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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/02/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9810/2023 R.G.A.C.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 9810 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Parete (CE) alla via G. Marconi n. Parte_1
98, presso lo studio dall'Avv. Melchiorre Di Marino dal quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1 in Napoli alla via Diaz n. 11, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti
OPPOSTO
E persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Controparte_2
AN d'IS (Na) alla via Finestra n. 18, presso lo studio dell'Avv. Carmela Iovino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_3
Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14
OPPOSTA CONTUMACE
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Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti del , Controparte_1 di e dell' Controparte_2 Controparte_4 Parte_1
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 02820210016983690000, notificata in data 16.10.2023, avente ad oggetto spese processuali relative all'anno 2014 per un importo di € 24.951,18.
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1. in via principale, accertarsi e Parte_1
dichiararsi la nullità cartella di pagamento n. 02820210016983690000 per la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge ed in particolare per l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale;
2. per le ragioni anzidette, nel merito e per l'effetto dichiararsi inesistente il diritto vantato dall'Ente Creditore.
Il , costituitosi in giudizio, ha rilevato che le avverse censure Controparte_1 integrano vizi di regolarità formale che l'opponente avrebbe dovuto contestare ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, quindi, proponendo opposizione nel rispetto del termine di 20 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Conseguentemente, ha lamentato l'inammissibilità della domanda attorea e, in subordine, l'infondatezza della stessa essendo i criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni predeterminati per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione, evidenziando che la cartella di pagamento, predisposta ex 25 del D.P.R. n. 602/73 secondo un modello approvato dal
Ministero delle Finanze con decreto direttoriale del 28.06.1999, richiama per relationem
i debiti dovuti e contiene tutti gli elementi che consentono l'esaustiva identificazione dell'obbligazione. L'opposta, inoltre, ha provveduto a depositare gli atti sottesi alla cartella di pagamento.
L non si è costituita in giudizio, dunque, ne va Controparte_3
dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
In via preliminare, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'omessa l'indicazione nella cartella opposta della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento delle spese processuali. Tale censura afferisce ad un presunto vizio di
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motivazione dell'atto prodromico all'esecuzione, proponibile nelle forme e termini di cui all'art. 617 c.p.c. Tuttavia, il presente giudizio è stato iscritto a ruolo il 9.11.2023, quindi, oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta
(come precisato dalla stessa opponente) in data 16.10.2023.
Si osserva che, pur ove tempestivamente proposta, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. sarebbe stata infondata in quanto la cartella di pagamento emessa per il recupero di spese di giustizia contiene tutti gli elementi formali previsti della legge e, in particolare, contiene l'esplicito riferimento ai seguenti atti: Ruolo n. 2021/005611- Atti Giudiziari anno 2014; Provvedimento n. 8400, di tipo sentenza, emesso in data 16.12.2014; Ufficio recupero crediti riferimento partita di credito n. 017977/2021.
Altresì infondata è la contestazione relativa all'attività di auto-liquidazione delle spese in via ammnistrativa, seppur correttamente proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
A tal riguardo, si evidenzia che la Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, la contestazione con cui l'opponente lamenti
l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale costituisce opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., riservata alla cognizione del giudice civile, trattandosi di questione logicamente precedente rispetto a quella concernente la definizione del perimetro di applicabilità della condanna (anche circa la riferibilità della pretesa ad uno o più specifici reati per i quali l'opponente ha riportato la condanna stessa), invece devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale.” (così Cass. Sez. III, Sentenza n. 23297 del 26.07.2022).
Dunque, la pretesa sostanziale sottesa alla cartella opposta, trovando fondamento nella statuizione del giudice penale, non è contestabile nell'an ma è contestabile nel quantum determinato da parte dell'ente creditore in via amministrativa.
In caso di opposizione all'esecuzione proposta avverso una cartella avente ad oggetto spese di giustizia, per costante orientamento giurisprudenziale, grava sull'ente creditore l'onere di provare che l'importo richiesto a titolo di spese di giustizia sia effettivamente dovuto dal debitore;
l'opposto è tenuto a specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità di autoliquidazione effettuata in via amministrativa, altresì, deve documentare l'attività svolta al fine di consentire al giudice di verificare che la stessa sia stata effettuata correttamente (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 31774 del
15.11.2023).
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Quanto ai presupposti e modalità di autoliquidazione, si osserva che nella cartella n.
02820210016983690000 sono chiaramente indicati i dettagli degli addebiti nonché il dettaglio degli importi dovuti.
Va evidenziato che che tenuta alla quantificazione e Controparte_2 iscrizione a ruolo dei crediti vantati dal Ministero della Giustizia, ha assolto l'onere probatorio richiesto provvedendo a depositare gli atti sottesi alla cartella di pagamento opposta, di seguito riportati:
1. Partita di Credito n. 017977/2021 - SETTORE PENALE
Data Iscrizione: 05/08/2021 - Nota A/A1: 010009/2021 - Note B: 014599/2023; 2.
Partita n. Nota A/A1 n. Prot. 010009/2021-06304900603-24-57 aperta in sede di quantificazione.
Inoltre dalla verifica della documentazione prodotta (rispetto alla quale l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione) emerge la correttezza dell'attività di autoliquidazione svolta in sede amministrativa. In particolare, nella Partita di credito n. 017977/2021 sono specificate le tipologie di credito e i rispettivi importi dovuti dalla debitrice- odierna apeallante, per un totale di € 24.704,14; a tale importo sono stati aggiunti esclusivamente gli oneri di riscossione, pari ad € 247,04, per il complessivo importo di
€ 24.951,18 richiesto con la cartella di pagamento.
Pertanto, l'opposizione proposta da non può trovare accoglimento. Parte_1
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 9810/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
- rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
02820210016983690 000;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore degli opposti , Controparte_1
in p.l.r.p.t., ed in p.l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano Controparte_2
per ciascuno di essi in euro 3.397,00 per compensi, rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 17.02.2025
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IL GIUDICE dott.ssa Monica Marrazzo
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