Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza 4 giugno 2024
Ordinanza cautelare 31 gennaio 2025
Parere definitivo 13 novembre 2025
Accoglimento
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03443/2026REG.PROV.COLL.
N. 00167/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2025, proposto da
Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Società GO EA e AL S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione quarta, n. 01300/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società GO EA e AL S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il Cons. TE ZO IT e udito per la parte appellata l’avvocato Angela Palmisano in sostituzione dell'avv. Maddalena Aldegheri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
La società agricola GO EA e AL s.s., con sede nel Comune di Corbola (RO) e operante nel settore della produzione lattiera, ha proposto ricorso avverso l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la quale le è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 268.604,95, riferita a residui iscritti a ruolo dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG) ai sensi del d.l. n. 27/2019, conv. dalla L. n. 44/2019, relativi al c.d. “prelievo latte” per l’annata 2004/2005.
L’intimazione impugnata trae origine dalla cartella di pagamento notificata nel 2008, concernente il recupero di somme dovute a titolo di prelievo supplementare per presunto superamento della quota latte assegnata, oltre interessi e oneri di riscossione.
La ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, tra cui, in via preliminare, la nullità della notificazione dell’intimazione per asserita irregolarità dell’indirizzo PEC, nonché l’intervenuta prescrizione del credito azionato. Nel merito, ha contestato la legittimità della pretesa creditoria sotto diversi profili, tra cui l’incompetenza dell’AG alla formazione del ruolo, l’illegittimità della procedura di recupero, il contrasto con la normativa unionale in materia di quote latte, la mancata prova del superamento della quota nazionale, nonché l’erronea quantificazione delle somme richieste.
Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare onerando AG e ER (Agenzia delle Entrate Riscossione), secondo le rispettive competenze, del deposito della documentazione necessaria al fine di istruire compiutamente la controversia.
Si è costituita in giudizio ER, sostenendo la legittimità degli atti impugnati e la regolarità della notificazione, mentre AG non si è costituita e non ha ottemperato all’incombente istruttorio.
All’esito del giudizio, il Tribunale ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento, ritenendo fondata l’eccezione di intervenuta prescrizione del credito azionato. In particolare, è stato rilevato che, a fronte della notifica della cartella di pagamento avvenuta nel 2008, non risultano provati atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale decennale, spirato anteriormente alla notificazione dell’intimazione di pagamento del 2021.
Per l’effetto, il Collegio ha disposto l’annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata, nonché degli atti presupposti, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte dalla ricorrente.
È stata invece respinta la domanda risarcitoria, in quanto formulata in modo generico e priva di adeguato supporto probatorio sia in ordine all’ an che al quantum del danno.
AG e ER hanno proposto appello al fine di chiedere la riforma della sentenza laddove ha disposto l’annullamento dell’intimazione impugnata.
La parte appellante deposita nuovi documenti unitamente all’atto di appello e, in particolare, atti amministrativi e sentenze, ritenuti idonei a dimostrare l’interruzione della prescrizione, e chiede l’ammissione di tale produzione documentale in quanto indispensabile ai sensi dell’art. 104 c.p.a.
Sulla base di tale documentazione, la difesa erariale articola tre motivi così rubricati:
1) INAMMISSIBILITÀ DELLA CENSURA RELATIVA ALLA PRESCRIZIONE, IN RAGIONE DELLA NOTIFICA DELL’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DEL GENNAIO 2019, PERALTRO IMPUGNATA, LA QUALE PRECLUDE DI CONTESTARE, SOLTANTO ORA IN QUESTO GIUDIZIO, VIZI CHE POTEVANO ESSERE FATTI VALERE GIÀ IN QUELLA SEDE. ISTANZA DI AMMISSIONE DI PROVA DOCUMENTALE AI SENSI DELL’ART. 104 COD. PROC. AMM., AI FINI DELLA PROVA DELLA NOTIFICA DI TALE INTIMAZIONE;
2) VIOLAZIONE DELL’ART. 2943, QUARTO COMMA, DEL COD. CIV., IN RAGIONE DELL’ESISTENZA DI PLURIMI ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE TRA IL 2008 E IL 2021. ISTANZA DI AMMISSIONE DI PROVA DOCUMENTALE AI SENSI DELL’ART. 104 COD. PROC. AMM., AI FINI DELLA PROVA DELLA NOTIFICA DI TALI ATTI;
3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2943 E 2945 COD. CIV., PER NON AVERE IL TAR PRESO IN CONSIDERAZIONE LA PENDENZA DI DIVERSI GIUDIZI, CONCERNENTI LA PRETESA CREDITORIA IN QUESTIONE, CHE HANNO INTERROTTA E TENUTA PURE SOSPESA LA PRESCRIZIONE. ISTANZA DI AMMISSIONE DI PROVA DOCUMENTALE AI SENSI DELL’ART. 104 COD. PROC. AMM., AI FINI DELLA PROVA DELLA NOTIFICA DI TALI GIUDIZI.
Si è costituita in resistenza la società GO, deducendo l’inammissibilità dei nuovi documenti depositati dalla parte pubblica e l’infondatezza dell’appello nonché riproponendo i motivi di ricorso di primo grado rimasti assorbiti nella pronuncia del Tar.
Con ordinanza n. 421/2025 la Sezione ha rigettato l’istanza cautelare motivando in ordine al difetto di prova circa il periculum in mora posto a fondamento della medesima.
All’udienza del 28 aprile 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
L’appello proposto dalla difesa erariale è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Questa Sezione ha più volte ribadito, con specifico riferimento ai giudizi di impugnazione degli atti di riscossione dei crediti per “quote latte”, il principio secondo il quale non è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti nell’ipotesi in cui la parte che aveva l’onere di produrli sia rimasta inadempiente all’ordine istruttorio al riguardo impartito dal primo giudice.
Il principio dispositivo, da leggersi quale espressione del principio di parità delle parti (art. 2 c.p.a.), va inteso anche nel senso che i poteri di ufficio del giudice di appello non possono avere una funzione di “ulteriore supplenza” della parte inerte nonostante il “soccorso” già intervenuto in primo grado. Ciò si risolve in un’alterazione dell’equilibrio tra le parti e anche della fisiologica relazione tra giudizio di primo grado ed appello, dal momento che, stante l’ingiustificata inerzia verificatasi in primo grado, l’attività di trattazione della causa e valutazione delle prove sarebbe effettuata solo in appello (così, da ultimo, Cons. St., sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 742 e Id., 7 gennaio 2026, n. 98).
Tuttavia, nel caso di specie tale indirizzo non può essere seguito, posto che AG in primo grado non si è costituta e, da quanto emerge dal fascicolo telematico, non risulta che l’ordine istruttorio le sia stato comunicato o notificato.
Stante l’assenza di prova in ordine alla conoscenza legale dell’ordinanza istruttoria del Tar, l’omessa ottemperanza alla stessa non può essere posta a fondamento di successive preclusioni processuali.
Pertanto, i documenti depositati in appello sono ammissibili ai sensi dell’art. 104 c.p.a., in quanto diretti a provare l’interruzione della prescrizione e, quindi, “indispensabili” ai fini della contestazione della sentenza di prime cure che ha accolto il ricorso della parte privata sulla base di tale assorbente profilo.
Altresì, per quanto riguarda specificamente i documenti diretti a dimostrare l’esistenza di giudicati, i medesimi sono ammissibili anche per l’ulteriore ragione per cui deve sempre essere ammessa, anche in grado d’appello, l’acquisizione nell’ambito del processo amministrativo di documenti valevoli a dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione della causa (cfr., tra tante, Cons. Stato, sez. VI, n. 742 del 31 gennaio 2025).
Tanto premesso, i tre motivi di appello, che possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati essendo dimostrata l’interruzione della prescrizione.
AG, difatti, ha prodotto i seguenti atti interruttivi:
- provvedimento AVEPA n. 611990 del 23 ottobre 2008, oggetto di impugnazione definita con decreto di improcedibilità del TAR Veneto n. 1700 del 15 ottobre 2012;
- cartella di pagamento n. 09920080005721842000, notificata l’11 novembre 2008, oggetto di impugnazione definita con il rigetto del ricorso da TAR Veneto, sentenza n. 875 del 2020, confermata da Consiglio di Stato, decisione n. 6333 del 20 luglio 2022;
- intimazione di pagamento AG n. AGAEA.AGA.2009.31734 del 19 giugno 2009, ricevuta il 21 luglio 2009, oggetto di impugnazione definita con il rigetto del ricorso pronunciato dal TAR Lazio, sentenza n. 3200 del 1° marzo 2010, confermata da Consiglio di Stato, sentenza n. 6052 del 22 dicembre 2017;
- intimazione di pagamento AG n. 54702201900000207000, notificata il 29 gennaio 2019, oggetto di impugnazione definita con il rigetto del ricorso da TAR Veneto, sentenza n. 875 del 30 settembre 2020, confermata da Consiglio di Stato, sentenza n. 6333 del 20 luglio 2022.
Tali atti amministrativi notificati comportano l’interruzione della prescrizione così come i relativi giudizi determinano anch’essi un’interruzione, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., la quale ricomincia a decorrere a seguito del passaggio in giudicato della relativa sentenza (cfr. tra tante, Cons. St., sez. VI, 9 settembre 2025 n. 7248).
Di conseguenza, nel caso di specie non risulta spirato né il termine decennale di prescrizione, applicabile alla sorte capitale, né il termine quinquennale, applicabile agli interessi (sull’applicabilità di tali termini si veda sempre, ex multis , Cons. St. n. 7248/2025 cit.).
L’appello della difesa erariale, pertanto, è fondato e il credito per cui è causa non risulta prescritto.
Passando all’esame dei motivi riproposti dalla parte appellata, deve osservarsi quanto segue.
Il secondo motivo del ricorso di primo grado riguarda l’eccezione di prescrizione e, pertanto, è infondato alla luce di quanto si è sopra detto.
Risulta altresì irrilevante il quesito che la parte appellata domanda di sottoporre alla Corte di giustizia al fine di stabilire se si applichi alla fattispecie il termine di prescrizione quadriennale di cui all’art. 3, Reg. (CE) n. 1290/05: per le ragioni sopra esposte, il termine di prescrizione in ogni caso non risulta decorso.
Con il terzo motivo del ricorso di primo grado si lamenta la nullità del ruolo presupposto “siccome formato a suo tempo da AG in assoluta carenza di potere in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03”.
Con il quinto motivo del ricorso di primo grado si lamenta che l’intimazione di pagamento di cui è causa risulta altresì illegittima in quanto la cartella indicata nella medesima non è stata preceduta da alcuna intimazione di versamento regionale, in violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/2003 all’epoca vigente, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.
Con il sesto motivo del ricorso di primo grado si sostiene che l’intimazione impugnata è stata formata sulla base di atti anti-comunitari, per mancata disapplicazione della normativa interna in materia.
Con l’ottavo motivo del ricorso di primo grado l’odierna appellata lamenta che l’intimazione impugnata è stata emessa in base ad un “residuo” ruolo totalmente illegittimo, posto che, in base alle disposizioni che regolano le procedure esecutive in materia di prelievo supplementare, l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito è quello che deriva dall’iscrizione nel Registro Debitori (v. art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009), mentre con l’intimazione di pagamento impugnata viene riattivata una cartella relativa ad un ruolo illegittimamente formato da AG (all’epoca non competente ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/2003).
Con il nono motivo del ricorso originario è stato eccepito che l’intimazione impugnata indica a debito somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo per importi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Detti motivi ( id est motivi III, V, VI, VIII e IX del ricorso di primo grado), che possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili perché veicolano doglianze che si sarebbero dovute far valere nei confronti della cartella di pagamento presupposta all’atto oggetto dell’odierno giudizio, peraltro già oggetto di precedente impugnazione.
L’inammissibilità di tali motivi comporta, altresì, che sono irrilevanti i quesiti pregiudiziali che la parte appellata, nell’ambito del sesto motivo, domanda che siano sollevati davanti alla Corte di giustizia
Il Collegio ritiene infondata, inoltre, la doglianza sollevata con il quarto motivo del ricorso originario, con la quale si assume che l’intimazione impugnata sarebbe illegittima in quanto riattiverebbe una cartella il cui ruolo, già sospeso in sede amministrativa, dovrebbe ritenersi annullato di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, della L. n. 228/2012.
Al riguardo, va osservato che la disciplina invocata, di carattere eccezionale, presuppone la rigorosa dimostrazione dell’attivazione del procedimento di sospensione su istanza del debitore secondo le modalità previste dai commi 537 e ss. della medesima legge, nonché l’inutile decorso del termine di 90 giorni senza che l’ente creditore abbia adottato alcun provvedimento conclusivo.
Nel caso di specie, tali presupposti non risultano adeguatamente comprovati. In particolare, non emerge che la sospensione del ruolo sia stata disposta nell’ambito del procedimento tipizzato dalla citata normativa, né che sia stata presentata un’istanza idonea a far decorrere il termine di cui al comma 543.
Inoltre, dagli atti di causa si desume che la pretesa creditoria è stata oggetto di reiterate iniziative amministrative e di plurimi contenziosi giurisdizionali, circostanze che escludono la configurabilità di una inerzia qualificata dell’ente creditore idonea a determinare l’annullamento automatico del carico.
Ne consegue che non può trovare applicazione, nel caso di specie, il meccanismo estintivo invocato dalla ricorrente, dovendosi pertanto respingere il motivo in esame.
Con il settimo motivo riproposto, infine, si lamenta la mancata notifica degli atti presupposti a quello impugnato.
Il motivo è infondato alla luce della documentazione già depositata da ER in primo grado che prova la notifica della cartella di pagamento nonché sulla base della documentazione depositata dalla difesa erariale nel presente giudizio di appello.
Con il decimo motivo del ricorso di primo grado, con cui si veicolano plurime censure, è stata eccepita la nullità (per mancanza dei requisiti essenziali, in punto di motivazione dell’atto ex art. 21-septies, L. n. 241/1990) e/o comunque l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere dell’intimazione di pagamento impugnata, per assoluta carenza di motivazione in ordine agli importi esposti a debito.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
In particolare, è infondata, per le ragioni già esposte, la censura circa la mancata notifica degli atti presupposti.
La doglianza con cui il ricorrente di primo grado lamenta la “ duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi in materia di prelievo latte ex art. 8-ter, L n. 33/09, corrispondente all’iscrizione nel Registro debitori ” è inammissibile, in quanto si sarebbe dovuta far valere avverso gli atti presupposti.
Quanto alle censure con cui si contesta la debenza, nell’ an o nel quantum , degli interessi, le medesime sono inammissibili laddove riguardano interessi già richiesti con gli atti presupposti divenuti inoppugnabili e, per il resto, sono infondate per le seguenti ragioni:
- gli artt. 8-ter, commi 4 e 5, e 8-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009, conv. dalla L. n. 33/2009, laddove prevedono l’iscrizione del debito a titolo di “prelievo latte”, devono considerarsi riferiti anche ai relativi interessi maturati sulla sorte capitale, posto che i medesimi sono un accessorio del credito principale e di regola ne seguono la relativa disciplina giuridica, anche con riguardo alle modalità di riscossione;
- l’art. 8-quater, comma 3, del D.L. n. 5/2009 cit., richiamato dall’odierna appellata, è inconferente, perché disciplina gli interessi per il caso di rateizzazione, che non risulta sia stata posta in essere nel caso di specie;
- la disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 è applicabile alle c.d. “quote latte”, giusta il richiamo di cui all’art. 8-quinquies D.L. n. 5/2009 cit. ed è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione delle relative previsioni (art. 30) sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1913/2026).
Né, infine, si riscontra il lamentato difetto di motivazione del provvedimento impugnato, posto che lo stesso deve ritenersi motivato anche per relationem ai vari atti presupposti, già sopra menzionati e prodotti in giudizio dalla difesa erariale, con cui erano stati portati a conoscenza della ricorrente tutti i dati relativi alla sua situazione debitoria.
In conclusione, l’appello principale proposto da AG e ER è fondato mentre i motivi di doglianza riproposti dalla appellata sono in parte inammissibili e in parte infondati. Pertanto, in accoglimento del gravame proposto, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata e, per l’effetto, deve essere rigettata la domanda di annullamento proposta con il ricorso di primo grado. Rimane fermo, in quanto non oggetto di appello, il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall’odierna appellata.
Stante la peculiarità delle questioni trattate, le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nonché in parte dichiara inammissibili e in parte rigetta i motivi del ricorso di primo grado riproposti dalla parte appellata e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda di annullamento avanzata con il ricorso originario.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM VO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
ZO Cordi', Consigliere
TE ZO IT, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| TE ZO IT | RM VO |
IL SEGRETARIO