Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 235
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva

    Il giudice ha accolto il ricorso basandosi sul principio generale dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), applicabile anche al processo tributario. Ha ritenuto che l'ente impositore (il Consorzio) avesse l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, inclusa la comprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e il beneficio specifico. La mancata costituzione del Consorzio ha impedito l'assolvimento di tale onere probatorio. La Corte ha citato la giurisprudenza della Cassazione che richiede la produzione del piano di classifica da parte del Consorzio per essere esonerato dalla prova specifica del beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 235
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 235
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo