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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
SE AN, AT
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 352/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01431-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 353/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - C.F.Ric._2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL05PF01434-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con invito n. I000332/2024 ex art. 32 Dpr 600/73 e 51 Dpr 633/72, notificato in data 25.10.2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo ha chiesto al Sig. Ricorrente_1, lavoratore autonomo esercente la professione di Commercialista, di produrre ”puntuale giustificazione ed idonea relativa documentazione in ordine alle movimentazioni per l'anno 2018 rilevate dai rapporti finanziari, dettagliatamente elencate nell'allegato al presente atto”.
Il ricorrente ha dato seguito all'invito e, in data 28.11.2024, ha inviato tramite PEC apposite memorie e documentazione a supporto di quanto evidenziato.
L'Agenzia delle Entrate, considerato che la memoria depositata a seguito dell'invito “non contiene la prova contraria richiesta dalla legge”, è giunta alla conclusione che l'ammontare dei versamenti non giustificati, pari ad Euro 2.799.638,33, sia recuperabile a tassazione qualificando come redditi ex art. 67 del D.p.R. n.
917/1986 non dichiarati per l'anno 2018.
Il ricorrente, quindi, ha ricevuto notifica in data 19.12.2024 di apposita comunicazione dello schema d'atto n. TKLQ1PF01431/2024, ai sensi del comma 3, dell'art. 6 bis della L. n. 212/2000.
Si è svolto l'incontro tra le parti, al quale ha partecipato, giusta procura, l'Avv. Difensore_1, per il Dott. Ricorrente_1. L'ufficio ha ritenuto che non fosse stato presentato alcun documento e/o chiarimento suscettibile di variazioni sostanziali nella pretesa avanzata dall'AdE, precisando che l'onere probatorio è a carico del contribuente. Pertanto, l'Ufficio ha continuato “ad appurare la mancata analitica prova contraria da parte del contribuente in ordine alle movimentazioni finanziarie contestate”, ed ha, quindi, accertato “ai fini Iposte dirette, ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/1973, redditi diversi ex art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 pari ad € 2.799.638,33 imponibili ai fini IRPEF, addizionale regionale e comunale. Si applica la sanzione per l'infedele presentazione di cui all'art. 1, commma 2, del D.Lgs. n. 471/1997”.
Con l'impugnato avviso di accertamento, la Direzione Provinciale di Viterbo ha, altresì, irrogato al Dott. Ricorrente_1,
“la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 1.180.973,70”, risultante dal cumulo materiale delle seguenti violazioni accertate dall'Ente: “- Irpef – presentazione di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante. a) art. 1, comma 2, D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 sanz. Ammin. dal 90% al 180% della magg. imp. o della differenza di credito;
- Add. Regionale – presentazine di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante. a) art. 1, commma 2, D. Lgs 18.12.1997, , n. 471 sanz. Ammin. dal 90% al 180% della magg. imp. o della differenza di credito;
- Add. Comunale – presentazine di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante. a) art. 1, commma 2, D. Lgs 18.12.1997, , n. 471 sanz. Ammin. dal 90% al 180% della magg. imp. o della differenza di credito.
Deduce la parte ricorrente la illegittimità dell'atto impugnato per errata valutazione degli elementi emersi nelle nelle indagini finanziarie.
Con invito n. I000333/2024 ex art. 32 Dpr 600/73 e 51 Dpr 633/72, notificato in data 07.11.2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo ha chiesto alla Sig.ra Nominativo_2, di produrre ”puntuale giustificazione ed idonea relativa documentazione in ordine alle movimentazioni per l'anno 2018 rilavate dai rapporti finanziari, dettagliatamente elencate nell'allegato al presente atto”.
La ricorrente ha dato seguito all'invito in data 27.11.2024 inviando tramite PEC appostite memorie e documentazione a supporto di quanto evidenziato.
L'Agenzia delle Entrat, considerato che la memoria depositata a seguito dell'invito non conteneva la prova contraria richiesta dalla legge, è giunta alla conclusione che “l'ammontare dei versamenti non giustificati, pari al momento ad 518.009,36, sia recuperabile a tassazione qualificando come redditi ex art. 67 del D.p.
R. n. 917/1986 non dichiarati per l'anno 2018”.
La ricorrente, quindi, ha ricevuto notifica in data 19.12.2024 di apposita comunicazione dello schema d'atto n. TKLQ5PF01434/2024, ai sensi del comma 3, dell'art. 6 bis della L. n. 212/2000. Si è svolto l'incontro tra le parti, al quale ha partecipato, giusta procura, l'Avv. Difensore_1, per la signora Ricorrente_2 L'ufficio ha ritenuto che non fosse stato presentato alcun documento e/o chiarimento suscettibile di variazioni sostanziali nella pretesa avanzata dall'AdE, precisando che l'onere probatorio è a carico del contribuente. Pertanto,
l'Ufficio ha continuato “ad appurare la mancata analtica prova contraria da parte del contribuente in ordine alle movimentazioni finanziarie contestate”, ed ha, quindi, accertato “ai fini Imposte Dirette, ai sensi delll'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/1973, redditi diversi ex art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 pari ad € 518.009,36 imponibili ai fini IRPEF, addizionale regionale e comunale. Si applica la sanzione per l'infedele presentazione di cui all'art. 1, commma 2, del D.Lgs. n. 471/1997”.
Con l'avviso di accertamento, la Direzione Provinciale di Viterbo ha, altresì, irrogato alla signora Ricorrente_2,
“la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 218.654,10”, risultante dal cumulo materiale delle seguenti violazioni accertate dall'Ente:
“- Irpef – presentazione di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante. a) art. 1, comma 2, D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 sanz. Ammin. dal 90% al 180% della magg. imp. o della differenza di credito;
- Add. Regionale – presentazine di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante. a) art. 1, commma 2, D. Lgs 18.12.1997, , n. 471 sanz. Ammin. dal 90% al 180% della magg. imp. o della differenza di credito;
- Add. Comunale – presentazine di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante. a) art. 1, commma 2, D. Lgs 18.12.1997, , n. 471 sanz. Ammin. dal 90% al 180% della magg. imp. o della differenza di credito”.
Deduce la parte ricorrente la illegittimità dell'atto impugnato per errata valutazione degli elementi emersi nelle nelle indagini finanziarie.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Viterbo, deducendo l'infondatezza dei ricorsi e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 i ricorsi sono stati decisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Preliminarmente il Collegio, ritenuta la connessione oggettiva e soggettiva tra i ricorsi in epigrafe, ne dispone la riunione.
Nel merito occorre osservare come dalla documentazione depositata in atti non appare provata la non riconducibilità delle movimentazioni a fattispecie imponibili utile a superare la presunzione legale derivante dalle risultanze delle indagini finanziarie, secondo il disposto di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n.
600/1973 (secondo cui "I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine;
alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”).
Sotto tale profilo, infatti, l'onere della prova grava interamente sul contribuente, il quale è tenuto a fornire giustificazioni analitiche, documentate e puntuali per ciascuna movimentazione oggetto di verifica. In assenza di tale riscontro probatorio, la presunzione legale non può ritenersi superata. Legittimamente, dunque, l'Ufficio ha concluso che i versamenti non giustificati, costituissero redditi non dichiarati, da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 917/1986, come “redditi diversi”.
Come rilevato nelle memorie dell'Agenzia delle Entrate, in osservanza del principio del contraddittorio endoprocedimentale, l'Ufficio ha notificato ai contribuenti gli schemi d'atto n. TKLQ1PF01431/2024 e n.
TKLQ5PF01434/2024, cui seguivano osservazioni a firma dell'Avv. Difensore_1, incaricato dai contribuenti. Tuttavia, durante gli incontri tenutisi, non è stato esibito alcun documento giustificativo delle movimentazioni contestate. Ne è derivata, di fatto, la chiusura negativa del contraddittorio e la conseguente notifica degli avvisi di accertamento impugnati.
Nei ricorsi introduttivi le parti ricorrenti non hanno introdotto elementi nuovi rispetto a quanto già dedotto in sede di osservazioni, sostenendo che le somme oggetto di accertamento sarebbero riconducibili a conti correnti intestati a persone giuridiche delle quali sarebbero stati meri rappresentanti legali ovvero soggetti delegati ad operare, e che, pertanto, dette movimentazioni non sarebbero riferibili alla propria sfera impositiva personale.
Tale impostazione non può superare la presunzione legale indicata dal disposto di cui all'art. 32, comma 1,
n. 2, del D.P.R. n. 600/1973; secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. sentenza n. 9420 del 9 aprile 2024), infatti, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R.
n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze. In ragione di quanto precede, la presunzione «consente all'Amministrazione finanziaria di riferire “de plano” ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente» (cfr., in tal senso, Cass. n. 10249 del 2017). Ciò significa che, qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.
Nel sistema delineato, dunque, l'accertamento tributario si fonda legittimamente sulle movimentazioni finanziarie rilevate;
tale onere rimane immutato anche nel caso in cui i conti correnti esaminati risultino formalmente intestati a soggetti giuridici rispetto ai quali i contribuenti - come nella fattispecie in esame - abbiano poteri di delega o rivestano la qualifica di rappresentanti legali;
in tali fattispecie, infatti, il contribuente
è tenuto ad un rigoroso obbligo di trasparenza, assumendo poteri di delega ovvero agendo in nome e per conto dell'ente.
Conseguentemente e per i motivi esposti i ricorsi riuniti sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
Le spese sono a carico delle parti ricorrenti - in solido tra loro - e liquidate in complessivi Euro 10.000,00
(diecimila/00) in favore della Agenzia delle Entrate di Viterbo.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 10.000 (diecimila) in favore della resistente costituita.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
SE AN, AT
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 352/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01431-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 353/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - C.F.Ric._2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL05PF01434-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con invito n. I000332/2024 ex art. 32 Dpr 600/73 e 51 Dpr 633/72, notificato in data 25.10.2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo ha chiesto al Sig. Ricorrente_1, lavoratore autonomo esercente la professione di Commercialista, di produrre ”puntuale giustificazione ed idonea relativa documentazione in ordine alle movimentazioni per l'anno 2018 rilevate dai rapporti finanziari, dettagliatamente elencate nell'allegato al presente atto”.
Il ricorrente ha dato seguito all'invito e, in data 28.11.2024, ha inviato tramite PEC apposite memorie e documentazione a supporto di quanto evidenziato.
L'Agenzia delle Entrate, considerato che la memoria depositata a seguito dell'invito “non contiene la prova contraria richiesta dalla legge”, è giunta alla conclusione che l'ammontare dei versamenti non giustificati, pari ad Euro 2.799.638,33, sia recuperabile a tassazione qualificando come redditi ex art. 67 del D.p.R. n.
917/1986 non dichiarati per l'anno 2018.
Il ricorrente, quindi, ha ricevuto notifica in data 19.12.2024 di apposita comunicazione dello schema d'atto n. TKLQ1PF01431/2024, ai sensi del comma 3, dell'art. 6 bis della L. n. 212/2000.
Si è svolto l'incontro tra le parti, al quale ha partecipato, giusta procura, l'Avv. Difensore_1, per il Dott. Ricorrente_1. L'ufficio ha ritenuto che non fosse stato presentato alcun documento e/o chiarimento suscettibile di variazioni sostanziali nella pretesa avanzata dall'AdE, precisando che l'onere probatorio è a carico del contribuente. Pertanto, l'Ufficio ha continuato “ad appurare la mancata analitica prova contraria da parte del contribuente in ordine alle movimentazioni finanziarie contestate”, ed ha, quindi, accertato “ai fini Iposte dirette, ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/1973, redditi diversi ex art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 pari ad € 2.799.638,33 imponibili ai fini IRPEF, addizionale regionale e comunale. Si applica la sanzione per l'infedele presentazione di cui all'art. 1, commma 2, del D.Lgs. n. 471/1997”.
Con l'impugnato avviso di accertamento, la Direzione Provinciale di Viterbo ha, altresì, irrogato al Dott. Ricorrente_1,
“la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 1.180.973,70”, risultante dal cumulo materiale delle seguenti violazioni accertate dall'Ente: “- Irpef – presentazione di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante. a) art. 1, comma 2, D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 sanz. Ammin. dal 90% al 180% della magg. imp. o della differenza di credito;
- Add. Regionale – presentazine di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante. a) art. 1, commma 2, D. Lgs 18.12.1997, , n. 471 sanz. Ammin. dal 90% al 180% della magg. imp. o della differenza di credito;
- Add. Comunale – presentazine di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante. a) art. 1, commma 2, D. Lgs 18.12.1997, , n. 471 sanz. Ammin. dal 90% al 180% della magg. imp. o della differenza di credito.
Deduce la parte ricorrente la illegittimità dell'atto impugnato per errata valutazione degli elementi emersi nelle nelle indagini finanziarie.
Con invito n. I000333/2024 ex art. 32 Dpr 600/73 e 51 Dpr 633/72, notificato in data 07.11.2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo ha chiesto alla Sig.ra Nominativo_2, di produrre ”puntuale giustificazione ed idonea relativa documentazione in ordine alle movimentazioni per l'anno 2018 rilavate dai rapporti finanziari, dettagliatamente elencate nell'allegato al presente atto”.
La ricorrente ha dato seguito all'invito in data 27.11.2024 inviando tramite PEC appostite memorie e documentazione a supporto di quanto evidenziato.
L'Agenzia delle Entrat, considerato che la memoria depositata a seguito dell'invito non conteneva la prova contraria richiesta dalla legge, è giunta alla conclusione che “l'ammontare dei versamenti non giustificati, pari al momento ad 518.009,36, sia recuperabile a tassazione qualificando come redditi ex art. 67 del D.p.
R. n. 917/1986 non dichiarati per l'anno 2018”.
La ricorrente, quindi, ha ricevuto notifica in data 19.12.2024 di apposita comunicazione dello schema d'atto n. TKLQ5PF01434/2024, ai sensi del comma 3, dell'art. 6 bis della L. n. 212/2000. Si è svolto l'incontro tra le parti, al quale ha partecipato, giusta procura, l'Avv. Difensore_1, per la signora Ricorrente_2 L'ufficio ha ritenuto che non fosse stato presentato alcun documento e/o chiarimento suscettibile di variazioni sostanziali nella pretesa avanzata dall'AdE, precisando che l'onere probatorio è a carico del contribuente. Pertanto,
l'Ufficio ha continuato “ad appurare la mancata analtica prova contraria da parte del contribuente in ordine alle movimentazioni finanziarie contestate”, ed ha, quindi, accertato “ai fini Imposte Dirette, ai sensi delll'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/1973, redditi diversi ex art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 pari ad € 518.009,36 imponibili ai fini IRPEF, addizionale regionale e comunale. Si applica la sanzione per l'infedele presentazione di cui all'art. 1, commma 2, del D.Lgs. n. 471/1997”.
Con l'avviso di accertamento, la Direzione Provinciale di Viterbo ha, altresì, irrogato alla signora Ricorrente_2,
“la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 218.654,10”, risultante dal cumulo materiale delle seguenti violazioni accertate dall'Ente:
“- Irpef – presentazione di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante. a) art. 1, comma 2, D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 sanz. Ammin. dal 90% al 180% della magg. imp. o della differenza di credito;
- Add. Regionale – presentazine di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante. a) art. 1, commma 2, D. Lgs 18.12.1997, , n. 471 sanz. Ammin. dal 90% al 180% della magg. imp. o della differenza di credito;
- Add. Comunale – presentazine di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante. a) art. 1, commma 2, D. Lgs 18.12.1997, , n. 471 sanz. Ammin. dal 90% al 180% della magg. imp. o della differenza di credito”.
Deduce la parte ricorrente la illegittimità dell'atto impugnato per errata valutazione degli elementi emersi nelle nelle indagini finanziarie.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Viterbo, deducendo l'infondatezza dei ricorsi e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 i ricorsi sono stati decisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Preliminarmente il Collegio, ritenuta la connessione oggettiva e soggettiva tra i ricorsi in epigrafe, ne dispone la riunione.
Nel merito occorre osservare come dalla documentazione depositata in atti non appare provata la non riconducibilità delle movimentazioni a fattispecie imponibili utile a superare la presunzione legale derivante dalle risultanze delle indagini finanziarie, secondo il disposto di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n.
600/1973 (secondo cui "I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine;
alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”).
Sotto tale profilo, infatti, l'onere della prova grava interamente sul contribuente, il quale è tenuto a fornire giustificazioni analitiche, documentate e puntuali per ciascuna movimentazione oggetto di verifica. In assenza di tale riscontro probatorio, la presunzione legale non può ritenersi superata. Legittimamente, dunque, l'Ufficio ha concluso che i versamenti non giustificati, costituissero redditi non dichiarati, da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 917/1986, come “redditi diversi”.
Come rilevato nelle memorie dell'Agenzia delle Entrate, in osservanza del principio del contraddittorio endoprocedimentale, l'Ufficio ha notificato ai contribuenti gli schemi d'atto n. TKLQ1PF01431/2024 e n.
TKLQ5PF01434/2024, cui seguivano osservazioni a firma dell'Avv. Difensore_1, incaricato dai contribuenti. Tuttavia, durante gli incontri tenutisi, non è stato esibito alcun documento giustificativo delle movimentazioni contestate. Ne è derivata, di fatto, la chiusura negativa del contraddittorio e la conseguente notifica degli avvisi di accertamento impugnati.
Nei ricorsi introduttivi le parti ricorrenti non hanno introdotto elementi nuovi rispetto a quanto già dedotto in sede di osservazioni, sostenendo che le somme oggetto di accertamento sarebbero riconducibili a conti correnti intestati a persone giuridiche delle quali sarebbero stati meri rappresentanti legali ovvero soggetti delegati ad operare, e che, pertanto, dette movimentazioni non sarebbero riferibili alla propria sfera impositiva personale.
Tale impostazione non può superare la presunzione legale indicata dal disposto di cui all'art. 32, comma 1,
n. 2, del D.P.R. n. 600/1973; secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. sentenza n. 9420 del 9 aprile 2024), infatti, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R.
n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze. In ragione di quanto precede, la presunzione «consente all'Amministrazione finanziaria di riferire “de plano” ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente» (cfr., in tal senso, Cass. n. 10249 del 2017). Ciò significa che, qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.
Nel sistema delineato, dunque, l'accertamento tributario si fonda legittimamente sulle movimentazioni finanziarie rilevate;
tale onere rimane immutato anche nel caso in cui i conti correnti esaminati risultino formalmente intestati a soggetti giuridici rispetto ai quali i contribuenti - come nella fattispecie in esame - abbiano poteri di delega o rivestano la qualifica di rappresentanti legali;
in tali fattispecie, infatti, il contribuente
è tenuto ad un rigoroso obbligo di trasparenza, assumendo poteri di delega ovvero agendo in nome e per conto dell'ente.
Conseguentemente e per i motivi esposti i ricorsi riuniti sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
Le spese sono a carico delle parti ricorrenti - in solido tra loro - e liquidate in complessivi Euro 10.000,00
(diecimila/00) in favore della Agenzia delle Entrate di Viterbo.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi. Condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 10.000 (diecimila) in favore della resistente costituita.