nel corso della medesima assemblea condominiale e senza opporre contestazione alcuna, approvato il bilancio consuntivo 2019 e 2020 nonché quelli preventivi del 2020, 2021 e 2022; documenti contabili tutti predisposti secondo il medesimo criterio utilizzato nelle passate gestioni.
Peraltro, nessuna specifica indicazione è possibile ricavare in ordine alla quantificazione del preteso danno rimasto non determinato. In considerazione di ciò, non si può dire sussistente un pregiudizio per l'attore e quindi ugualmente insussistente è l'interesse all'impugnazione della delibera del 16.12.2021 sotto tale profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 1295/22 R.G.:
Rigetta la domanda proposta da e volta all'annullamento della delibera Parte_1
assunta dal – in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, in data 16.12.2021, in ordine ai punti 8), 9) e 10) per le ragioni di cui in parte motiva;
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione del punto 7) dell'o.d.g. della delibera assunta in data 16.12.2021per le motivazioni di cui in premessa:
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
in persona dell'amministratore pro-tempore, che si Controparte_1
liquidano in € 3.200,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva al 22% e CPA al 4%.
Augusta, 23 Giugno 2025 IL G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011