Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 27/02/2026, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03731/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2026, proposto da DA AZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Fulcieri Paulucci de’ Calboli, n. 9;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Renzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del 3 novembre 2025, con cui l’Amministrazione ha escluso la Ricorrente dal “Concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale”, per asserita assenza del titolo di riserva dichiarato;
- della nota endoprocedimentale prot. n. 19055 del 23 settembre 2025, con cui l’Amministrazione ha comunicato alla Ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato alla sua esclusione dalla selezione;
- della graduatoria dei candidati vincitori A.1, pubblicata il 23 dicembre 2025 a seguito della rettifica disposta dalla Commissione esaminatrice, nella parte in cui la Ricorrente, ex posizione n. 27 con il punteggio di 25,25, non vi risulta più inclusa;
- della graduatoria di merito rettificata dalla Commissione esaminatrice, allo stato non conosciuta;
- di tutti gli atti e i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in seno alla procedura, allo stato non conosciuti;
- degli eventuali provvedimenti di assunzione e/o presa di servizio dei candidati vincitori, e dei relativi contratti individuali di lavoro stipulati con l’Amministrazione;
- per quanto occorrer possa, dell’art. 1, commi 5 e 6, del Bando, ove dovessero essere interpretati nel senso di escludere dalle riserve di posti ivi contemplate le attività dichiarate dalla Ricorrente in sede di partecipazione;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AR NE, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. LE BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
1. La ricorrente, risultata tra i vincitori del concorso in oggetto, è stata successivamente esclusa dal Dipartimento per le politiche di coesione, giacché la stessa non sarebbe in possesso del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione. Trattasi, in particolare, della riserva del 40% dei posti prevista dall’art. 1, comma 3, d.l. n. 80/21, che recita: “ Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi ”, disposizione recepita dalla lex specialis del concorso in questione (art. 1, comma 6 del bando).
1.1. La ragione dell’esclusione sta nell’avere l’amministrazione preso atto che “ il Ministero della Giustizia (…) ha comunicato che il rapporto di lavoro che la S.V. ha instaurato a seguito di procedura di concorso indetta ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ha avuto decorrenza dal 14/02/2022 ed è tutt’ora in corso. Alla data di pubblicazione del bando, quindi, la S.V. non risultava essere in possesso del titolo di riserva dichiarato, avendo maturato un periodo di servizio inferiore ai 36 mesi ” (pag. 4 del ricorso).
2. La ricorrente ha affidato il presente gravame ai motivi che seguono:
2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole del fatto che l’amministrazione non ha considerato, benché evincibile dall’attestazione di servizio, la precedente esperienza lavorativa alle dipendenze del Ministero della Giustizia come operatore giudiziario a tempo pieno e determinato nel periodo dal 29 marzo 2021 al 10 febbraio 2022. L’amministrazione avrebbe dovuto, a suo dire, procedere al cumulo dei periodi di servizio (32 mesi presso l’Ufficio del processo; 10 mesi e mezzo quale operatore giudiziario) per un totale di circa 42 mesi e mezzo. Tuttavia, secondo l’amministrazione, la riserva troverebbe applicazione soltanto in presenza di un’esperienza “ maturata nell’ambito di un rapporto di lavoro conseguente al superamento di una selezione pubblica bandita in conformità dell’art. 1, co. 4 e 5, lett. b), d.l. n. 80/2021”, e non, invece, ad una “generica tutela e valorizzazione dell’esperienza lavorativa del personale precario nel complesso delle pubbliche amministrazioni ”. (pag. 8 del ricorso). Rileva la ricorrente che delle norme in questione dovrebbe darsi un’interpretazione conforme a quanto stabilito dal legislatore della c.d. riforma Madia, che, al fine di superare il fenomeno del precariato, ha consentito di bandire concorsi ai quali possono partecipare soggetti che abbiano maturato un determinato periodo di anzianità alle dipendenze di qualsivoglia amministrazione e con cumulo dei periodi di servizio.
2.2. In via subordinata, la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di un secondo titolo di riserva (art. 1, comma 5 del bando) previsto in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito.
3. Si sono costituiti in giudizio le amministrazioni resistenti e il controinteressato NE AR.
3.1. Le amministrazioni hanno eccepito, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
4. Alla camera di consiglio del 3 febbraio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In primo luogo, va disattesa l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, posto che il riconoscimento (o il mancato riconoscimento) delle riserve incide sulla modulazione della graduatoria, atto sul quale il g.a. ha piena potestas iudicandi .
6. Nel merito, il ricorso non merita accoglimento.
6.1. Osserva il Collegio che nessuna operazione manipolativa dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 80/21 appare consentita, atteso che la disposizione fa chiaro ed esclusivo riferimento alle procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR (art. 4), esplicitando anche la ratio della riserva (art. 3). L’art. 3, infatti, esordisce affermando che la riserva spettante a chi abbia svolto 36 mesi di servizio è riconosciuta “ Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b) ”.
Risulta evidente, dunque, che non si è in presenza di una forma di stabilizzazione del precariato presso la p.a., bensì di una misura volta a non disperdere le risorse e le competenze acquisite mediante concorsi specifici e aventi una propria, autonoma, disciplina. Per tale ragione, nessuna analogia (al di là del chiaro dato normativo) è possibile in correlazione a diverse discipline dirette, al contrario, alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
Pertanto, nessun cumulo è praticabile con riguardo alle esperienze lavorative esposte dalla ricorrente nella domanda di partecipazione.
6.2. Neppure il titolo di riserva vantato in subordine può essere considerato. Infatti, emerge ex actis che la ricorrente non lo ha dichiarato nella domanda di partecipazione ma solo in un momento successivo, sicché opera il principio in forza del quale “ L'amministrazione non può valutare titoli che, seppure sussistenti, non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione ad un pubblico concorso. La soluzione si impone non solo sulla base del tenore letterale dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (secondo cui l'amministrazione procedente valuta i titoli preferenziali o i titoli di riserva nella nomina quando questi siano stati «già indicati nella domanda» di ammissione al concorso), ma anche per il convergere di ulteriori considerazioni; è stato sottolineato, infatti, che l'indicazione dei titoli in un momento successivo alla presentazione della domanda, e quindi quando il termine di presentazione sia scaduto, implicherebbe non tanto una regolarizzazione quanto un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati ” (T.A.R. Bari, sez. I, n. 733/25).
7. In conclusione, il ricorso va respinto, con spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle amministrazioni resistenti e del controinteressato, nella misura di € 500,00 ciascuno per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI TR, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
LE BE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE BE | RI TR |
IL SEGRETARIO