TAR Torino, sez. II, sentenza breve 29/04/2026, n. 973
TAR
Sentenza breve 29 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, 46 bis del d.lgs. n. 198/2006 e 5 della legge n. 162/2021

    La censura non è accolta poiché l'omessa previsione del criterio premiante non ha inciso sulla graduatoria di gara, dato che anche l'aggiudicataria possiede la certificazione. L'inserimento di tale criterio non avrebbe sovvertito la graduatoria.

  • Rigettato
    Violazione artt. 1, 2 e 108 del d.lgs. n. 36/2023

    L'assunto non è condivisibile in quanto il disciplinare di gara distingue analiticamente i parametri di valutazione, abbinando a ciascuno punteggi discrezionali, quantitativi o tabellari. Il giudizio discrezionale è previsto per aspetti dell'iniziativa imprenditoriale che non si prestano a valutazioni quantitative. I criteri quantitativi e tabellari sono abbinati a elementi dell'offerta che si prestano a tale tipo di valutazione. La discrezionalità amministrativa nella scelta dei criteri è immune da profili di illogicità, irragionevolezza o sviamento. Il rinvio alla fase successiva all'aggiudicazione per la verifica di quanto dichiarato in relazione ad alcuni criteri risponde all'esigenza di celerità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza breve 29/04/2026, n. 973
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 973
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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