Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 304
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Vizi della notificazione e mancata integrazione del contraddittorio

    Il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'ente impositore (ATO ME1) e non anche nei confronti dell'Agente della Riscossione, emittente delle cartelle. La normativa vigente (art. 14, comma 6 bis, D.lgs. n. 546/1992) impone che il ricorso sia proposto nei confronti di entrambi i soggetti in caso di deduzione di vizi di notificazione degli atti presupposti. La mancata proposizione nei termini di legge comporta l'inammissibilità del ricorso per decadenza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 304
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 304
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo