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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/11/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1003/2023
Verbale di udienza del 25/11/2025
E' presente per la parte ricorrente l'avv. Musto, che si riporta all'atto introduttivo e chiede l'accoglimento di tutte le domande e richieste ivi formulate con la precisazione che la carta docente è domandata con riferimento alle annualità 2020/2021 e 2021/2022, trattandosi di mero errore materiale l'indicazione delle annualità 2021/2022 e 2022/2023 riportate nelle conclusioni. Precisa che il 18/11/2025 è stato depositato il contratto di lavoro della docente a tempo determinato che dimostra l'attuale inserimento nel sistema scolastico. Chiede pertanto la decisione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procurator presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 25/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1003/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. VITTORIA MUSTO, presso il cui indirizzo PEC è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. indicato: , in persona dei legali
[...] P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, (indirizzo Controparte_1
PEC indicato: ; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/04/2023 la parte in epigrafe indicata, docente attualmente inserita nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza della provincia di Avellino, adiva il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo: “1) IN VIA
PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28
2 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22 e
2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e per l'effetto condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta Controparte_1
“Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre
2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , Controparte_1 dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il ad Controparte_1 assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)
l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. 3) Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto in forza di plurimi contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici:
3 - A.s. 2020/2021: dal 25.2.2021 al 5.3.2021; dal 6.3.2021 al 10.3.2021; dall'11.3.2021 al
12.3.2021; dal 13.3.2021 al 19.3.2021; dal 20.3.2021 al 27.3.2021; dal 13.4.2021 al 7.5.2021; dall'8.5.2021 all'8.6.2021;
- A.s. 2021/2022: dal 4.10.2021 al 15.10.2021; dal 18.10.2021 al 30.10.2021; dal 31.10.2021 al 29.11.2021; dal 30.11.2021 al 22.12.2021; dal 10.1.2022 all'8.2.2022; dal 9.2.2022 al
7.3.2022; dall'8.3.2022 al 22.3.2022; dal 23.3.2022 al 31.3.2022; dall'1.4.2022 al 30.4.2022; dall'1.5.2022 al 30.5.2022; dal 31.5.2022 al 30.6.2022.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti dimostrando di essere inserito nel sistema scolastico.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , CP_1 evidenziando che la docente era stata destinataria solo di supplenze brevi e saltuarie.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; nel merito, rigettare l'avverso ricorso in quanto la docente Pt_1
risulta essere stata destinataria solo di supplenze brevi e saltuarie, come si evince
[...] dall'interrogazione al DI (sistema informativo dell'istruzione) (cfr. allegato n. 1); in subordine e sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
4 Con note scritte depositate in data 10.10.2024 la parte ricorrente precisava che per mero errore materiale nelle conclusioni del ricorso veniva erroneamente riportato l'anno scolastico 2022/2023 in luogo dell'anno scolastico 2020/2021.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo,
a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del
Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 /
Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
5 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto
6 all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
5. Le suesposte considerazioni valgono anche per il personale che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie, in adesione alla interpretazione della Corte di giustizia di cui infra che impone di ritenere superato il precedente orientamento.
Come chiarito dalla Corte giustizia UE sez. X, 03/07/2025, n. 268, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico, la durata, in generale, dell'incarico ovvero esigenze di politica sociale non costituiscono, chiarisce la Corte, nella pronuncia richiamata, tali ragioni oggettive.
La mancata emersione di elementi oggettivi funzionali a superare la presunzione di equiparazione, ai fini del beneficio, tra personale di ruolo e non di ruolo e le esigenze di formazione che, del resto, risultano maggiormente incisive per i docenti che effettuano supplenze di breve durata –sovente all'inizio della propria attività professionale o chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole– fonda l'integrale pretesa di parte ricorrente.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso.
6. Dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente è emerso che la docente è inserita nelle GPS 2024-2026 della provincia di Avellino e ha stipulato un contratto di supplenza con decorrenza dal
15/09/2025 e cessazione al 03/12/2025, per n. 18 ore settimanali di lezione presso SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO ( ) (cfr. la documentazione depositata da parte C.F._2 ricorrente in data 09/10/2024 e in data 18/11/2025).
7 Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, peraltro non oggetto di contestazione, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Risulta altresì che la stessa ha svolto attività di docenza quale supplente negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 come dedotto in ricorso e riscontrato mercè lo stato matricolare della ricorrente.
7. In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'erogazione della
Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente CP_2 per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, che ha determinato plurimi rinvii pregiudiziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura dei ½..
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con liquidazione effettuata in misura minima in ragione della serialità della controversia e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1003/2023 R.G Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 13/04/2023 e ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria Controparte_1 istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione Parte_1 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022;
8 2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#1000# (euromille/00);
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in complessivi €214,00 (euroduecentoquattordici/00) oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 25/11/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
9
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1003/2023
Verbale di udienza del 25/11/2025
E' presente per la parte ricorrente l'avv. Musto, che si riporta all'atto introduttivo e chiede l'accoglimento di tutte le domande e richieste ivi formulate con la precisazione che la carta docente è domandata con riferimento alle annualità 2020/2021 e 2021/2022, trattandosi di mero errore materiale l'indicazione delle annualità 2021/2022 e 2022/2023 riportate nelle conclusioni. Precisa che il 18/11/2025 è stato depositato il contratto di lavoro della docente a tempo determinato che dimostra l'attuale inserimento nel sistema scolastico. Chiede pertanto la decisione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procurator presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 25/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1003/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. VITTORIA MUSTO, presso il cui indirizzo PEC è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. indicato: , in persona dei legali
[...] P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, (indirizzo Controparte_1
PEC indicato: ; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/04/2023 la parte in epigrafe indicata, docente attualmente inserita nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza della provincia di Avellino, adiva il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo: “1) IN VIA
PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28
2 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22 e
2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e per l'effetto condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta Controparte_1
“Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre
2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , Controparte_1 dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il ad Controparte_1 assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)
l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. 3) Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto in forza di plurimi contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici:
3 - A.s. 2020/2021: dal 25.2.2021 al 5.3.2021; dal 6.3.2021 al 10.3.2021; dall'11.3.2021 al
12.3.2021; dal 13.3.2021 al 19.3.2021; dal 20.3.2021 al 27.3.2021; dal 13.4.2021 al 7.5.2021; dall'8.5.2021 all'8.6.2021;
- A.s. 2021/2022: dal 4.10.2021 al 15.10.2021; dal 18.10.2021 al 30.10.2021; dal 31.10.2021 al 29.11.2021; dal 30.11.2021 al 22.12.2021; dal 10.1.2022 all'8.2.2022; dal 9.2.2022 al
7.3.2022; dall'8.3.2022 al 22.3.2022; dal 23.3.2022 al 31.3.2022; dall'1.4.2022 al 30.4.2022; dall'1.5.2022 al 30.5.2022; dal 31.5.2022 al 30.6.2022.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti dimostrando di essere inserito nel sistema scolastico.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , CP_1 evidenziando che la docente era stata destinataria solo di supplenze brevi e saltuarie.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; nel merito, rigettare l'avverso ricorso in quanto la docente Pt_1
risulta essere stata destinataria solo di supplenze brevi e saltuarie, come si evince
[...] dall'interrogazione al DI (sistema informativo dell'istruzione) (cfr. allegato n. 1); in subordine e sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
4 Con note scritte depositate in data 10.10.2024 la parte ricorrente precisava che per mero errore materiale nelle conclusioni del ricorso veniva erroneamente riportato l'anno scolastico 2022/2023 in luogo dell'anno scolastico 2020/2021.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo,
a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del
Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 /
Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
5 sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto
6 all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
5. Le suesposte considerazioni valgono anche per il personale che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie, in adesione alla interpretazione della Corte di giustizia di cui infra che impone di ritenere superato il precedente orientamento.
Come chiarito dalla Corte giustizia UE sez. X, 03/07/2025, n. 268, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico, la durata, in generale, dell'incarico ovvero esigenze di politica sociale non costituiscono, chiarisce la Corte, nella pronuncia richiamata, tali ragioni oggettive.
La mancata emersione di elementi oggettivi funzionali a superare la presunzione di equiparazione, ai fini del beneficio, tra personale di ruolo e non di ruolo e le esigenze di formazione che, del resto, risultano maggiormente incisive per i docenti che effettuano supplenze di breve durata –sovente all'inizio della propria attività professionale o chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole– fonda l'integrale pretesa di parte ricorrente.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso.
6. Dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente è emerso che la docente è inserita nelle GPS 2024-2026 della provincia di Avellino e ha stipulato un contratto di supplenza con decorrenza dal
15/09/2025 e cessazione al 03/12/2025, per n. 18 ore settimanali di lezione presso SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO ( ) (cfr. la documentazione depositata da parte C.F._2 ricorrente in data 09/10/2024 e in data 18/11/2025).
7 Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, peraltro non oggetto di contestazione, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Risulta altresì che la stessa ha svolto attività di docenza quale supplente negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 come dedotto in ricorso e riscontrato mercè lo stato matricolare della ricorrente.
7. In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'erogazione della
Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente CP_2 per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, che ha determinato plurimi rinvii pregiudiziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura dei ½..
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con liquidazione effettuata in misura minima in ragione della serialità della controversia e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1003/2023 R.G Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 13/04/2023 e ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria Controparte_1 istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione Parte_1 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022;
8 2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#1000# (euromille/00);
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in complessivi €214,00 (euroduecentoquattordici/00) oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 25/11/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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