CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CRISCENTI CATERINA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8030/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033034701000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033034701000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034938853000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034938853000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034938853000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034938853000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034938853000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato due cartelle di pagamento notificate l'11 settembre 2024, relative a tassa rifiuti per gli anni dal 2006 al 2012.
Si è costituita l'ATO ME1, che ha depositato documentazione e nel merito ha esposto le proprie ragioni, concludendo per il rigetto del gravame.
In vista della trattazione del merito parte ricorrente ha depositato memoria, con la quale preliminarmente ha chiesto di estendere il contraddittorio all'Agente per la Riscossione e ha poi controdedotto ai rilievi avversari, chiedendone la reiezione.
All'udienza del 28 ottobre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, proposto solo nei confronti di ATO ME1, è inammissibile.
La cartella impugnata è atto dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto che non è stato intimato in giudizio.
Col ricorso sono stati formulati vizi, anche della notificazione, sia della cartella che degli atti presupposti.
Ricorre, quindi, l'ipotesi del comma 6 bis dell'art. 14 D.lgs. n. 546/1992, introdotto dal D. Lgs. 30 dicembre
2023, n. 220, a tenore del quale: In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti
Orbene in tal caso il ricorso doveva essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti. La norma muove, infatti, dall'ovvio e logico presupposto che il ricorso debba essere certamente notificato nei confronti del soggetto che ha emesso l'atto impugnato. Se poi sono dedotti anche vizi della notificazione nei riguardi di un atto presupposto, proveniente da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso va proposto nei confronti di entrambi. Ove il termine “proposto” si riferisce alla sua originaria proposizione,
e non già ad una qualche forma di integrazione successiva del contraddittorio.
Dalla mancata proposizione del ricorso discende la decadenza insanabile di cui all'art. 21 D.lgs. n. 546/92, secondo cui «il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato».
In altri termini, dal momento che il ricorso, come specificato dalla nuova disposizione, «è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti», la mancata proposizione dello stesso nei confronti del destinatario primario produce gli effetti propri della mancata tempestiva proposizione del ricorso, senza possibilità di successiva integrazione di contraddittorio, essendo ormai decorsi i termini decadenziali di cui al citato art. 21 (in termini, Corte Giustizia Trib. Messina, n. 6286 dell'11 dicembre 2024; Corte Giustizia Trib. Napoli, n.
11514 del 16 luglio 2024 e CGR Calabria - Reggio Calabria, n. 6357 del 2024).
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile (in termini già CGT Messina, nn. 186 e 191/2025).
Le spese possono essere compensate, vista la natura in rito della sentenza su rilievo officioso.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Messina, 28 ottobre 2025
Il giudice monocratico
IN RI
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CRISCENTI CATERINA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8030/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033034701000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033034701000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034938853000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034938853000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034938853000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034938853000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034938853000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato due cartelle di pagamento notificate l'11 settembre 2024, relative a tassa rifiuti per gli anni dal 2006 al 2012.
Si è costituita l'ATO ME1, che ha depositato documentazione e nel merito ha esposto le proprie ragioni, concludendo per il rigetto del gravame.
In vista della trattazione del merito parte ricorrente ha depositato memoria, con la quale preliminarmente ha chiesto di estendere il contraddittorio all'Agente per la Riscossione e ha poi controdedotto ai rilievi avversari, chiedendone la reiezione.
All'udienza del 28 ottobre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, proposto solo nei confronti di ATO ME1, è inammissibile.
La cartella impugnata è atto dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto che non è stato intimato in giudizio.
Col ricorso sono stati formulati vizi, anche della notificazione, sia della cartella che degli atti presupposti.
Ricorre, quindi, l'ipotesi del comma 6 bis dell'art. 14 D.lgs. n. 546/1992, introdotto dal D. Lgs. 30 dicembre
2023, n. 220, a tenore del quale: In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti
Orbene in tal caso il ricorso doveva essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti. La norma muove, infatti, dall'ovvio e logico presupposto che il ricorso debba essere certamente notificato nei confronti del soggetto che ha emesso l'atto impugnato. Se poi sono dedotti anche vizi della notificazione nei riguardi di un atto presupposto, proveniente da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso va proposto nei confronti di entrambi. Ove il termine “proposto” si riferisce alla sua originaria proposizione,
e non già ad una qualche forma di integrazione successiva del contraddittorio.
Dalla mancata proposizione del ricorso discende la decadenza insanabile di cui all'art. 21 D.lgs. n. 546/92, secondo cui «il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato».
In altri termini, dal momento che il ricorso, come specificato dalla nuova disposizione, «è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti», la mancata proposizione dello stesso nei confronti del destinatario primario produce gli effetti propri della mancata tempestiva proposizione del ricorso, senza possibilità di successiva integrazione di contraddittorio, essendo ormai decorsi i termini decadenziali di cui al citato art. 21 (in termini, Corte Giustizia Trib. Messina, n. 6286 dell'11 dicembre 2024; Corte Giustizia Trib. Napoli, n.
11514 del 16 luglio 2024 e CGR Calabria - Reggio Calabria, n. 6357 del 2024).
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile (in termini già CGT Messina, nn. 186 e 191/2025).
Le spese possono essere compensate, vista la natura in rito della sentenza su rilievo officioso.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Messina, 28 ottobre 2025
Il giudice monocratico
IN RI