TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2024, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 09/12/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1962 /2019 R.G. promossa
DA
, , rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. SCIARROTTA GIUSEPPE
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, CP_1 P.IVA_1
51 98077 SANTO STEFANO DI AM , presso lo studio dell'avv.
GERBINO ANTONINO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Vendita di cose immobili
Sono comparsi: l'avv. A. Di Francesco, in sostituzione dell'avv. Gerbino per i convenuti e l'avv. G. Storniolo, in sostituzione dell'avv. Sciarrotta, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la società e i signori e CP_1 Parte_2 Parte_3 assumendo di avere sottoscritto con la società convenuta, e con la garanzia dei convenuti e il 30.03.2010, un contratto preliminare di vendita CP_1 Pt_3 in forza del quale la società si obbligava a vendere all'attore un costruendo appartamento con sottotetto di circa 100 mq al terzo piano della palazzina B, di un complesso da realizzare in c.da Favatà di Santo Stefano di Camastra;
che il prezzo della vendita veniva pattuito in € 135.000,00, di cui € 70.000,00 versati in contanti e quietanzati da e la restante parte da compensare con Parte_2
fornitura di lavori di lattoneria da parte del per la realizzazione delle Pt_1 palazzine;
che il termine dell'11.01.2014 pattuito per la consegna dell'appartamento promesso in vendita trascorreva infruttuosamente sicché, vista la mancata realizzazione della palazzina B, veniva introitato il presente procedimento per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “1) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'avvenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita e, per l'effetto condannare la parte convenuta alla restituzione dell'anticipo versato, corrispondente ad €. 70.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
2) accertare e dichiarare obbligati in solido i Sig.ri e in virtù dell'obbligazione personale assunta Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, condannarli alla restituzione della somma di €. 70.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Integrato il contraddittorio, si costituivano le parti convenute contestando le richieste attoree ed eccependo l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione e chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse domande;
chiedevano inoltre l'estromissione dal giudizio dei signori e CP_1 Pt_3 per nullità della garanzia prestata.
Ciò premesso in fatto, si osserva quanto segue.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione d'improcedibilità della domanda attorea, sollevata in comparsa di costituzione dai convenuti, per difetto dell'esperimento della procedura di mediazione poiché, al di là della circostanza che detta procedura è stata espletata con esito negativo in data 9.10.2020, la mediazione obbligatoria -per costante giurisprudenza- non è richiesta per le controversie relative all'inadempimento del contratto preliminare di compravendita -come nella presente fattispecie- trattandosi di rapporti obbligatori e non di questioni attinenti a diritti reali.
Nel merito, la domanda attorea di risoluzione del contratto preliminare di vendita del 30.3.2010 è da ritenersi fondata e va accolta.
Ed invero, il contratto preliminare, all'art. 1, preveda che “la Società CP_1
[... si impegna a vendere con ogni garanzia di legge al Sig. , Parte_1
titolare della omonima Ditta che, per sé o per persona da nominare fino alla data di stipulazione dell'atto pubblico di compravendita, promette e si obbliga ad acquistare n° 1 appartamento di mq 100 circa al terzo piano centrale della palazzina denominata “B” e l'intero sottotetto soprastante l'appartamento”.
Inoltre, all'art. 5 si legge che il prezzo pattuito per la vendita è pari a
135.000,00 euro di cui € 70.000,00 già corrisposti dal promittente acquirente - con somme a cadenza mensile dal 31.3.2010 al 31.5.2011 (somme quietanzate da n.q., a propria firma e con dicitura “Pagato” apposte in calce Parte_2
a ogni singolo pagamento-cfr. contratto allegato)- e la restante parte da compensarsi con lavori di lattoneria da eseguirsi dall'attore nelle edificande palazzine, con data prevista per il rogito definitivo fissata all'11.1.2014.
Ebbene è circostanza non contestata da parte convenuta, oltre che accertata dalla documentazione in atti (ivi compresa la perizia asseverata del geometra allegata alla citazione), che la società convenuta - Persona_1 dopo aver costruito la palazzina A nell'area edificabile di sua proprietà in c.da
Petitto-Favatà di Santo Stefano di Camastra- non ha Palazzina Parte_4 [...]
doveva essere posto l'appartamento promesso in vendita Parte_5 all'attore, nonostante quest'ultimo abbia adempiuto all'obbligazione di pagamento del prezzo pattuito e all'effettuazione dei lavori di lattoneria relativi all'unica palazzina edificata, come da fatture prodotte.
Pertanto, non è revocabile in dubbio l'inadempimento della promittente venditrice rispetto agli obblighi assunti nel contratto del 30.3.2010. I convenuti hanno poi eccepito l'inadempimento dell'attore rispetto all'obbligo assunto di esecuzione di opere di lattoneria.
L'attore ha allegato delle fatture a dimostrazione delle opere realizzate nella palazzina finita ed eccepito, a sua volta, l'impossibilità di eseguire ulteriori opere attesa la mancata realizzazione della palazzina “B” da parte della promittente venditrice. Ciò determina l'inversione dell'onere della prova a carico dei convenuti, prova che non è stata fornita.
Per quanto precede, quindi, essendo comprovato l'inadempimento della società convenuta, va dichiarata la risoluzione del contratto preliminare per cui
è causa con conseguente obbligo di restituzione delle somme corrisposte dall'attore in esecuzione dello stesso.
All'obbligo di restituzione sono tenuti altresì, in solido con la società convenuta, i signori e in forza della garanzia dagli stessi CP_1 Pt_3 prestata anche a titolo personale per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla (cfr. art. 8 contratto). CP_1
Sulla somma da restituire sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale al soddisfo, operando la risoluzione ex nunc.
Va esclusa, invece, la chiesta rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed all'entità ed alla natura delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche altresì, conto della soccombenza di parte attrice nel subprocedimento per sequestro conservativo proposto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1962/2019 RG. promossa da contro persona Parte_1 CP_2 dell'Amministratore Unico- e nonchè Parte_2 Parte_3 disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione preliminare di improcedibilità; - dichiara la risoluzione del contratto preliminare del 30.3.2010 per grave inadempimento imputabile a parte convenuta;
- per l'effetto, ordina alle parti convenute -in persona CP_1 dell'Amministratore Unico- nonché a e in Parte_2 Parte_3 solito tra loro, alla restituzione, in favore di , della somma di € Parte_1
70.000,000, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- compensa per 1/3 le spese del presente giudizio attesa la soccombenza dell'attore nel subprocedimento per sequestro conservativo e condanna le parti convenute, in solido, al pagamento della restante parte -liquidata in € 524,00 per spese vive ed € 9.402,00 per compensi difensivi, oltre spese generali, CPA ed IVA- in favore dell'attore.
IL GIUDICE
Rosalia Russo Femminella
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 09/12/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1962 /2019 R.G. promossa
DA
, , rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. SCIARROTTA GIUSEPPE
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, CP_1 P.IVA_1
51 98077 SANTO STEFANO DI AM , presso lo studio dell'avv.
GERBINO ANTONINO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Vendita di cose immobili
Sono comparsi: l'avv. A. Di Francesco, in sostituzione dell'avv. Gerbino per i convenuti e l'avv. G. Storniolo, in sostituzione dell'avv. Sciarrotta, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la società e i signori e CP_1 Parte_2 Parte_3 assumendo di avere sottoscritto con la società convenuta, e con la garanzia dei convenuti e il 30.03.2010, un contratto preliminare di vendita CP_1 Pt_3 in forza del quale la società si obbligava a vendere all'attore un costruendo appartamento con sottotetto di circa 100 mq al terzo piano della palazzina B, di un complesso da realizzare in c.da Favatà di Santo Stefano di Camastra;
che il prezzo della vendita veniva pattuito in € 135.000,00, di cui € 70.000,00 versati in contanti e quietanzati da e la restante parte da compensare con Parte_2
fornitura di lavori di lattoneria da parte del per la realizzazione delle Pt_1 palazzine;
che il termine dell'11.01.2014 pattuito per la consegna dell'appartamento promesso in vendita trascorreva infruttuosamente sicché, vista la mancata realizzazione della palazzina B, veniva introitato il presente procedimento per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “1) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'avvenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita e, per l'effetto condannare la parte convenuta alla restituzione dell'anticipo versato, corrispondente ad €. 70.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
2) accertare e dichiarare obbligati in solido i Sig.ri e in virtù dell'obbligazione personale assunta Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, condannarli alla restituzione della somma di €. 70.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Integrato il contraddittorio, si costituivano le parti convenute contestando le richieste attoree ed eccependo l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione e chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse domande;
chiedevano inoltre l'estromissione dal giudizio dei signori e CP_1 Pt_3 per nullità della garanzia prestata.
Ciò premesso in fatto, si osserva quanto segue.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione d'improcedibilità della domanda attorea, sollevata in comparsa di costituzione dai convenuti, per difetto dell'esperimento della procedura di mediazione poiché, al di là della circostanza che detta procedura è stata espletata con esito negativo in data 9.10.2020, la mediazione obbligatoria -per costante giurisprudenza- non è richiesta per le controversie relative all'inadempimento del contratto preliminare di compravendita -come nella presente fattispecie- trattandosi di rapporti obbligatori e non di questioni attinenti a diritti reali.
Nel merito, la domanda attorea di risoluzione del contratto preliminare di vendita del 30.3.2010 è da ritenersi fondata e va accolta.
Ed invero, il contratto preliminare, all'art. 1, preveda che “la Società CP_1
[... si impegna a vendere con ogni garanzia di legge al Sig. , Parte_1
titolare della omonima Ditta che, per sé o per persona da nominare fino alla data di stipulazione dell'atto pubblico di compravendita, promette e si obbliga ad acquistare n° 1 appartamento di mq 100 circa al terzo piano centrale della palazzina denominata “B” e l'intero sottotetto soprastante l'appartamento”.
Inoltre, all'art. 5 si legge che il prezzo pattuito per la vendita è pari a
135.000,00 euro di cui € 70.000,00 già corrisposti dal promittente acquirente - con somme a cadenza mensile dal 31.3.2010 al 31.5.2011 (somme quietanzate da n.q., a propria firma e con dicitura “Pagato” apposte in calce Parte_2
a ogni singolo pagamento-cfr. contratto allegato)- e la restante parte da compensarsi con lavori di lattoneria da eseguirsi dall'attore nelle edificande palazzine, con data prevista per il rogito definitivo fissata all'11.1.2014.
Ebbene è circostanza non contestata da parte convenuta, oltre che accertata dalla documentazione in atti (ivi compresa la perizia asseverata del geometra allegata alla citazione), che la società convenuta - Persona_1 dopo aver costruito la palazzina A nell'area edificabile di sua proprietà in c.da
Petitto-Favatà di Santo Stefano di Camastra- non ha Palazzina Parte_4 [...]
doveva essere posto l'appartamento promesso in vendita Parte_5 all'attore, nonostante quest'ultimo abbia adempiuto all'obbligazione di pagamento del prezzo pattuito e all'effettuazione dei lavori di lattoneria relativi all'unica palazzina edificata, come da fatture prodotte.
Pertanto, non è revocabile in dubbio l'inadempimento della promittente venditrice rispetto agli obblighi assunti nel contratto del 30.3.2010. I convenuti hanno poi eccepito l'inadempimento dell'attore rispetto all'obbligo assunto di esecuzione di opere di lattoneria.
L'attore ha allegato delle fatture a dimostrazione delle opere realizzate nella palazzina finita ed eccepito, a sua volta, l'impossibilità di eseguire ulteriori opere attesa la mancata realizzazione della palazzina “B” da parte della promittente venditrice. Ciò determina l'inversione dell'onere della prova a carico dei convenuti, prova che non è stata fornita.
Per quanto precede, quindi, essendo comprovato l'inadempimento della società convenuta, va dichiarata la risoluzione del contratto preliminare per cui
è causa con conseguente obbligo di restituzione delle somme corrisposte dall'attore in esecuzione dello stesso.
All'obbligo di restituzione sono tenuti altresì, in solido con la società convenuta, i signori e in forza della garanzia dagli stessi CP_1 Pt_3 prestata anche a titolo personale per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla (cfr. art. 8 contratto). CP_1
Sulla somma da restituire sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale al soddisfo, operando la risoluzione ex nunc.
Va esclusa, invece, la chiesta rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed all'entità ed alla natura delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche altresì, conto della soccombenza di parte attrice nel subprocedimento per sequestro conservativo proposto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1962/2019 RG. promossa da contro persona Parte_1 CP_2 dell'Amministratore Unico- e nonchè Parte_2 Parte_3 disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione preliminare di improcedibilità; - dichiara la risoluzione del contratto preliminare del 30.3.2010 per grave inadempimento imputabile a parte convenuta;
- per l'effetto, ordina alle parti convenute -in persona CP_1 dell'Amministratore Unico- nonché a e in Parte_2 Parte_3 solito tra loro, alla restituzione, in favore di , della somma di € Parte_1
70.000,000, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- compensa per 1/3 le spese del presente giudizio attesa la soccombenza dell'attore nel subprocedimento per sequestro conservativo e condanna le parti convenute, in solido, al pagamento della restante parte -liquidata in € 524,00 per spese vive ed € 9.402,00 per compensi difensivi, oltre spese generali, CPA ed IVA- in favore dell'attore.
IL GIUDICE
Rosalia Russo Femminella