Sentenza breve 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 29/04/2026, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00973/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00638/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NT
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2026, proposto da
LT AL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4D450846F, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione NT, non costituita in giudizio;
S.C.R. NT s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Mariano Protto, Alessia Quilico e Irene Grossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Hc Hospital Consulting Spa, Mte Medical Technology And Engineering S.r.l. - Mte S.r.l. e Philips Spa, non costituite in giudizio;
YG s.p.a., Società con socio unico, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
Consorzio Mediterraneo (Co.Med.), rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Nilo e Marco Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previo accoglimento dell’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.,
- della determinazione del Direttore Appalti R. 0000068 del 02.03.2026, nella parte in cui dispone di approvare i verbali e gli esiti delle operazioni di gara e di aggiudicare il Lotto 4 (CIG: B4D450846F) al RTI YG S.p.A. / H.C. Hospital Consulting S.p.A.;
- della nota della Stazione appaltante prot. n. c_scrp.scrpspa.Registro Ufficiale.U.0003748.03-03-2026, avente ad oggetto “Gara regionale centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie presenti presso le Aziende del servizio sanitario della Regione NT (gara CR n. 084-2024). Lotto 4 - Comunicazione aggiudicazione ex art. 90 comma 1, lett. b) e comunicazione ex art. 36 comma 3 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.”;
- della proposta di aggiudicazione;
- di tutti i verbali di gara, nelle parti censurate in narrativa;
- del bando, del disciplinare di gara e dei relativi allegati, nelle parti censurate in narrativa;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti.
nonché per la declaratoria di inefficacia
della convenzione, ove medio tempore stipulata, e degli ordinativi di fornitura, ove nelle more già attivati,
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione della procedura di gara di cui si tratta, con riferimento al Lotto 4 di interesse, in favore della ricorrente e il subentro della stessa nella relativa convenzione e nei contratti attuativi, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione degli illegittimi provvedimenti impugnati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di YG S.p.A., Consorzio Mediterraneo (Co.Med.) e S.C.R. NT S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. GI UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
CR NT, con determina n. 400 del 13.12.2024, ha disposto l’affidamento del servizio di gestione delle tecnologie sanitarie. Ad esito della procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’appalto, in relazione al lotto n. 4, è stato aggiudicato al RTI YG; LT AL s.p.a. si è invece collocata al secondo posto della graduatoria.
La stazione appaltante, con determina del 2.3.2026, nell’approvare i verbali di gara ha infatti disposto l’aggiudicazione a favore di YG.
Avverso tali provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:
1)violazione degli artt. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, 46 bis del d.lgs. n. 198/2006 e 5 della legge n. 162/2021;
2) violazione degli artt. 1, 2 e 108 del d.lgs. n. 36/2023.
Si sono costituite in giudizio YG s.p.a., S.C.R. NT e il Consorzio Mediterraneo.
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2026 la causa è stata posta in decisione.
IR
1.La difesa della ricorrente ha dichiarato, nell’odierna camera di consiglio, di rinunciare alla domanda cautelare, come da verbale.
Il Presidente ha invece preannunciato alle parti la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
Invero, la rinuncia alla domanda cautelare esonera il giudice dal pronunciarsi su questa, ma non gli sottrae la facoltà di decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata (Cons. Stato, III, 20.10.2021, n. 7045; Cons. Stato, V, 28.7.2015, n. 3718).
2. Ciò premesso, entrando nel merito della trattazione della causa, valgono le seguenti considerazioni.
Con il primo motivo la ricorrente, in dichiarato possesso della certificazione della parità di genere (documento n. 5 allegato all’impugnativa), contesta il disciplinare di gara in quanto omette di prevedere un criterio premiante per le imprese che adottino politiche favorenti la parità di genere comprovate a mezzo dell’idonea certificazione.
La censura non può essere accolta.
Gli altri operatori collocati nella graduatoria possiedono la certificazione della parità di genere; soprattutto rileva la circostanza che ne sia in possesso l’aggiudicataria (si vedano i documenti n. 6, 7 e 8 depositati in giudizio da S.C.R. NT nonché i documenti n. 5 e 6 prodotti da YG).
Ne deriva che l’omessa previsione dell’invocato criterio premiale non ha inciso sulla graduatoria di gara; in altri termini, l’inserimento di detto criterio nella lex specialis di gara non avrebbe sovvertito la graduatoria conclusiva (né avrebbe determinato una diversa aggiudicazione), in quanto tutti i concorrenti avrebbero potuto ottenere lo stesso punteggio aggiuntivo in riferimento alla certificata parità di genere, talché non è prospettabile alcuna possibilità, per la deducente, di ottenere l’utilità richiesta in esito alla ambita riedizione della gara (TAR Sicilia, Palermo, II, 4.3.2026, n. 561).
Ciò posto, depongono per l’infondatezza della doglianza sia il principio di conservazione degli atti giuridici, sia il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 (TAR Lombardia, Milano, II, 6.2.2026, n. 604).
3. Con la seconda doglianza la ricorrente deduce che i criteri di aggiudicazione applicati nel caso in esame non rispondono alla finalità di individuare la migliore offerta, in quanto la valutazione tecnica è stata affidata in via prevalente a meccanismi automatici (criteri quantitativi e tabellari), con la conseguenza che offerte tecniche diverse tra loro hanno ottenuto su molti criteri lo stesso punteggio, tanto più che la strutturazione del punteggio, per la maggior parte dei criteri, si basa sulla mera dichiarazione del concorrente di proporre ulteriore personale, un minor tempo di intervento e/o un aumento della percentuale di risoluzione dei guasti senza verifica, in sede di gara, sulla sostenibilità delle prestazioni aggiuntive.
L’assunto non è condivisibile.
L’esponente, con la censura in esame, opera un indistinto riferimento ai criteri di valutazione, accomunati nella loro asserita illegittimità derivante dalla qualificazione come “criteri tabellari e di tipo quantitativo”.
Tuttavia il disciplinare di gara introduce un’analitica distinzione dei vari parametri di valutazione e abbina a ciascuno di essi l’attribuibilità di punteggi discrezionali (il cui coefficiente è stabilito in ragione della discrezionalità della commissione giudicatrice), quantitativi (il cui coefficiente è determinato mediante formula matematica) o tabellari (attribuiti in base all’offerta o alla mancata offerta di quanto richiesto).
Il giudizio discrezionale è previsto in relazione all’organizzazione del servizio sul verosimile e ragionevole presupposto che, in relazione ad essa, non sono prevedibili elementi numerici identificanti il minore o il maggiore pregio dell’offerta: la valutazione discrezionale trova spazio su aspetti dell’iniziativa imprenditoriale che mal si attaglierebbero ad una valutazione quantitativa o tabellare (aspetti come, ad esempio: tipologia di materiale in magazzino, contatti diretti coi produttori, tipologia e criticità delle apparecchiature, tipologie di intervento, completezza e praticità d’uso di strumenti e procedure, interoperabilità degli strumenti informatici, ecc. -si veda l’allegato n. 2 al disciplinare di gara-).
Gli altri criteri di valutazione sono abbinati dalla lex di gara a elementi dell’offerta che effettivamente si prestano a una valutazione quantitativa (tempi di esecuzione dei servizi, percentuale di risoluzione dei guasti, quantità aggiuntiva dei muletti, estensione dell’orario di servizio, aumento del personale) o tabellare (minor tempo di intervento nel tempo I, possesso della certificazione ISO/IEC 27001).
Pertanto, non risultano criteri di aggiudicazione che disattendano la finalità di individuare la migliore offerta o inappropriati.
4. Del resto, l’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 affida all’ampia discrezionalità della stazione appaltante la predeterminazione dei criteri di aggiudicazione, che devono essere connessi all’oggetto dell’appalto e consentire un confronto concorrenziale sui profili tecnici. Ciò non esclude che possa trattarsi di parametri di valutazione quantitativi di applicazione automatica.
Nel caso di specie la discrezionalità di cui si è avvalsa l’amministrazione nella scelta dei criteri di valutazione risulta immune da profili di illogicità, irragionevolezza o sviamento, in quanto ciascuna delle previste tipologie di punteggio (discrezionale, quantitativa e tabellare) è abbinata ad una specifica caratteristica che ben si presta a quel tipo di valutazione.
Infatti, come visto, i triplici criteri applicati sono coerenti con i vari profili dell’appalto in questione. Inoltre, il fatto che sia rinviata ad una fase successiva all’aggiudicazione la verifica di quanto dichiarato dai concorrenti in relazione ad alcuni criteri risponde all’esigenza della celerità delle operazioni di gara e, comunque, la verifica di aspetti attinenti all’esecuzione dell’appalto trova la sua appropriata collocazione nella fase post aggiudicazione.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo quanto a S.C.R. NT s.p.a. e a YG s.p.a.; sussistono invece giusti motivi per compensarle nei confronti del Consorzio CO. MED., considerato che la sua difesa si è limitata alla formale costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere a YG s.p.a. e a S.C.R. NT s.p.a. la somma di euro 2.500 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge, per ciascuna; spese compensate nei confronti del Consorzio CO.MED..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI UC, Presidente, Estensore
Savio Picone, Consigliere
Marco Costa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI UC |
IL SEGRETARIO