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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5009 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8673/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona
AR Cipitì, all'esito dell'udienza cartolare fissata alla data dell'11.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. lette le note di trattazione scritta e discussione depositate da tutte le parti costituite in giudizio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8673 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.7.1994 e (C.F. ), nata Parte_2 C.F._2
a Palermo il 22.11.1993, in proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3 nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Polizzotto
( , giusta procura depositata nel Email_1
fascicolo informatico
ATTORI
E
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._4
Palermo il 16.3.1972, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Battista
AL ( e EA AM Email_2
( , giusta procura depositata nel fascicolo Email_3 informatico,
1 R.G. 8673/22
NONCHÉ
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. AR Concetta
Codiglione , giusta procura depositata nel Email_4 fascicolo informatico;
CONVENUTA
E
(P.I. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata dall'avv. Antonio
Gentile ( , giusta procura depositata nel Email_5 fascicolo informatico
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danno da circolazione stradale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
in proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul
[...] minore convennero in giudizio , Persona_1 Controparte_1 [...]
e la queste ultime in persona CP_2 Controparte_4
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subìti in conseguenza del sinistro occorso agli attori ed al minore il Persona_1
25.4.2019, intorno alla mezzanotte.
A sostegno della loro domanda, dedussero che:
- percorreva la via Pitrè alla guida del proprio motociclo, con Parte_1
a bordo, in qualità di trasportati, e i due figli, Parte_2 Per_1
e allorquando, pervenuto all'altezza del civico n.1, era
[...] Persona_2
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entrato in collisione con il furgone Fiat Ducato tg. FS276LW, di proprietà della e condotto, nell'occasione, da , il quale, CP_2 Controparte_1
percorrendo la via Pitrè nell'opposto senso di marcia, giunto a circa 50 metri dalla via De Marco, aveva effettuato un'improvvisa e non segnalata manovra di svolta a “U”, finendo con l'intercettare la direttrice di marcia del motociclo;
-, a causa della repentinità della manovra posta in essere dal conducente del veicolo antagonista, e nonostante la bassa velocità di marcia tenuta, Pt_1 non era riuscito a evitare l'impatto, verificatosi tra la parte anteriore
[...]
del motociclo e il lato anteriore destro del furgone;
- a causa del violento urto tra i due veicoli, sia il conducente, che i tre passeggeri del motociclo erano rovinati a terra, riportando per l'effetto lesioni personali.
Così ricostruito il sinistro, gli attori ascrissero la responsabilità dell'occorso al conducente del furgone e ne chiesero la condanna, in solido con CP_5
e la (che assicurava il veicolo per la Controparte_4
rca all'epoca dell'incidente) al pagamento:
- di € 133.804,00 in favore di (somma calcolata al netto Parte_1
dell'acconto di € 44.900,00 già corrisposto dalla Compagnia assicuratrice in fase stragiudiziale) a ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale patito, ivi compreso il danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
- di € 15.685,00 in favore di a ristoro del danno Parte_2
patrimoniale e non patrimoniale patito;
- di € 6.900,00 in favore di e n.q. di Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul minore a ristoro dei Persona_1
danni da quest'ultimo sofferti in conseguenza del sinistro.
Con comparsa del 7.11.2022, si costituì in giudizio , il Controparte_1
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quale contestò la dinamica del sinistro esposta dagli attori, evidenziando che:
- al momento dell'impatto, egli stava effettuando, con estrema diligenza, manovra di cambio corsia per tornare indietro verso viale Regione Siciliana onde potere scaricare il cassone e non, come asserito da controparte, un'improvvisa e repentina inversione a “U”, avendo peraltro attivato l'indicatore di direzione verso sinistra nonché il lampeggiante luminoso di colore giallo e il segnale acustico;
- il conducente del motociclo stava procedendo a velocità elevata, come pure confermato dal rapporto di incidente stradale redatto dalle Autorità intervenute, le quali avevano rilevato che circolava a una Parte_1 velocità non adeguata e tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, omettendo di regolare l'andatura in base alle caratteristiche del veicolo e al trasporto di altre persone oltre quello consentito.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta dalla terza trasportata, anche nella qualità di rappresentante genitoriale del minore che si trovava a bordo del motociclo, eccepì che, in ogni caso, nessun diritto al risarcimento poteva essere vantato da quest'ultima, atteso che la stessa viaggiava sul motociclo dello Zanca contra legem, non essendo tale mezzo abilitato al trasporto di altri passeggeri oltre al conducente;
in subordine, chiese comunque dichiararsi il concorso colposo della terza trasportata ai sensi dell'art. 1227
c.1,c.c., avendo ella contribuito, con la propria condotta (e, in particolare, salendo a bordo di un ciclomotore abilitato al trasporto del solo guidatore),
a rendere più pericolosa la circolazione del motociclo vettore e maggiormente instabile il suo assetto, sia in relazione alla tenuta di marcia che con riferimento all'eventuale necessità di eseguire una manovra di emergenza, con consequenziale maggiore esposizione alle conseguenze
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negative di un impatto violento con altro veicolo.
Evidenziò inoltre che:
- come attestato dalla pec inviata alla Compagnia assicuratrice dal precedente procuratore degli attori in data 5.12.2019, e Parte_1 [...]
, anche in rappresentanza dei due figli e Parte_2 Persona_1 Per_2
avevano accettato: - la somma di € 44.900,00, a ristoro dei danni
[...]
patiti da;
- la somma di € 400,00 a ristoro dei danni patiti da Parte_1
- le somme di € 3.500,00 e di € 300,00 per i danni Parte_2 rispettivamente patiti da e Persona_1 Persona_2
- nessuna azione di rivalsa spettava in ogni caso alla Compagnia assicuratrice nei confronti dell'assicurato, non ricorrendo, nella specie, i presupposti previsti all'uopo dalla legge.
Con comparsa del 16.11.2022, si costituì in giudizio anche CP_2
chiedendo preliminarmente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che, come confermato dalla corrispondenza intercorsa tra la Compagnia assicuratrice e gli attori, in fase stragiudiziale, questi ultimi avevano accettato le somme risarcitorie offerte dalla predetta
Compagnia a completa tacitazione di tutti i danni subìti a cagione del sinistro per cui è causa, con conseguente rinuncia ad azionare qualsivoglia ulteriore pretesa connessa a tale evento di danno.
Nel merito, chiese l'integrale rigetto delle avverse pretese, evidenziando che: - nessuna responsabilità poteva ascriversi al conducente del furgone in relazione al sinistro per cui è causa, atteso che, al momento dell'impatto, costui stava eseguendo, con estrema cautela, manovra di cambio corsia per tornare verso viale Regione Siciliana e non già una repentina inversione a
“U”, come asserito dagli attori;
- gli agenti della Polizia Municipale avevano contestato allo diverse Pt_1
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violazioni del Codice della Strada, sottolineando, fra l'altro, che costui viaggiava a una velocità non adeguata al tratto di strada percorso e tale da generare una situazione di pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose;
- anche la terza trasportata aveva concorso alla determinazione del sinistro, stante che, come pure sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di incidente stradale, il comportamento di chi sia consapevolmente salito a bordo di un ciclomotore, abilitato al trasporto del solo guidatore, concorre causalmente al verificarsi della collisione, in considerazione della pericolosità della circolazione del mezzo, e configura una deliberata e consapevole partecipazione alla condotta colposa del conducente, con accettazione dei relativi rischi.
Con comparsa del 31.10.2022, si costituì in giudizio la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo
[...] preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere, stante la transazione intervenuta tra sé e gli attori nella fase stragiudiziale;
a tal riguardo sottolineò infatti che, dalla lettera inviatale dal precedente procuratore degli attori il 25.11.2019, emergeva l'inequivoca volontà di questi ultimi di accettare le somme offerte dalla Compagnia a tacitazione di tutti i danni derivati dal sinistro per cui è causa, tenuto peraltro conto che, tra i poteri conferiti dagli attori al predetto procuratore, vi era altresì quello di transigere, conciliare e quietanzare.
Nel merito, chiese accertarsi la responsabilità, quantomeno concorrente, del conducente del motociclo nella determinazione del sinistro de quo, atteso che costui stava percorrendo la strada teatro dello scontro ad una velocità non consona ad un centro abitato e per di più con a bordo tre passeggeri, circostanza, quest'ultima, che non poteva non avere inciso sulla stabilità del
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veicolo e sulla sua capacità di arresto.
In subordine, chiese dichiararsi le somme versate agli attori in fase stragiudiziale pienamente satisfattive della pretesa risarcitoria da questi avanzata nel presente giudizio e, in ulteriore subordine, che venissero scomputare, in ogni caso, tali somme dall'ammontare del risarcimento dovuto.
Istruita mediante l'interrogatorio formale del convenuto le CP_1
prove testimoniali assunte, la CTU medico-legale affidata al dott.
[...]
, nonché attraverso la documentazione rispettivamente Persona_3
depositata dalle parti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
****
Sulle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti
Così riassunti i fatti di causa, va anzitutto dato atto della proponibilità e procedibilità della domanda proposta dagli attori (fatto salvo quanto sarà detto infra con riguardo alla domanda formulata da n.q. di Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore , in quanto Persona_1
preceduta dalla richiesta stragiudiziale di risarcimento ai sensi degli artt.
145 e 148 D.Lgs. 209/2005 (cfr. lettera inviata alla Controparte_3
il 6.5.2019, sub all. 26 alla citazione), dall'invito alla stipula di
[...]
una convenzione di negoziazione assistita (cfr. all. 42 alla citazione) nonché dal vano decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
*°*°*
Ciò posto va altresì dichiarata l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta da n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
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minore stante il conflitto d'interessi sussistente tra Persona_1
quest'ultimi (il minore viaggiava infatti in qualità di terzo trasportato sul veicolo condotto dal padre) e la conseguente carenza, in capo a Pt_1
del potere di rappresentare il figlio minore nel presente
[...]
procedimento.
Ed invero, ai sensi dell'art. 320, ultimo comma, c.c.., nell'ipotesi in cui il conflitto di interessi sorga tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza del minore spetta esclusivamente all'altro genitore.
Dal richiamato regime normativo discende per un verso il difetto di legittimazione processuale in capo all'attore rispetto al figlio minore Per_4
per altro, il difetto dei presupposti per farsi luogo alla chiesta
[...]
nomina di un curatore speciale del minore, giacché, ai sensi della citata disposizione, quest'ultimo sta in giudizio per il tramite della sola madre
[...]
, già costituita in giudizio anche nella qualità di esercente Parte_2
la responsabilità genitoriale sul predetto minore.
*°*°*
Quanto, invece, all'eccezione sollevata dalla concernente CP_3
l'avvenuta estinzione del credito risarcitorio fatto valere dagli attori, per intervenuta transazione stragiudiziale, in dipendenza dei pagamenti (non contestati ad eccezione di quello eseguito dalla compagnia in favore del minore effettuati in favore di questi ultimi, precedentemente Persona_1
l'instaurazione del presente giudizio, e da costoro asseritamente accettati a tacitazione di ogni pretesa, va osservato che a sostegno della propria prospettazione parte attrice ha prodotto in giudizio: - atti di conferimento di procura stragiudiziale apparentemente sottoscritti da Parte_1 nonché da costui e da in qualità di esercenti la potestà Parte_2
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genitoriale sul minore in favore dello “studio professionale Persona_1
Pandolfini Law” contenenti anche mandato a transigere con la compagnia assicuratrice in ordine alla vicenda oggetto del presente giudizio;
- quietanze dei pagamenti effettuati dalla convenuta in dipendenza del sinistro per cui è causa, in favore di nonché e Parte_1 Pt_3 Per_1
sottoscritte e trasmesse via mail dall'allora procuratore degli attori
[...]
a saldo e tacitazione di ogni pretesa vantata dagli attori a Parte_4
titolo di risarcimento dei danni patititi.
Orbene, con la memoria n.1, gli attori hanno espressamente disconosciuto le sottoscrizioni risultanti apposte in calce ai predetti mandati con rappresentanza, rilasciati in favore dello studio professionale “studio
“Pandolfini Law”, conferiti ai sensi degli artt. 1387, 1703 e 1704 c.c. per la gestione del sinistro con la compagnia assicuratrice, ed espressamente anche per l'incasso di somme e la transazione (cfr. mandati sub all. 3 della comparsa di costituzione della . CP_3
A fronte dell'intervenuto disconoscimento, seppure la società CP_3
abbia formulato, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., istanza di verificazione di tali mandati, la mancanza dei relativi originali (come già rilevato nell'ordinanza istruttoria del 29.5.2023) preclude lo svolgimento di affidabili indagini grafologiche in ordine alla riconducibilità delle sottoscrizioni agli attori.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha invero ritenuto che, poiché il disconoscimento implica anche la contestazione dell'esistenza dell'originale, “la sua acquisizione agli atti del giudizio consente che la perizia grafica si svolga su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere a un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico” (cfr. Cass. Civ. n. 35167/2021).
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Non potendo porsi a fondamento della decisione i documenti disconosciuti,
e non verificati, in assenza dell'originale dei mandati – o di altri mezzi di prova comunque idonei a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione dei documenti disconosciuti –, non vi è dunque modo di affermare che, in fase stragiudiziale, gli attori abbiano in effetti conferito ai propri precedenti difensori, fra l'altro, il potere di addivenire a un accordo transattivo con la Compagnia assicuratrice, e dunque ad accettare i pagamenti effettuati da quest'ultima, a tacitazione di ogni loro pretesa dipendente dal sinistro.
In assenza di prova di un valido mandato con rappresentanza anche a transigere, sottoscritto dagli attori in favore dei propri precedenti legali, sebbene dalle lettere sottoscritte ed inviate dai precedenti legali degli attori alla società dai legali dello studio Pandolfini il 5.12.2019 (cfr. CP_3
lettere allegate alla comparsa di costituzione della risulti che CP_3 le somme offerte a ristoro dei danni subìti da , e Parte_1 Persona_1
siano state accettate a totale tacitazione delle pretese Persona_2
risarcitorie connesse al sinistro del 25.4.2019, tale dichiarazione non è riconducibile alla sfera patrimoniale degli attori, non risultando neanche una successiva ratifica del contenuto di tali lettere da parte di questi ultimi,
i quali hanno promosso il presente giudizio sul presupposto che le somme offerte dalla Compagnia in fase stragiudiziale fossero state accettate solo a titolo di acconto sul maggior avere.
Per tali motivi, l'eccezione di estinzione del credito sollevata dalla CP_3
è infondata.
[...]
****
Merito della controversia
Passando dunque al merito, va anzitutto osservato che la dinamica del
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sinistro trova riscontro nel rapporto redatto dagli agenti della Polizia
Municipale intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. rapporto allegato alla citazione), i quali, sulla scorta dei rilievi svolti e delle informazioni assunte, hanno concluso che: - il 25.4.2019, intorno a 00:20, mentre percorreva la via Pitrè alla guida di un furgone di proprietà della con direzione di CP_2
marcia da viale Regione Siciliana verso piazza P. Micca, giunto a circa 50
m dalla via via De Marco, il aveva effettuato manovra di CP_1
inversione per tornare indietro verso viale Regione Siciliana, attivando l'indicatore direzionale verso sinistra e il lampeggiante luminoso di colore giallo che emetteva un segnale acustico costante;
- in quel frangente, il furgone era entrato in collisione col motociclo condotto da , Parte_1 il quale stava percorrendo la via Pitrè in direzione opposta (da piazza P.
Micca verso viale Regione Siciliana), con a bordo altri tre passeggeri (la moglie, , e i due figli, e;
- Parte_2 Persona_1 Persona_2
l'urto tra i due veicoli si era concretizzato tra la parte anteriore destra del furgone (in corrispondenza dello sportello lato passeggero) e la parte anteriore del ciclomotore.
Dai rilievi eseguiti dal personale della Polizia Municipale è emerso dunque che al momento dell'impatto, il furgone di proprietà della condotto CP_2
dal stava eseguendo manovra di inversione sull'opposta corsia CP_1 per tornare indietro verso viale Regione Siciliana, come reso evidente dal punto di impatto dei due veicoli, segnatamente tra la parte anteriore del motociclo e la parte anteriore destra del furgone, in corrispondenza dello sportello lato passeggero (sulla base dei danni riportati dai due veicoli, le
Autorità hanno infatti concluso che “l'urto si concretizzava tra la parte CP_ anteriore destra della contro la parte anteriore del ciclomotore Aprilia”).
Sulla scorta di tali elementi, può allora presumersi che nello svoltare sulla
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corsia riservata all'opposto senso di marcia, al fine di raggiungere il compattatore ivi collocato (circostanza quest'ultima ammessa dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale), il veicolo dell R.A.P. condotto dal convenuto non abbia osservato le specifiche cautele CP_1
imposte dal Codice della Strada, e, segnatamente, dall'art. 154, c.1 che, per l'ipotesi di cambiamento di direzione o corsia, prescrive che i conducenti che intendono eseguire, fra l'altro, una manovra per cambiare direzione o corsia o per invertire il senso di marcia “devono assicurarsi di potere effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.
Ciò posto, al tempo stesso, in base ai rilievi svolti, le stesse autorità hanno contestato a conducente del motociclo, la violazione, fra Parte_1
l'altro, degli artt. 141, c.2 e 170, commi 1-bis e 2 del Codice della Strada, osservando, da un lato, che l'entità dei danni riportati dai due veicoli suggerivano che, al momento dell'impatto, costui circolasse “ad una velocità non adeguata e tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose” e, tenuto altresì conto della circostanza che egli stava trasportando sul proprio veicolo altre persone, avendo a bordo altri tre passeggeri, fra cui due minori, sebbene il motociclo fosse omologato per il trasporto del solo conducente (circostanza non contestata).
Si ricorda al riguardo che il rapporto della Polizia Municipale, costituente un atto pubblico, fa fede fino a querela di falso con riguardo alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza (in tal senso Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del
2010, n. 3787 del 2012) mentre quanto al contenuto intrinseco delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto, ove provenienti da terzi, al rapporto di polizia municipale va attribuito il valore
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di prova atipia, avente valore indiziario (secondo R.G. 7742/2018
Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile 5 l'opinione prevalente) e ove provenienti dalla parte e aventi contenuto confessorio, le stesse dichiarazioni sono liberamente apprezzate dal giudice ai sensi dell'art. 2735 co. 1 c.c.
La ricostruzione delle modalità del sinistro operata dalle Autorità si è basata, altresì, sulle spontanee dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dal testimone oculare (cfr. verbale di spontanee Testimone_1 dichiarazioni allegato al rapporto), il quale ha riferito che: - proprio il
25.4.2019, intorno a 00:20, mentre percorreva la via Pitrè alla guida della propria autovettura, con direzione di marcia da viale Regione Siciliana verso Boccadifalco, pervenuto ad una cinquantina di metri dalla via De Contr Marco, aveva notato “un piccolo autocarro della che manovrava al centro Contr della carreggiata, e, poco più sotto, un grosso compattatore sempre della ; - un istante dopo, aveva visto sopraggiungere, dall'opposto senso di marcia rispetto al proprio, “un ciclomotore, proprio mentre il piccolo autocarro andava avanti”, assistendo altresì alla collisione fra i due veicoli (“Immediatamente vedevo la collisione, quindi mi accostavo in sicurezza al marciapiedi e scendevo a prestare soccorso e chiamavi il 118”).
In sede di prova testimoniale, svolta all'udienza istruttoria del 28.11.2023, pur confermando che, la notte del sinistro, stava percorrendo la via Pitrè e che, nella sua stessa direzione di marcia, “c'era un furgoncino bianco che ha fatto come un'inversione e si è fermato perpendicolarmente alla strada, occupando in parte la corsia opposta”, ha tuttavia affermato di non Testimone_1
avere assistito alla dinamica dell'incidente e di essersi accorto dell'impatto fra i due veicoli soltanto dopo avere raggiunto il punto in cui si era fermato il furgone, allorquando, voltatosi verso sinistra, aveva notato che “un
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ciclomotore aveva urtato lo sportello lato passeggero del furgone”. Orbene pur a fronte della parziale difformità delle dichiarazioni rese in sede di audizione testimoniale rispetto a quelle dallo stesso rese alla Polizia municipale, non vi è ragione di dubitare della genuinità di dette dichiarazioni, tenuto conto dell'assenza di rapporti, anche solo di mera conoscenza, con gli attori o di altre circostanze sospette, della identità del nucleo essenziale delle circostanze riferite con particolare riguardo alla posizione dei veicoli a seguito dell'impatto, nonché del tempo trascorso dai fatti all'epoca della deposizione in giudizio, considerato che il testimone, dopo aver preso visione del verbale delle spontanee dichiarazioni rese in precedenza alle
Autorità, riconosciutane firma apposta in calce come propria, ha ammesso che, al momento dell'audizione, non aveva memoria di aver visto sopraggiungere il ciclomotore e di aver assistito all'urto e che, tuttavia, non era sua intenzione “celare quanto accaduto”, essendo trascorsi alcuni anni dall'incidente e non avendo più memoria di quanto dichiarato alla Polizia
Municipale (“non è mia intenzione celare quanto accaduto, sono trascorsi alcuni anni e oggi il mio ricordo è quello che ho riferito prima. Posso dire che quello che dichiarai alla Polizia Municipale era ciò che mi constava direttamente e di cui adesso non ho memoria”).
Del tutto incompatibile con le convergenti risultanze dei rilievi e delle dichiarazioni riferite dal teste è invece la versione Testimone_1
sostenuta dal nei propri scritti e dal medesimo ribadita anche CP_1
in sede di interrogatorio formale (“Nego di avere effettuato una inversione ad
U, ho attraversato la via Pitrè, oltrepassando la linea tratteggiata, per scaricare il cassone all'interno del compattatore. Non potevo fare inversione a U, in quanto dovevo collocarmi con la parte posteriore del furgone alle spalle del compattatore”), atteso che soltanto l'esecuzione di una manovra a U da parte del furgone,
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per svoltare sulla corsia riservata all'opposto senso di marcia, può avere giustificato, nella specie, l'urto fra la parte anteriore del motociclo e lo sportello lato passeggero del furgone.
Parimenti inattendibile, per le stesse ragioni, è la deposizione resa dal teste di parte convenuta, nonché collega di lavoro del CP_1 [...]
, il quale, sempre all'udienza del 28.11.2023, ha riportato le Tes_2
seguenti circostanze: - di avere assistito al sinistro in quanto viaggiava a Contr bordo del furgone della seduto sul sedile lato passeggero, quando, a un certo punto, aveva sentito un urto in corrispondenza del proprio sportello;
- l'urto si era verificato nella corsia di percorrenza del furgone, mentre questo si stava posizionando per scaricare il cassone nel compattatore che si trovava sul margine sinistro della propria carreggiata.
Invero, a fronte della dinamica descritta dal teste (urto tra il motociclo e lo sportello lato passeggero del furgone), non si spiega in che modo lo scontro tra i due veicoli sia potuto avvenire all'interno della corsia di percorrenza del furgone, vieppiù tenuto conto che, come precisato dal teste nel prosieguo dell'escussione, il compattatore verso cui il furgone si stava dirigendo si trovava non già sul margine sinistro della carreggiata percorsa da quest'ultimo bensì sul margine destro della corsia percorsa dal ciclomotore, “con la parte anteriore “a scendere”. A ciò aggiungasi che, dalle prove assunte, non è emerso alcun elemento che suggerisca che, al momento dell'impatto, il motociclo stesse percorrendo la corsia opposta a quella riservata al proprio senso di marcia, il che costituiva, com'è evidente, condizione necessaria perché lo scontro tra i due mezzi si verificasse all'interno della corsia percorsa dal furgone (che infatti viaggiava in direzione opposta al motociclo).
Parimenti privo di riscontri è quanto dichiarato dal teste, secondo cui per
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raggiungere il predetto compattatore, il furgone, piuttosto che fare inversione sulla via Pitrè, abbia fatto il giro dalla via Altarello (strada peraltro parallela alla via Pitrè), per poi spostarsi sulla corsia su cui si trovava il compattatore.
Quanto alle lesioni lamenta e dagli attori, va detto che la loro riferibilità al sinistro per cui è causa trova puntuale riscontro nella documentazione medica versata in atti e, segnatamente, nei verbali di Pronto Soccorso redatti dal personale sanitario dell'Ospedale Civico di Palermo che prestò le prime cure la notte in cui si verificò l'incidente (cfr. verbali di P.S. allegati alla citazione). Da tale documentazione si evince in particolare che i sanitari di turno, eseguiti i necessari accertamenti strumentali sugli attori, diagnosticarono: 1) a , una “frattura basicervicale del femore Parte_1
sinistro”; 2) a , un “trauma cranico con perdita di coscienza”; Parte_2
3) a un “trauma cranico minore – politrauma”. Persona_1
Tanto ritenuto, in considerazione delle diverse posizioni degli attori, le relative domande risarcitorie, sottoposte a parametri normativi differenti, vanno esaminate separatamente.
*°*°*
La domanda risarcitoria proposta da Parte_1
Passando dunque all'esame delle domande formulate dagli attori e, in primo luogo, di quella avanzata da conducente di uno veicoli Parte_1
coinvolti nell'impatto va detto che, sul piano sistematico, tale domanda si inquadra nell'ambito di applicazione dell'art. 2054, c.2, c.c., che, in ipotesi di scontro tra veicoli, pone una presunzione relativa di pari responsabilità dei conducenti, disponendo, in particolare, che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.
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Con riguardo alla portata di tale presunzione, la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia più volte chiarito che “la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, c.2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (cfr. Cass. Civ.
n.7061/2020).
Sulla scorta della dinamica come sopra ricostruita in base al compendio probatorio in atti, nel caso di specie la responsabilità del sinistro va ascritta ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, con apporto causale preponderante al conducente del motociclo.
È vero che la condotta di guida del conducente del furgone di proprietà della non può considerarsi affatto esente da colpa, giacché sulla CP_2
scorta dell'esame del compendio probatorio sopra riassunto, e dunque della dinamica del sinistro che ne emerge, può ritenersi che, nello svoltare sulla corsia riservata all'opposto senso di marcia, al fine di raggiungere il compattatore ivi collocato (circostanza quest'ultima ammessa dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale), il non abbia CP_1 osservato le specifiche cautele imposte dal Codice della Strada, e, segnatamente, dall'art. 154, c.1 in materia di cambiamento di direzione o corsia, sopra richiamato;
senza sincerarsi che dall'opposta corsia non provenissero altri veicoli, e, in particolare, quello condotto dallo Pt_1
tenuto conto che, al momento dell'impatto, la parte anteriore del furgone aveva già oltrepassato la linea di mezzeria e impegnato, in parte, la carreggiata percorsa dal motociclo dell'attore (a tal riguardo, cfr. altresì lo schizzo allegato al rapporto della Polizia Municipale).
Dai rilievi della Polizia Municipale è invero emerso che, al momento dell'impatto, il stava eseguendo manovra di inversione CP_1
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sull'opposta corsia per tornare indietro verso viale Regione Siciliana, come reso evidente dal punto di impatto ricavabile dai danni riportati dai due veicoli, segnatamente concretizzatosi tra la parte anteriore destra della Fiat contro la parte anteriore del ciclomotore Aprilia.
Tuttavia, la conclusione concernente la preponderanza dell'apporto causale del conducente del motociclo trova anzitutto suffragio nelle risultanze del medesimo rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, le quali, come sopra evidenziato, in base ai rilievi svolti, hanno contestato, fra l'altro, allo la violazione degli artt. 141, c.2 e 170, commi 1-bis e 2 Pt_1
del Codice della Strada, osservando, da un lato, che l'entità dei danni riportati dai due veicoli suggerivano che, al momento dell'impatto, costui circolasse “ad una velocità non adeguata e tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose” e, dall'altro, che egli stava trasportando sul proprio veicolo più persone del consentito, avendo a bordo altri tre passeggeri, fra cui due minori, sebbene il motociclo fosse omologato per il trasporto del solo conducente, circostanza causalmente efficiente rispetto alla verificazione dello scontro, atteso che costituisce massima di esperienza, il fatto che l'impianto frenante di un ciclomotore progettato per una sola persona abbia un'efficacia "ben minore quando il mezzo sia appesantito per effetto del maggior peso determinato dalla presenza di un passeggero a bordo"
(principio confermato da Cass. civ. sez. III, 16/04/2015).
Tenuto conto dell'assenza di traffico, per un verso, della tipologia della sede stradale, e dei segnali luminosi del furgone, dall'altra; deve concludersi che ricorrevano le condizioni di evitabilità dello scontro, ove lo avesse Pt_1
tenuto un'andatura consona al tratto di strada percorso, e qualora la stabilità e l'efficacia frenate del motociclo non fossero stati compromessi dalla circolazione del motociclo con a bordo ben tre persone in più di quelle
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per il cui trasporto era stato omologato.
A fronte di tali circostanze, emerge come l'eccesso di velocità, unito al trasporto di ben tre passeggeri oltre il numero per il quale il mezzo è omologato, circostanze idonee ad incidere sull'assetto dinamico e la stabilità del motociclo, e dunque sulla capacità di frenata, abbiano avuto un'efficacia causale preponderante nella verificazione del sinistro, avendo dette circostanze precluso allo la possibilità di effettuare un'efficace Pt_1
manovra di sicurezza e, conseguentemente, di evitare o limitare la violenza dell'impatto col veicolo antagonista.
Alla luce delle emergenze probatorie e della condotta concretamente tenuta dai due conducenti, si ritiene allora conforme a giustizia attribuire a Pt_1 una quota di responsabilità, nella determinazione del sinistro per
[...]
cui è causa, pari al 60%, con conseguente attribuzione del residuo 40% al convenuto stante l'apporto da quest'ultimo fornito alla CP_1 verificazione dell'evento lesivo.
Relativamente all'accertamento dell'entità del danno non patrimoniale sofferto da , va osservato che il nominato C.T.U., sulla scorta Parte_1 della documentazione medica esaminata, dell'esame clinico-anamnestico del periziando e di considerazioni scevre da vizi logici, ha ritenuto le lesioni riportate dall'attore a seguito del sinistro (“politrauma della strada con frattura osso nasale sinistro, frattura osso mascellare destro, frattura basicervicaledel femore sinistro trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in situ, frattura composta di III metatarso sinistro trattata conservatimente”) compatibili con la dinamica da costui esposta nel proprio scritto introduttivo e risultante dal rapporto delle Autorità intervenute (“Sulla scorta di quanto riferito in anamnesi, si ritiene sussistente il nesso di causalità tra
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le modalità traumatiche che sono state riferite dal sig. e le lesioni in Pt_1
diagnosi”).
Considerando la natura e l'entità delle lesioni riportate, i tempi di guarigione e le terapie finora resesi necessarie per il trattamento, l'ausiliario ha congruamente stimato in giorni 35 l'invalidità temporanea assoluta e quantificato quella relativa in giorni 40 al 75%, in giorni 20 al 50% e in ulteriori giorni 30 al 25%; adeguata – e in linea con la vigente tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica c.d. macropermanenti e con i più diffusi baremes - appare inoltre la determinazione nella misura del 18% dell'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica dell'attore dei postumi permanenti riscontrati, ritenuti ormai stabilizzatisi.
Ora, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D. Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
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Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine) di tale pregiudizio il Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia;
adotta, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il
Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una
“vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della riduzione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico - legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali del danneggiato nonché del pregiudizio interiore conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore intimo e sofferenza soggettiva che, ove puntualmente allegato, può essere provato dal danneggiato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona, all'età di quest'ultima.
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Le tabelle milanesi contemplano, dunque, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso. In questo senso, le tabelle meneghine precorrono quelle ora delineate nel testo dell'art. 138 novellato dalla legge 124/2017, che infatti al punto e) del comma 2 prevede che, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione.
E però, come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, in presenza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza
(dolore fisico o nocicettivo, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie (in quanto ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza (Cass. 901/18;
20795/18), non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad
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esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), di talché, soltanto ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale (dunque ben distinti dal mero dolore fisico), essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione" (Cass. 10816/19; 901/18).
Nel caso di specie, il pregiudizio da sofferenza morale – nell'accezione sopra chiarita – è stato puntualmente allegato dal danneggiato e può senz'altro presumersi, tenuto conto dell'entità delle lesioni patite dall'attore
(rientranti fra quelle c.d. macropermanenti) e dell'iter clinico necessario alla guarigione (che ha costretto l'attore ha sottoporsi, fra l'altro, a un intervento chirurgico di osteosintesi della frattura del collo del femore a seguito del suo ricovero presso l'U.O. di Ortopedia dell'ARNAS Civico di
Palermo).
Nessun incremento risarcitorio può invece essere riconosciuto all'attore a titolo di personalizzazione del danno, atteso che l'attore non ha assolto all'onere, sullo stesso gravante di fornire vi è prova che le lesioni da costui subìte abbiano determinato conseguenze più gravi rispetto a quelle che deriverebbero comunemente a un soggetto di genere maschile della stessa età che abbia riportato analoghi postumi permanenti.
Nessuna somma spetta inoltre all'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ivi compreso quello derivante dall'asserita perdita della capacità lavorativa specifica, non avendo costui fornito alcuna prova a sostegno di tale richiesta.
In applicazione degli enunciati criteri, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, assoluta e relativa, stimato dal C.T.U, va liquidata la somma di € 115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, per un totale di €3.795,00,
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somma calcolata tenendo conto della quota di responsabilità ascritta al danneggiato (60%).
Tenuto conto dell'età (anni 24) della parte lesa all'epoca del sinistro, del grado di invalidità permanente riconosciuta (pari al 18%), del valore base
(€ 4.784,18) per punto di danno biologico e della percentuale di incremento per sofferenza morale (34%) va liquidato l'importo pari ad € 30.480,00 importo calcolato ancora una volta al netto della quota di responsabilità ascrivibile al danneggiato.
Il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente spettante allo ammonta, dunque, a € 34.275,00 in valori attuali. Pt_1
Occorre, però, considerare che, come affermato dall'attore, in data
4.11.2019, questi ha ottenuto dalla Compagnia convenuta la somma di €
44.900,00, che egli ha accettato solo a titolo di acconto sul maggior dovuto, ritenendola non sufficiente a ristorare i danni subìti a causa del sinistro.
A fronte dell'ammontare complessivo del risarcimento liquidato (€
34.275,00) è evidente come l'importo versato dalla Compagnia in fase stragiudiziale sia stato già pienamente satisfattivo del pregiudizio patito dall'attore, essendo ben superiore al quantum risarcitorio liquidato in questa sede.
Ne consegue che nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta allo a ristoro delle conseguenze lesive dallo stesso subìte a cagione del Pt_1
sinistro per cui è processo.
*°*°*
La domanda risarcitoria proposta da Parte_2
Passando ora alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice Parte_2
in proprio, è bene rammentare che, in tema di danni derivanti dalla
[...]
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circolazione stradale, il terzo trasportato, che sia rimasto coinvolto in un sinistro cagionato dallo scontro tra due veicoli, può agire per il risarcimento, anche in via esclusiva, nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo su cui non era trasportato, nonché della relativa
Compagnia assicuratrice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054,
c.1, c.c. e 144 Cod Ass. Priv., chiedendone la condanna in solido al ristoro dei danni patiti.
Rispetto al terzo trasportato, non trova invece applicazione il disposto di cui all'art. 2054 comma II.
Il soggetto che, trasportato sull'uno o sull'altro dei veicoli abbia subito danni in conseguenza dello scontro, sulla base del principio di solidarietà passiva disciplinato dall'art. 2055 c.c., ha invero diritto a pretenderne il risarcimento per l'intero da tutti i soggetti responsabili per i veicoli coinvolti, a prescindere dall'accertamento delle rispettive responsabilità e della ripartizione interna di esse tra gli autori dello scontro.
L'attrice ha dunque diritto ad agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro dei responsabili o di entrambi, a sua scelta, non incombendo su costei l'onere di dimostrare le specifiche responsabilità nell'incidente.
Pertanto, la circostanza che la responsabilità del sinistro sia stata ascritta, in via concorsuale, a entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, sebbene in diversa misura, non osta all'accoglimento della domanda proposta dalla
[...]
nei soli confronti del conducente del veicolo antagonista (nonché Pt_2
del proprietario e della Compagnia assicuratrice), essendo noto che, in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile tanto al vettore, quanto al titolare di un terzo veicolo, può pretendere l'intera prestazione risarcitoria
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dovutagli da uno qualsiasi dei due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.) o da entrambi, a patto che indichi la propria qualità di trasportato nella causa petendi della domanda risarcitoria (com'è peraltro avvenuto nel caso in esame;
cfr. sul punto Cass. Civ. n. 16143/2019).
Ciò posto in considerazione delle circostanze del caso concreto sopra evidenziate, occorre ancora osservare che, nel nostro ordinamento, non è dato rinvenire una regola che sancisca l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dal terzo, che sia stato trasportato in modo anomalo o contra legem – come nel caso di specie, in conseguenza della abilitazione del veicolo vettore al trasporto del solo conducente e non anche di altri passeggeri - ferma restando la necessità di valutare, ai sensi dell'art. 1227,
c.1, c.c., se e in che misura possa configurarsi una consapevole partecipazione del trasportato danneggiato alla condotta colposa del conducente, con accettazione dei rischi conseguenti.
A tal riguardo, occorre infatti ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di incidente stradale, il comportamento di chi sia consapevolmente salito a bordo di un ciclomotore, abilitato al trasporto del solo guidatore, concorre causalmente al verificarsi della collisione, in considerazione della pericolosità della circolazione del mezzo, e configura una deliberata e consapevole partecipazione alla condotta colposa, con accettazione dei relativi rischi;
ne consegue la proporzionale riduzione del risarcimento del danno”
(cfr. Cass. Civ. 11947/2006).
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che, accettando di viaggiare a bordo di un motociclo omologato per il trasporto del solo conducente,
l'attrice terza trasportata abbia anch'ella fornito un contributo causale alla verificazione del sinistro per cui è causa, posto che è evidente che la sua presenza a bordo di un veicolo abilitato al trasporto di una sola persona
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abbia inciso direttamente sull'assetto, la stabilità e la manovrabilità di quest'ultimo, compresa la capacità di frenata, comportandone una maggiore instabilità sia in relazione alla tenuta di marcia, che con riferimento alla capacità frenata, e dunque di prevenzione delle conseguenze negative di eventuali altrui condotte imprudenti.
Con la propria condotta, la terza trasportata ha pertanto finito con il concorrere alla causazione dello scontro, determinando l'esposizione non solo di sè stessa, ma anche di tutti gli altri passeggeri del veicolo alla possibilità di verificazione di un impatto violento con altro veicolo. Tenuto conto che, come ammesso dagli attori nell'atto introduttivo e dallo stesso conducente del motociclo alle Autorità con la dichiarazione spontanea resa in data 8.5.2019 (cfr. dichiarazione allegata al rapporto della Polizia
Municipale), la notte del sinistro, il motociclo guidato dallo stava Pt_1
trasportando non solo la , ma altresì i due figli della coppia, Parte_2
e (rispettivamente di anni 6 e 2 all'epoca del Persona_1 Persona_2
fatto), il che non ha fatto altro che aggravare la posizione tanto dello Pt_1
quanto della stessa , i quali, trasportando entrambi i figli - a Parte_2 quell'età peraltro incapaci di comprendere la portata del rischio corso - a bordo del motociclo, ne hanno reso la circolazione ancor più pericolosa, contribuendo ulteriormente ad alterare la stabilità e la sicurezza del veicolo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, ai sensi dell'art'1227, c.1, c.c., si ritiene allora conforme a giustizia ascrivere alla terza trasportata un concorso colposo nella determinazione del sinistro per cui è causa pari al 40%, avuto riguardo alla concreta incidenza del suo comportamento sul determinismo del sinistro e della sua deliberata e consapevole partecipazione alla condotta colposa del conducente del motociclo.
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Passando ora all'accertamento dell'entità del danno non patrimoniale sofferto dalla , va detto che il Tribunale reputa condivisibili le Parte_2
conclusioni cui è pervenuto il CTU nella propria relazione;
in particolare, sulla scorta della documentazione medica prodotta, dell'esame clinico- anamnestico della perizianda e di considerazioni scevre da vizi logici,
l'ausiliario ha ritenuto le lesioni riportate dall'attrice (“politrauma contusivo”) compatibili con le modalità del sinistro da questa esposte nei propri scritti difensivi.
Ciò posto, del tutto adeguate – e in linea con la vigente tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica c.d. micro-permanenti e con i più diffusi baremes – appaiono sia la determinazione, nella misura dello 0%, dell'incidenza delle lesioni sull'integrità psicofisica della danneggiata, non avendo il CTU riscontrato nella persona della alcun postumo Parte_2
invalidante (“Si ritiene che la sig.ra sia guarita dal sinistro in Parte_2 assenza di postumi invalidanti (0%), non essendo documentata alcuna evoluzione clinica delle iniziali lesioni o necessità di terapie o controlli”), sia la determinazione dell'inabilità temporanea relativa in giorni 3 al 75%, in giorni 7 al 50% e in ulteriori giorni 7 al 25%.
Per la liquidazione del danno alla salute (risarcibile ai sensi dell'art. 2059
c.c., nell'interpretazione offertane dalle Sezioni Unite con le sentenze dell'11.11.2008, in quanto derivante dalla lesione di un bene costituzionalmente tutelato), trattandosi di lesioni micro permanenti (entro il limite dei 9 punti percentuali), deve essere utilizzato il parametro rappresentato dalle tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs. n. 209/05, aggiornate col decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.7.25 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 176 del 31.7.25).
A ristoro del danno da inabilità temporanea (intesa come limitazione
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transitoria delle attitudini generata dalle sofferenze conseguenti alle lesioni patite dal danneggiato) va, in particolare, liquidata l'indennità di € 56,18, prevista dal D.M. per ogni giorno di invalidità assoluta, per un totale di €
421,36 in valori attuali, che all'esito della decurtazione della riconosciuta percentuale di responsabilità (40%) imputata all'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., vanno ridotti ad € 252,82.
Poiché in data 4.11.2019, l'attrice ha ottenuto dalla Compagnia convenuta la somma di € 300,00 a ristoro dei danni subiti a causa del sinistro (cfr. atto di quietanza allegati alla citazione), superiore al quantum risarcitorio liquidato in questa sede, null'altro è ad ella dovuto a ristoro delle conseguenze patite a seguito del sinistro.
*°*°*
La domanda proposta per conto del minore Persona_1
Venendo infine alla domanda proposta da in qualità di Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul minore (anch'egli Persona_1
terzo trasportato sul motociclo condotto da , terzo Parte_1
trasportato sul motociclo condotto dal di lui padre, al fine di ottenere il ristoro dei danni da quest'ultimo patiti a causa del sinistro, si ritiene che tale domanda sia meritevole di integrale accoglimento.
In proposito, va infatti rilevato che, contrariamente a quanto in precedenza rilevato con riguardo alla , nessun concorso colposo può Parte_2
ascriversi al figlio in relazione alla verificazione dell'evento di danno per cui è causa, atteso che, in ragione della sua giovanissima età all'epoca dell'accaduto (il minore aveva infatti appena 6 anni), costui non era evidentemente in grado di comprendere la portata del pericolo derivante dal proprio trasporto sul motociclo guidato dal padre né, di conseguenza, poteva egli partecipare alla condotta colposa tenuta dai suoi genitori. Ne
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discende che nessun addebito di colpa può essergli mosso con riguardo alla maggiore instabilità del motociclo derivante dal proprio trasporto sul medesimo.
Conseguentemente, in applicazione dei principi sopra richiamati che disciplinano l'azione risarcitoria proposta dal soggetto terzo trasportato da uno dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale, la domanda proposta nell'interesse del minore va accolta nei confronti dei convenuti in ragione dell'importo di seguito indicato.
Va detto che, sulla scorta della documentazione medica prodotta, dell'esame clinico-anamnestico del periziando e di considerazioni scevre da vizi logici, il nominato CTU ha ritenuto le lesioni riportate dal minore (“politrauma della strada con ferite lacero-contuse al volto e alla spalla sinistra e trauma cranico non commotivo”) compatibili con la dinamica descritta negli atti difensivi degli attori.
Tanto chiarito, del tutto adeguate – e in linea con la vigente tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica c.d. micro-permanenti e con i più diffusi baremes – appaiono sia la determinazione nella misura del 4% dell'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica del danneggiato dei postumi permanenti riscontrati a carico del volto e del tronco (e, in particolare, degli esiti cicatriziali rinvenuti in tali distretti), sia la determinazione dell'inabilità temporanea assoluta in giorni 5 di quella relativa in giorni 15 al 50%.
Per la liquidazione del danno alla salute (risarcibile ai sensi dell'art. 2059
c.c., nell'interpretazione offertane dalle Sezioni Unite con le sentenze dell'11.11.2008, in quanto derivante dalla lesione di un bene costituzionalmente tutelato), trattandosi di lesioni micro permanenti (entro il limite di 9 punti percentuali), deve essere utilizzato il parametro
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rappresentato dalle tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs. n. 209/05, aggiornate col decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.7.2025
(pubblicato sulla G.U.R.I. n. 176 del 31.7.2025).
Pertanto, a fronte della percentuale di invalidità permanente medicalmente accertata (4%), dell'età (6 anni) del danneggiato all'epoca del sinistro e del valore punto base (€ 963,40) previsto dall'art. 139 del D. Lgs. 209/2005
(come aggiornato dal D.M. del 18.7.2025), va riconosciuta allo a Pt_1
titolo di danno permanente, la somma di € 5.009,68; ai sensi dell'art. 139,
c.3 del D. Lgs. 209/2005, si ritiene tuttavia equo incrementare tale somma in misura pari al 20% in ragione della presumibile sofferenza morale patita dal minore a causa delle lesioni riportate, tenuto conto non solo della sua giovanissima età all'epoca del sinistro, ma altresì dei pur modesti esiti cicatriziali residuati a carico del volto e del tronco (cfr. p. 13 dell'elaborato peritale); di conseguenza, l'importo dovuto a titolo di danno permanente ascende a € 1.001,94.
A ristoro del danno da inabilità temporanea (intesa come limitazione transitoria delle attitudini generata dalle sofferenze conseguenti alle lesioni patite dal danneggiato) va, inoltre, liquidato l'importo di € 56,18 (come aggiornato dal D.M. del 18.7.2025) per ogni giorno di invalidità assoluta, per un totale di € 702,25 in valori attuali.
Il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto a Persona_4
ammonta, dunque, complessivamente a € 6.713,87.
Gli importi liquidati, pur espressi in valori attuali, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
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Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale, sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere, poi, alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione, tenuto conto altresì dei criteri sopra richiamati con riguardo alla decorrenza degli interessi.
Prima di procedere ai relativi conteggi, anche in tal caso va osservato che, nel costituirsi in giudizio, la Compagnia assicuratrice ha dedotto di avere già versato, in favore del minore la somma di € 3.500,00 a Persona_1
ristoro dei danni da costui subìti in conseguenza del sinistro del 25.4.2019
e che tuttavia, nei propri scritti difensivi, gli attori hanno, eccepito di non avere mai incassato tale somma, atteso che l'assegno emesso dalla
Compagnia era stato erroneamente intestato allo stesso (come Persona_1 può evincersi dalla copia dell'assegno prodotta dagli attori sub all. 40 alla citazione), con conseguente impossibilità di negoziarlo.
A fronte di tale eccezione, nulla è stato però controdedotto dalla Compagnia assicuratrice, sulla quale peraltro gravava l'onere di dimostrare l'effettivo incasso, da parte degli attori, delle somme trasferite mediante il predetto assegno, trattandosi di pagamento fatto in favore di un soggetto incapace d'agire, in quanto minore d'età.
Invero, l'art. 1190 c.c., stabilisce che il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore dall'obbligazione, salvo che questi provi che il creditore, sebbene incapace, abbia tratto un vantaggio dal pagamento.
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Ne consegue che la somma portata dal predetto assegno non può essere considerata quale acconto percepito dal minore ai fini del suo scomputo dal quantum risarcitorio complessivamente dovuto allo Pt_1
Operati i conteggi, i convenuti vanno solidalmente condannati a pagare in favore di a titolo risarcitorio, la somma di € 7.435,07, di cui € Persona_1
721,2 per interessi compensativi.
Sulla predetta somma vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
*°*°*
In ordine alle domande proposte dalle parti convenute.
È inammissibile la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti della società intesa Controparte_3
all'accertamento negativo dell'inesistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di rivalsa nei suoi confronti.
Premesso che la giurisprudenza di legittimità, ha affermato il principio secondo cui, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità “di cui all'art. 2054 c.c.” (ai sensi dell'art. 122 cod. ass.), tutti i soggetti esposti al rischio di impoverirsi per dovere risarcire la vittima di un sinistro stradale ai sensi dell'art. 2054 commi I e
II, rientrano nella categoria degli “assicurati”, ai sensi dell'art. 144 cod. ss. alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti loro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all'azione di rivalsa ex art. 144, secondo comma, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti.
Ciò posto, nel caso di specie poiché la società assicuratrice suddetta che ha già liquidato il risarcimento nei confronti degli attori nel 2019, senza avere
33 R.G. 8673/22
esperito azione di rivalsa nei confronti del conducente neanche nel presente giudizio;
l'azione proposta dal conducente del veicolo assicurato, peraltro, genericamente proposta (senza indicazione delle specifiche clausole contrattuali che prevedano i casi in cui l'assicuratore potrebbe rifiutare o ridurre il risarcimento nei confronti del danneggiato, cui rimanda il disposto di cui all'art. 144 cod. ass.) non risulta sorretta da un interesse concreto ed attuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ma piuttosto solo potenziale ed eventuale.
Parimenti inammissibile, poiché tardivamente proposta con la comparsa di costituzione in giudizio depositata (in data 15.11.2022) spirato il termine di
20 giorni prima della data di udienza indicata in citazione (22.11.2022), è la domanda riconvenzionale trasversale di manleva proposta dalla società nei confronti della medesima società CP_2 [...]
CP_3
*°*°*
In ordine alle spese di lite.
In ordine al riparto delle spese di lite tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, e dunque del rigetto della domanda risarcitoria proposte in proprio dagli attori e si Parte_1 Parte_2
ritiene che ricorrano gli estremi per la compensazione parziale, in ragione della metà delle spese di lite fra le parti.
La restante metà, va posta a carico delle parti convenute, in solido tra loro, soccombenti in relazione alla domanda proposta da Parte_2 nella qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti del minore
, e si liquida, tenuto conto del decisum, secondo valori Persona_1
tendenti ai parametri medi, recati per lo scaglione di riferimento, dalle tabelle allegate al D.M. n. 146/2022, applicabile ratione temporis, in euro
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2.538,50 (1/2 di euro 5.077,00) per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'RA, stante l'ammissione di al beneficio del patrocinio a carico Parte_2
dello Stato. preso atto, della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di «ripetizione»), anziché direttamente anticipati dall'RA (Corte Cost. n. 217/2019), le spese di
CTU, liquidate come da separato decreto, sono ripartite in via definitiva, in ragione della metà a carico delle parti convenute in solido tra loro, e per la restante metà a carico della parte attrice (ammessa al beneficio del patrocinio a carico dell'RA) fermo restando il vincolo di solidarietà tra tutte le parti, per l'intero, nei rapporti esterni con il ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda proposta da Parte_1
nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Persona_1
- DICHIARA INAMMISSIBILI le domande proposte da e della società nei confronti della Parte_5 CP_2
società ; Controparte_3
- RIGETTA le domande proposte in proprio da e Parte_1 [...]
Parte_2
- CONDANNA le parti convenute, in solido fra loro, a pagare, a titolo risarcitorio, la somma di € 7.435,07 in favore nella Parte_2
35 R.G. 8673/22
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
oltre interessi dalla decisione al saldo;
- COMPENSA in ragione della metà le spese di lite tra gli attori, e le parti convenute;
- CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione, in favore degli attori, la restante parte (1/2) delle spese di lite liquidate in euro
2.538,50 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'RA, stante l'ammissione dell'attrice
[...] al beneficio del patrocinio a carico dello Stato;
Parte_2
- COMPENSA le spese di lite tra e Parte_5 CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, da una parte e
[...] la società dall'altra; Controparte_3
- PONE definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, in ragione della metà a carico delle parti convenute in solido tra loro, e per la restante metà a carico della parte attrice (ammessa al beneficio del patrocinio a carico dell'RA) fermo restando il vincolo di solidarietà, per l'intero, nei rapporti esterni con il ctu.
Così deciso in Palermo l'11.12.2025.
Il Giudice
(Simona AR Cipitì)
36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona
AR Cipitì, all'esito dell'udienza cartolare fissata alla data dell'11.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. lette le note di trattazione scritta e discussione depositate da tutte le parti costituite in giudizio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8673 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.7.1994 e (C.F. ), nata Parte_2 C.F._2
a Palermo il 22.11.1993, in proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3 nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Polizzotto
( , giusta procura depositata nel Email_1
fascicolo informatico
ATTORI
E
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._4
Palermo il 16.3.1972, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Battista
AL ( e EA AM Email_2
( , giusta procura depositata nel fascicolo Email_3 informatico,
1 R.G. 8673/22
NONCHÉ
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. AR Concetta
Codiglione , giusta procura depositata nel Email_4 fascicolo informatico;
CONVENUTA
E
(P.I. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata dall'avv. Antonio
Gentile ( , giusta procura depositata nel Email_5 fascicolo informatico
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danno da circolazione stradale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
in proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul
[...] minore convennero in giudizio , Persona_1 Controparte_1 [...]
e la queste ultime in persona CP_2 Controparte_4
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subìti in conseguenza del sinistro occorso agli attori ed al minore il Persona_1
25.4.2019, intorno alla mezzanotte.
A sostegno della loro domanda, dedussero che:
- percorreva la via Pitrè alla guida del proprio motociclo, con Parte_1
a bordo, in qualità di trasportati, e i due figli, Parte_2 Per_1
e allorquando, pervenuto all'altezza del civico n.1, era
[...] Persona_2
2 R.G. 8673/22
entrato in collisione con il furgone Fiat Ducato tg. FS276LW, di proprietà della e condotto, nell'occasione, da , il quale, CP_2 Controparte_1
percorrendo la via Pitrè nell'opposto senso di marcia, giunto a circa 50 metri dalla via De Marco, aveva effettuato un'improvvisa e non segnalata manovra di svolta a “U”, finendo con l'intercettare la direttrice di marcia del motociclo;
-, a causa della repentinità della manovra posta in essere dal conducente del veicolo antagonista, e nonostante la bassa velocità di marcia tenuta, Pt_1 non era riuscito a evitare l'impatto, verificatosi tra la parte anteriore
[...]
del motociclo e il lato anteriore destro del furgone;
- a causa del violento urto tra i due veicoli, sia il conducente, che i tre passeggeri del motociclo erano rovinati a terra, riportando per l'effetto lesioni personali.
Così ricostruito il sinistro, gli attori ascrissero la responsabilità dell'occorso al conducente del furgone e ne chiesero la condanna, in solido con CP_5
e la (che assicurava il veicolo per la Controparte_4
rca all'epoca dell'incidente) al pagamento:
- di € 133.804,00 in favore di (somma calcolata al netto Parte_1
dell'acconto di € 44.900,00 già corrisposto dalla Compagnia assicuratrice in fase stragiudiziale) a ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale patito, ivi compreso il danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
- di € 15.685,00 in favore di a ristoro del danno Parte_2
patrimoniale e non patrimoniale patito;
- di € 6.900,00 in favore di e n.q. di Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul minore a ristoro dei Persona_1
danni da quest'ultimo sofferti in conseguenza del sinistro.
Con comparsa del 7.11.2022, si costituì in giudizio , il Controparte_1
3 R.G. 8673/22
quale contestò la dinamica del sinistro esposta dagli attori, evidenziando che:
- al momento dell'impatto, egli stava effettuando, con estrema diligenza, manovra di cambio corsia per tornare indietro verso viale Regione Siciliana onde potere scaricare il cassone e non, come asserito da controparte, un'improvvisa e repentina inversione a “U”, avendo peraltro attivato l'indicatore di direzione verso sinistra nonché il lampeggiante luminoso di colore giallo e il segnale acustico;
- il conducente del motociclo stava procedendo a velocità elevata, come pure confermato dal rapporto di incidente stradale redatto dalle Autorità intervenute, le quali avevano rilevato che circolava a una Parte_1 velocità non adeguata e tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, omettendo di regolare l'andatura in base alle caratteristiche del veicolo e al trasporto di altre persone oltre quello consentito.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta dalla terza trasportata, anche nella qualità di rappresentante genitoriale del minore che si trovava a bordo del motociclo, eccepì che, in ogni caso, nessun diritto al risarcimento poteva essere vantato da quest'ultima, atteso che la stessa viaggiava sul motociclo dello Zanca contra legem, non essendo tale mezzo abilitato al trasporto di altri passeggeri oltre al conducente;
in subordine, chiese comunque dichiararsi il concorso colposo della terza trasportata ai sensi dell'art. 1227
c.1,c.c., avendo ella contribuito, con la propria condotta (e, in particolare, salendo a bordo di un ciclomotore abilitato al trasporto del solo guidatore),
a rendere più pericolosa la circolazione del motociclo vettore e maggiormente instabile il suo assetto, sia in relazione alla tenuta di marcia che con riferimento all'eventuale necessità di eseguire una manovra di emergenza, con consequenziale maggiore esposizione alle conseguenze
4 R.G. 8673/22
negative di un impatto violento con altro veicolo.
Evidenziò inoltre che:
- come attestato dalla pec inviata alla Compagnia assicuratrice dal precedente procuratore degli attori in data 5.12.2019, e Parte_1 [...]
, anche in rappresentanza dei due figli e Parte_2 Persona_1 Per_2
avevano accettato: - la somma di € 44.900,00, a ristoro dei danni
[...]
patiti da;
- la somma di € 400,00 a ristoro dei danni patiti da Parte_1
- le somme di € 3.500,00 e di € 300,00 per i danni Parte_2 rispettivamente patiti da e Persona_1 Persona_2
- nessuna azione di rivalsa spettava in ogni caso alla Compagnia assicuratrice nei confronti dell'assicurato, non ricorrendo, nella specie, i presupposti previsti all'uopo dalla legge.
Con comparsa del 16.11.2022, si costituì in giudizio anche CP_2
chiedendo preliminarmente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che, come confermato dalla corrispondenza intercorsa tra la Compagnia assicuratrice e gli attori, in fase stragiudiziale, questi ultimi avevano accettato le somme risarcitorie offerte dalla predetta
Compagnia a completa tacitazione di tutti i danni subìti a cagione del sinistro per cui è causa, con conseguente rinuncia ad azionare qualsivoglia ulteriore pretesa connessa a tale evento di danno.
Nel merito, chiese l'integrale rigetto delle avverse pretese, evidenziando che: - nessuna responsabilità poteva ascriversi al conducente del furgone in relazione al sinistro per cui è causa, atteso che, al momento dell'impatto, costui stava eseguendo, con estrema cautela, manovra di cambio corsia per tornare verso viale Regione Siciliana e non già una repentina inversione a
“U”, come asserito dagli attori;
- gli agenti della Polizia Municipale avevano contestato allo diverse Pt_1
5 R.G. 8673/22
violazioni del Codice della Strada, sottolineando, fra l'altro, che costui viaggiava a una velocità non adeguata al tratto di strada percorso e tale da generare una situazione di pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose;
- anche la terza trasportata aveva concorso alla determinazione del sinistro, stante che, come pure sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di incidente stradale, il comportamento di chi sia consapevolmente salito a bordo di un ciclomotore, abilitato al trasporto del solo guidatore, concorre causalmente al verificarsi della collisione, in considerazione della pericolosità della circolazione del mezzo, e configura una deliberata e consapevole partecipazione alla condotta colposa del conducente, con accettazione dei relativi rischi.
Con comparsa del 31.10.2022, si costituì in giudizio la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo
[...] preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere, stante la transazione intervenuta tra sé e gli attori nella fase stragiudiziale;
a tal riguardo sottolineò infatti che, dalla lettera inviatale dal precedente procuratore degli attori il 25.11.2019, emergeva l'inequivoca volontà di questi ultimi di accettare le somme offerte dalla Compagnia a tacitazione di tutti i danni derivati dal sinistro per cui è causa, tenuto peraltro conto che, tra i poteri conferiti dagli attori al predetto procuratore, vi era altresì quello di transigere, conciliare e quietanzare.
Nel merito, chiese accertarsi la responsabilità, quantomeno concorrente, del conducente del motociclo nella determinazione del sinistro de quo, atteso che costui stava percorrendo la strada teatro dello scontro ad una velocità non consona ad un centro abitato e per di più con a bordo tre passeggeri, circostanza, quest'ultima, che non poteva non avere inciso sulla stabilità del
6 R.G. 8673/22
veicolo e sulla sua capacità di arresto.
In subordine, chiese dichiararsi le somme versate agli attori in fase stragiudiziale pienamente satisfattive della pretesa risarcitoria da questi avanzata nel presente giudizio e, in ulteriore subordine, che venissero scomputare, in ogni caso, tali somme dall'ammontare del risarcimento dovuto.
Istruita mediante l'interrogatorio formale del convenuto le CP_1
prove testimoniali assunte, la CTU medico-legale affidata al dott.
[...]
, nonché attraverso la documentazione rispettivamente Persona_3
depositata dalle parti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
****
Sulle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti
Così riassunti i fatti di causa, va anzitutto dato atto della proponibilità e procedibilità della domanda proposta dagli attori (fatto salvo quanto sarà detto infra con riguardo alla domanda formulata da n.q. di Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore , in quanto Persona_1
preceduta dalla richiesta stragiudiziale di risarcimento ai sensi degli artt.
145 e 148 D.Lgs. 209/2005 (cfr. lettera inviata alla Controparte_3
il 6.5.2019, sub all. 26 alla citazione), dall'invito alla stipula di
[...]
una convenzione di negoziazione assistita (cfr. all. 42 alla citazione) nonché dal vano decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
*°*°*
Ciò posto va altresì dichiarata l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta da n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
7 R.G. 8673/22
minore stante il conflitto d'interessi sussistente tra Persona_1
quest'ultimi (il minore viaggiava infatti in qualità di terzo trasportato sul veicolo condotto dal padre) e la conseguente carenza, in capo a Pt_1
del potere di rappresentare il figlio minore nel presente
[...]
procedimento.
Ed invero, ai sensi dell'art. 320, ultimo comma, c.c.., nell'ipotesi in cui il conflitto di interessi sorga tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza del minore spetta esclusivamente all'altro genitore.
Dal richiamato regime normativo discende per un verso il difetto di legittimazione processuale in capo all'attore rispetto al figlio minore Per_4
per altro, il difetto dei presupposti per farsi luogo alla chiesta
[...]
nomina di un curatore speciale del minore, giacché, ai sensi della citata disposizione, quest'ultimo sta in giudizio per il tramite della sola madre
[...]
, già costituita in giudizio anche nella qualità di esercente Parte_2
la responsabilità genitoriale sul predetto minore.
*°*°*
Quanto, invece, all'eccezione sollevata dalla concernente CP_3
l'avvenuta estinzione del credito risarcitorio fatto valere dagli attori, per intervenuta transazione stragiudiziale, in dipendenza dei pagamenti (non contestati ad eccezione di quello eseguito dalla compagnia in favore del minore effettuati in favore di questi ultimi, precedentemente Persona_1
l'instaurazione del presente giudizio, e da costoro asseritamente accettati a tacitazione di ogni pretesa, va osservato che a sostegno della propria prospettazione parte attrice ha prodotto in giudizio: - atti di conferimento di procura stragiudiziale apparentemente sottoscritti da Parte_1 nonché da costui e da in qualità di esercenti la potestà Parte_2
8 R.G. 8673/22
genitoriale sul minore in favore dello “studio professionale Persona_1
Pandolfini Law” contenenti anche mandato a transigere con la compagnia assicuratrice in ordine alla vicenda oggetto del presente giudizio;
- quietanze dei pagamenti effettuati dalla convenuta in dipendenza del sinistro per cui è causa, in favore di nonché e Parte_1 Pt_3 Per_1
sottoscritte e trasmesse via mail dall'allora procuratore degli attori
[...]
a saldo e tacitazione di ogni pretesa vantata dagli attori a Parte_4
titolo di risarcimento dei danni patititi.
Orbene, con la memoria n.1, gli attori hanno espressamente disconosciuto le sottoscrizioni risultanti apposte in calce ai predetti mandati con rappresentanza, rilasciati in favore dello studio professionale “studio
“Pandolfini Law”, conferiti ai sensi degli artt. 1387, 1703 e 1704 c.c. per la gestione del sinistro con la compagnia assicuratrice, ed espressamente anche per l'incasso di somme e la transazione (cfr. mandati sub all. 3 della comparsa di costituzione della . CP_3
A fronte dell'intervenuto disconoscimento, seppure la società CP_3
abbia formulato, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., istanza di verificazione di tali mandati, la mancanza dei relativi originali (come già rilevato nell'ordinanza istruttoria del 29.5.2023) preclude lo svolgimento di affidabili indagini grafologiche in ordine alla riconducibilità delle sottoscrizioni agli attori.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha invero ritenuto che, poiché il disconoscimento implica anche la contestazione dell'esistenza dell'originale, “la sua acquisizione agli atti del giudizio consente che la perizia grafica si svolga su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere a un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico” (cfr. Cass. Civ. n. 35167/2021).
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Non potendo porsi a fondamento della decisione i documenti disconosciuti,
e non verificati, in assenza dell'originale dei mandati – o di altri mezzi di prova comunque idonei a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione dei documenti disconosciuti –, non vi è dunque modo di affermare che, in fase stragiudiziale, gli attori abbiano in effetti conferito ai propri precedenti difensori, fra l'altro, il potere di addivenire a un accordo transattivo con la Compagnia assicuratrice, e dunque ad accettare i pagamenti effettuati da quest'ultima, a tacitazione di ogni loro pretesa dipendente dal sinistro.
In assenza di prova di un valido mandato con rappresentanza anche a transigere, sottoscritto dagli attori in favore dei propri precedenti legali, sebbene dalle lettere sottoscritte ed inviate dai precedenti legali degli attori alla società dai legali dello studio Pandolfini il 5.12.2019 (cfr. CP_3
lettere allegate alla comparsa di costituzione della risulti che CP_3 le somme offerte a ristoro dei danni subìti da , e Parte_1 Persona_1
siano state accettate a totale tacitazione delle pretese Persona_2
risarcitorie connesse al sinistro del 25.4.2019, tale dichiarazione non è riconducibile alla sfera patrimoniale degli attori, non risultando neanche una successiva ratifica del contenuto di tali lettere da parte di questi ultimi,
i quali hanno promosso il presente giudizio sul presupposto che le somme offerte dalla Compagnia in fase stragiudiziale fossero state accettate solo a titolo di acconto sul maggior avere.
Per tali motivi, l'eccezione di estinzione del credito sollevata dalla CP_3
è infondata.
[...]
****
Merito della controversia
Passando dunque al merito, va anzitutto osservato che la dinamica del
10 R.G. 8673/22
sinistro trova riscontro nel rapporto redatto dagli agenti della Polizia
Municipale intervenuti sul luogo del sinistro (cfr. rapporto allegato alla citazione), i quali, sulla scorta dei rilievi svolti e delle informazioni assunte, hanno concluso che: - il 25.4.2019, intorno a 00:20, mentre percorreva la via Pitrè alla guida di un furgone di proprietà della con direzione di CP_2
marcia da viale Regione Siciliana verso piazza P. Micca, giunto a circa 50
m dalla via via De Marco, il aveva effettuato manovra di CP_1
inversione per tornare indietro verso viale Regione Siciliana, attivando l'indicatore direzionale verso sinistra e il lampeggiante luminoso di colore giallo che emetteva un segnale acustico costante;
- in quel frangente, il furgone era entrato in collisione col motociclo condotto da , Parte_1 il quale stava percorrendo la via Pitrè in direzione opposta (da piazza P.
Micca verso viale Regione Siciliana), con a bordo altri tre passeggeri (la moglie, , e i due figli, e;
- Parte_2 Persona_1 Persona_2
l'urto tra i due veicoli si era concretizzato tra la parte anteriore destra del furgone (in corrispondenza dello sportello lato passeggero) e la parte anteriore del ciclomotore.
Dai rilievi eseguiti dal personale della Polizia Municipale è emerso dunque che al momento dell'impatto, il furgone di proprietà della condotto CP_2
dal stava eseguendo manovra di inversione sull'opposta corsia CP_1 per tornare indietro verso viale Regione Siciliana, come reso evidente dal punto di impatto dei due veicoli, segnatamente tra la parte anteriore del motociclo e la parte anteriore destra del furgone, in corrispondenza dello sportello lato passeggero (sulla base dei danni riportati dai due veicoli, le
Autorità hanno infatti concluso che “l'urto si concretizzava tra la parte CP_ anteriore destra della contro la parte anteriore del ciclomotore Aprilia”).
Sulla scorta di tali elementi, può allora presumersi che nello svoltare sulla
11 R.G. 8673/22
corsia riservata all'opposto senso di marcia, al fine di raggiungere il compattatore ivi collocato (circostanza quest'ultima ammessa dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale), il veicolo dell R.A.P. condotto dal convenuto non abbia osservato le specifiche cautele CP_1
imposte dal Codice della Strada, e, segnatamente, dall'art. 154, c.1 che, per l'ipotesi di cambiamento di direzione o corsia, prescrive che i conducenti che intendono eseguire, fra l'altro, una manovra per cambiare direzione o corsia o per invertire il senso di marcia “devono assicurarsi di potere effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.
Ciò posto, al tempo stesso, in base ai rilievi svolti, le stesse autorità hanno contestato a conducente del motociclo, la violazione, fra Parte_1
l'altro, degli artt. 141, c.2 e 170, commi 1-bis e 2 del Codice della Strada, osservando, da un lato, che l'entità dei danni riportati dai due veicoli suggerivano che, al momento dell'impatto, costui circolasse “ad una velocità non adeguata e tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose” e, tenuto altresì conto della circostanza che egli stava trasportando sul proprio veicolo altre persone, avendo a bordo altri tre passeggeri, fra cui due minori, sebbene il motociclo fosse omologato per il trasporto del solo conducente (circostanza non contestata).
Si ricorda al riguardo che il rapporto della Polizia Municipale, costituente un atto pubblico, fa fede fino a querela di falso con riguardo alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza (in tal senso Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del
2010, n. 3787 del 2012) mentre quanto al contenuto intrinseco delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto, ove provenienti da terzi, al rapporto di polizia municipale va attribuito il valore
12 R.G. 8673/22
di prova atipia, avente valore indiziario (secondo R.G. 7742/2018
Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile 5 l'opinione prevalente) e ove provenienti dalla parte e aventi contenuto confessorio, le stesse dichiarazioni sono liberamente apprezzate dal giudice ai sensi dell'art. 2735 co. 1 c.c.
La ricostruzione delle modalità del sinistro operata dalle Autorità si è basata, altresì, sulle spontanee dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dal testimone oculare (cfr. verbale di spontanee Testimone_1 dichiarazioni allegato al rapporto), il quale ha riferito che: - proprio il
25.4.2019, intorno a 00:20, mentre percorreva la via Pitrè alla guida della propria autovettura, con direzione di marcia da viale Regione Siciliana verso Boccadifalco, pervenuto ad una cinquantina di metri dalla via De Contr Marco, aveva notato “un piccolo autocarro della che manovrava al centro Contr della carreggiata, e, poco più sotto, un grosso compattatore sempre della ; - un istante dopo, aveva visto sopraggiungere, dall'opposto senso di marcia rispetto al proprio, “un ciclomotore, proprio mentre il piccolo autocarro andava avanti”, assistendo altresì alla collisione fra i due veicoli (“Immediatamente vedevo la collisione, quindi mi accostavo in sicurezza al marciapiedi e scendevo a prestare soccorso e chiamavi il 118”).
In sede di prova testimoniale, svolta all'udienza istruttoria del 28.11.2023, pur confermando che, la notte del sinistro, stava percorrendo la via Pitrè e che, nella sua stessa direzione di marcia, “c'era un furgoncino bianco che ha fatto come un'inversione e si è fermato perpendicolarmente alla strada, occupando in parte la corsia opposta”, ha tuttavia affermato di non Testimone_1
avere assistito alla dinamica dell'incidente e di essersi accorto dell'impatto fra i due veicoli soltanto dopo avere raggiunto il punto in cui si era fermato il furgone, allorquando, voltatosi verso sinistra, aveva notato che “un
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ciclomotore aveva urtato lo sportello lato passeggero del furgone”. Orbene pur a fronte della parziale difformità delle dichiarazioni rese in sede di audizione testimoniale rispetto a quelle dallo stesso rese alla Polizia municipale, non vi è ragione di dubitare della genuinità di dette dichiarazioni, tenuto conto dell'assenza di rapporti, anche solo di mera conoscenza, con gli attori o di altre circostanze sospette, della identità del nucleo essenziale delle circostanze riferite con particolare riguardo alla posizione dei veicoli a seguito dell'impatto, nonché del tempo trascorso dai fatti all'epoca della deposizione in giudizio, considerato che il testimone, dopo aver preso visione del verbale delle spontanee dichiarazioni rese in precedenza alle
Autorità, riconosciutane firma apposta in calce come propria, ha ammesso che, al momento dell'audizione, non aveva memoria di aver visto sopraggiungere il ciclomotore e di aver assistito all'urto e che, tuttavia, non era sua intenzione “celare quanto accaduto”, essendo trascorsi alcuni anni dall'incidente e non avendo più memoria di quanto dichiarato alla Polizia
Municipale (“non è mia intenzione celare quanto accaduto, sono trascorsi alcuni anni e oggi il mio ricordo è quello che ho riferito prima. Posso dire che quello che dichiarai alla Polizia Municipale era ciò che mi constava direttamente e di cui adesso non ho memoria”).
Del tutto incompatibile con le convergenti risultanze dei rilievi e delle dichiarazioni riferite dal teste è invece la versione Testimone_1
sostenuta dal nei propri scritti e dal medesimo ribadita anche CP_1
in sede di interrogatorio formale (“Nego di avere effettuato una inversione ad
U, ho attraversato la via Pitrè, oltrepassando la linea tratteggiata, per scaricare il cassone all'interno del compattatore. Non potevo fare inversione a U, in quanto dovevo collocarmi con la parte posteriore del furgone alle spalle del compattatore”), atteso che soltanto l'esecuzione di una manovra a U da parte del furgone,
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per svoltare sulla corsia riservata all'opposto senso di marcia, può avere giustificato, nella specie, l'urto fra la parte anteriore del motociclo e lo sportello lato passeggero del furgone.
Parimenti inattendibile, per le stesse ragioni, è la deposizione resa dal teste di parte convenuta, nonché collega di lavoro del CP_1 [...]
, il quale, sempre all'udienza del 28.11.2023, ha riportato le Tes_2
seguenti circostanze: - di avere assistito al sinistro in quanto viaggiava a Contr bordo del furgone della seduto sul sedile lato passeggero, quando, a un certo punto, aveva sentito un urto in corrispondenza del proprio sportello;
- l'urto si era verificato nella corsia di percorrenza del furgone, mentre questo si stava posizionando per scaricare il cassone nel compattatore che si trovava sul margine sinistro della propria carreggiata.
Invero, a fronte della dinamica descritta dal teste (urto tra il motociclo e lo sportello lato passeggero del furgone), non si spiega in che modo lo scontro tra i due veicoli sia potuto avvenire all'interno della corsia di percorrenza del furgone, vieppiù tenuto conto che, come precisato dal teste nel prosieguo dell'escussione, il compattatore verso cui il furgone si stava dirigendo si trovava non già sul margine sinistro della carreggiata percorsa da quest'ultimo bensì sul margine destro della corsia percorsa dal ciclomotore, “con la parte anteriore “a scendere”. A ciò aggiungasi che, dalle prove assunte, non è emerso alcun elemento che suggerisca che, al momento dell'impatto, il motociclo stesse percorrendo la corsia opposta a quella riservata al proprio senso di marcia, il che costituiva, com'è evidente, condizione necessaria perché lo scontro tra i due mezzi si verificasse all'interno della corsia percorsa dal furgone (che infatti viaggiava in direzione opposta al motociclo).
Parimenti privo di riscontri è quanto dichiarato dal teste, secondo cui per
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raggiungere il predetto compattatore, il furgone, piuttosto che fare inversione sulla via Pitrè, abbia fatto il giro dalla via Altarello (strada peraltro parallela alla via Pitrè), per poi spostarsi sulla corsia su cui si trovava il compattatore.
Quanto alle lesioni lamenta e dagli attori, va detto che la loro riferibilità al sinistro per cui è causa trova puntuale riscontro nella documentazione medica versata in atti e, segnatamente, nei verbali di Pronto Soccorso redatti dal personale sanitario dell'Ospedale Civico di Palermo che prestò le prime cure la notte in cui si verificò l'incidente (cfr. verbali di P.S. allegati alla citazione). Da tale documentazione si evince in particolare che i sanitari di turno, eseguiti i necessari accertamenti strumentali sugli attori, diagnosticarono: 1) a , una “frattura basicervicale del femore Parte_1
sinistro”; 2) a , un “trauma cranico con perdita di coscienza”; Parte_2
3) a un “trauma cranico minore – politrauma”. Persona_1
Tanto ritenuto, in considerazione delle diverse posizioni degli attori, le relative domande risarcitorie, sottoposte a parametri normativi differenti, vanno esaminate separatamente.
*°*°*
La domanda risarcitoria proposta da Parte_1
Passando dunque all'esame delle domande formulate dagli attori e, in primo luogo, di quella avanzata da conducente di uno veicoli Parte_1
coinvolti nell'impatto va detto che, sul piano sistematico, tale domanda si inquadra nell'ambito di applicazione dell'art. 2054, c.2, c.c., che, in ipotesi di scontro tra veicoli, pone una presunzione relativa di pari responsabilità dei conducenti, disponendo, in particolare, che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.
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Con riguardo alla portata di tale presunzione, la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia più volte chiarito che “la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, c.2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (cfr. Cass. Civ.
n.7061/2020).
Sulla scorta della dinamica come sopra ricostruita in base al compendio probatorio in atti, nel caso di specie la responsabilità del sinistro va ascritta ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, con apporto causale preponderante al conducente del motociclo.
È vero che la condotta di guida del conducente del furgone di proprietà della non può considerarsi affatto esente da colpa, giacché sulla CP_2
scorta dell'esame del compendio probatorio sopra riassunto, e dunque della dinamica del sinistro che ne emerge, può ritenersi che, nello svoltare sulla corsia riservata all'opposto senso di marcia, al fine di raggiungere il compattatore ivi collocato (circostanza quest'ultima ammessa dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale), il non abbia CP_1 osservato le specifiche cautele imposte dal Codice della Strada, e, segnatamente, dall'art. 154, c.1 in materia di cambiamento di direzione o corsia, sopra richiamato;
senza sincerarsi che dall'opposta corsia non provenissero altri veicoli, e, in particolare, quello condotto dallo Pt_1
tenuto conto che, al momento dell'impatto, la parte anteriore del furgone aveva già oltrepassato la linea di mezzeria e impegnato, in parte, la carreggiata percorsa dal motociclo dell'attore (a tal riguardo, cfr. altresì lo schizzo allegato al rapporto della Polizia Municipale).
Dai rilievi della Polizia Municipale è invero emerso che, al momento dell'impatto, il stava eseguendo manovra di inversione CP_1
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sull'opposta corsia per tornare indietro verso viale Regione Siciliana, come reso evidente dal punto di impatto ricavabile dai danni riportati dai due veicoli, segnatamente concretizzatosi tra la parte anteriore destra della Fiat contro la parte anteriore del ciclomotore Aprilia.
Tuttavia, la conclusione concernente la preponderanza dell'apporto causale del conducente del motociclo trova anzitutto suffragio nelle risultanze del medesimo rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, le quali, come sopra evidenziato, in base ai rilievi svolti, hanno contestato, fra l'altro, allo la violazione degli artt. 141, c.2 e 170, commi 1-bis e 2 Pt_1
del Codice della Strada, osservando, da un lato, che l'entità dei danni riportati dai due veicoli suggerivano che, al momento dell'impatto, costui circolasse “ad una velocità non adeguata e tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose” e, dall'altro, che egli stava trasportando sul proprio veicolo più persone del consentito, avendo a bordo altri tre passeggeri, fra cui due minori, sebbene il motociclo fosse omologato per il trasporto del solo conducente, circostanza causalmente efficiente rispetto alla verificazione dello scontro, atteso che costituisce massima di esperienza, il fatto che l'impianto frenante di un ciclomotore progettato per una sola persona abbia un'efficacia "ben minore quando il mezzo sia appesantito per effetto del maggior peso determinato dalla presenza di un passeggero a bordo"
(principio confermato da Cass. civ. sez. III, 16/04/2015).
Tenuto conto dell'assenza di traffico, per un verso, della tipologia della sede stradale, e dei segnali luminosi del furgone, dall'altra; deve concludersi che ricorrevano le condizioni di evitabilità dello scontro, ove lo avesse Pt_1
tenuto un'andatura consona al tratto di strada percorso, e qualora la stabilità e l'efficacia frenate del motociclo non fossero stati compromessi dalla circolazione del motociclo con a bordo ben tre persone in più di quelle
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per il cui trasporto era stato omologato.
A fronte di tali circostanze, emerge come l'eccesso di velocità, unito al trasporto di ben tre passeggeri oltre il numero per il quale il mezzo è omologato, circostanze idonee ad incidere sull'assetto dinamico e la stabilità del motociclo, e dunque sulla capacità di frenata, abbiano avuto un'efficacia causale preponderante nella verificazione del sinistro, avendo dette circostanze precluso allo la possibilità di effettuare un'efficace Pt_1
manovra di sicurezza e, conseguentemente, di evitare o limitare la violenza dell'impatto col veicolo antagonista.
Alla luce delle emergenze probatorie e della condotta concretamente tenuta dai due conducenti, si ritiene allora conforme a giustizia attribuire a Pt_1 una quota di responsabilità, nella determinazione del sinistro per
[...]
cui è causa, pari al 60%, con conseguente attribuzione del residuo 40% al convenuto stante l'apporto da quest'ultimo fornito alla CP_1 verificazione dell'evento lesivo.
Relativamente all'accertamento dell'entità del danno non patrimoniale sofferto da , va osservato che il nominato C.T.U., sulla scorta Parte_1 della documentazione medica esaminata, dell'esame clinico-anamnestico del periziando e di considerazioni scevre da vizi logici, ha ritenuto le lesioni riportate dall'attore a seguito del sinistro (“politrauma della strada con frattura osso nasale sinistro, frattura osso mascellare destro, frattura basicervicaledel femore sinistro trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in situ, frattura composta di III metatarso sinistro trattata conservatimente”) compatibili con la dinamica da costui esposta nel proprio scritto introduttivo e risultante dal rapporto delle Autorità intervenute (“Sulla scorta di quanto riferito in anamnesi, si ritiene sussistente il nesso di causalità tra
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le modalità traumatiche che sono state riferite dal sig. e le lesioni in Pt_1
diagnosi”).
Considerando la natura e l'entità delle lesioni riportate, i tempi di guarigione e le terapie finora resesi necessarie per il trattamento, l'ausiliario ha congruamente stimato in giorni 35 l'invalidità temporanea assoluta e quantificato quella relativa in giorni 40 al 75%, in giorni 20 al 50% e in ulteriori giorni 30 al 25%; adeguata – e in linea con la vigente tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica c.d. macropermanenti e con i più diffusi baremes - appare inoltre la determinazione nella misura del 18% dell'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica dell'attore dei postumi permanenti riscontrati, ritenuti ormai stabilizzatisi.
Ora, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D. Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
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Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine) di tale pregiudizio il Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia;
adotta, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il
Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una
“vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della riduzione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico - legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali del danneggiato nonché del pregiudizio interiore conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore intimo e sofferenza soggettiva che, ove puntualmente allegato, può essere provato dal danneggiato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona, all'età di quest'ultima.
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Le tabelle milanesi contemplano, dunque, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso. In questo senso, le tabelle meneghine precorrono quelle ora delineate nel testo dell'art. 138 novellato dalla legge 124/2017, che infatti al punto e) del comma 2 prevede che, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione.
E però, come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, in presenza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza
(dolore fisico o nocicettivo, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie (in quanto ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza (Cass. 901/18;
20795/18), non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad
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esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), di talché, soltanto ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale (dunque ben distinti dal mero dolore fisico), essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione" (Cass. 10816/19; 901/18).
Nel caso di specie, il pregiudizio da sofferenza morale – nell'accezione sopra chiarita – è stato puntualmente allegato dal danneggiato e può senz'altro presumersi, tenuto conto dell'entità delle lesioni patite dall'attore
(rientranti fra quelle c.d. macropermanenti) e dell'iter clinico necessario alla guarigione (che ha costretto l'attore ha sottoporsi, fra l'altro, a un intervento chirurgico di osteosintesi della frattura del collo del femore a seguito del suo ricovero presso l'U.O. di Ortopedia dell'ARNAS Civico di
Palermo).
Nessun incremento risarcitorio può invece essere riconosciuto all'attore a titolo di personalizzazione del danno, atteso che l'attore non ha assolto all'onere, sullo stesso gravante di fornire vi è prova che le lesioni da costui subìte abbiano determinato conseguenze più gravi rispetto a quelle che deriverebbero comunemente a un soggetto di genere maschile della stessa età che abbia riportato analoghi postumi permanenti.
Nessuna somma spetta inoltre all'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ivi compreso quello derivante dall'asserita perdita della capacità lavorativa specifica, non avendo costui fornito alcuna prova a sostegno di tale richiesta.
In applicazione degli enunciati criteri, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, assoluta e relativa, stimato dal C.T.U, va liquidata la somma di € 115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, per un totale di €3.795,00,
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somma calcolata tenendo conto della quota di responsabilità ascritta al danneggiato (60%).
Tenuto conto dell'età (anni 24) della parte lesa all'epoca del sinistro, del grado di invalidità permanente riconosciuta (pari al 18%), del valore base
(€ 4.784,18) per punto di danno biologico e della percentuale di incremento per sofferenza morale (34%) va liquidato l'importo pari ad € 30.480,00 importo calcolato ancora una volta al netto della quota di responsabilità ascrivibile al danneggiato.
Il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente spettante allo ammonta, dunque, a € 34.275,00 in valori attuali. Pt_1
Occorre, però, considerare che, come affermato dall'attore, in data
4.11.2019, questi ha ottenuto dalla Compagnia convenuta la somma di €
44.900,00, che egli ha accettato solo a titolo di acconto sul maggior dovuto, ritenendola non sufficiente a ristorare i danni subìti a causa del sinistro.
A fronte dell'ammontare complessivo del risarcimento liquidato (€
34.275,00) è evidente come l'importo versato dalla Compagnia in fase stragiudiziale sia stato già pienamente satisfattivo del pregiudizio patito dall'attore, essendo ben superiore al quantum risarcitorio liquidato in questa sede.
Ne consegue che nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta allo a ristoro delle conseguenze lesive dallo stesso subìte a cagione del Pt_1
sinistro per cui è processo.
*°*°*
La domanda risarcitoria proposta da Parte_2
Passando ora alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice Parte_2
in proprio, è bene rammentare che, in tema di danni derivanti dalla
[...]
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circolazione stradale, il terzo trasportato, che sia rimasto coinvolto in un sinistro cagionato dallo scontro tra due veicoli, può agire per il risarcimento, anche in via esclusiva, nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo su cui non era trasportato, nonché della relativa
Compagnia assicuratrice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054,
c.1, c.c. e 144 Cod Ass. Priv., chiedendone la condanna in solido al ristoro dei danni patiti.
Rispetto al terzo trasportato, non trova invece applicazione il disposto di cui all'art. 2054 comma II.
Il soggetto che, trasportato sull'uno o sull'altro dei veicoli abbia subito danni in conseguenza dello scontro, sulla base del principio di solidarietà passiva disciplinato dall'art. 2055 c.c., ha invero diritto a pretenderne il risarcimento per l'intero da tutti i soggetti responsabili per i veicoli coinvolti, a prescindere dall'accertamento delle rispettive responsabilità e della ripartizione interna di esse tra gli autori dello scontro.
L'attrice ha dunque diritto ad agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro dei responsabili o di entrambi, a sua scelta, non incombendo su costei l'onere di dimostrare le specifiche responsabilità nell'incidente.
Pertanto, la circostanza che la responsabilità del sinistro sia stata ascritta, in via concorsuale, a entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, sebbene in diversa misura, non osta all'accoglimento della domanda proposta dalla
[...]
nei soli confronti del conducente del veicolo antagonista (nonché Pt_2
del proprietario e della Compagnia assicuratrice), essendo noto che, in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile tanto al vettore, quanto al titolare di un terzo veicolo, può pretendere l'intera prestazione risarcitoria
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dovutagli da uno qualsiasi dei due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.) o da entrambi, a patto che indichi la propria qualità di trasportato nella causa petendi della domanda risarcitoria (com'è peraltro avvenuto nel caso in esame;
cfr. sul punto Cass. Civ. n. 16143/2019).
Ciò posto in considerazione delle circostanze del caso concreto sopra evidenziate, occorre ancora osservare che, nel nostro ordinamento, non è dato rinvenire una regola che sancisca l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dal terzo, che sia stato trasportato in modo anomalo o contra legem – come nel caso di specie, in conseguenza della abilitazione del veicolo vettore al trasporto del solo conducente e non anche di altri passeggeri - ferma restando la necessità di valutare, ai sensi dell'art. 1227,
c.1, c.c., se e in che misura possa configurarsi una consapevole partecipazione del trasportato danneggiato alla condotta colposa del conducente, con accettazione dei rischi conseguenti.
A tal riguardo, occorre infatti ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di incidente stradale, il comportamento di chi sia consapevolmente salito a bordo di un ciclomotore, abilitato al trasporto del solo guidatore, concorre causalmente al verificarsi della collisione, in considerazione della pericolosità della circolazione del mezzo, e configura una deliberata e consapevole partecipazione alla condotta colposa, con accettazione dei relativi rischi;
ne consegue la proporzionale riduzione del risarcimento del danno”
(cfr. Cass. Civ. 11947/2006).
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che, accettando di viaggiare a bordo di un motociclo omologato per il trasporto del solo conducente,
l'attrice terza trasportata abbia anch'ella fornito un contributo causale alla verificazione del sinistro per cui è causa, posto che è evidente che la sua presenza a bordo di un veicolo abilitato al trasporto di una sola persona
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abbia inciso direttamente sull'assetto, la stabilità e la manovrabilità di quest'ultimo, compresa la capacità di frenata, comportandone una maggiore instabilità sia in relazione alla tenuta di marcia, che con riferimento alla capacità frenata, e dunque di prevenzione delle conseguenze negative di eventuali altrui condotte imprudenti.
Con la propria condotta, la terza trasportata ha pertanto finito con il concorrere alla causazione dello scontro, determinando l'esposizione non solo di sè stessa, ma anche di tutti gli altri passeggeri del veicolo alla possibilità di verificazione di un impatto violento con altro veicolo. Tenuto conto che, come ammesso dagli attori nell'atto introduttivo e dallo stesso conducente del motociclo alle Autorità con la dichiarazione spontanea resa in data 8.5.2019 (cfr. dichiarazione allegata al rapporto della Polizia
Municipale), la notte del sinistro, il motociclo guidato dallo stava Pt_1
trasportando non solo la , ma altresì i due figli della coppia, Parte_2
e (rispettivamente di anni 6 e 2 all'epoca del Persona_1 Persona_2
fatto), il che non ha fatto altro che aggravare la posizione tanto dello Pt_1
quanto della stessa , i quali, trasportando entrambi i figli - a Parte_2 quell'età peraltro incapaci di comprendere la portata del rischio corso - a bordo del motociclo, ne hanno reso la circolazione ancor più pericolosa, contribuendo ulteriormente ad alterare la stabilità e la sicurezza del veicolo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, ai sensi dell'art'1227, c.1, c.c., si ritiene allora conforme a giustizia ascrivere alla terza trasportata un concorso colposo nella determinazione del sinistro per cui è causa pari al 40%, avuto riguardo alla concreta incidenza del suo comportamento sul determinismo del sinistro e della sua deliberata e consapevole partecipazione alla condotta colposa del conducente del motociclo.
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Passando ora all'accertamento dell'entità del danno non patrimoniale sofferto dalla , va detto che il Tribunale reputa condivisibili le Parte_2
conclusioni cui è pervenuto il CTU nella propria relazione;
in particolare, sulla scorta della documentazione medica prodotta, dell'esame clinico- anamnestico della perizianda e di considerazioni scevre da vizi logici,
l'ausiliario ha ritenuto le lesioni riportate dall'attrice (“politrauma contusivo”) compatibili con le modalità del sinistro da questa esposte nei propri scritti difensivi.
Ciò posto, del tutto adeguate – e in linea con la vigente tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica c.d. micro-permanenti e con i più diffusi baremes – appaiono sia la determinazione, nella misura dello 0%, dell'incidenza delle lesioni sull'integrità psicofisica della danneggiata, non avendo il CTU riscontrato nella persona della alcun postumo Parte_2
invalidante (“Si ritiene che la sig.ra sia guarita dal sinistro in Parte_2 assenza di postumi invalidanti (0%), non essendo documentata alcuna evoluzione clinica delle iniziali lesioni o necessità di terapie o controlli”), sia la determinazione dell'inabilità temporanea relativa in giorni 3 al 75%, in giorni 7 al 50% e in ulteriori giorni 7 al 25%.
Per la liquidazione del danno alla salute (risarcibile ai sensi dell'art. 2059
c.c., nell'interpretazione offertane dalle Sezioni Unite con le sentenze dell'11.11.2008, in quanto derivante dalla lesione di un bene costituzionalmente tutelato), trattandosi di lesioni micro permanenti (entro il limite dei 9 punti percentuali), deve essere utilizzato il parametro rappresentato dalle tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs. n. 209/05, aggiornate col decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.7.25 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 176 del 31.7.25).
A ristoro del danno da inabilità temporanea (intesa come limitazione
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transitoria delle attitudini generata dalle sofferenze conseguenti alle lesioni patite dal danneggiato) va, in particolare, liquidata l'indennità di € 56,18, prevista dal D.M. per ogni giorno di invalidità assoluta, per un totale di €
421,36 in valori attuali, che all'esito della decurtazione della riconosciuta percentuale di responsabilità (40%) imputata all'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., vanno ridotti ad € 252,82.
Poiché in data 4.11.2019, l'attrice ha ottenuto dalla Compagnia convenuta la somma di € 300,00 a ristoro dei danni subiti a causa del sinistro (cfr. atto di quietanza allegati alla citazione), superiore al quantum risarcitorio liquidato in questa sede, null'altro è ad ella dovuto a ristoro delle conseguenze patite a seguito del sinistro.
*°*°*
La domanda proposta per conto del minore Persona_1
Venendo infine alla domanda proposta da in qualità di Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul minore (anch'egli Persona_1
terzo trasportato sul motociclo condotto da , terzo Parte_1
trasportato sul motociclo condotto dal di lui padre, al fine di ottenere il ristoro dei danni da quest'ultimo patiti a causa del sinistro, si ritiene che tale domanda sia meritevole di integrale accoglimento.
In proposito, va infatti rilevato che, contrariamente a quanto in precedenza rilevato con riguardo alla , nessun concorso colposo può Parte_2
ascriversi al figlio in relazione alla verificazione dell'evento di danno per cui è causa, atteso che, in ragione della sua giovanissima età all'epoca dell'accaduto (il minore aveva infatti appena 6 anni), costui non era evidentemente in grado di comprendere la portata del pericolo derivante dal proprio trasporto sul motociclo guidato dal padre né, di conseguenza, poteva egli partecipare alla condotta colposa tenuta dai suoi genitori. Ne
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discende che nessun addebito di colpa può essergli mosso con riguardo alla maggiore instabilità del motociclo derivante dal proprio trasporto sul medesimo.
Conseguentemente, in applicazione dei principi sopra richiamati che disciplinano l'azione risarcitoria proposta dal soggetto terzo trasportato da uno dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale, la domanda proposta nell'interesse del minore va accolta nei confronti dei convenuti in ragione dell'importo di seguito indicato.
Va detto che, sulla scorta della documentazione medica prodotta, dell'esame clinico-anamnestico del periziando e di considerazioni scevre da vizi logici, il nominato CTU ha ritenuto le lesioni riportate dal minore (“politrauma della strada con ferite lacero-contuse al volto e alla spalla sinistra e trauma cranico non commotivo”) compatibili con la dinamica descritta negli atti difensivi degli attori.
Tanto chiarito, del tutto adeguate – e in linea con la vigente tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica c.d. micro-permanenti e con i più diffusi baremes – appaiono sia la determinazione nella misura del 4% dell'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica del danneggiato dei postumi permanenti riscontrati a carico del volto e del tronco (e, in particolare, degli esiti cicatriziali rinvenuti in tali distretti), sia la determinazione dell'inabilità temporanea assoluta in giorni 5 di quella relativa in giorni 15 al 50%.
Per la liquidazione del danno alla salute (risarcibile ai sensi dell'art. 2059
c.c., nell'interpretazione offertane dalle Sezioni Unite con le sentenze dell'11.11.2008, in quanto derivante dalla lesione di un bene costituzionalmente tutelato), trattandosi di lesioni micro permanenti (entro il limite di 9 punti percentuali), deve essere utilizzato il parametro
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rappresentato dalle tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs. n. 209/05, aggiornate col decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.7.2025
(pubblicato sulla G.U.R.I. n. 176 del 31.7.2025).
Pertanto, a fronte della percentuale di invalidità permanente medicalmente accertata (4%), dell'età (6 anni) del danneggiato all'epoca del sinistro e del valore punto base (€ 963,40) previsto dall'art. 139 del D. Lgs. 209/2005
(come aggiornato dal D.M. del 18.7.2025), va riconosciuta allo a Pt_1
titolo di danno permanente, la somma di € 5.009,68; ai sensi dell'art. 139,
c.3 del D. Lgs. 209/2005, si ritiene tuttavia equo incrementare tale somma in misura pari al 20% in ragione della presumibile sofferenza morale patita dal minore a causa delle lesioni riportate, tenuto conto non solo della sua giovanissima età all'epoca del sinistro, ma altresì dei pur modesti esiti cicatriziali residuati a carico del volto e del tronco (cfr. p. 13 dell'elaborato peritale); di conseguenza, l'importo dovuto a titolo di danno permanente ascende a € 1.001,94.
A ristoro del danno da inabilità temporanea (intesa come limitazione transitoria delle attitudini generata dalle sofferenze conseguenti alle lesioni patite dal danneggiato) va, inoltre, liquidato l'importo di € 56,18 (come aggiornato dal D.M. del 18.7.2025) per ogni giorno di invalidità assoluta, per un totale di € 702,25 in valori attuali.
Il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto a Persona_4
ammonta, dunque, complessivamente a € 6.713,87.
Gli importi liquidati, pur espressi in valori attuali, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
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Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale, sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere, poi, alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione, tenuto conto altresì dei criteri sopra richiamati con riguardo alla decorrenza degli interessi.
Prima di procedere ai relativi conteggi, anche in tal caso va osservato che, nel costituirsi in giudizio, la Compagnia assicuratrice ha dedotto di avere già versato, in favore del minore la somma di € 3.500,00 a Persona_1
ristoro dei danni da costui subìti in conseguenza del sinistro del 25.4.2019
e che tuttavia, nei propri scritti difensivi, gli attori hanno, eccepito di non avere mai incassato tale somma, atteso che l'assegno emesso dalla
Compagnia era stato erroneamente intestato allo stesso (come Persona_1 può evincersi dalla copia dell'assegno prodotta dagli attori sub all. 40 alla citazione), con conseguente impossibilità di negoziarlo.
A fronte di tale eccezione, nulla è stato però controdedotto dalla Compagnia assicuratrice, sulla quale peraltro gravava l'onere di dimostrare l'effettivo incasso, da parte degli attori, delle somme trasferite mediante il predetto assegno, trattandosi di pagamento fatto in favore di un soggetto incapace d'agire, in quanto minore d'età.
Invero, l'art. 1190 c.c., stabilisce che il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore dall'obbligazione, salvo che questi provi che il creditore, sebbene incapace, abbia tratto un vantaggio dal pagamento.
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Ne consegue che la somma portata dal predetto assegno non può essere considerata quale acconto percepito dal minore ai fini del suo scomputo dal quantum risarcitorio complessivamente dovuto allo Pt_1
Operati i conteggi, i convenuti vanno solidalmente condannati a pagare in favore di a titolo risarcitorio, la somma di € 7.435,07, di cui € Persona_1
721,2 per interessi compensativi.
Sulla predetta somma vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
*°*°*
In ordine alle domande proposte dalle parti convenute.
È inammissibile la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti della società intesa Controparte_3
all'accertamento negativo dell'inesistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di rivalsa nei suoi confronti.
Premesso che la giurisprudenza di legittimità, ha affermato il principio secondo cui, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità “di cui all'art. 2054 c.c.” (ai sensi dell'art. 122 cod. ass.), tutti i soggetti esposti al rischio di impoverirsi per dovere risarcire la vittima di un sinistro stradale ai sensi dell'art. 2054 commi I e
II, rientrano nella categoria degli “assicurati”, ai sensi dell'art. 144 cod. ss. alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti loro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all'azione di rivalsa ex art. 144, secondo comma, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti.
Ciò posto, nel caso di specie poiché la società assicuratrice suddetta che ha già liquidato il risarcimento nei confronti degli attori nel 2019, senza avere
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esperito azione di rivalsa nei confronti del conducente neanche nel presente giudizio;
l'azione proposta dal conducente del veicolo assicurato, peraltro, genericamente proposta (senza indicazione delle specifiche clausole contrattuali che prevedano i casi in cui l'assicuratore potrebbe rifiutare o ridurre il risarcimento nei confronti del danneggiato, cui rimanda il disposto di cui all'art. 144 cod. ass.) non risulta sorretta da un interesse concreto ed attuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ma piuttosto solo potenziale ed eventuale.
Parimenti inammissibile, poiché tardivamente proposta con la comparsa di costituzione in giudizio depositata (in data 15.11.2022) spirato il termine di
20 giorni prima della data di udienza indicata in citazione (22.11.2022), è la domanda riconvenzionale trasversale di manleva proposta dalla società nei confronti della medesima società CP_2 [...]
CP_3
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In ordine alle spese di lite.
In ordine al riparto delle spese di lite tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, e dunque del rigetto della domanda risarcitoria proposte in proprio dagli attori e si Parte_1 Parte_2
ritiene che ricorrano gli estremi per la compensazione parziale, in ragione della metà delle spese di lite fra le parti.
La restante metà, va posta a carico delle parti convenute, in solido tra loro, soccombenti in relazione alla domanda proposta da Parte_2 nella qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti del minore
, e si liquida, tenuto conto del decisum, secondo valori Persona_1
tendenti ai parametri medi, recati per lo scaglione di riferimento, dalle tabelle allegate al D.M. n. 146/2022, applicabile ratione temporis, in euro
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2.538,50 (1/2 di euro 5.077,00) per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'RA, stante l'ammissione di al beneficio del patrocinio a carico Parte_2
dello Stato. preso atto, della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di «ripetizione»), anziché direttamente anticipati dall'RA (Corte Cost. n. 217/2019), le spese di
CTU, liquidate come da separato decreto, sono ripartite in via definitiva, in ragione della metà a carico delle parti convenute in solido tra loro, e per la restante metà a carico della parte attrice (ammessa al beneficio del patrocinio a carico dell'RA) fermo restando il vincolo di solidarietà tra tutte le parti, per l'intero, nei rapporti esterni con il ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda proposta da Parte_1
nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Persona_1
- DICHIARA INAMMISSIBILI le domande proposte da e della società nei confronti della Parte_5 CP_2
società ; Controparte_3
- RIGETTA le domande proposte in proprio da e Parte_1 [...]
Parte_2
- CONDANNA le parti convenute, in solido fra loro, a pagare, a titolo risarcitorio, la somma di € 7.435,07 in favore nella Parte_2
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qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
oltre interessi dalla decisione al saldo;
- COMPENSA in ragione della metà le spese di lite tra gli attori, e le parti convenute;
- CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione, in favore degli attori, la restante parte (1/2) delle spese di lite liquidate in euro
2.538,50 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'RA, stante l'ammissione dell'attrice
[...] al beneficio del patrocinio a carico dello Stato;
Parte_2
- COMPENSA le spese di lite tra e Parte_5 CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, da una parte e
[...] la società dall'altra; Controparte_3
- PONE definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, in ragione della metà a carico delle parti convenute in solido tra loro, e per la restante metà a carico della parte attrice (ammessa al beneficio del patrocinio a carico dell'RA) fermo restando il vincolo di solidarietà, per l'intero, nei rapporti esterni con il ctu.
Così deciso in Palermo l'11.12.2025.
Il Giudice
(Simona AR Cipitì)
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