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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 14.3.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 121 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. STINGONE ROSARIO Parte_1
Appellante
e rappresentata e difesa dall'avv. Laura Controparte_1
Paladini
Appellata
nonché
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Giammaria
Appellata
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
8126/2024 del 08/07/2024
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
A seguito di ricorso monitorio depositato da il Parte_2
Tribunale di Roma emetteva, in data 13 aprile 2023, il decreto ingiuntivo n. 2403
1 notificato in data 18 aprile 2023, ordinando alla ed alla Parte_1 CP_3
in solido tra loro, il pagamento in favore della della somma di €
[...] CP_1
12.197,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo, nonché delle spese di lite liquidate in complessivi € 652,05 comprensive di spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo in data 26.05.2023 proponeva opposizione la chiedendo la revoca dello stesso. In subordine la parte Pt_1 chiedeva di essere tenuta indenne dalla . CP_2
In data 29.05.2023 proponeva autonoma e distinta opposizione anche la chiedendo di disporre, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., l'integrazione del Controparte_3 contradditorio nei confronti della e/o di essere comunque autorizzata, ai Parte_1 sensi degli artt. 106 e 107 c.p.c., alla chiamata in causa della predetta società; chiedeva quindi di accertare il proprio difetto di legittimazione e, in ogni caso, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2403/2023, in quanto illegittimo e, comunque, di accertare l'infondatezza del diritto di credito azionato nei confronti della stessa, nonché, in via subordinata, di condannare la a tenerla indenne e manlevarla Pt_1 dalla pretesa azionata dalla nei suoi confronti e per l'effetto condannare la CP_1 medesima società a rifonderle sia le integrali spese del presente giudizio sia ogni e qualsivoglia somma relativa ad una eventuale ulteriore condanna anche in via solidale.
Stante la connessione oggettiva e soggettiva, il Giudice disponeva la riunione dei due giudizi, autorizzando la chiamata in causa della formulata Pt_1 dalla . CP_2
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8126/2024 pubblicata in data
08/07/2024 revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la al Pt_1 pagamento del TFR a favore della per un importo di euro 11.810,70 oltre CP_1 spese legali.
Con atto depositato il 20.1.2025 impugna tale sentenza per aver Pt_1 erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza del 2023 n 25305) con la quale la Corte ha precisato che “Da quanto teste' esposto, e segnatamente dal combinato disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, e D.M. 30 gennaio 2007, art. 2, commi 2 e
4, si ricava anzitutto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria”.
La parte lamenta altresì la contraddittorietà della motivazione della sentenza tra la premessa logica per cui la dovrebbe compiere le attività Pt_1 necessarie per lo svincolo delle somme e la conclusiva condanna al pagamento.
Resisteva la eccependo in via preliminare la tardività CP_1 dell'appello e chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnativa. Resisteva del pari la che eccepiva anch'essa in via CP_2 preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività e reiterava tutte le allegazioni,
2 eccezioni e richieste formulate in primo grado, ivi compresa la domanda di manleva e garanzia formulata nei confronti della Pt_1
L'appello è inammissibile in quanto tardivo. Invero alla data del deposito del ricorso in appello, effettuato telematicamente in data 20.1.2025, risulta decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il giorno 8.7.2024, previsto dall'art. 327 c.p.c..
L'appello deve dunque ritenersi tardivo e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Deve inoltre darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di entrambe le parti appellate, delle spese del grado che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15 %, Iva se dovuta e Cpa come per legge, in favore di ciascuna delle due parti appellate;
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, 14.3.2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 14.3.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 121 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. STINGONE ROSARIO Parte_1
Appellante
e rappresentata e difesa dall'avv. Laura Controparte_1
Paladini
Appellata
nonché
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Giammaria
Appellata
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
8126/2024 del 08/07/2024
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
A seguito di ricorso monitorio depositato da il Parte_2
Tribunale di Roma emetteva, in data 13 aprile 2023, il decreto ingiuntivo n. 2403
1 notificato in data 18 aprile 2023, ordinando alla ed alla Parte_1 CP_3
in solido tra loro, il pagamento in favore della della somma di €
[...] CP_1
12.197,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo, nonché delle spese di lite liquidate in complessivi € 652,05 comprensive di spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo in data 26.05.2023 proponeva opposizione la chiedendo la revoca dello stesso. In subordine la parte Pt_1 chiedeva di essere tenuta indenne dalla . CP_2
In data 29.05.2023 proponeva autonoma e distinta opposizione anche la chiedendo di disporre, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., l'integrazione del Controparte_3 contradditorio nei confronti della e/o di essere comunque autorizzata, ai Parte_1 sensi degli artt. 106 e 107 c.p.c., alla chiamata in causa della predetta società; chiedeva quindi di accertare il proprio difetto di legittimazione e, in ogni caso, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2403/2023, in quanto illegittimo e, comunque, di accertare l'infondatezza del diritto di credito azionato nei confronti della stessa, nonché, in via subordinata, di condannare la a tenerla indenne e manlevarla Pt_1 dalla pretesa azionata dalla nei suoi confronti e per l'effetto condannare la CP_1 medesima società a rifonderle sia le integrali spese del presente giudizio sia ogni e qualsivoglia somma relativa ad una eventuale ulteriore condanna anche in via solidale.
Stante la connessione oggettiva e soggettiva, il Giudice disponeva la riunione dei due giudizi, autorizzando la chiamata in causa della formulata Pt_1 dalla . CP_2
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8126/2024 pubblicata in data
08/07/2024 revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la al Pt_1 pagamento del TFR a favore della per un importo di euro 11.810,70 oltre CP_1 spese legali.
Con atto depositato il 20.1.2025 impugna tale sentenza per aver Pt_1 erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza del 2023 n 25305) con la quale la Corte ha precisato che “Da quanto teste' esposto, e segnatamente dal combinato disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, e D.M. 30 gennaio 2007, art. 2, commi 2 e
4, si ricava anzitutto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria”.
La parte lamenta altresì la contraddittorietà della motivazione della sentenza tra la premessa logica per cui la dovrebbe compiere le attività Pt_1 necessarie per lo svincolo delle somme e la conclusiva condanna al pagamento.
Resisteva la eccependo in via preliminare la tardività CP_1 dell'appello e chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnativa. Resisteva del pari la che eccepiva anch'essa in via CP_2 preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività e reiterava tutte le allegazioni,
2 eccezioni e richieste formulate in primo grado, ivi compresa la domanda di manleva e garanzia formulata nei confronti della Pt_1
L'appello è inammissibile in quanto tardivo. Invero alla data del deposito del ricorso in appello, effettuato telematicamente in data 20.1.2025, risulta decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il giorno 8.7.2024, previsto dall'art. 327 c.p.c..
L'appello deve dunque ritenersi tardivo e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Deve inoltre darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di entrambe le parti appellate, delle spese del grado che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15 %, Iva se dovuta e Cpa come per legge, in favore di ciascuna delle due parti appellate;
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, 14.3.2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
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