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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott. Silvia Casarino CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 389/2024 R.G.L.
promossa da:
Ente di diritto pubblico, con sede Controparte_1 in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Zecchini e Avv. Tommaso Parisi dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del Dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino (RM) rep. 37875 racc. 7313 del 22.3.2024, elettivamente domiciliati in Torino, via dell'Arcivescovado, n. 9, presso l'Ufficio Lega-le Distrettuale della Sede di Torino. CP_1
RICORRENTE/RESISTENTE
CONTRO
[...]
, rappresentato e difeso dall' avv.to MEDIATI ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in LOCRI VIA DON VITTORIO, 75 per procura speciale in calce al ricorso in riassuznione
RESISTENTE /RICORRENTE
1 Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc.. CP_1
CONCLUSIONI
Per : Voglia la Corte d'Appello l'Ill.ma, in accoglimento di quanto esposto in CP_1 atti, contraris rejectis, così giudicare: rigettare il ricorso proposto dal signor in primo grado, confermando l' impugnata sentenza, non Controparte_2 meritevole di censura ed assolvendo l da ogni pretesa ex adverso avanzata. CP_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio in sede di rinvio.
Per : * VOGLIA LA ON.LE CORTE DI APPELLO (in diversa composizione CP_2 rispetto a quella del Collegio della cassata sentenza n. 277/2022 pubbl. il 30.5.2022
RG n. 47/2022), respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previo espletamento degli incombenti di rito,1. accertare e dichiarare che il sig.
[...]
ha diritto a percepire la pensione di reversibilità ai superstiti per il CP_2 genitore , in quanto figlio convivente a carico del genitore Persona_2 [...]
alla data del decesso e da tale data si trova nell'impossibilità assoluta e Per_2 permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato dante causa – madre deceduta il 9.11.2019;2. condannare in conseguenza l , in persona del suo legale rappresentante protempore, alla CP_1 corresponsione della pensione di reversibilità ai superstiti, in favore della ricorrente, nella misura stabilita dalla legge, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso pensionato dante causa - madre deceduta il 9.11.2019, con arretrati, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 22.9.2021 il tribunale di ST respingeva il ricorso proposto da volto ad ottenere l'accertamento del diritto alla Controparte_2
corresponsione della pensione di reversibilità di superstiti in quanto figlio inabile e convivente a carico del genitore defunto, . Persona_2
Con sentenza 277/2022 la corte d'appello di Torino, in accoglimento dell'appello proposto da . condannava l a pagargli la pensione di reversibilità a CP_2 CP_1
decorrere dal 1.12.2019 oltre interessi ed a rimborsare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
2 Con ordinanza n. 19485/24 la Corte di Cassazione cassava la sentenza impunita dall' e rinviava a questa corte in diversa composizione per il riesame del merito CP_1
della controversi .
Riassumono il giudizio sia l sia chiedendo CP_1 Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Riuniti i due procedimenti all'udienza del 30 gennaio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Nell'ordinanza rescindente la Corte di Cassazione ha stabilito che “
secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile e tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito (Cass. n.
9237/18).
Nella specie, il dato valorizzato dalla Corte territoriale del reddito imponibile del ricorrente pari a zero è inconferente a fronte della percezione, da parte dello stesso, dell'importo di € 800,00 mensili a titolo di pensione di invalidità e di reddito di cittadinanza;
in buona sostanza, la Corte d'appello doveva chiarire perché non erano da considerare sufficienti tali redditi a fronte delle reali esigenze di vita del e perché l'intervento di sostegno economico della madre CP_2
del ricorrente doveva considerarsi effettuato in misura prevalente, a fronte dei sussidi economici che il già percepiva. CP_2
Il collegio dovendosi adeguare -ai sensi dell'art. 384 cpc- al principio di diritto ed a quanto statuito dalla Cassazione rileva che non ha assolto l'onere di CP_2
dimostrare il requisito della vivenza a carico. La mancata percezione di un reddito rilevante ai fini tributari è inconferente mentre non ha neppure allegato le CP_2
ragioni in base alla quali il reddito di cittadinanza sarebbe stato insufficiente a
3 soddisfare le sue esigenze di vita né ha dedotto la prevalenza del sostegno economico della madre.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo deve quindi essere respinta alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché ricorrono i requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp att cpc per l'esenzione dalle spese nei giudizi previdenziali.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Pronunciando sui ricorsi in riassunzione
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 170/21 del tribunale di ST;
Nulla in punto spese.
Così deciso all'udienza del 30 gennaio 2025
La presidente
Clotilde Fierro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott. Silvia Casarino CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 389/2024 R.G.L.
promossa da:
Ente di diritto pubblico, con sede Controparte_1 in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Zecchini e Avv. Tommaso Parisi dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del Dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino (RM) rep. 37875 racc. 7313 del 22.3.2024, elettivamente domiciliati in Torino, via dell'Arcivescovado, n. 9, presso l'Ufficio Lega-le Distrettuale della Sede di Torino. CP_1
RICORRENTE/RESISTENTE
CONTRO
[...]
, rappresentato e difeso dall' avv.to MEDIATI ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in LOCRI VIA DON VITTORIO, 75 per procura speciale in calce al ricorso in riassuznione
RESISTENTE /RICORRENTE
1 Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc.. CP_1
CONCLUSIONI
Per : Voglia la Corte d'Appello l'Ill.ma, in accoglimento di quanto esposto in CP_1 atti, contraris rejectis, così giudicare: rigettare il ricorso proposto dal signor in primo grado, confermando l' impugnata sentenza, non Controparte_2 meritevole di censura ed assolvendo l da ogni pretesa ex adverso avanzata. CP_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio in sede di rinvio.
Per : * VOGLIA LA ON.LE CORTE DI APPELLO (in diversa composizione CP_2 rispetto a quella del Collegio della cassata sentenza n. 277/2022 pubbl. il 30.5.2022
RG n. 47/2022), respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previo espletamento degli incombenti di rito,1. accertare e dichiarare che il sig.
[...]
ha diritto a percepire la pensione di reversibilità ai superstiti per il CP_2 genitore , in quanto figlio convivente a carico del genitore Persona_2 [...]
alla data del decesso e da tale data si trova nell'impossibilità assoluta e Per_2 permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato dante causa – madre deceduta il 9.11.2019;2. condannare in conseguenza l , in persona del suo legale rappresentante protempore, alla CP_1 corresponsione della pensione di reversibilità ai superstiti, in favore della ricorrente, nella misura stabilita dalla legge, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso pensionato dante causa - madre deceduta il 9.11.2019, con arretrati, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 22.9.2021 il tribunale di ST respingeva il ricorso proposto da volto ad ottenere l'accertamento del diritto alla Controparte_2
corresponsione della pensione di reversibilità di superstiti in quanto figlio inabile e convivente a carico del genitore defunto, . Persona_2
Con sentenza 277/2022 la corte d'appello di Torino, in accoglimento dell'appello proposto da . condannava l a pagargli la pensione di reversibilità a CP_2 CP_1
decorrere dal 1.12.2019 oltre interessi ed a rimborsare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
2 Con ordinanza n. 19485/24 la Corte di Cassazione cassava la sentenza impunita dall' e rinviava a questa corte in diversa composizione per il riesame del merito CP_1
della controversi .
Riassumono il giudizio sia l sia chiedendo CP_1 Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Riuniti i due procedimenti all'udienza del 30 gennaio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Nell'ordinanza rescindente la Corte di Cassazione ha stabilito che “
secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile e tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito (Cass. n.
9237/18).
Nella specie, il dato valorizzato dalla Corte territoriale del reddito imponibile del ricorrente pari a zero è inconferente a fronte della percezione, da parte dello stesso, dell'importo di € 800,00 mensili a titolo di pensione di invalidità e di reddito di cittadinanza;
in buona sostanza, la Corte d'appello doveva chiarire perché non erano da considerare sufficienti tali redditi a fronte delle reali esigenze di vita del e perché l'intervento di sostegno economico della madre CP_2
del ricorrente doveva considerarsi effettuato in misura prevalente, a fronte dei sussidi economici che il già percepiva. CP_2
Il collegio dovendosi adeguare -ai sensi dell'art. 384 cpc- al principio di diritto ed a quanto statuito dalla Cassazione rileva che non ha assolto l'onere di CP_2
dimostrare il requisito della vivenza a carico. La mancata percezione di un reddito rilevante ai fini tributari è inconferente mentre non ha neppure allegato le CP_2
ragioni in base alla quali il reddito di cittadinanza sarebbe stato insufficiente a
3 soddisfare le sue esigenze di vita né ha dedotto la prevalenza del sostegno economico della madre.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo deve quindi essere respinta alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché ricorrono i requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp att cpc per l'esenzione dalle spese nei giudizi previdenziali.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Pronunciando sui ricorsi in riassunzione
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 170/21 del tribunale di ST;
Nulla in punto spese.
Così deciso all'udienza del 30 gennaio 2025
La presidente
Clotilde Fierro
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