CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240031430214000 CONTRIBUTO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il 29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato – deducendo plurimi motivi di illegittimità – l'atto in epigrafe con il quale il Consorzio di Bonifica ha richiesto il pagamento di contributi consortili dovuti per le annualità indicate in relazione a terreni di sua proprietà.
Si è costituita Ader evidenziando difetto di legittimazione e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso. Il
Consorzio,ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base del disposto dell'art. 2697 del codice civile, a mente del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, è indubbio che l'ente impositore, nella instaurata controversia, sia obbligato a dimostrare i fatti costitutivi della sua richiesta assumendo, in sostanza, la posizione processuale di parte che avanza una pretesa. Detto principio generale, che informa il sistema processuale civile e quindi anche il procedimento tributario, può trovare deroga, con attribuzione alla parte privata del relativo onere probatorio, solo qualora la norma di imposta o quella del procedimento preveda espressamente tale inversione di obbligo processuale.
Orbene, dall'esame delle disposizioni della L.R. n. 4 del 2012 titolata “ Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”, che in concreto disciplina la materia, non si ricava alcun precetto che imponga al proprietario degli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza di dover provare egli la sussistenza – ed, in ipotesi, l'insussistenza - dei nominati fatti costitutivi la pretesa contributiva.
In tema di distribuzione dell'onere della prova, anche nel processo tributario vale dunque la regola generale dettata dall'art. 2697 cod. civ., sicché, in applicazione della stessa, “l'ente che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa” (ex multis, Cass.
n.955/2016, n. 1946/2012, n. 13665/2001).
La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull'ente impositore, ricadendo sullo stesso la facoltà di assolvere al relativo onere.
Siffatta prova presuppone che l'ente impositore o il concessionario dimostri anzitutto la comprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all'ambito operativo del corrispondente piano di classifica, in tale ipotesi profilandosi presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell'ambiente. Sul punto la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha avuto modo di precisare che “ ......... il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n.11722/2010).
Ebbene, nella fattispecie il nominato onere di allegazione non risulta soddisfatto stante la mancata costituzione del Consorzio.
Discende, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
Si stima equo compensare le spese tra le parti in considerazione delle perplessità giurisprudenziali che hanno caratterizzato le questioni dibattute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica accogllie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240031430214000 CONTRIBUTO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il 29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato – deducendo plurimi motivi di illegittimità – l'atto in epigrafe con il quale il Consorzio di Bonifica ha richiesto il pagamento di contributi consortili dovuti per le annualità indicate in relazione a terreni di sua proprietà.
Si è costituita Ader evidenziando difetto di legittimazione e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso. Il
Consorzio,ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base del disposto dell'art. 2697 del codice civile, a mente del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, è indubbio che l'ente impositore, nella instaurata controversia, sia obbligato a dimostrare i fatti costitutivi della sua richiesta assumendo, in sostanza, la posizione processuale di parte che avanza una pretesa. Detto principio generale, che informa il sistema processuale civile e quindi anche il procedimento tributario, può trovare deroga, con attribuzione alla parte privata del relativo onere probatorio, solo qualora la norma di imposta o quella del procedimento preveda espressamente tale inversione di obbligo processuale.
Orbene, dall'esame delle disposizioni della L.R. n. 4 del 2012 titolata “ Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”, che in concreto disciplina la materia, non si ricava alcun precetto che imponga al proprietario degli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza di dover provare egli la sussistenza – ed, in ipotesi, l'insussistenza - dei nominati fatti costitutivi la pretesa contributiva.
In tema di distribuzione dell'onere della prova, anche nel processo tributario vale dunque la regola generale dettata dall'art. 2697 cod. civ., sicché, in applicazione della stessa, “l'ente che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa” (ex multis, Cass.
n.955/2016, n. 1946/2012, n. 13665/2001).
La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull'ente impositore, ricadendo sullo stesso la facoltà di assolvere al relativo onere.
Siffatta prova presuppone che l'ente impositore o il concessionario dimostri anzitutto la comprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all'ambito operativo del corrispondente piano di classifica, in tale ipotesi profilandosi presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell'ambiente. Sul punto la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha avuto modo di precisare che “ ......... il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n.11722/2010).
Ebbene, nella fattispecie il nominato onere di allegazione non risulta soddisfatto stante la mancata costituzione del Consorzio.
Discende, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
Si stima equo compensare le spese tra le parti in considerazione delle perplessità giurisprudenziali che hanno caratterizzato le questioni dibattute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica accogllie il ricorso e compensa le spese.