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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 10/02/2026, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2034/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIANESE IA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4161/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401455454 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1188/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento Ta.Ri.-TEFA, indicato con codice utente 0012063971 per gli anni 2018-2023 riferito all'immobile sito in Roma Indirizzo_1, a cui l'Ufficio attribuiva una dimensione di 123 mq.
Il ricorrente eccepiva l'erroneità dell'avviso e della pretesa e illegittimità del procedimento perchè formulato in modo sommario e confuso, senza chiara indicazione dei dati dell'immobile
Eccepiva la prescrizione relativamente alle annualità chieste.
Parte resistente non si costituiva.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica accertata la ritualità e tempestività del ricorso, osserva che parte ricorrente nulla ha provato in ordine ad una diversa consistenza catastale dell'immobile, di conseguenza legittimamente parte resistente ha liquidato il tributo sulla base delle indicazioni acquisite in fase accertativa.
In merito alla prescrizione si osserva che l'annualità del 2018 è prescritta stante il decorso del termine quinquennale mentre le altre annualità devono essere versate.
In conclusione la Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato per l'annualità 2018 perché prescritta. Rigetta il ricorso relativamente alle annualità dal 2019 al 2023. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato per l'annualità 2018 . Rigetta il ricorso relativamente alle annualità dal 2019 al 2023. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIANESE IA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4161/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401455454 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1188/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento Ta.Ri.-TEFA, indicato con codice utente 0012063971 per gli anni 2018-2023 riferito all'immobile sito in Roma Indirizzo_1, a cui l'Ufficio attribuiva una dimensione di 123 mq.
Il ricorrente eccepiva l'erroneità dell'avviso e della pretesa e illegittimità del procedimento perchè formulato in modo sommario e confuso, senza chiara indicazione dei dati dell'immobile
Eccepiva la prescrizione relativamente alle annualità chieste.
Parte resistente non si costituiva.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica accertata la ritualità e tempestività del ricorso, osserva che parte ricorrente nulla ha provato in ordine ad una diversa consistenza catastale dell'immobile, di conseguenza legittimamente parte resistente ha liquidato il tributo sulla base delle indicazioni acquisite in fase accertativa.
In merito alla prescrizione si osserva che l'annualità del 2018 è prescritta stante il decorso del termine quinquennale mentre le altre annualità devono essere versate.
In conclusione la Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato per l'annualità 2018 perché prescritta. Rigetta il ricorso relativamente alle annualità dal 2019 al 2023. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato per l'annualità 2018 . Rigetta il ricorso relativamente alle annualità dal 2019 al 2023. Spese compensate.