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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/09/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE
Il Giudice Unico Andrea Del Nevo ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile (R.G. 2928/25) promossa da:
e - Avv.ti Rosso e Azzola Parte_1 Parte_2 CONTRO
mandante di - Avv. Serra Controparte_1 Controparte_2 MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 369/25, Parte_1 Parte_2 emesso dal Giudice Unico di questo Tribunale il 11/2/25, con cui è stato loro ordinato di pagare, in solido 94.789,95 euro alla chiesti in via monitoria dalla sua procuratrice Controparte_1 [...]
CP_2 Tale importo costituiva il debito residuo del contratto di mutuo fondiario, stipulato il 21/10/09 tra e e , per la somma di 103.000,00 euro, in Controparte_3 Parte_3 Controparte_4 relazione al quale gli odierni opponenti avevano concesso ipoteca volontaria su un immobile di loro proprietà. Gli stessi sono stati convenuti nel giudizio monitorio, perché avevano stipulato nella stessa data insieme ad una fideiussione semplice per lo stesso importo del mutuo. Parte_4 Una parte del credito oggi in esame è stata recuperata mediante la procedura esecutiva sull'immobile di Via Ventotene 85 a Genova, che si è svolta davanti a questo Tribunale dal 2014 al 2016. Gli opponenti hanno contestato per vari motivi il credito azionato dall'opposta, ceduto a suo tempo tra i soggetti e con le modalità indicate nelle pagine da 7 a 12 della comparsa agli atti.
1) Prime eccezioni per la fase monitoria. Il primo motivo concerne le indicazioni evidenziate a pagina 3 della citazione, riguardanti la menzione nell'attestazione di conformità di una società diversa da quella che agiva, e nella relata di notifica, il riferimento ad una presunta richiesta di integrazione, accompagnata da un numero di decreto ingiuntivo diverso da quello azionato. Su tale contestazione si concorda con quanto rilevato dalla difesa della opposta, che ha correttamente richiamato l'art. 160 c.p.c., che prevede come uniche cause di nullità quelle in esso indicate. L'eccezione in esame merita quindi rigetto.
2) Seconde eccezioni preliminari. Le seconde doglianze preliminari riguardano la mancata indicazione del legale rappresentante della e il difetto di sottoscrizione della procura processuale ad agire nella fase monitoria da parte CP_1 dello stesso. Si tratta però di un'eccezione temeraria, perché l'azione è stata avviata dalla procuratrice della
, e cioè la del cui legale rappresentante si rinvengono l'indicazione e la CP_1 Controparte_2 sottoscrizione. 3) Legittimazione attiva della società opposta. Il terzo motivo di opposizione può essere riassunto nelle sue articolazioni nella mancanza di legittimazione attiva della società opposta, che non avrebbe fornito a parere degli opposti prova documentale sufficiente in ordine ai passaggi di titolarità del credito contestato. Chi scrive ritiene invece sufficientemente provata tale legittimazione dalle dichiarazioni indicate nelle pagine da 7 a 12 della comparsa agli atti e dalle pubblicazioni delle cessioni sulle Gazzette Ufficiali prodotte, considerando come riscontro alle stesse che l'arco di tempo dei crediti ceduti comprende l'anno di stipula del mutuo per cui è causa.
4) Prescrizione. La quarta eccezione è costituita dalla presunta prescrizione decennale del credito. La stessa deve però considerarsi superata dalla chiusura effettuata con l'approvazione del piano di riparto dell'esecuzione sull'immobile di proprietà dei debitori, che ha data documentata del 19/1/16, entro perciò l'arco di 10 anni dal deposito nel febbraio del 2025 del ricorso per decreto ingiuntivo contro i fideiussori.
5) Nullità delle clausole fideiussorie. Il quinto motivo di opposizione si riferisce alla nullità “delle clausole del contratto di fideiussione” (così pg. 6 della citazione). Si tratta però di una contestazione innanzitutto inaccettabilmente generica, perché non vengono indicate specificamente le clausole invalide, non potendo essere di supporto sufficiente il riferimento alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/23. Difetta però comunque la legittimazione passiva della , perché chi scrive aderisce alle CP_1 motivazioni di cui alla sentenza n. 4128/24 del Tribunale di Milano, per cui, per effetto della cessione cartolarizzata dei crediti, la mancata cessione del contratto originario mantiene in capo al soggetto stipulante la legittimazione passiva per i suoi vizi, compresa la nullità.
6) Violazione dell'art. 1957 c.c.. La sesta doglianza concerne la presunta estinzione della fideiussione per violazione dell'obbligo previsto dall'art. 1957 c.c. di proporre e continuare le istanze contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Anche a questo proposito si richiama l'orientamento di merito appena citato ai fini della possibile nullità della clausola contrattuale, che ha derogato all'articolo del codice menzionato.
7) Violazione della legge Antitrust n. 287/90. La settima contestazione riguarda la presunta nullità dell'intera fideiussione per violazione della legge Antitrust n. 287/90, e si fonda sul noto provvedimento emanato dalla Banca d'Italia n. 55/05. Sotto questo profilo chi scrive deve rilevare che la presunta nullità della clausola 6), derogatrice del termine di cui all'art. 1957 c.c., non sussiste, peraltro neppure con riguardo alle altre clausole con i numeri 2) e 8), perché la fideiussione in esame risulta stipulata dopo il 2005, e quindi dopo il provvedimento della Banca d'Italia citato, che ha individuato le tre clausole di cui sopra come frutto di un'illecita intesa anticoncorrenziale raggiunta prima di tale data tra gli istituti bancari. Manca del tutto la prova, anche solo in termini di allegazione, di una nuova intesa di tale tipo tra le banche nel periodo successivo al 2005 che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito, a cui chi scrive aderisce da tempo (v. tra le tante, le sentenze del Tribunale di Milano del 19/5/22 e del 20/12/23), esclude la nullità di tali clausole nelle fideiussioni omnibus, e quindi anche in quelle semplici, qual è quella in esame. Ciò comporta il rigetto dell'opposizione per questo profilo.
8) Inesistenza del debito e suo collegamento con la fideiussione. L'ultimo motivo di opposizione è costituito da specifiche censure, indicate a pagina 8 della citazione, in ordine alla mancata prova dell'effettiva esistenza del debito e del suo collegamento con la fideiussione. Tale prova risulta però desumibile dall'intervento in sede esecutiva contro i debitori originari di e dall'esito positivo per quest'ultima dello stesso. CP_3
Le motivazioni di cui sopra fondano il rigetto dell'opposizione in esame, da cui consegue la condanna degli opponenti in solido tra loro a:
- pagare all'opposta l'importo del decreto opposto, che si dichiara provvisoriamente esecutivo.
- rimborsare all'opposta le spese di lite della presente fase di giudizio, liquidate secondo i valori medi dello scaglione riferibile alla somma chiesta in fase monitoria, compreso quello della fase istruttoria, secondo le recenti indicazioni della Cassazione (ord. n. 2957/23).
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione, che dichiara provvisoriamente esecutivo. CONDANNA gli opponenti in solido tra loro a rimborsare alla società opposta le spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Genova, 10/9/25 Il Giudice Unico Civile
Andrea Del Nevo