CASS
Sentenza 27 agosto 2024
Sentenza 27 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/08/2024, n. 33150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33150 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: • NA IO nato a Praia a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2023 della Corte appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Valeria Bove;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NT Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni presentate dall'Avv.to Romano Sabato, difensore di fiducia di NA IO, con la quale la parte, riportandosi ai motivi dedotti e rispondendo ai rilievi della Procura generale, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli, nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della pronuncia della Corte territoriale emessa il 3 aprile 2019, disposto da questa Corte, Sez. 4, n. 27762 del 20 maggio 2021, ha confermato la sentenza emessa il 25 giugno 2012 dal Tribunale di Torre Annunziata con cui IO NA era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen., perché, alla guida della Penale Sent. Sez. 3 Num. 33150 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 07/06/2024 propria auto, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché con violazione del Codice della strada e segnatamente dell'art. 145 C.d.s., per non aver dato la precedenza agli altri veicoli nella intersezione segnalata con lo stop, si immetteva su strada avente diritto di precedenza, così cagionando la morte sul colpo di Gallo Saverio, che procedeva a bordo della propria moto dal lato destro della superstrada, fatto commesso a Pompei il 31 maggio 2009, ed era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di un anno di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza che ha definito il giudizio di rinvio l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 606, comma1, lett. c), cod. proc. pen., e nullità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., dell'intero giudizio di appello. Lamenta che il giudizio di appello è stato celebrato tutto nelle forme dell'udienza pubblica, nonostante l'indicazione, contenuta nel decreto di citazione, che lo stesso, fissato per il 27 gennaio 2022, si sarebbe svolto in camera di consiglio e nessuno avesse chiesto la trattazione orale. Lamenta altresì l'omessa notifica al difensore del provvedimento con cui si disponeva il rinvio dell'udienza del 27 gennaio 2022 - che doveva celebrarsi in camera di consiglio e che invece era stata trattata in pubblica udienza - al 17 ottobre 2022, e di tutte le altre successive, egualmente celebratesi in udienza pubblica, senza mai darne avviso al difensore. 2.2. Con il secondo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di motivare sulla rilevanza ai fini della decisione delle prove per testi di RI RE IS e SA TA, e nella parte in cui non ha proceduto alla assunzione delle stesse, rappresentando che il Tribunale aveva rigettato la richiesta avanzata dalla difesa di esaminarli come prove contraria. Richiamando e riportando nel corpo del ricorso i motivi di appello concernenti il rigetto da parte del Tribunale dell'escussione dei testi a IS IS (presente all'incidente) e TA (consulente di parte) e la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per sentirli, la difesa premette che la Corte territoriale, nel primo giudizio di appello, aveva emesso in data 6 luglio 2018 ordinanza con cui, decidendo sulla richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, aveva accolto la richiesta e disposto procedersi all'escussione degli indicati testi, che non ha poi avuto luogo (già nel primo giudizio di appello) per l'intervenuto decesso di entrambi (e per la mancanza di verbali di cui poter dare lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. 2 non avendo gli stessi reso dichiarazioni sul punto). Lamenta l'assoluta carenza di motivazione e la collegata contraddittorietà della sentenza impugnata rispetto all'ordinanza del 6 luglio 2018 per la mancata assunzione di prove decisive, malgrado la stessa Corte avesse prospettato, nel corso del giudizio rescissorio e in particolare all'udienza del 12 dicembre 2022, la possibilità di disporre la rinnovazione dell'istruttoria. Lamenta che la Corte di appello abbia deciso ugualmente, nonostante avesse valutato come decisive le prove da riassumere, senza motivare sul pregiudizio subito dalla difesa in primo grado, allorchè il Tribunale ha respinto le richieste istruttorie della difesa. 2.3 Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione, per carenza, illogicità e contraddittorietà in punto di accertamento del fatto, di attribuzione dello stesso all'imputato e di pronuncia di colpevolezza. Richiamando (e riportando nel corpo del testo) i motivi di appello, lamenta che la Corte di appello non abbia considerato, nella ricostruzione dell'evento - una volta che con la sentenza rescindente è stata dichiarata la nullità della consulenza tecnica affidata al pubblico ministero e della conseguente deposizione testimoniale, che pertanto non sono state più poste a fondamento della decisione - le dichiarazioni rese nel verbale di s.i.t., acquisito . all'udienza del 7 maggio 2012, da parte della sig. LU Cozzi, moglie dell'imputato, che sono state del tutto disattese. Né, si aggiunge, potrebbe farsi ricorso alla motivazione della sentenza di primo grado, che era quasi integralmente fondata sulla consulenza, che è stata dichiarata nulla da questa Corte nel giudizio rescindente. Si aggiunge inoltre che emerge una chiara diversità tra il fatto posto a base della condanna impugnata rispetto a quello contestato, laddove il giudice dell'appello sembra implicitamente ammettere che l'imputato possa essersi fermato allo stop. Infine, si deduce violazione del principio della "causalità della colpa" non essendo stata dimostrata l'esistenza in concreto del nesso causale tra la condotta violatrice e l'evento, emergendo il presupposto della causa sopravvenuta interruttiva del nesso causale, rappresentata dalla condotta imprudente della vittima, che viaggiava ad alta velocità, sulla quale la Corte territoriale, nel giudizio rescissorio, non motiva. 3. Con conclusioni scritte il Sostituto procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile perché generico. 1. Quanto al primo motivo di doglianza, concernente vizio di violazione di legge, con conseguente nullità del giudizio rescissorio e della sentenza impugnata, per essere stato il processo celebrato in pubblica udienza, nonostante l'indicazione 3 contenuta nel decreto di citazione della trattazione in forma cartolare, ritiene questo collegio che esso è manifestamente infondato. 1.1. Va sul punto premesso che in relazione a dedotti vizi procedurali, il giudice di legittimità è giudice del fatto (processuale), e ha per tale motivo il potere - e anche il dovere - di verificare d'ufficio quanto risulta dagli atti (tra molte decisioni, anche a Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), purché le questioni e eccezioni sollevate siano sufficientemente specifiche da consentire di individuare l'atto o l'attività processuale cui si riferiscono. 1.2 Dagli atti risultano due circostanze, che la difesa non ha messo in luce nel ricorso proposto e sulle quale non si è sostanzialmente confrontata nelle conclusioni scritte rassegnate a seguito della requisitoria del pubblico ministero, che le aveva invece poste in evidenza: da un lato, la Corte di appello di Napoli, nel corso del giudizio rescissorio, all'udienza del 12 dicembre 2022, ha rinviato il processo per far interloquire sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale il difensore di fiducia, assente, con ciò palesando la necessità di procedere alla trattazione orale, e dunque in pubblica udienza, del procedimento, che si rendeva necessaria proprio in ragione della richiesta, avanzata dalla parte, di rinnovazione dell'istruttoria; dall'altro, in una delle udienze trattate in sede rescissoria in pubblica udienza (quella del primo marzo 2023) era presente, per delega del difensore di fiducia, l'avvocato SA Operetto, che ha espressamente chiesto rinvio per consentire al difensore titolare di articolare la propria discussione sul secondo motivo del ricorso, con ciò manifestando, da un lato, di essere a conoscenza del contenuto del ricorso e della trattazione orale del processo ed assumendosi, dall'altro, l'onere di notiziare il difensore, per conto del quale era delegato, della data di rinvio dell'udienza - fissata al 13 settembre 2023, data in cui il processo è stato poi discusso e definito - e delle modalità di celebrazione del processo. 1.3. Alla luce di queste emergenze, deve ritenersi che, nel caso di specie, il difensore era a conoscenza delle modalità effettive di trattazione del processo e non può perciò dolersi della celebrazione del processo in modalità diverse da quelle indicate nel decreto di citazione, e che, comunque, nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata, trattandosi di un giudizio di appello, in cui la parte aveva rappresentato le proprie doglianze con l'atto introduttivo, rispetto alle quali, per altro, non era sopravvenuto alcun elemento di novità. 2. Il secondo ed il terzo motivo di doglianza - che possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione logica - sono inammissibili per genericità e per manifesta infondatezza. 2.1 Va premesso che il Tribunale aveva rigettato la richiesta di escussione dei testi RI RE IS e di SA TA, il cui esame era stato chiesto "a 4 prova contraria" e che, a seguito della richiesta di rinnovazione parziale avanzata in sede di appello, la Corte di appello, nel giudizio poi annullato, aveva disposto la loro assunzione, salvo poi non potervi procedere (già in quello stesso giudizio di appello) per l'intervenuto decesso di entrambi (e per la mancanza di dichiarazioni di cui potesse essere data lettura, non essendo mai stati esaminati). A seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione della (prima) sentenza di appello, la parte, senza motivare sulla decisività della prova richiesta e non ammessa, e senza confrontarla con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza di condanna, ha reiterato la richiesta di rinnovazione della prova dei due testi - nonostante il loro decesso e la mancanza di dichiarazioni di cui potesse essere data lettura - non accolta dalla Corte di appello nella sentenza qui impugnata, nella quale la stessa ha espressamente preso atto del decesso di entrambi e della mancanza di dichiarazioni di cui dare lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. 2.2 Tanto premesso, ritiene questo Collegio che il motivo di doglianza relativo alla omessa escussione dei due testi sia inammissibile per genericità, non avendo la parte motivato sulla decisività delle prove richieste e non ammesse e non essendosi confrontata con le argomentazioni della Corte territoriale. Va infatti evidenziato che, prim'ancora di un asserito vizio per non aver l'Autorità giudiziaria motivato sulla (non) decisività di una prova richiesta, è la parte stessa che richiede nuovamente la prova non ammessa a doverne evidenziare la decisività, confrontandosi con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, argomentando sul perché quella prova, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa, considerato che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta siano tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (cfr, con rifermento all'error in procedendo rilevante ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la risalente pronuncia Sez. 4, n. 23505 del 14/03/2008, Di Dio, Rv. 240839-01). Nel caso di specie, la parte non solo nulla osserva sulla decisività delle prove non ammesse, ma non si confronta neanche con l'argomentazione logica e coerente della Corte di appello, che, nonostante l'assoluta mancanza di argomentazione di parte sulla decisività, comunque dà conto delle ragioni per cui non sarebbe stato più possibile procedere all'assunzione di quella prova e perché il quadro probatorio a carico sia comunque sussistente. Per tali ragioni, il motivo proposto è inammissibile. 2.3 Nessuna censura può, infine, muoversi alla Corte di appello, quanto alla ricostruzione del fatto e alla responsabilità del soggetto agente, affermata dalla 5 corte territoriale senza riportarsi alla consulenza di parte - dichiarata nulla - ma in ragione del quadro probatorio esistente. Sotto questo profilo, va ribadito che nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso di specie, la corte territoriale, senza ricorrere alla consulenza dichiarata nulla, ricostruisce la dinamica dell'incidente sulla scorta degli elementi raccolti nelle indagini esperite, dando conto delle risultanze acquisite e delle emergenze dibattimentali e, rispetto a tale ricostruzione, effettuata con percorso logico e coerente, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Infine, a fronte della ricostruzione dei giudici d'appello, il ricorrente tenta di disarticolare l'iter motivazionale della decisione impugnata, insistendo sulla deposizione resa alla moglie del ricorrente, LU Cozzi, e lamentando l'omessa considerazione, da parte del giudice del gravame, delle dichiarazioni della teste, che viaggiava nell'auto dell'imputato al momento dell'incidente e che ha riferito, da un lato, che l'imputato arrestava il senso di marcia, rispettando il segnale di stop, senza così violare alcuna norma del codice della strada, e, dall'altro, che la moto giungeva da destra ad alta velocità. Ritiene questo collegio che nessuna censura può essere mossa alla Corte di appello la quale, diversamente da quanto dedotto dal difensore del ricorrente, non solo prende in considerazione le dichiarazioni della moglie dell'imputato, ma le analizza con motivazione logica e congrua, alla luce degli elementi raccolti nell'espletata istruttoria (da cui ha escluso la consulenza annullata), su cui, per altro, la difesa non prende posizione. 6 Affermano, sul punto, i giudici di secondo grado che, pur ammettendo che l'imputato si fosse fermato allo stop e che la moto della vittima fosse sopraggiunta ad alta velocità da destra - così prendendo, esplicitamente, in considerazioni le dichiarazioni della donna, inciso, questo, espressamente puntualizzato dalla Corte di appello -, comunque l'imputato deve ritenersi destinatario di un rimprovero penale, in quanto, in base agli accertamenti di polizia giudiziaria e a tutti gli elementi, sulla scorta dei quali è stato ricostruito l'incidente (eliminando in toto - altra esplicita affermazione del giudici di merito - tutto ciò che proviene dalla consulenza tecnica annullata), è da ritenersi incontrovertibile che l'imputato provenisse da una strada secondaria, su cui era segnalato l'obbligo di stop, e si dovesse immettere su una strada che aveva diritto di precedenza, così come è incontroverso l'impatto con la moto della vittima all'incrocio, dopo il segnale di stop, circostanze, queste, su cui la difesa, nel proposto ricorso non si confronta. Quindi - continuano i giudici della Corte di appello, richiamando le dichiarazioni che si assumono obliterate - ammesso anche che l'imputato si fosse fermato allo stop, quello stop imponeva all'agente due obblighi, quello di fermarsi e quello di riprendere la marcia solo se dalla strada che ha diritto di precedenza non provenisse nessuno, obbligo, quest'ultimo, non rispettato, avendo il ricorrente ripreso la marcia ed impegnato l'incrocio, senza sincerarsi che dalla strada principale, alla sua destra, giungeva la moto. Concludono inoltre i giudici rescissori che l'imputato era a maggior ragione tenuto a non impegnare l'incrocio se, come ha detto la di lui moglie, in quel frangente la moto stava sopraggiungendo alla sua destra, a velocità elevata, circostanza, quest'ultima, che, se può avere rilievo in termini di concausa dell'evento, non esclude, da sola, la responsabilità penale dell'imputato. Alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte di appello, deve ritenersi del tutto destituito di fondamento il rilievo mosso dal difensore del ricorrente, non versandosi, come detto, in una ipotesi di omessa motivazione, ma venendo, al contrario, in rilievo un percorso argomentativo che tiene conto delle dichiarazioni che si assumono omesse, su cui la parte omette del tutto di confrontarsi. Non è quindi ravvisabile alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, risultando dall'imputazione che il prevenuto non si è fermato al segnale di stop, condotta, questa, che corrisponde a quella accertata dai giudici di merito, laddove hanno evidenziato che il medesimo non ha prestato la dovuta attenzione e si è fermato dopo averlo oltrepassato. 4. In ragione delle motivazioni esposte, i motivi di ricorso sono inammissibili. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato 7 -/ che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/06/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Valeria Bove;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NT Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni presentate dall'Avv.to Romano Sabato, difensore di fiducia di NA IO, con la quale la parte, riportandosi ai motivi dedotti e rispondendo ai rilievi della Procura generale, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli, nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della pronuncia della Corte territoriale emessa il 3 aprile 2019, disposto da questa Corte, Sez. 4, n. 27762 del 20 maggio 2021, ha confermato la sentenza emessa il 25 giugno 2012 dal Tribunale di Torre Annunziata con cui IO NA era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen., perché, alla guida della Penale Sent. Sez. 3 Num. 33150 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 07/06/2024 propria auto, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché con violazione del Codice della strada e segnatamente dell'art. 145 C.d.s., per non aver dato la precedenza agli altri veicoli nella intersezione segnalata con lo stop, si immetteva su strada avente diritto di precedenza, così cagionando la morte sul colpo di Gallo Saverio, che procedeva a bordo della propria moto dal lato destro della superstrada, fatto commesso a Pompei il 31 maggio 2009, ed era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di un anno di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza che ha definito il giudizio di rinvio l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 606, comma1, lett. c), cod. proc. pen., e nullità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., dell'intero giudizio di appello. Lamenta che il giudizio di appello è stato celebrato tutto nelle forme dell'udienza pubblica, nonostante l'indicazione, contenuta nel decreto di citazione, che lo stesso, fissato per il 27 gennaio 2022, si sarebbe svolto in camera di consiglio e nessuno avesse chiesto la trattazione orale. Lamenta altresì l'omessa notifica al difensore del provvedimento con cui si disponeva il rinvio dell'udienza del 27 gennaio 2022 - che doveva celebrarsi in camera di consiglio e che invece era stata trattata in pubblica udienza - al 17 ottobre 2022, e di tutte le altre successive, egualmente celebratesi in udienza pubblica, senza mai darne avviso al difensore. 2.2. Con il secondo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di motivare sulla rilevanza ai fini della decisione delle prove per testi di RI RE IS e SA TA, e nella parte in cui non ha proceduto alla assunzione delle stesse, rappresentando che il Tribunale aveva rigettato la richiesta avanzata dalla difesa di esaminarli come prove contraria. Richiamando e riportando nel corpo del ricorso i motivi di appello concernenti il rigetto da parte del Tribunale dell'escussione dei testi a IS IS (presente all'incidente) e TA (consulente di parte) e la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per sentirli, la difesa premette che la Corte territoriale, nel primo giudizio di appello, aveva emesso in data 6 luglio 2018 ordinanza con cui, decidendo sulla richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, aveva accolto la richiesta e disposto procedersi all'escussione degli indicati testi, che non ha poi avuto luogo (già nel primo giudizio di appello) per l'intervenuto decesso di entrambi (e per la mancanza di verbali di cui poter dare lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. 2 non avendo gli stessi reso dichiarazioni sul punto). Lamenta l'assoluta carenza di motivazione e la collegata contraddittorietà della sentenza impugnata rispetto all'ordinanza del 6 luglio 2018 per la mancata assunzione di prove decisive, malgrado la stessa Corte avesse prospettato, nel corso del giudizio rescissorio e in particolare all'udienza del 12 dicembre 2022, la possibilità di disporre la rinnovazione dell'istruttoria. Lamenta che la Corte di appello abbia deciso ugualmente, nonostante avesse valutato come decisive le prove da riassumere, senza motivare sul pregiudizio subito dalla difesa in primo grado, allorchè il Tribunale ha respinto le richieste istruttorie della difesa. 2.3 Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione, per carenza, illogicità e contraddittorietà in punto di accertamento del fatto, di attribuzione dello stesso all'imputato e di pronuncia di colpevolezza. Richiamando (e riportando nel corpo del testo) i motivi di appello, lamenta che la Corte di appello non abbia considerato, nella ricostruzione dell'evento - una volta che con la sentenza rescindente è stata dichiarata la nullità della consulenza tecnica affidata al pubblico ministero e della conseguente deposizione testimoniale, che pertanto non sono state più poste a fondamento della decisione - le dichiarazioni rese nel verbale di s.i.t., acquisito . all'udienza del 7 maggio 2012, da parte della sig. LU Cozzi, moglie dell'imputato, che sono state del tutto disattese. Né, si aggiunge, potrebbe farsi ricorso alla motivazione della sentenza di primo grado, che era quasi integralmente fondata sulla consulenza, che è stata dichiarata nulla da questa Corte nel giudizio rescindente. Si aggiunge inoltre che emerge una chiara diversità tra il fatto posto a base della condanna impugnata rispetto a quello contestato, laddove il giudice dell'appello sembra implicitamente ammettere che l'imputato possa essersi fermato allo stop. Infine, si deduce violazione del principio della "causalità della colpa" non essendo stata dimostrata l'esistenza in concreto del nesso causale tra la condotta violatrice e l'evento, emergendo il presupposto della causa sopravvenuta interruttiva del nesso causale, rappresentata dalla condotta imprudente della vittima, che viaggiava ad alta velocità, sulla quale la Corte territoriale, nel giudizio rescissorio, non motiva. 3. Con conclusioni scritte il Sostituto procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile perché generico. 1. Quanto al primo motivo di doglianza, concernente vizio di violazione di legge, con conseguente nullità del giudizio rescissorio e della sentenza impugnata, per essere stato il processo celebrato in pubblica udienza, nonostante l'indicazione 3 contenuta nel decreto di citazione della trattazione in forma cartolare, ritiene questo collegio che esso è manifestamente infondato. 1.1. Va sul punto premesso che in relazione a dedotti vizi procedurali, il giudice di legittimità è giudice del fatto (processuale), e ha per tale motivo il potere - e anche il dovere - di verificare d'ufficio quanto risulta dagli atti (tra molte decisioni, anche a Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), purché le questioni e eccezioni sollevate siano sufficientemente specifiche da consentire di individuare l'atto o l'attività processuale cui si riferiscono. 1.2 Dagli atti risultano due circostanze, che la difesa non ha messo in luce nel ricorso proposto e sulle quale non si è sostanzialmente confrontata nelle conclusioni scritte rassegnate a seguito della requisitoria del pubblico ministero, che le aveva invece poste in evidenza: da un lato, la Corte di appello di Napoli, nel corso del giudizio rescissorio, all'udienza del 12 dicembre 2022, ha rinviato il processo per far interloquire sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale il difensore di fiducia, assente, con ciò palesando la necessità di procedere alla trattazione orale, e dunque in pubblica udienza, del procedimento, che si rendeva necessaria proprio in ragione della richiesta, avanzata dalla parte, di rinnovazione dell'istruttoria; dall'altro, in una delle udienze trattate in sede rescissoria in pubblica udienza (quella del primo marzo 2023) era presente, per delega del difensore di fiducia, l'avvocato SA Operetto, che ha espressamente chiesto rinvio per consentire al difensore titolare di articolare la propria discussione sul secondo motivo del ricorso, con ciò manifestando, da un lato, di essere a conoscenza del contenuto del ricorso e della trattazione orale del processo ed assumendosi, dall'altro, l'onere di notiziare il difensore, per conto del quale era delegato, della data di rinvio dell'udienza - fissata al 13 settembre 2023, data in cui il processo è stato poi discusso e definito - e delle modalità di celebrazione del processo. 1.3. Alla luce di queste emergenze, deve ritenersi che, nel caso di specie, il difensore era a conoscenza delle modalità effettive di trattazione del processo e non può perciò dolersi della celebrazione del processo in modalità diverse da quelle indicate nel decreto di citazione, e che, comunque, nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata, trattandosi di un giudizio di appello, in cui la parte aveva rappresentato le proprie doglianze con l'atto introduttivo, rispetto alle quali, per altro, non era sopravvenuto alcun elemento di novità. 2. Il secondo ed il terzo motivo di doglianza - che possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione logica - sono inammissibili per genericità e per manifesta infondatezza. 2.1 Va premesso che il Tribunale aveva rigettato la richiesta di escussione dei testi RI RE IS e di SA TA, il cui esame era stato chiesto "a 4 prova contraria" e che, a seguito della richiesta di rinnovazione parziale avanzata in sede di appello, la Corte di appello, nel giudizio poi annullato, aveva disposto la loro assunzione, salvo poi non potervi procedere (già in quello stesso giudizio di appello) per l'intervenuto decesso di entrambi (e per la mancanza di dichiarazioni di cui potesse essere data lettura, non essendo mai stati esaminati). A seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione della (prima) sentenza di appello, la parte, senza motivare sulla decisività della prova richiesta e non ammessa, e senza confrontarla con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza di condanna, ha reiterato la richiesta di rinnovazione della prova dei due testi - nonostante il loro decesso e la mancanza di dichiarazioni di cui potesse essere data lettura - non accolta dalla Corte di appello nella sentenza qui impugnata, nella quale la stessa ha espressamente preso atto del decesso di entrambi e della mancanza di dichiarazioni di cui dare lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. 2.2 Tanto premesso, ritiene questo Collegio che il motivo di doglianza relativo alla omessa escussione dei due testi sia inammissibile per genericità, non avendo la parte motivato sulla decisività delle prove richieste e non ammesse e non essendosi confrontata con le argomentazioni della Corte territoriale. Va infatti evidenziato che, prim'ancora di un asserito vizio per non aver l'Autorità giudiziaria motivato sulla (non) decisività di una prova richiesta, è la parte stessa che richiede nuovamente la prova non ammessa a doverne evidenziare la decisività, confrontandosi con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, argomentando sul perché quella prova, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa, considerato che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta siano tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (cfr, con rifermento all'error in procedendo rilevante ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la risalente pronuncia Sez. 4, n. 23505 del 14/03/2008, Di Dio, Rv. 240839-01). Nel caso di specie, la parte non solo nulla osserva sulla decisività delle prove non ammesse, ma non si confronta neanche con l'argomentazione logica e coerente della Corte di appello, che, nonostante l'assoluta mancanza di argomentazione di parte sulla decisività, comunque dà conto delle ragioni per cui non sarebbe stato più possibile procedere all'assunzione di quella prova e perché il quadro probatorio a carico sia comunque sussistente. Per tali ragioni, il motivo proposto è inammissibile. 2.3 Nessuna censura può, infine, muoversi alla Corte di appello, quanto alla ricostruzione del fatto e alla responsabilità del soggetto agente, affermata dalla 5 corte territoriale senza riportarsi alla consulenza di parte - dichiarata nulla - ma in ragione del quadro probatorio esistente. Sotto questo profilo, va ribadito che nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso di specie, la corte territoriale, senza ricorrere alla consulenza dichiarata nulla, ricostruisce la dinamica dell'incidente sulla scorta degli elementi raccolti nelle indagini esperite, dando conto delle risultanze acquisite e delle emergenze dibattimentali e, rispetto a tale ricostruzione, effettuata con percorso logico e coerente, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Infine, a fronte della ricostruzione dei giudici d'appello, il ricorrente tenta di disarticolare l'iter motivazionale della decisione impugnata, insistendo sulla deposizione resa alla moglie del ricorrente, LU Cozzi, e lamentando l'omessa considerazione, da parte del giudice del gravame, delle dichiarazioni della teste, che viaggiava nell'auto dell'imputato al momento dell'incidente e che ha riferito, da un lato, che l'imputato arrestava il senso di marcia, rispettando il segnale di stop, senza così violare alcuna norma del codice della strada, e, dall'altro, che la moto giungeva da destra ad alta velocità. Ritiene questo collegio che nessuna censura può essere mossa alla Corte di appello la quale, diversamente da quanto dedotto dal difensore del ricorrente, non solo prende in considerazione le dichiarazioni della moglie dell'imputato, ma le analizza con motivazione logica e congrua, alla luce degli elementi raccolti nell'espletata istruttoria (da cui ha escluso la consulenza annullata), su cui, per altro, la difesa non prende posizione. 6 Affermano, sul punto, i giudici di secondo grado che, pur ammettendo che l'imputato si fosse fermato allo stop e che la moto della vittima fosse sopraggiunta ad alta velocità da destra - così prendendo, esplicitamente, in considerazioni le dichiarazioni della donna, inciso, questo, espressamente puntualizzato dalla Corte di appello -, comunque l'imputato deve ritenersi destinatario di un rimprovero penale, in quanto, in base agli accertamenti di polizia giudiziaria e a tutti gli elementi, sulla scorta dei quali è stato ricostruito l'incidente (eliminando in toto - altra esplicita affermazione del giudici di merito - tutto ciò che proviene dalla consulenza tecnica annullata), è da ritenersi incontrovertibile che l'imputato provenisse da una strada secondaria, su cui era segnalato l'obbligo di stop, e si dovesse immettere su una strada che aveva diritto di precedenza, così come è incontroverso l'impatto con la moto della vittima all'incrocio, dopo il segnale di stop, circostanze, queste, su cui la difesa, nel proposto ricorso non si confronta. Quindi - continuano i giudici della Corte di appello, richiamando le dichiarazioni che si assumono obliterate - ammesso anche che l'imputato si fosse fermato allo stop, quello stop imponeva all'agente due obblighi, quello di fermarsi e quello di riprendere la marcia solo se dalla strada che ha diritto di precedenza non provenisse nessuno, obbligo, quest'ultimo, non rispettato, avendo il ricorrente ripreso la marcia ed impegnato l'incrocio, senza sincerarsi che dalla strada principale, alla sua destra, giungeva la moto. Concludono inoltre i giudici rescissori che l'imputato era a maggior ragione tenuto a non impegnare l'incrocio se, come ha detto la di lui moglie, in quel frangente la moto stava sopraggiungendo alla sua destra, a velocità elevata, circostanza, quest'ultima, che, se può avere rilievo in termini di concausa dell'evento, non esclude, da sola, la responsabilità penale dell'imputato. Alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte di appello, deve ritenersi del tutto destituito di fondamento il rilievo mosso dal difensore del ricorrente, non versandosi, come detto, in una ipotesi di omessa motivazione, ma venendo, al contrario, in rilievo un percorso argomentativo che tiene conto delle dichiarazioni che si assumono omesse, su cui la parte omette del tutto di confrontarsi. Non è quindi ravvisabile alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, risultando dall'imputazione che il prevenuto non si è fermato al segnale di stop, condotta, questa, che corrisponde a quella accertata dai giudici di merito, laddove hanno evidenziato che il medesimo non ha prestato la dovuta attenzione e si è fermato dopo averlo oltrepassato. 4. In ragione delle motivazioni esposte, i motivi di ricorso sono inammissibili. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato 7 -/ che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/06/2024.