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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/12/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 616 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Laura Inverso, con la quale elettivamente C.F._2 domiciliati in Salento, alla via Provinciale per Orria 41, Indirizzo Telematico, come da procure in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 21/11/2024.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 21/11/2024 i ricorrenti - premesso di avere contratto matrimonio secondo il rito civile in Napoli, in data 28/02/1994, che il matrimonio era stato annotato nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune, atto n. 28 parte 1 serie A- Anno 1994 e che dalla loro unione erano nati due figli: 03/10/1995 in Napoli, impiegato e Persona_1 [...] nato il [...] a [...], studente universitario - domandavano la separazione CP_1 alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni sempre indicate in ricorso.
Rappresentavano che per effetto di incomprensioni maturate negli anni era venuta meno la comunione d'intenti e che tale situazione rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza del 1/4/2025 i coniugi comparsi personalmente confermava la propria volontà e modificavano il contenuto della clausola n. 6, come segue : “la sig.ra si impegna Parte_2
a cedere la propria quota dell'immobile di cui alla clausola n. 6 al marito con atto Parte_1 separato”; il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio
e con la sentenza n. 39/2025 era omologata la separazione.
Le parti comparivano nuovamente davanti al Tribunale il 2/12/2025 e confermavano la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale alle seguenti condizioni :1”. La casa coniugale in Salento, (Sa) in località Tempa, di proprietà esclusiva del sig. resterà assegnata al figlio Persona_2 [...]
ove continuerà a vivere con la madre sig.ra , le cui spese saranno a totale carico CP_1 Parte_2 della sig.ra la quale provvederà a sue spese a volturare le utenze domestiche entro 30 giorni dalla Parte_2 sottoscrizione del presente verbale.
2. Il sig. provvederà a corrispondere al figlio Parte_1 CP_1
l'importo di € 200,00(€uroduecento/00) mensili a titolo di assegno di mantenimento.
3. La sig.ra Parte_2 percepisce un assegno di invalidità dell'importo di € 333,00 circa mensili. Il sig. dichiara Parte_1 di Voler corrispondere alla moglie, l'importo di € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento. 4.
L'autovettura Fiat AN anno 2017, resterà assegnata alla moglie , la quale provvederà a sue spese a Pt_2 sostenere tutti gli oneri, compreso il passaggio di proprietà.
5. Le restanti due autovetture Jeep e Fiat AN anno
2000, ed il suindicato terreno, resteranno assegnati al sig. a carico del quale devono Parte_1 intendersi tutti i relativi oneri e spese”; all'esito il giudice riservava la decisione con riserva di riferire al
Collegio.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale congiuntamente proposta.
2 Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio civile celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n.
898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale.
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione di scioglimento del pregresso matrimonio civile.
Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le condizioni di cui al verbale di udienza del 2/12/2025 sopra riportate.
La natura della causa rende opportuno dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Napoli il 28/02/1994 fra Parte_1
, alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi
[...] Parte_2 qui integralmente riportate;
3 manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
La Presidente est.
dott. Elvira Bellantoni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 616 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Laura Inverso, con la quale elettivamente C.F._2 domiciliati in Salento, alla via Provinciale per Orria 41, Indirizzo Telematico, come da procure in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 21/11/2024.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 21/11/2024 i ricorrenti - premesso di avere contratto matrimonio secondo il rito civile in Napoli, in data 28/02/1994, che il matrimonio era stato annotato nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune, atto n. 28 parte 1 serie A- Anno 1994 e che dalla loro unione erano nati due figli: 03/10/1995 in Napoli, impiegato e Persona_1 [...] nato il [...] a [...], studente universitario - domandavano la separazione CP_1 alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni sempre indicate in ricorso.
Rappresentavano che per effetto di incomprensioni maturate negli anni era venuta meno la comunione d'intenti e che tale situazione rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza del 1/4/2025 i coniugi comparsi personalmente confermava la propria volontà e modificavano il contenuto della clausola n. 6, come segue : “la sig.ra si impegna Parte_2
a cedere la propria quota dell'immobile di cui alla clausola n. 6 al marito con atto Parte_1 separato”; il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione, rimettendo le parti al Collegio
e con la sentenza n. 39/2025 era omologata la separazione.
Le parti comparivano nuovamente davanti al Tribunale il 2/12/2025 e confermavano la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale alle seguenti condizioni :1”. La casa coniugale in Salento, (Sa) in località Tempa, di proprietà esclusiva del sig. resterà assegnata al figlio Persona_2 [...]
ove continuerà a vivere con la madre sig.ra , le cui spese saranno a totale carico CP_1 Parte_2 della sig.ra la quale provvederà a sue spese a volturare le utenze domestiche entro 30 giorni dalla Parte_2 sottoscrizione del presente verbale.
2. Il sig. provvederà a corrispondere al figlio Parte_1 CP_1
l'importo di € 200,00(€uroduecento/00) mensili a titolo di assegno di mantenimento.
3. La sig.ra Parte_2 percepisce un assegno di invalidità dell'importo di € 333,00 circa mensili. Il sig. dichiara Parte_1 di Voler corrispondere alla moglie, l'importo di € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento. 4.
L'autovettura Fiat AN anno 2017, resterà assegnata alla moglie , la quale provvederà a sue spese a Pt_2 sostenere tutti gli oneri, compreso il passaggio di proprietà.
5. Le restanti due autovetture Jeep e Fiat AN anno
2000, ed il suindicato terreno, resteranno assegnati al sig. a carico del quale devono Parte_1 intendersi tutti i relativi oneri e spese”; all'esito il giudice riservava la decisione con riserva di riferire al
Collegio.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale congiuntamente proposta.
2 Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio civile celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n.
898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale.
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione di scioglimento del pregresso matrimonio civile.
Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le condizioni di cui al verbale di udienza del 2/12/2025 sopra riportate.
La natura della causa rende opportuno dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Napoli il 28/02/1994 fra Parte_1
, alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi
[...] Parte_2 qui integralmente riportate;
3 manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
La Presidente est.
dott. Elvira Bellantoni
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