Art. 3. 1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme comunitarie emanate o che saranno emanate, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.
Articolo 3 della Legge 10 novembre 1997, n. 402
Articolo 2Articolo 4
- Legge 10 novembre 1997, n. 402
Articolo 3 della Legge 10 novembre 1997, n. 402
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25 novembre 1997
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