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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 516/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 516 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione
TRA
, c.f. ), , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rapp.ti e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Sordillo C.F._2
RICORRENTI
NONCHÉ CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la modifica delle statuizioni contenute nel decreto di omologa del Tribunale di Ariano Irpino del 18.3.2005, richiedendo, in particolare, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in IR AN (Av), alla via Santa Caterina n. 29, alla , non abitandovi essa più da tempo ed essendosi Parte_2
essa trasferita in RO (Av), alla via Campana n.
8. La domanda va accolta.
Invero, la suddetta modifica non è contraria agli interessi della prole (oramai maggiore), a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Il ricorso va, quindi, accolto e va, conseguentemente, disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale con decorrenza dalla domanda (Cass. nn. 4224/2021, 25205/2021,
25636/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. DISPONE, a modifica delle statuizioni contenute nel decreto di omologa del
Tribunale di Ariano Irpino del 18.3.2005, pronunciato tra e , Parte_1 Parte_2 la revoca dell'assegnazione a della casa coniugale sita in IR AN Parte_2
(Av), alla via Santa Caterina n. 29, con decorrenza dal deposito del ricorso.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 18.4.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 516 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione
TRA
, c.f. ), , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rapp.ti e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Sordillo C.F._2
RICORRENTI
NONCHÉ CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la modifica delle statuizioni contenute nel decreto di omologa del Tribunale di Ariano Irpino del 18.3.2005, richiedendo, in particolare, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in IR AN (Av), alla via Santa Caterina n. 29, alla , non abitandovi essa più da tempo ed essendosi Parte_2
essa trasferita in RO (Av), alla via Campana n.
8. La domanda va accolta.
Invero, la suddetta modifica non è contraria agli interessi della prole (oramai maggiore), a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Il ricorso va, quindi, accolto e va, conseguentemente, disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale con decorrenza dalla domanda (Cass. nn. 4224/2021, 25205/2021,
25636/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. DISPONE, a modifica delle statuizioni contenute nel decreto di omologa del
Tribunale di Ariano Irpino del 18.3.2005, pronunciato tra e , Parte_1 Parte_2 la revoca dell'assegnazione a della casa coniugale sita in IR AN Parte_2
(Av), alla via Santa Caterina n. 29, con decorrenza dal deposito del ricorso.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 18.4.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.