Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 22/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
RG 361/2023
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 22 aprile 2025
PROC. N. 361/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 22 aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Sodano, Parte_1 CodiceFiscale_1 presso la quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Ponticelli n.52, come da mandato in atti.
ricorrente contro
C.F. e P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratrice unica e legale rapp.te p.t. Controparte_2
[...
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Ferdinando Massarella ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Campobasso alla via Mons.
S. Bologna nn. 68-70, con procure in atti.
resistenti
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso domandando di “Accertare e dichiarare che tra le parti è Parte_1
intercorso un rapporto di lavoro parasubordinato ovvero un rapporto di collaborazione coordinata. 2) Accertare e dichiarare il diritto del sig. per l'attività innanzi Parte_1
e/o il sig. in proprio, anche in via solidale tra loro e, Controparte_2 CP_1 CP_2
comunque chi ritenuto di giustizia, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 133.000,00 di cui € 108.000,00 a titolo di compenso ed €
25.000,00 a titolo di spese, oltre interessi e rivalutazione”.
Si costituivano in giudizio la e Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la
(anche solo parziale) prescrizione del credito rivendicato. Nel merito resistevano alla domanda, di cui chiedevano il rigetto, con condanna della controparte per lite temeraria.
Espletate le prove orali, la causa era quindi rinviata per la discussione orale, che aveva luogo all'odierna udienza.
2. In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle parti resistenti, dal momento che, secondo la prospettazione attorea,
l'incarico è stato conferito a dalla ed anche da Pt_1 Controparte_1 CP_2
peraltro in data anteriore (nel 2017) alla costituzione del
[...] [...]
, avvenuta solamente a fine 2018. Controparte_3
3. In secondo luogo, va rigettata altresì l'eccezione di prescrizione, stante l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'articolo 2956 numero 1 del codice civile, ossia la prescrizione triennale del prestatore di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese. Dal momento che il termine prescrizionale decorrerebbe da quando il diritto creditorio alla retribuzione può essere fatto valere, vale a dire dalla scadenza del rapporto contrattatale dedotto dalla parte ricorrente (31 dicembre 2020), al deposito del ricorso nel maggio 2023 la prescrizione non era ancora decorsa. L'instaurazione del presente giudizio ne ha, d'altra parte, determinato l'interruzione.
4. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il ricorso non meriti accoglimento.
Premesso che entrambe le parti resistenti hanno fermamente negato il conferimento di incarichi nei confronti del ricorrente, occorre appurare se quest'ultimo abbia provato la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo parasubordinato, ovvero di collaborazione coordinata.
Si tratta della fattispecie che si differenzia dal lavoro dipendente per l'assenza del vincolo di subordinazione, dal lavoro autonomo inteso come esercizio di arti o professione e dall'attività imprenditoriale, poiché manca un'organizzazione di mezzi. Peraltro, a far data del 1 gennaio 2016 la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative è
applicabile solamente nelle specifiche ipotesi di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che non ricorrono nel caso di specie.
Ciò che – soprattutto – viene a mancare nell'ipotesi al vaglio è la prova del conferimento di un incarico lavorativo da parte della società o di nei confronti di . CP_1 Pt_1
D'altra parte, il “contratto di collaborazione coordinata e continuativa” (prodotto al doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente) è sottoscritto dal solo Seno ed inoltre le parti resistenti hanno fortemente negato di aver mai incaricato quest'ultimo di realizzare il progetto tecnico del Centro (prodotto al doc. 1 ibidem), avendo designato altri professionisti (dato anche il mancato possesso in capo al ricorrente dei requisiti professionali ad hoc).
Ne è sufficiente ai fini probatori la circostanza che il ricorrente si auto qualifichi come direttore della struttura (cfr. mail in atti) nei confronti dei terzi, in assenza di prova di essere mai stato nominato tale da una delle parti resistenti, le quali invece dichiarano di aver designato quale direttore sanitario il dottor medico. Non hanno Persona_1 sufficiente valore probatorio in tal senso neanche le email, le foto e i video prodotti in atti dalla parte ricorrente, che confermano soltanto la conoscenza personale (peraltro non negata dallo stesso che ha dichiarato di essere stato legato da un rapporto di CP_1 amicizia con e che l'idea – solo questa – di realizzare il centro gli sia stata suggerita Pt_1 da quest'ultimo) tra le parti. I resistenti hanno anche disconosciuto il dossier allegato dal ricorrente al documento numero 3, così come il contenuto della chiavetta usb prodotta in atti, provando al contrario di aver conferito appositi ed idonei incarichi ai tecnici elencati a pag. 10 della memoria di costituzione. Forti dubbi sul fatto che abbia ricoperto il Pt_1 ruolo di direttore del Centro Polispecialistico derivano anche dall'assenza di idonei titoli professionali ovvero di esperienza in capo al medesimo.
Ma soprattutto è la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio a smentire la ricostruzione attorea: all'udienza del 30.11.2024 la teste – psicologa che Testimone_1 ha operato per un periodo nel Centro – ha affermato di non aver mai avuto chiaro il ruolo che ricopriva all'interno della struttura, precisando che questi “non si occupava di Pt_1 servizi o di dare disposizioni ma era lì, fermandosi a parlare con i familiari dei ragazzi,
intrattenendo quindi questo tipo di relazioni e, in più, si occupava di cercare nuovi fruitori del servizio a livello pubblicitario”. Ella ha altresì affermato che il ricorrente si autoqualificava come promotore del progetto, mentre il dott. era il direttore Per_1 sanitario e l'arch. il direttore scientifico (“Il dott. dirigeva i servizi Persona_2 Per_1 della struttura e coordinavo con lui la trasmissione degli utenti di cui lui si sarebbe preso carico. Il sig. sotto questo aspetto interloquiva con le famiglie ma non sotto un Pt_1
profilo formale, poiché di ciò si occupava il dott. e preciso di non aver mai visto Per_1 documentazione sottoscritta dal sig. . Preciso di non sapere quale titolo Parte_1 professionale avesse il sig. ”). Parte_1
Dello stesso tenore è la deposizione della teste (escussa alla medesima Testimone_2 udienza – terapista), la quale ha confermato la direzione del centro da un punto di vista medico del dott. (che si era occupato anche dell'inaugurazione e dei rapporti con Per_3 le istituzioni) ed il ruolo tecnico del padre di quest'ultimo, l'arch. Per_4
Che sia stato il dott. a curare il corso di formazione iniziale per il personale è stato Per_1
sostenuto anche dalla teste (potenziale dipendente della struttura come Testimone_3 assistente educativa) all'udienza del 29.10.2024.
Vero è che le testi e hanno affermato che la selezione è stata effettuata Tes_3 Tes_1
presso un immobile di Petacciato che poi si è scoperto essere di proprietà del ricorrente,
ma ciò non smentisce la spiegazione fornita dai resistenti circa la sussistenza di un rapporto di amicizia tra e in virtù della quale i due spesso avevano parlato Pt_1 CP_1 del progetto (peraltro il primo in quel periodo alloggiava nell'immobile predetto, di proprietà della sua famiglia).
Per quel che concerne poi la deposizione della teste all'udienza del Tes_4
11.10.2023, si tratta di mere dichiarazioni de relato in base a quanto riferitole dalla moglie del ricorrente. Né soddisfa l'onere probatorio sulla sussistenza di un rapporto lavorativo aver semplicemente visto all'interno della struttura, presenza – questa - Pt_1
spesso non gradita, ma tollerata in virtù del rapporto di amicizia con Controparte_2
Alla luce delle predette motivazioni, il ricorso va quindi rigettato.
5. In assenza di temerarietà della lite, è altresì rigettata la domanda proposta ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
6. Le spese di lite – stante il rigetto delle due eccezioni preliminari e della domanda da ultimo indicata – sono compensate nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico del ricorrente soccombente rispetto alla domanda principale e liquidati in base ai parametri minimi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e del carattere non complesso del giudizio.
PQM
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Rigetta le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.
2. Rigetta il ricorso.
3. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
4. Compensa nella misura di 1/3 le spese di lite, ponendo i restanti 2/3 a carico di , Parte_1
liquidati in euro 6.699,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 22 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella