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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20062/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 20062/2014 promossa da in persona del curatore, rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1
in atti, dall'avv. Domenico Sportelli;
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP_1
dagli avv.ti Troiani e Daddabbo;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 18.09.2024, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 23.12.2014, la premesso di aver avuto Parte_1 rapporti commerciali continuativi con la convenuta, ha sostenuto di essere creditrice della somma complessiva di € 11.232,88, versata in più alla convenuta e mai restituita. Ha rappresentato che i) i rapporti commerciali (fornitura di merce da parte della in favore dell'attrice) risalgono CP_1 all'anno 2005; ii) a fronte delle forniture effettuate dalla , parte attrice ha sempre provveduto CP_1 al pagamento della merce acquistata con somme di denaro a volte inferiori rispetto al valore della merce acquistata, altre volte superiori tali da coprire gli importi relative alle future forniture;
iii) ha depositato copiosa documentazione contabile (fatture, estratti conto, mastrini di sottoconti, effetti cambiari, bonifici, assegni) relativamente agli anni 2005 – 2009 durante i quali si è esplicato il rapporto commerciale tra le stesse. Per tali ragioni, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti della della somma complessiva di € Parte_1 CP_1
11.232,88, a titolo di differenza tra l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati dall'attrice dall'inizio del rapporto commerciale risalente all'anno 2005 sino alla sua cessazione avvenuta in data
31.12.2009, con conseguente condanna alla restituzione dell'anzidetta somma;
in subordine, previo accertamento dell'indebito arricchimento da parte della convenuta in danno di parte attrice, ha chiesto di condannare la al pagamento della medesima somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 CP_1
c.c.
2. Con comparsa del 02.07.2015, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della CP_1 domanda principale in quanto infondata e della domanda subordinata per mancanza dei requisiti di cui all'art. 2041 c.c., nonché per inammissibilità in difetto del carattere di residualità ex art. 2042.
Nello specifico, ha dedotto l'esistenza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano su richiesta di nei confronti della per complessivi € 9.836,80 oltre accessori CP_1 Parte_1
e spese, passato in giudicato.
3. Con comparsa del 25.09.2023, si è costituita in giudizio la Controparte_2 riportandosi all'atto introduttivo di parte attrice, rappresentando che con sentenza n. 123/2023 del
Tribunale di Bari, IV sezione civile, nel procedimento con N.R.G. 136-1/2022, è stata aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
4. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti e della consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta all'udienza del 18.09.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
2. La ha agito, preliminarmente, per l'accertamento del proprio credito nei Parte_1 confronti della convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme versate in eccesso per le forniture di merce effettuate da negli anni 2005 – 2009. Solo in via CP_1 residuale è stata formulata domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cc.
La fondatezza della domanda principale esime dal trattare la domanda subordinata, in ogni caso, inammissibile per difetto di residualità.
3. Nel merito va evidenziato, anzitutto, che parte convenuta ha documentato l'esistenza del decreto ingiuntivo di pagamento n. 12832/2010, emesso dal Tribunale di Milano in data 19.04.2010 nei confronti della per la somma di € 9.836,80, oltre interessi, accessori e spese di Parte_1 procedura, a saldo delle fatture n. 4529 del 09.04.2009 e n. 5344 del 07.05.2009, emesse dalla CP_1
per forniture di merce.
[...]
Tale decreto ingiuntivo, notificato alla in data 27.05.2010, è passato in giudicato in Pt_1 quanto non è mai stato fatto oggetto di opposizione, con conseguente cristallizzazione della pretesa creditoria ingiunta.
In tema di decreto ingiuntivo non opposto, la Suprema Corte ha di recente ribadito il principio di diritto secondo cui “in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (cfr. Cass. Civ. ordinanza n.8937/2024).
Pertanto, il credito di € 9.832,80 relativo alle due fatture n. 4529 e n. 5344 dell'anno 2009 vantato dalla è intangibile, avendo acquisito efficacia di giudicato in ordine al credito azionato e al CP_1 titolo ad esso sotteso, ragion per cui è necessario tenerne conto nella complessiva valutazione dei rapporti dare/avere tra le parti.
4. Di converso, parte attrice ha fornito copiosa documentazione afferente i rapporti commerciali intercorsi dall'anno 2005 sino al 31.12.2009 con la , aventi ad oggetto periodiche forniture CP_1 di merce in favore della (ora , di cui alle fatture commerciali, Parte_1 Parte_1 documenti di trasporto, estratti conto bancari, bonifici, assegni bancari ed effetti cambiari allegati all'atto introduttivo e alla successiva memoria ex art. 183 n.2 cpc.
5. Il c.t.u. Rag. , nominato al fine di esaminare la documentazione contabile Per_1 depositata da parte attrice e verificare i rapporti debito/credito tra le parti ha tenuto in considerazione l'ammontare complessivo delle fatture n. 4529 e 5344 dell'anno 2009, oggetto del decreto ingiuntivo non opposto, indicandole nella tabella n.1 allegata all'elaborato in cui sono elencate tutte le fatture emesse dalla nei confronti dell'odierna attrice. Tale inserimento non è condivisile posto che, CP_1 con riferimento alle predette fatture n. 4529 e 5344, va espunto dal calcolo complessivo di cui alla tabella n.1 il credito di € 9.832,80 sui cui vi è già titolo esecutivo passato in giudicato (ovvero, il decreto ingiuntivo non opposto n. 12832/2010).
Peraltro, parte attrice non ha formulato una eccezione di compensazione con il controcredito oggetto del decreto ingiuntivo definitivo e non può procedersi, neppure ad una compensazione impropria, non configurandosi nella specie un rapporto unitario, bensì plurimi rapporti obbligatori.
Pertanto, nella ricostruzione parziale dei rapporti dare/avere tra le parti l'ammontare complessivo delle somme dovute dalla considerate le fatture registrate da nel periodo Parte_1 CP_1 01.01.2005 – 31.12.2009 nel mastrino di sottoconto depositato da parte convenuta va rideterminato in € 562.681,20 (€ 572.514,00, indicato dal c.t.u., - € 9.832,80, credito del d.i.).
Ne deriva che il saldo dei rapporti commerciali intercorsi tra ed nel periodo Parte_1 CP_1
01.01.2005 – 31.12.2009 ammonta ad € 17.065,68 a credito di (€ 579.746,88, Parte_1 ammontare complessivo dei pagamenti effettuati da - € 562.681,20, ammontare Parte_1 complessivo delle fatture emesse da al netto del credito di cui al d.i. non opposto). CP_1
Sicché, parte attrice vanta un credito di € 17.065,68 nei confronti della convenuta.
6. Alla luce delle considerazioni su esposte il credito di parte attrice va determinato nei limiti insuperabili della domanda introduttiva proposta (ex art. 112 c.p.c.) per cui parte convenuta dev'essere condannata alla restituzione della somma di € 11.232,88 in favore della curatela Parte_1
[...]
7. Stante l'esito del giudizio le spese di lite andranno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (scaglione di riferimento 5.201 – 26.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
8. Le spese della CTU di cui al presente giudizio sono poste definitivamente a carico di
[...]
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di CP_1 [...]
in persona del curatore, dell'importo di € 11.232,88. Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di in persona CP_1 Parte_1 del curatore, che liquida in € 5.077,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
3) Pone definitivamente a carico di le competenze liquidate al CTU con decreto del CP_1
29.01.2024.
Così deciso in Bari il 08.04.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 20062/2014 promossa da in persona del curatore, rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1
in atti, dall'avv. Domenico Sportelli;
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP_1
dagli avv.ti Troiani e Daddabbo;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 18.09.2024, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 23.12.2014, la premesso di aver avuto Parte_1 rapporti commerciali continuativi con la convenuta, ha sostenuto di essere creditrice della somma complessiva di € 11.232,88, versata in più alla convenuta e mai restituita. Ha rappresentato che i) i rapporti commerciali (fornitura di merce da parte della in favore dell'attrice) risalgono CP_1 all'anno 2005; ii) a fronte delle forniture effettuate dalla , parte attrice ha sempre provveduto CP_1 al pagamento della merce acquistata con somme di denaro a volte inferiori rispetto al valore della merce acquistata, altre volte superiori tali da coprire gli importi relative alle future forniture;
iii) ha depositato copiosa documentazione contabile (fatture, estratti conto, mastrini di sottoconti, effetti cambiari, bonifici, assegni) relativamente agli anni 2005 – 2009 durante i quali si è esplicato il rapporto commerciale tra le stesse. Per tali ragioni, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti della della somma complessiva di € Parte_1 CP_1
11.232,88, a titolo di differenza tra l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati dall'attrice dall'inizio del rapporto commerciale risalente all'anno 2005 sino alla sua cessazione avvenuta in data
31.12.2009, con conseguente condanna alla restituzione dell'anzidetta somma;
in subordine, previo accertamento dell'indebito arricchimento da parte della convenuta in danno di parte attrice, ha chiesto di condannare la al pagamento della medesima somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 CP_1
c.c.
2. Con comparsa del 02.07.2015, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della CP_1 domanda principale in quanto infondata e della domanda subordinata per mancanza dei requisiti di cui all'art. 2041 c.c., nonché per inammissibilità in difetto del carattere di residualità ex art. 2042.
Nello specifico, ha dedotto l'esistenza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano su richiesta di nei confronti della per complessivi € 9.836,80 oltre accessori CP_1 Parte_1
e spese, passato in giudicato.
3. Con comparsa del 25.09.2023, si è costituita in giudizio la Controparte_2 riportandosi all'atto introduttivo di parte attrice, rappresentando che con sentenza n. 123/2023 del
Tribunale di Bari, IV sezione civile, nel procedimento con N.R.G. 136-1/2022, è stata aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
4. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti e della consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta all'udienza del 18.09.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
2. La ha agito, preliminarmente, per l'accertamento del proprio credito nei Parte_1 confronti della convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme versate in eccesso per le forniture di merce effettuate da negli anni 2005 – 2009. Solo in via CP_1 residuale è stata formulata domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cc.
La fondatezza della domanda principale esime dal trattare la domanda subordinata, in ogni caso, inammissibile per difetto di residualità.
3. Nel merito va evidenziato, anzitutto, che parte convenuta ha documentato l'esistenza del decreto ingiuntivo di pagamento n. 12832/2010, emesso dal Tribunale di Milano in data 19.04.2010 nei confronti della per la somma di € 9.836,80, oltre interessi, accessori e spese di Parte_1 procedura, a saldo delle fatture n. 4529 del 09.04.2009 e n. 5344 del 07.05.2009, emesse dalla CP_1
per forniture di merce.
[...]
Tale decreto ingiuntivo, notificato alla in data 27.05.2010, è passato in giudicato in Pt_1 quanto non è mai stato fatto oggetto di opposizione, con conseguente cristallizzazione della pretesa creditoria ingiunta.
In tema di decreto ingiuntivo non opposto, la Suprema Corte ha di recente ribadito il principio di diritto secondo cui “in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (cfr. Cass. Civ. ordinanza n.8937/2024).
Pertanto, il credito di € 9.832,80 relativo alle due fatture n. 4529 e n. 5344 dell'anno 2009 vantato dalla è intangibile, avendo acquisito efficacia di giudicato in ordine al credito azionato e al CP_1 titolo ad esso sotteso, ragion per cui è necessario tenerne conto nella complessiva valutazione dei rapporti dare/avere tra le parti.
4. Di converso, parte attrice ha fornito copiosa documentazione afferente i rapporti commerciali intercorsi dall'anno 2005 sino al 31.12.2009 con la , aventi ad oggetto periodiche forniture CP_1 di merce in favore della (ora , di cui alle fatture commerciali, Parte_1 Parte_1 documenti di trasporto, estratti conto bancari, bonifici, assegni bancari ed effetti cambiari allegati all'atto introduttivo e alla successiva memoria ex art. 183 n.2 cpc.
5. Il c.t.u. Rag. , nominato al fine di esaminare la documentazione contabile Per_1 depositata da parte attrice e verificare i rapporti debito/credito tra le parti ha tenuto in considerazione l'ammontare complessivo delle fatture n. 4529 e 5344 dell'anno 2009, oggetto del decreto ingiuntivo non opposto, indicandole nella tabella n.1 allegata all'elaborato in cui sono elencate tutte le fatture emesse dalla nei confronti dell'odierna attrice. Tale inserimento non è condivisile posto che, CP_1 con riferimento alle predette fatture n. 4529 e 5344, va espunto dal calcolo complessivo di cui alla tabella n.1 il credito di € 9.832,80 sui cui vi è già titolo esecutivo passato in giudicato (ovvero, il decreto ingiuntivo non opposto n. 12832/2010).
Peraltro, parte attrice non ha formulato una eccezione di compensazione con il controcredito oggetto del decreto ingiuntivo definitivo e non può procedersi, neppure ad una compensazione impropria, non configurandosi nella specie un rapporto unitario, bensì plurimi rapporti obbligatori.
Pertanto, nella ricostruzione parziale dei rapporti dare/avere tra le parti l'ammontare complessivo delle somme dovute dalla considerate le fatture registrate da nel periodo Parte_1 CP_1 01.01.2005 – 31.12.2009 nel mastrino di sottoconto depositato da parte convenuta va rideterminato in € 562.681,20 (€ 572.514,00, indicato dal c.t.u., - € 9.832,80, credito del d.i.).
Ne deriva che il saldo dei rapporti commerciali intercorsi tra ed nel periodo Parte_1 CP_1
01.01.2005 – 31.12.2009 ammonta ad € 17.065,68 a credito di (€ 579.746,88, Parte_1 ammontare complessivo dei pagamenti effettuati da - € 562.681,20, ammontare Parte_1 complessivo delle fatture emesse da al netto del credito di cui al d.i. non opposto). CP_1
Sicché, parte attrice vanta un credito di € 17.065,68 nei confronti della convenuta.
6. Alla luce delle considerazioni su esposte il credito di parte attrice va determinato nei limiti insuperabili della domanda introduttiva proposta (ex art. 112 c.p.c.) per cui parte convenuta dev'essere condannata alla restituzione della somma di € 11.232,88 in favore della curatela Parte_1
[...]
7. Stante l'esito del giudizio le spese di lite andranno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (scaglione di riferimento 5.201 – 26.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
8. Le spese della CTU di cui al presente giudizio sono poste definitivamente a carico di
[...]
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di CP_1 [...]
in persona del curatore, dell'importo di € 11.232,88. Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di in persona CP_1 Parte_1 del curatore, che liquida in € 5.077,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
3) Pone definitivamente a carico di le competenze liquidate al CTU con decreto del CP_1
29.01.2024.
Così deciso in Bari il 08.04.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato