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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2745/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16627/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002179321117966111 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2823/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/accoglimento del ricorso
Resistente/rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento in quanto illegittimamente emessa in assenza della notifica degli atti prodromici , per essere inoltre il credito tributario prescritto.
Si costituiva l'Agente della Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso in quanto in precedenza era stato, tra l'altro, notificato al contribuente nel corso dell'anno 2023 una comunicazione di fermo amministrativo che non era stata impugnata e pertanto la pretesa impositiva si era consolidata e nessuna prescrizione si era verificata.
Con successive memorie parte ricorrente contestava la validità della notifica del fermo amministrativo e l'agente della riscossione la corretezza del proprio operato.
All'odierna udienza la causa era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come risulta dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo telaio VGALH18WXCS003835 tg. Targa_1 nel 2012 è stato notificato direttamente dall'Agente a mezzo del servizio postale, con lettera raccomandata, a quello che risulta essere, dalla documentazione prodotta dalla parte attrice, l'indirizzo della ricorrente ovvero Indirizzo_1 Bacoli. La notifica si è perfezionata quindi l'11.12.2023 a seguito di compiuta giacenza, atteso che è stata lasciata una comunicazione all'indirizzo del contribuente, decorsi i dieci giorni dal deposito dell'avviso . Orbene pur conoscendo l'esistenza di un diverso orientamento di merito questo Giudice ritiene condivisibili le conclusioni di cui all'Ordinanza del 28/05/2020 n. 10131/5 dellaCorte di cassazione che ha ritenuto valida la notifica dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate eseguita direttamente a mezzo del servizio postale (legge n. 146/1998), anche se al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto. In tale ipotesi, infatti, la notifica si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dal deposito dell'avviso nella cassetta postale. In particolare, la Corte di Cassazione afferma che, al soggetto abilitato alla notificazione con modalità semplificata, ovvero senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, non si applica l'art. 8 della legge 890/1982 che prevede l'invio della seconda raccomandata informativa contenente l'avviso di giacenza.
Ogni questione relativa quindi alla mancata notifica di atti prodromici o di prescrizione risulta in questa sede inammissibile in quanto la pretesa tributaria si è consolidata a seguito della mancata impuganzione del provvedimento di fermo mentre in questa fase possono quindi essere fatti valere solo motivi di nullità relativi all'atto impugnato. Attesa la novità della questione trattata in relazione alla validità della notifica ci sono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16627/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002179321117966111 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2823/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/accoglimento del ricorso
Resistente/rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento in quanto illegittimamente emessa in assenza della notifica degli atti prodromici , per essere inoltre il credito tributario prescritto.
Si costituiva l'Agente della Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso in quanto in precedenza era stato, tra l'altro, notificato al contribuente nel corso dell'anno 2023 una comunicazione di fermo amministrativo che non era stata impugnata e pertanto la pretesa impositiva si era consolidata e nessuna prescrizione si era verificata.
Con successive memorie parte ricorrente contestava la validità della notifica del fermo amministrativo e l'agente della riscossione la corretezza del proprio operato.
All'odierna udienza la causa era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come risulta dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo telaio VGALH18WXCS003835 tg. Targa_1 nel 2012 è stato notificato direttamente dall'Agente a mezzo del servizio postale, con lettera raccomandata, a quello che risulta essere, dalla documentazione prodotta dalla parte attrice, l'indirizzo della ricorrente ovvero Indirizzo_1 Bacoli. La notifica si è perfezionata quindi l'11.12.2023 a seguito di compiuta giacenza, atteso che è stata lasciata una comunicazione all'indirizzo del contribuente, decorsi i dieci giorni dal deposito dell'avviso . Orbene pur conoscendo l'esistenza di un diverso orientamento di merito questo Giudice ritiene condivisibili le conclusioni di cui all'Ordinanza del 28/05/2020 n. 10131/5 dellaCorte di cassazione che ha ritenuto valida la notifica dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate eseguita direttamente a mezzo del servizio postale (legge n. 146/1998), anche se al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto. In tale ipotesi, infatti, la notifica si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dal deposito dell'avviso nella cassetta postale. In particolare, la Corte di Cassazione afferma che, al soggetto abilitato alla notificazione con modalità semplificata, ovvero senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, non si applica l'art. 8 della legge 890/1982 che prevede l'invio della seconda raccomandata informativa contenente l'avviso di giacenza.
Ogni questione relativa quindi alla mancata notifica di atti prodromici o di prescrizione risulta in questa sede inammissibile in quanto la pretesa tributaria si è consolidata a seguito della mancata impuganzione del provvedimento di fermo mentre in questa fase possono quindi essere fatti valere solo motivi di nullità relativi all'atto impugnato. Attesa la novità della questione trattata in relazione alla validità della notifica ci sono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE.