TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/12/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2697/2022 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. MATERA Parte_1 C.F._1
LORENZO, giusta procura speciale in atti;
ATTORE/I contro
), in persona del curatore speciale l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RC CA che la rappresenta e difende in virtù del decreto del Presidente del
Tribunale del 05.11.2022
CONVENUTA
OGGETTO: CA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di sentire accertato l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Santa Marinella, identificato al catasto fabbricati al foglio 10, particella 362 sub 1, erroneamente riportato in visura catastale in via IV Novembre 172G in luogo di via Tonale 24, piano T categoria catastale A4 cl. 2, vani 2,5, rendita catastale euro 174,30.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'attore deduce di aver la disponibilità del predetto immobile sin dal 1965, anno della costruzione, dapprima in fase di costruzione dello stesso in quanto come dipendente della
[...] aveva il compito di sorvegliare il cantiere in costruzione e, successivamente, da oltre CP_1 cinquanta anni (17.05.1963) in quanto adibito a propria casa coniugale, come risulta dalla certificazione in atti.
Ha sostegno della domanda l'attore ha dedotto che l'unità immobiliare per cui è causa risulta edificata da la quale ha cessato la propria attività in data 20.05.2002 Controparte_2
e in base alla certificazione notarile l'immobile risulta tuttora di proprietà della medesima società.
Si è in giudizio la società in persona del curatore speciale che ha resistito Controparte_1 alla domanda attorea chiedendone il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prove orali, la causa è stata decisa all'udienza del 2.12.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio con la presente sentenza.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa è stata decisa all'esito della camera di consiglio all'udienza del
2.12.2025, con la presente sentenza.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la valutazione della prova dei fatti costitutivi della domanda [art. 2697, c. I, c.c.] nelle cause di usucapione – ferma l'applicazione della regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile [sul punto, cfr. Cass. 3487/2019]– assume una connotazione di particolare rigore, atteso che “in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” [cfr. Cass. 20539/2017].
Come è noto, infatti, poiché il possesso possa valere ai fini dell'usucapione occorre che lo stesso sia palese e non violento (art. 1163 c.c.), non rileva pertanto, il possesso eventualmente conseguito nell'ignoranza dell'avente diritto o allorquando l'avente diritto si trovi nella oggettiva impossibilità di conoscere chi altri eserciti il possesso sul bene. Né tantomeno rileva il possesso eventualmente conseguito con violenza, ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore. Il possesso deve inoltre essere continuo e ininterrotto
(pertanto non saltuario e occasionale).
2 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Invero l'attore ha dimostrato di avere la disponibilità dell'immobile sin dall'anno 1965 in qualità di custode del complesso immobiliare di proprietà della società convenuta.
Considerato che
nel
20 maggio 2002 la predetta società ha cessato l'attività ed è stata cancellata dal registro delle imprese (come da visura camerale in atti), deve ritenersi a detta data realizzatasi l'interversione nel possesso dell'immobile, atteso che non sussisteva più alcuna ragione di detenzione in ragione del rapporto professionale tra l'attore e la convenuta.
Considerato quindi che l'immissione nel possesso del bene è avvenuta senza dubbio in maniera pacifica e non clandestina, né tantomeno mediante atti arbitrari, deve ritenersi configurato il possesso idoneo all'usucapione.
I testi escussi nel corso dell'istruttoria, con dichiarazioni chiare, precise e concordanti, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno confermato la piena disponibilità dell'immobile in capo al e del suo pieno utilizzo uti dominus. Pt_1
Dalla relazione notarile ipocatastale in atti è emerso che il compendio oggetto di causa risulta tuttora intestato alla società convenuta. Non vi sono inoltre sul bene trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.
Pertanto, correttamente il Principi ha instaurato il giudizio nei confronti della società convenuta previa nomina di un curatore speciale in ragione della sua estinzione, non potendo risalire con certezza all'identificazione dei soci della società.
La domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto, a titolo originario per usucapione del diritto di piena proprietà dell'immobile oggetto di causa, deve essere quindi senza dubbio accolta.
In considerazione della mera difesa tecnica della società convenuta da parte del curatore speciale deve disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c. deve essere ordinata la trascrizione della presente sentenza, a cura e spese della parte interessata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. 2697/2022 R.G.A.C. ogni diversa domanda od eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda giudiziale, accerta e dichiara che ha Parte_1 acquistato, a titolo originario per usucapione, l'immobile sito in Santa Marinella, Via Tonale n. 24, censito al NCEU del predetto Comune al foglio 10, part. 362, sub 1;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3) dichiara compensate le spese di lite.
Civitavecchia, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
4 di 4
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2697/2022 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. MATERA Parte_1 C.F._1
LORENZO, giusta procura speciale in atti;
ATTORE/I contro
), in persona del curatore speciale l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RC CA che la rappresenta e difende in virtù del decreto del Presidente del
Tribunale del 05.11.2022
CONVENUTA
OGGETTO: CA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di sentire accertato l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Santa Marinella, identificato al catasto fabbricati al foglio 10, particella 362 sub 1, erroneamente riportato in visura catastale in via IV Novembre 172G in luogo di via Tonale 24, piano T categoria catastale A4 cl. 2, vani 2,5, rendita catastale euro 174,30.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'attore deduce di aver la disponibilità del predetto immobile sin dal 1965, anno della costruzione, dapprima in fase di costruzione dello stesso in quanto come dipendente della
[...] aveva il compito di sorvegliare il cantiere in costruzione e, successivamente, da oltre CP_1 cinquanta anni (17.05.1963) in quanto adibito a propria casa coniugale, come risulta dalla certificazione in atti.
Ha sostegno della domanda l'attore ha dedotto che l'unità immobiliare per cui è causa risulta edificata da la quale ha cessato la propria attività in data 20.05.2002 Controparte_2
e in base alla certificazione notarile l'immobile risulta tuttora di proprietà della medesima società.
Si è in giudizio la società in persona del curatore speciale che ha resistito Controparte_1 alla domanda attorea chiedendone il rigetto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prove orali, la causa è stata decisa all'udienza del 2.12.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio con la presente sentenza.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa è stata decisa all'esito della camera di consiglio all'udienza del
2.12.2025, con la presente sentenza.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la valutazione della prova dei fatti costitutivi della domanda [art. 2697, c. I, c.c.] nelle cause di usucapione – ferma l'applicazione della regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile [sul punto, cfr. Cass. 3487/2019]– assume una connotazione di particolare rigore, atteso che “in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” [cfr. Cass. 20539/2017].
Come è noto, infatti, poiché il possesso possa valere ai fini dell'usucapione occorre che lo stesso sia palese e non violento (art. 1163 c.c.), non rileva pertanto, il possesso eventualmente conseguito nell'ignoranza dell'avente diritto o allorquando l'avente diritto si trovi nella oggettiva impossibilità di conoscere chi altri eserciti il possesso sul bene. Né tantomeno rileva il possesso eventualmente conseguito con violenza, ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore. Il possesso deve inoltre essere continuo e ininterrotto
(pertanto non saltuario e occasionale).
2 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Invero l'attore ha dimostrato di avere la disponibilità dell'immobile sin dall'anno 1965 in qualità di custode del complesso immobiliare di proprietà della società convenuta.
Considerato che
nel
20 maggio 2002 la predetta società ha cessato l'attività ed è stata cancellata dal registro delle imprese (come da visura camerale in atti), deve ritenersi a detta data realizzatasi l'interversione nel possesso dell'immobile, atteso che non sussisteva più alcuna ragione di detenzione in ragione del rapporto professionale tra l'attore e la convenuta.
Considerato quindi che l'immissione nel possesso del bene è avvenuta senza dubbio in maniera pacifica e non clandestina, né tantomeno mediante atti arbitrari, deve ritenersi configurato il possesso idoneo all'usucapione.
I testi escussi nel corso dell'istruttoria, con dichiarazioni chiare, precise e concordanti, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno confermato la piena disponibilità dell'immobile in capo al e del suo pieno utilizzo uti dominus. Pt_1
Dalla relazione notarile ipocatastale in atti è emerso che il compendio oggetto di causa risulta tuttora intestato alla società convenuta. Non vi sono inoltre sul bene trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.
Pertanto, correttamente il Principi ha instaurato il giudizio nei confronti della società convenuta previa nomina di un curatore speciale in ragione della sua estinzione, non potendo risalire con certezza all'identificazione dei soci della società.
La domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto, a titolo originario per usucapione del diritto di piena proprietà dell'immobile oggetto di causa, deve essere quindi senza dubbio accolta.
In considerazione della mera difesa tecnica della società convenuta da parte del curatore speciale deve disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c. deve essere ordinata la trascrizione della presente sentenza, a cura e spese della parte interessata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. 2697/2022 R.G.A.C. ogni diversa domanda od eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda giudiziale, accerta e dichiara che ha Parte_1 acquistato, a titolo originario per usucapione, l'immobile sito in Santa Marinella, Via Tonale n. 24, censito al NCEU del predetto Comune al foglio 10, part. 362, sub 1;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3) dichiara compensate le spese di lite.
Civitavecchia, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
4 di 4