Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 3443
TAR
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
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TAR
Sentenza 4 giugno 2024
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CS
Ordinanza cautelare 31 gennaio 2025
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CS
Parere definitivo 13 novembre 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione del credito azionato

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati i motivi di appello, accogliendo la produzione documentale degli appellanti che dimostrava l'interruzione della prescrizione tramite vari atti amministrativi e giudiziari tra il 2008 e il 2019. Pertanto, il credito non risulta prescritto.

  • Inammissibile
    Nullità del ruolo presupposto per incompetenza dell'AG

    Il motivo è inammissibile in quanto attinente a vizi della cartella di pagamento presupposta, che avrebbero dovuto essere fatti valere in un giudizio precedente.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell'intimazione per mancata previa intimazione regionale

    Il motivo è inammissibile in quanto attinente a vizi della cartella di pagamento presupposta, che avrebbero dovuto essere fatti valere in un giudizio precedente.

  • Inammissibile
    Contrasto con normativa unionale

    Il motivo è inammissibile in quanto attinente a vizi della cartella di pagamento presupposta, che avrebbero dovuto essere fatti valere in un giudizio precedente.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell'intimazione per riattivazione di ruolo illegittimo

    Il motivo è inammissibile in quanto attinente a vizi della cartella di pagamento presupposta, che avrebbero dovuto essere fatti valere in un giudizio precedente.

  • Inammissibile
    Erronea quantificazione delle somme dovute

    Il motivo è inammissibile in quanto attinente a vizi della cartella di pagamento presupposta, che avrebbero dovuto essere fatti valere in un giudizio precedente.

  • Rigettato
    Illegittimità per riattivazione di cartella con ruolo sospeso

    I presupposti per l'annullamento automatico del carico non risultano adeguatamente comprovati, in particolare la corretta attivazione del procedimento di sospensione e l'inerzia qualificata dell'ente creditore.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    Il motivo è infondato alla luce della documentazione prodotta da ER in primo grado e dalla difesa erariale in appello, che prova la notifica della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità per carenza di motivazione sugli importi a debito

    La censura sulla mancata notifica degli atti presupposti è infondata. La doglianza sulla duplicazione del ruolo è inammissibile. Le censure sugli interessi sono inammissibili se riguardano interessi già richiesti con atti inoppugnabili, altrimenti sono infondate. L'intimazione è motivata per relationem agli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 3443
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3443
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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