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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/11/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1147 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata in [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MONARI MATTEO matrimonio celebrato in MELDOLA il 01/07/2000 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto che il P.M. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
il IG. continuerà ad abitare ed a risiedere nell'immobile coniugale, Controparte_1 di sua esclusiva proprietà, sito in Meldola (FC), in Via Carlo Pisacane n. 79, mentre la IG.ra sarà libera di risiedere ove vorrà, impegnandosi a togliere Parte_1 la residenza dalla casa familiare, con ampia facoltà di ritirare i suoi beni personali ancora presenti nella stessa;
2. la IG.ra ha già lasciato la ex casa coniugale da circa sei anni e non vi Parte_1 ha più fatto ritorno e attualmente abita a Porto Seguro – Bahia (Brasile);
3. entrambi i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente, disponendo di un proprio reddito: il IG. (pensionato) percepisce infatti una Controparte_1 pensione, mentre la IG.ra percepisce un reddito locando a turisti Parte_1 una porzione dell'immobile da lei abitato, sito a Porto Seguro – Bahia (Brasile), del quale detiene il possesso, ma attualmente ancora di proprietà dello Stato IL (ma costruito su un terreno di proprietà della IG.ra ; Parte_1
4. il IG. rinuncia ad ogni diritto sui beni mobili ed immobili Controparte_1 posseduti e/o di proprietà dei coniugi in Brasile, o acquistati e/o posseduti dalla moglie durante il matrimonio, e rinuncia altresì a richiedere alla coniuge il 50% del valore di vendita dell'autovettura e della porzione di terreno in Brasile, acquistati in costanza di matrimonio e comunione dei beni;
2 5. la IG.ra rinuncia ad ogni diritto sui beni mobili o immobili Parte_1 posseduti e/o di proprietà dei coniugi in Italia, o acquistati dal marito in costanza di matrimonio e comunione dei beni;
6. i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, non vantando nessun reciproco diritto per qualsivoglia natura e/o titolo;
7. le spese, anche legali, della presente procedura saranno sostenute integralmente dal IG. Controparte_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MELDOLA (atto nr. 4, parte 1, anno 2000). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 16/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 1147/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 1147/2025 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. MONARI MATTEO e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. MONARI MATTEO
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 15/07/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 16/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata in [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MONARI MATTEO matrimonio celebrato in MELDOLA il 01/07/2000 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto che il P.M. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
il IG. continuerà ad abitare ed a risiedere nell'immobile coniugale, Controparte_1 di sua esclusiva proprietà, sito in Meldola (FC), in Via Carlo Pisacane n. 79, mentre la IG.ra sarà libera di risiedere ove vorrà, impegnandosi a togliere Parte_1 la residenza dalla casa familiare, con ampia facoltà di ritirare i suoi beni personali ancora presenti nella stessa;
2. la IG.ra ha già lasciato la ex casa coniugale da circa sei anni e non vi Parte_1 ha più fatto ritorno e attualmente abita a Porto Seguro – Bahia (Brasile);
3. entrambi i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente, disponendo di un proprio reddito: il IG. (pensionato) percepisce infatti una Controparte_1 pensione, mentre la IG.ra percepisce un reddito locando a turisti Parte_1 una porzione dell'immobile da lei abitato, sito a Porto Seguro – Bahia (Brasile), del quale detiene il possesso, ma attualmente ancora di proprietà dello Stato IL (ma costruito su un terreno di proprietà della IG.ra ; Parte_1
4. il IG. rinuncia ad ogni diritto sui beni mobili ed immobili Controparte_1 posseduti e/o di proprietà dei coniugi in Brasile, o acquistati e/o posseduti dalla moglie durante il matrimonio, e rinuncia altresì a richiedere alla coniuge il 50% del valore di vendita dell'autovettura e della porzione di terreno in Brasile, acquistati in costanza di matrimonio e comunione dei beni;
2 5. la IG.ra rinuncia ad ogni diritto sui beni mobili o immobili Parte_1 posseduti e/o di proprietà dei coniugi in Italia, o acquistati dal marito in costanza di matrimonio e comunione dei beni;
6. i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, non vantando nessun reciproco diritto per qualsivoglia natura e/o titolo;
7. le spese, anche legali, della presente procedura saranno sostenute integralmente dal IG. Controparte_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MELDOLA (atto nr. 4, parte 1, anno 2000). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 16/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 1147/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 1147/2025 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. MONARI MATTEO e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. MONARI MATTEO
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 15/07/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 16/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)