Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 30/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1126/2021 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 4 maggio
2021
da
(P.I. ) rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, per mandato in calce al predetto atto di citazione, dagli avv. Massimiliano
Sinacori e Roberto Mete e presso il loro studio in Udine via Savorgnana n. 20 elettivamente domiciliata
- attrice -
contro
(P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla Controparte_1 P.IVA_2 comparsa di costituzione e risposta di data 24 giugno 2021, dall'avv. Thomas Brenner e presso il suo studio in Bolzano via Argentieri n. 18 elettivamente domiciliata
- convenuta -
e con la chiamata in causa di
(C.F. rappresentata e difesa, per mandati Controparte_2 P.IVA_3
Pagina 1 di 17
Gallo, Giulia Martucci e Filippo Arata e presso lo studio Bureau Plattner in Milano Galleria del Corso n. 1 elettivamente domiciliata
- terza chiamata -
Oggetto: vendita di cose mobili.
Causa iscritta a ruolo il 12 maggio 2021 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 dicembre 2024.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da foglio depositato telematicamente il 18 marzo 2024:
“Nel merito
1. Accertare l'inadempimento della convenuta per la vendita e la consegna di veicoli non utilizzabili per l'uso al quale erano destinati, a causa di un pericolo grave per utenti ed utilizzatori (aliud pro alio).
2. Conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
3. Condannare la convenuta alla restituzione del corrispettivo versato per i veicoli oggetto di contratto determinato in € 106.700,00 ed € 202.059,00 giusta fattura n. 353 e fattura n.
354 del 13.07.2018.
4. Determinare in termini economici il danno subito da per il mancato utilizzo dei CP_3
beni acquistati e ricevuti in data 26.06.2018 e in data 27.06.2018, e condannare
[...]
(già ) al risarcimento del danno suddetto nella misura ritenuta di CP_1 CP_4
giustizia.
5. Respingere le domande della convenuta e della terza chiamata, accertando e dichiarando che quest'ultima ha formulato domanda di condanna ex art. 96 cpc del tutto Parte irritualmente, in mancanza di contradditorio diretto con
In via istruttoria
Pagina 2 di 17 Si chiede ammettersi prova per testi, indicandosi responsabile del Testimone_1
Parte Parte settore ambiente responsabile settore verde pubblico Testimone_2 Tes_3
Parte
referente settore spazzamento e verde pubblico ,
[...] Testimone_4 Tes_5
nonché interrogatorio formale del sig. , legale rappresentante di Controparte_5 [...]
, sulle seguenti circostanze: CP_1
Parte 1. vero che in data 24 aprile 2018 il sig. , dipendente inviò ai referenti del Per_1
Comune di Pordenone informativa inerente un convegno “il diserbo sostenibile in ambito urbano” come da documento che le viene rammostrato (all.10)?
2. Vero che il 22 giugno il sig. preannunciò l'imminente consegna della macchina CP_5
spazzatrice e di quella per il diserbo ecologico, come da documento che viene rammostrato (all.11)?
Parte 3. Vero che in detta comunicazione era prevista la formazione dei dipendenti di che venne effettivamente svolta?
4. Vero che entrambe le macchine vennero utilizzate dalla consegna al fermo di settembre
2020, per adempiere alle obbligazioni assunte nei contratti in essere (rammostrare doc.17)?
5. Vero che il 12 settembre 2018 si tenne il convegno “il diserbo negli spazi urbani 2018” come da foglio informativo che viene rammostrato (all.12)?
6. Vero che il diserbo ecologico trovò il gradimento di oltre dieci amministrazioni locali del
Friuli Venezia Giulia, non risultando che altri offrissero in regione lo stesso servizio?
7. Vero che le macchine in contestazioni” [rectius: contestazione] “avevano dimensioni tali
(c.a. 1 metro cubo) da consentire l'accesso anche nelle vie più anguste del Comune di
Pordenone?
8. Vero che la possibilità di effettuare il diserbo ecologico e la pulizia con mezzi di dimensione così ridotta fu accolta con dichiarato gradimento dal Comune di Pordenone,
Parte che aveva fissato rigide prescrizioni nel contratto sottoscritto con (cfr all.17)?
Parte 9. Vero che fino a settembre 2020 non ricevette alcuna contestazione per il servizio prestato per il Comune di Pordenone?
Pagina 3 di 17 Parte 10. Vero che il 10 settembre 2020 il sig. inviò a mail la comunicazione CP_5 sulla pericolosità dei mezzi, limitandosi a prescrivere “prego comunicare al vostro CP_4 personale che utilizza i mezzi”, come da mail che viene rammostrata (all.13)?
Parte 11. Vero che il comunicato indicava “pericolo di morte e incolumità” e anche confrontatasi con il responsabile della sicurezza, , ha deciso di fermare le Testimone_4
macchine, chiedendo un immediato confronto con il sig. CP_5
12. Vero che lo stesso è stato contattato già in data 11 settembre 2020, CP_5
chiedendo allo stesso spiegazioni e un immediato intervento formativo ai dipendenti, come da documento che le viene rammostrato (all.14)?
13 Vero che il 14 settembre 2020 le parti si incontrarono, presenti il sig. per CP_5
Parte e i sig.ri , e per come da CP_4 Tes_2 Tes_3 Per_2 Tes_1 Tes_4
documento che Le viene rammostrato (all.14)?
14. Vero che in detto incontro il sig. rappresentò che non lo autorizzava a CP_5 CP_4
Parte fare formazione ai dipendenti di come da documento che le viene rammostrato
(all.14)?
15. Vero che in detto incontro il responsabile della sicurezza, , rappresentò Testimone_4
l'esigenza di tenere ferme le macchine fino a quando le stesse non fossero state modificate, perché il grave rischio evidenziato, consistente in imprevedibili accelerazioni delle macchine con rischio di morte per l'operatore e per i terzi, avrebbe comportato la Parte responsabilità di in ipotesi di evento nefasto, non assolvendo ai doveri del datore di lavoro l'applicazione di adesivi e del foglietto illustrativo del rischio?
16. Vero che venne quindi immediatamente rappresentata al sig. la decisione di CP_5
tenere ferme le macchine, fino alla messa in sicurezza delle stesse, con accorgimenti che impedissero anche in caso di omesso rispetto delle specifiche istruzioni del comunicato di pericolo, accelerazioni improvvise e non volute dei macchinari?
17. Vero che il sig. condivise tale scelta ma rappresentò che tale adempimento, CP_5
che non poteva in ogni caso garantire, avrebbe comportato il ritiro dei mezzi e la realizzazione di modifiche che avrebbero comportato tempi non prevedibili, indicati in due/sei mesi, e che non disponeva di macchine sostitutive, come da documento CP_4
Pagina 4 di 17 che viene rammostrato (all.14)?
Parte 18. Vero che il 15 settembre 2020 il dipendente di sig. informò i vertici Tes_1
aziendali della decisione concordata con il sig. per cui le macchine sarebbero CP_5 state ferme fino all'aggiornamento che avrebbe comportato “almeno quattro mesi”, come da mail che viene rammostrata (all.15)?
Parte 19. Vero che ha immediatamente verificato, con altre aziende specializzate, la possibilità di noleggiare macchine corrispondenti a quelle in contestazione, senza reperirne neppure una?
Parte 20. vero che ha quindi deciso di acquistare una nuova spazzatrice compatta e di eseguire il diserbo a mano, con personale dipendente?
21 Vero che, considerati i tempi di gara e fornitura, la nuova spazzatrice è stata disponibile dal maggio 2021, come da fattura che viene rammostrata (all.16)?
Lette le avverse memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, cpc si eccepisce l'inutilizzabilità di documenti redatti in lingua straniera, privi di traduzione asseverata e ci si oppone alle istanze di prova testimoniale e interrogatorio per le seguenti ragioni, chiedendo, nella denegata ipotesi di ammissione, prova contraria con i testi indicati a prova diretta.
Quanto alla memoria RC del 20 dicembre 2022:
sub.1 documentale;
sub.2 valutativo (spiegato a fondo);
sub.3 irrilevante;
sub.4 valutativo (subito colpito);
sub.5 irrilevante;
sub.6 documentale;
sub.7documentale;
Pagina 5 di 17 sub.8 documentale;
sub.9 da provarsi documentalmente;
sub.10 documentale;
sub.11 generico quanto a luogo, data e presenze;
sub.12, 13, 14, 15,16 irrilevanti;
sub.17 documentale;
sub.18 documentale;
sub.19 documentale;
sub.20, 21, 22 generici;
sub.24 irrilevante;
sub.25 documentale;
sub.26 irrilevante e generico.
Quanto alla memoria del 21 dicembre 2022: Per_3
sub.5 documentale;
sub.6 irrilevante;
sub.7, 8, 9, 10 documentali;
sub.11 documentale e valutativo;
sub.12, 13, 15 documentali;
sub.16 valutativo.
Si chiede disporsi:
- CTU volta ad accertare se gli accorgimenti proposti da per i problemi delle CP_4
macchine in contestazione, avrebbero o meno escluso la responsabilità del datore di
Pagina 6 di 17 lavoro in ipotesi di infortunio all'operatore o danni a terzi;
- CTU volta a verificare la congruità o meno (in tal caso quantificando il risarcimento) del Parte danno indicato da sia per l'inutilizzabilità delle macchine, sia per l'utilizzo del personale dipendente, sia per l'acquisto di nuova macchina.
In ogni caso
Spese di lite rifuse”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 13 marzo 2024:
“Il procuratore di parte convenuta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto pregia precisare le conclusioni come segue:
1. Rigettare in quanto infondate” [rectius: infondata] “in fatto ed in diritto ogni pretesa avversaria;
2. Per la denegata ipotesi di responsabilità della convenuta condannare la
[...]
a tenere indenne e manlevare la RC per quanto la stessa fosse P_ eventualmente tenuta a risarcire in favore dell'attrice.
In ogni caso:
3. con ogni conseguenza di legge ivi compresa la rifusione di spese, diritti ed onorari di lite;
in via istruttoria:
si insiste nell'ammissione di tutte le istanze istruttorie così come formulate in memoria 2 e memoria 3 ec” [rectius: ex] “art 183 CPC, con i testi ivi indicati”.
Per la terza chiamata: come da foglio depositato telematicamente il 21 marzo 2024:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito con riferimento alla chiamata in
Pagina 7 di 17 causa di in forza della clausola 5.3 dell'Accordo tramite la quale le Parti hanno P_
scelto il foro di Stoccarda come meglio illustrato al paragrafo 1 della presente comparsa e, per l'effetto, estromettere dal giudizio. P_
In via preliminare:
- accertare e dichiarare inesistente (o comunque nullo, invalido e/o inefficace) il supposto patto di manleva di cui alla clausola 4.3 dell'Accordo ai sensi del diritto tedesco e per l'effetto disporre con sentenza o, in subordine, con ordinanza, l'estromissione di P_
dal presente giudizio e/o comunque rigettare la chiamata in manleva nei suoi confronti, con relativa pronuncia sulle spese;
- in via gradata, accertare e dichiarare inapplicabile il supposto patto di manleva di cui alla clausola 4.3 dell'Accordo disciplinato dalla legge tedesca, ai sensi dell'art. 16 della Legge
n. 218/95 per contrarietà all'ordine pubblico e per l'effetto disporre con sentenza o, in subordine, con ordinanza, l'estromissione di dal presente giudizio e/o comunque P_
rigettare la chiamata in manleva nei suoi confronti, con relativa pronuncia sulle spese;
- in via ulteriormente gradata, per il caso che ritenga applicabile all'Accordo il diritto italiano, accertare e dichiarare inesistente, nullo, invalido e/o inefficacie il supposto patto di manleva di cui alla clausola 4.3 dell'Accordo per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e per mancanza dell'indicazione dell'importo massimo garantito per l'effetto disporre con sentenza o, in subordine, con ordinanza, l'estromissione di dal P_
presente giudizio e/o comunque rigettare la chiamata in manleva nei suoi confronti, con relativa pronuncia sulle spese.
Nel merito, in via principale:
- rigettare ogni avversaria pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto;
- condannare ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno determinato d'ufficio in Parte_1
via equitativa per lite temeraria;
- condannare ex art. 96 c.p.c. per aver artatamente offerto una Controparte_1
traduzione errata e a proprio vantaggio di documenti redatti in lingua straniera e prodotti in giudizio;
Pagina 8 di 17 - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande
Parte Con di e della domanda di manleva spiegata da determinare e limitare il quantum del risarcimento in considerazione dell'utilizzo continuativo giornaliero dei Veicoli per oltre due anni come dichiarato dall'attrice.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e accessori di legge.
Ci si oppone alla richiesta di CTU formulata da parte attrice poiché del tutto indeterminata e meramente esplorativa.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e replicare, anche in via istruttoria, nell'ambito degli scritti difensivi finali e riservato ogni altro diritto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice Parte_1
Parte (di seguito solo attrice o ha evocato avanti al Tribunale di
[...]
Pordenone la convenuta (di seguito anche solo convenuta o RC), al fine Controparte_1
di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Nel merito
1. Accertare l'inadempimento della convenuta per la vendita e la consegna di veicoli non utilizzabili per l'uso al quale erano destinati, a causa di un pericolo grave per utenti ed utilizzatori (aliud pro alio).
2. Conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
3. Condannare la convenuta alla restituzione del corrispettivo versato per i veicoli oggetto di contratto determinato in € 106.700,00 ed € 202.059,00 giusta fattura n. 353 e fattura n.
354 del 13.07.2018.
4. Determinare in termini economici il danno subito da per il mancato utilizzo dei CP_3
beni acquistati e ricevuti in data 26.06.2018 e in data 27.06.2018, e condannare
[...]
(già ) al risarcimento del danno suddetto nella misura ritenuta di CP_1 CP_4
giustizia.
Pagina 9 di 17 In via istruttoria
Si chiede fin d'ora ammissione di CTU contabile nel caso in cui il G.I la ritenesse indispensabile per la quantificazione economica del danno subito dalla attrice per mancato utilizzo dei veicoli.
Si chiede ammissione di interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e per testi in ordine a quanto esposto in narrativa ed in particolare in punto pericolosità e necessità di fermo dei mezzi, con riserva di meglio capitolare.
Riservato ogni ulteriore mezzo istruttorio.
In ogni caso spese di lite rifuse”.
Parte
A sostegno di tali domande, ha dedotto:
- che, in quanto società a partecipazione pubblica dedita allo svolgimento di servizi essenziali, tra i quali la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani, lo spazzamento e la pulizia di strade e la gestione di centri di smaltimento, aveva affidato ad ora Controparte_6 [...]
la fornitura di “veicoli multifunzione” per il diserbo ecologico ed attività di CP_1
sfalcio;
- che i beni così acquistati le erano stati consegnati in data 26 giugno 2018 ed in data 27 giugno 2018;
- che la convenuta aveva emesso le fatture n. 353 e n. 354 del 13 luglio 2018, per un costo d'acquisto pari, rispettivamente ad € 106.700,00 e ad € 202.059,00 oltre Iva;
- che i mezzi, non presentando vizi visibili alla consegna, erano stati immediatamente impiegati;
- di aver corrisposto il dovuto alla venditrice a mezzo bonifici di data 27 settembre 2018, per l'importo complessivo di € 308.759,00;
- che con comunicazione pervenuta il 10 settembre 2020 la convenuta le aveva esposto un “pericolo di morte e incolumità” per operatori ed utenti derivante dall'utilizzo dei predetti veicoli, disponendone il fermo immediato per il ritiro e l'aggiornamento;
Pagina 10 di 17 - che all'immediato fermo dei veicoli aveva fatto seguito l'incontro del 14 settembre 2020, nel corso del quale il dr. (rectius: , in rappresentanza di (ora Per_4 CP_5 CP_4
RC), aveva previsto un tempo di 5/6 mesi dal ritiro dei mezzi per il ripristino degli stessi;
- che, tuttavia, tale termine, quand'anche fosse stato rispettato dalla convenuta per il rispristino dei veicoli, sarebbe stato, comunque, incompatibile con le esigenze di essa attrice, soggetta a quotidiani adempimenti per obblighi assunti con enti pubblici. Un tanto poiché i predetti veicoli multifunzione avrebbero dovuto restare completamente fermi ed inutilizzati, non potendo assolvere alla funzione per la quale erano stati acquistati ed, anzi, esponendo, in caso di utilizzo, l'operatore ad un pericolo grave per sé e per gli altri. Gli stessi, quindi risultavano di fatto inutilizzabili, non potendo adempiere nemmeno ad un utilizzo parziale o temporaneo, ma riportando un serio vizio in sicurezza;
- che l'impossibilità di impiegarli, quotidianamente, per l'adempimento delle obbligazioni assunte, le aveva imposto la necessità di reperire immediatamente nuovi veicoli;
- di aver messo a disposizione di (ora RC) i veicoli suddetti per il ritiro e chiesto, CP_4 attesa l'integrazione dei presupposti della fattispecie di aliud pro alio ai sensi dell'art. 1497
c.c., il conseguente integrale rimborso del prezzo versato;
- di aver inviato con pec del 13 ottobre 2020 formale diffida ad HO (ora RC) per la risoluzione del contratto per inadempimento e la restituzione del corrispettivo;
- che, poiché i beni compravenduti, pur mantenendo la loro identità complessiva, presentavano vizi o caratteristiche tali da renderli praticamente del tutto inservibili, ovvero difettavano delle qualità necessarie per assolvere alla loro naturale funzione economico- sociale, ricorrevano i presupposti della consegna di aliud pro alio, conseguendone il proprio diritto a chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del corrispettivo pagato, oltre al risarcimento dei danni.
1.2 La convenuta, nel costituirsi contestando integralmente quanto dedotto e prodotto dall'attrice e chiedendo per tuziorismo difensivo di essere autorizzata a citare in manleva, in forza del § 4 dell'accordo del 23/24 novembre 2020 siglato fra le società interessate,
(già ), presso cui aveva a propria volta Controparte_2 Controparte_7
acquistato i macchinari in oggetto, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
Pagina 11 di 17 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, contrariis reiectis,
In via preliminare:
voglia il Giudice autorizzare la chiamata in causa ex art 269 cpc della Controparte_8
con sede in D-72768 Reutlingen (Germania), Mahdenstr. 8, HRB 727987, in
[...]
persone del legale rapp. p.t. quale responsabile per specifici accordi inter partes sia quale società costruttrice e produttrice dei mezzi con richiesta di spostamento CP_4 dell'udienza con decreto concedendo termine alla convenuta per la notifica di atto e ordinanza anche alla terza chiamata a cura del convenuto.
Nel merito:
1. Rigettare in quanto infondate” [rectius: infondata] “in fatto ed in diritto ogni pretesa avversaria;
2. Per la denegata ipotesi di responsabilità della convenuta condannare la
[...]
a tenere indenne e manlevare la RC per quanto la stessa fosse P_ eventualmente tenuta a risarcire in favore dell'attrice.
In ogni caso:
3. con ogni conseguenza di legge ivi compresa la rifusione di spese, diritti ed onorari di lite;
In via istruttoria la convenuta:
A) chiede l'ammissione di prova per testi nonché per interpello formale sui capitoli di prova di cui in narrativa, che eventualmente verranno ancora riformulati, anteponendo ai singoli quesiti la formula “è vero che…?”.
Testi e ulteriori capitoli di prova e ogni altra istanza istruttoria riservata”.
1.3 Autorizzata dal Giudice cui era stata originariamente assegnata la presente causa la chiamata in causa di (di seguito solo terza chiamata o Controparte_2
, all'udienza del 21 gennaio 2022 questo Giudice (frattanto nominato in P_
sostituzione del primo Istruttore), atteso il mancato rispetto termini minimi a comparire, ha differito il processo all'udienza del 21 ottobre 2022, assegnando alla convenuta termine
Pagina 12 di 17 perentorio sino al 15 aprile 2022 per il rinnovo della notifica alla terza chiamata.
i è, quindi, costituita, concludendo nei seguenti, testuali, termini: CP_9
“Voglia l'On.le Tribunale di Pordenone, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale
Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito con riferimento alla chiamata in causa di in forza della clausola 5.3 dell'Accordo tramite la quale le Parti hanno P_
scelto il foro di Stoccarda come meglio illustrato al paragrafo 1 della presente comparsa e, per l'effetto, estromettere dal giudizio. P_
In via preliminare
Accertare e dichiarare inesistente (o comunque nullo, invalido e/o inefficace) il supposto patto di manleva di cui alla clausola 4.3 dell'Accordo ai sensi del diritto tedesco e per l'effetto disporre con sentenza o, in subordine, con ordinanza, l'estromissione di P_
dal presente giudizio e/o comunque rigettare la chiamata in manleva nei suoi confronti, con relativa pronuncia sulle spese.
In via gradata, accertare e dichiarare inapplicabile il supposto patto di manleva di cui alla clausola 4.3 dell'Accordo disciplinato dalla legge tedesca, ai sensi dell'art. 16 della Legge
n. 218/95 per contrarietà all'ordine pubblico e per l'effetto disporre con sentenza o, in subordine, con ordinanza, l'estromissione di dal presente giudizio e/o comunque P_
rigettare la chiamata in manleva nei suoi confronti, con relativa pronuncia sulle spese.
In via ulteriormente gradata, per il caso che ritenga applicabile all'Accordo il diritto italiano, accertare e dichiarare inesistente, nullo, invalido e/o inefficacie il supposto patto di manleva di cui alla clausola 4.3 dell'Accordo per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e per mancanza dell'indicazione dell'importo massimo garantito per l'effetto disporre con sentenza o, in subordine, con ordinanza, l'estromissione di dal P_
presente giudizio e/o comunque rigettare la chiamata in manleva nei suoi confronti, con relativa pronuncia sulle spese.
Nel merito
Pagina 13 di 17 - In via principale, rigettare ogni avversaria pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto;
- Condannare ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno determinato d'ufficio Parte_1
in via equitativa per lite temeraria.
- Condannare ex art. 96 c.p.c. per aver artatamente offerto una Controparte_1
traduzione errata e a proprio vantaggio di documenti redatti in lingua straniera e prodotti in giudizio.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande
Parte Con di e della domanda di manleva spiegata da determinare e limitare il quantum del risarcimento in considerazione dell'utilizzo continuativo giornaliero dei Veicoli per oltre due anni come dichiarato dall'attrice.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per Legge.
Ci si oppone alla richiesta di CTU formulata da parte attrice poiché del tutto indeterminata a meramente esplorativa”.
In estrema sintesi, la terza chiamata:
- ha eccepito l'incompetenza del Giudice adito, avendo i contraenti specificamente pattuito che per qualsivoglia controversia derivante dall'accordo concluso sarebbe stato competente, ai sensi della clausola 5.3, il Tribunale di Stoccarda;
- ha evidenziato l'inesistenza, nullità, inefficacia e/o invalidità del fatto costitutivo su cui si fondava la domanda della convenuta nei propri riguardi, ossia della supposta (dalla convenuta stessa) clausola di manleva contenuta nel § 4.3 del predetto accordo;
- ha precisato che, in ogni caso, il patto di manleva non avrebbe potuto trovare applicazione nel presente procedimento ex art. 16 della legge n. 218/1995 per palese contrarietà all'ordine pubblico, ossia per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'ammontare massimo di assunzione del debito;
- ha osservato che, anche a ritenere applicabile il diritto italiano (sebbene l'accordo fosse stato dalle parti inequivocabilmente sottoposto alla legge tedesca ex clausola 5.2), il titolo su cui RC fondava la pretesa di manleva era inesistente o comunque nullo, invalido e/o
Pagina 14 di 17 inefficace per indeterminatezza e/o indeterminabilità del suo oggetto;
- ha rilevato di essersi limitata nel settembre 2020 ad aggiornare le istruzioni per l'uso e la guida in sicurezza dei propri veicoli, senza diramare alcun ordine (né consiglio) di fermo
Parte immediato dei mezzi, la cui decisione, pertanto, era stata assunta da in totale autonomia;
- ha sostenuto sia l'assenza di aliud pro alio, dovendosi in subordine limitare il quantum preteso in considerazione dell'utilizzo continuativo giornaliero dei mezzi da parte dell'attrice per oltre due anni, sia, e ad ogni buon conto, anche delle fattispecie del vizio redibitorio o della mancanza delle qualità promesse o essenziali nella vendita dei veicoli in questione;
- ha escluso ogni propria responsabilità quale costruttrice e/o produttrice e, comunque, la
Parte Contr propria estraneità al rapporto fra e
1.5 Autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., da ultimo, all'udienza del 3 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto Parte del contendere ed attenendosi all'unica domanda che ha inteso proporre avanti a questo Tribunale (risoluzione del contratto di compravendita dei due veicoli multifunzione a marchio per consegna, da parte della convenuta, di aliud pro alio), non resta che CP_4 affermarne l'infondatezza.
Orbene, come va da tempo affermando la Suprema Corte (cfr., fra le più recenti,
Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 13214 del 14 maggio 2024), “In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita”.
Nella specie, invece, è la stessa attrice a riconoscere sin dalla citazione di aver da
Pagina 15 di 17 giugno 2018 sino a settembre 2020 adibito i mezzi comprati dalla convenuta allo specifico uso per cui li aveva acquistati;
dopo di allora, infatti, essa chiarisce di aver fermato i veicoli, poiché aveva ricevuto il 10 settembre 2020 una comunicazione, ove (come si legge in citazione) “ (ora ” aveva esposto “un pericolo di morte e CP_4 CP_1 incolumità per operatori ed utenti derivante dall'utilizzo dei predetti veicoli”.
Andando, tuttavia, ad esaminare tale comunicazione nel suo complessivo contenuto, vieppiù collocandola nel contesto temporale in cui la stessa è stata formata
(recente acquisto, da parte del gruppo delle quote già di proprietà di P_ _7
, se ne ricava, con ogni evidenza e, dunque, senza soffermarsi sulle sole frasi che
[...]
l'attrice ha estrapolato, ritrascrivendole nella sua comparsa conclusionale, che la
“campagna di sicurezza”, promossa dalla nuova compagine societaria, non era stata dettata dalla necessità di avvisare gli acquirenti che i mezzi di che trattasi erano
Parte
“inservibili” (come scrive nella stessa comparsa conclusionale), ma era finalizzata unicamente a sensibilizzare gli utenti finali ad attenersi scrupolosamente alle corrette regole di guida, in sicurezza, dei mezzi stessi, regole in detta comunicazione dettagliatamente descritte.
Per la dirimente ragione che precede, in cui resta assorbita ogni altra questione, la domanda attorea va, pertanto, respinta.
2.2 L'attrice, in quanto soccombente, va condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta, spese che vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione, quanto alle fasi di studio ed introduttiva, dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi per lo scaglione di valore dichiarato in citazione, e con applicazione, quanto alla sola fase decisionale richiesta nella notula dimessa, dei criteri minimi
(considerato il contenuto - meramente riproduttivo delle difese già articolate - degli scritti finali).
La medesima attrice, questa volta in applicazione del principio di causalità, va, infine, condannata a rifondere pure le spese processuali sopportate da la cui P_
chiamata in manleva, ad opera di RC, si è resa necessaria per il denegato accoglimento
Parte delle domande azionate da tali spese andranno analogamente liquidate per le fasi di studio ed introduttiva secondo i sopra indicati criteri medi e per le fasi di trattazione e decisionale secondo quelli minimi, in ragione della attività difensiva in concreto svolta in
Pagina 16 di 17 termini genuinamente innovativi.
Non ricorrono, invece, i presupposti per l'ulteriore condanna dell'attrice per responsabilità aggravata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dall'attrice, dichiarando per l'effetto assorbita ogni altra questione;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata, spese che liquida, in favore della convenuta, in € 8.964,00 per compenso ed, in favore della terza chiamata, in € 14.170,00 per compenso, il tutto oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 30 gennaio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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