Articolo 39 della Legge 5 aprile 1964, n. 284
Articolo 38Articolo 40
Versione
31 maggio 1964
Art. 39. Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti

Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere esecutiva ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero e salvo riassorbimento in occasione delle prime vacanze, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, conservando la precedente anzianita' di qualifica e di carriera.
Gli impiegati inquadrati a sensi del presente articolo sono collocati nelle rispettive qualifiche, prendendo posto, nell'ordine, dopo l'ultimo degli impiegati gia' appartenenti al ruolo ordinario.
In corrispondenza all'inquadramento di impiegati in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale delle rispettive carriere.
Entrata in vigore il 31 maggio 1964