Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2965/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2965 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 17.07.2024 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in EN ,LL elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cinzia De Angeli (pec:
in EN, S. Croce 663, che lo rappresenta e difende per Email_1
procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
e
(c.f. c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
,residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Aldo
Ghezzo (pec: in EN Mestre., Via Fapanni n. 37 che la Email_2
rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti e con l'intervento del
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 16.09.2024 – 27.11.2024, in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024 si è riservato di riferire al
Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 16.09.2024 – 27.11.2024, che di seguito si riproducono: “1)Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di EN il giorno 21.06.1986 , registrato nei
Registri di Stato Civile del Comune di EN come atto di matrimonio n. 100 parte 1 Ufficio 1 del
1986 . 2) La casa coniugale sita in EN LL 3708 viene assegnata con gli arredi e corredi esistenti alla sig.ra che vi abiterà unitamente al figlio;
che a Parte_2 Per_1
condizione di reciprocità il sig. concede in comodato d'uso gratuito tale casa Parte_1
coniugale alla sig.ra e quest'ultima concede al sig. per la Parte_2 Parte_1
quota di sua proprietà in comodato d'uso gratuito l'appartamento sito in Marcon (VE) Via Santa
Chiara n. 4 intestato al 50 % alla moglie e al 50 % al figlio , contratti che le parti Per_1
s'impegnano a formalizzare ognuno per la quota di sua proprietà e a registrare entro 20 giorni dalla sottoscrizione e deposito del presente ricorso per scioglimento di matrimonio . 3) Il sig. verserà un contributo al mantenimento della moglie pari ad euro 400,00 mensili e del Parte_1
figlio pari ad euro 200,00 mensili e così complessivamente euro 600,00 da versarsi Per_1
alla sig.ra entro i primi cinque giorni del mese aggiornabili annualmente Parte_2
agli indici ISTAT, oltre il 100 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
EN . Detrazioni fiscali per le spese del figlio al 100 % al sig. . L'Assegno Unico INPS Parte_1
destinato ai soggetti disabili verrà corrisposto al sig. che è anche Parte_1
Amministratore di Sostegno del figlio. 4) I sigg.ri e quanto al regime di visite Parte_1 Parte_2
del figlio s'impegnano a farsi seguire e sostenere dai medici di riferimento di Per_1
ed in particolare dalla dott.ssa di EN – Mestre e dal dietologo dott. Per_1 Persona_2
reintroducendo le visite del padre , in particolare il pernotto e le vacanze , con Persona_3
nuove modalità da concordarsi secondo le necessità di che si determineranno previo Per_1 accordo tra le parti e gli stessi medici che vengono qui di seguito riportate. Il sig. Parte_1
s'impegna a prelevare a casa alle ore 7.00 di giorni alterni ( lunedì mercoledì e venerdì) Per_1
per portarlo al centro diurno di Marghera La Realtà e starà con il figlio la giornata di Per_1
sabato dalla mattina alla sera . Quando sarà pronto verrà reintrodotto il pernotto Per_1
presso la casa del padre che dovrà però collocarsi nel fine settimana ogni 15 giorni una sola notte e ciò per non allontanare troppo dal suo ambiente familiare , dai suoi oggetti personali, Per_1
dalle sue abitudini. Se la sig.ra dovesse aver bisogno di una giornata libera per impegni Parte_2
personali ella potrà ricorrere ad una persona di fiducia ( baby sitter ) per fare compagnia ad se il sig. non fosse libero e previo quindi accordo con quest'ultimo. La spesa Per_1 Parte_2
relativa verrà affrontata con le risorse della pensione di cui si ricorrerà anche per altre Per_1
piccole spese quotidiane, sempre previo accordo col padre che è anche ADS del figlio. Entrambi i genitori cercheranno di rispettare la libertà del figlio di determinarsi in ordine allo svolgimento della giornata per favorire momenti di svago e di socializzazione e di frequentazione anche di persone diverse dall'ambiente familiare . Entrambi i genitori s'impegneranno a favorire l'inserimento anche dei nuovi rispettivi compagni di vita che a loro volta si adegueranno alle necessità , desideri e gradimenti di al fine di favorire il suo benessere fisico e Per_1
psicologico. S'impegneranno a far sentire ben accetto e parte di ambo i nuclei familiari Per_1
ove potrà esprimere liberamente se stesso con previsione di consumare i pasti ed anche di pernottare con il genitore di riferimento ed il rispettivo compagno / a in modo graduale e condiviso. Entrambi i genitori continueranno a collaborare nell'interesse di Per_1
informandosi reciprocamente di ogni questione riguardante la sua salute ed il percorso di sostegno necessario anche di natura psicologica. Per i periodi di vacanza natalizia pasquale ed estiva i genitori rispetteranno il calendario di visite ordinario concordando di volta in volta la permanenza di presso il sig er alcuni giorni in più di vacanza , se reintrodotto il pernotto Per_1 Parte_1
, alternandosi di anno in anno con la sig.ra onde festeggiare ad anni alterni le principali Parte_2
festività di Natale, S. Stefano Pasqua e Lunedì dell'Angelo con . Per i giorni diversi da Per_1
quelli del Natale, Santo Stefano e Capodanno riprenderà il calendario annuale. I genitori s'impegnano comunque ad assicurare al figlio vacanze annuali di almeno 20 giorni anche non consecutivi ciascuno, salvo la preferenza manifestata da di trascorrerle in un centro Per_1 specializzato similare a quello che lo ospiterà nel mese di luglio p.v. a Salerno denominato La
CO . Il sig. 'impegna a sostenere le spese di tali vacanze per il figlio escluse Parte_1
quelle di un eventuale accompagnatore. Spese legali giudiziali e stragiudiziali compensate al 50 % tra i coniugi.”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 21.06.1986 contratto matrimonio con rito civile in EN era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 13.07.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale di EN nella procedura di separazione consensuale (Rg. 2111/2023) omologata con decreto del 19.09.2023.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, anche in relazione al figlio (n.10.10.1988), Persona_4
maggiorenne, ma portatore di deficit intellettivo in SDR RA – LY con invalidità al 100 % , di cui il padre è stato nominato amministratore di sostegno con decreto 26.03.2013 del Tribunale di
EN.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 16.09.2024 – 27.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 13.07.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale di EN nella procedura di separazione consensuale (Rg. 2111/2023) omologata con decreto del 19.09.2023. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale della prole, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.06.1986 con rito civile da e , matrimonio iscritto nel Registro degli atti Parte_1 Parte_2
di matrimonio del Comune di EN al n. 100, parte I, uff.1, dell'anno 1986;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in EN, nella Camera di Consiglio del 18.12.2024
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore