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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bari - Prima Sezione civile – nella persona della Dr.ssa Di Gioia Tiziana, in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 385/2016 avente ad oggetto “danni da diffamazione”, pendente tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Di Cagno Giovanni, presso il cui studio in Bari alla via Arcivescovo
Vaccaro n. 45 è elettivamente domiciliata,
- Attrice -
e
(c.f. ), in qualità di Direttore e di redattore del Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in atti, Controparte_2 dall'Avv. Campione Licia, presso il cui studio in Bari al viale Papa Pio XII n. 60 è elettivamente domiciliato,
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, in qualità di Proprietario del rappresentato e difeso, Controparte_2 in virtù di procura alle liti in atti, dall'Avv. Campione Licia, presso il cui studio in Bari al viale Papa Pio XII n. 60 è elettivamente domiciliata,
(c.f. ), in qualità di legale rappresentante pro CP_4 C.F._2 tempore dell' rappresentato e difeso, in virtù di mandato alle Controparte_5 liti a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carofiglio Michele
- Convenuti –
*****
Conclusioni: all'udienza del 2.10.2024, tenutasi a “trattazione scritta” ex art. 127-ter
c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note in atti e la causa era riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato le Parte_1 convenivano in giudizio il Sig. , in qualità di Direttore e di redattore del Controparte_1 giornale online l' in persona Controparte_2 Controparte_5 del suo l.r.p.t., in qualità di e la in persona del l.r.p.t., CP_6 Controparte_7 in qualità di proprietario del medesimo quotidiano, per sentire condannare i convenuti, previo accertamento della violazione da parte di questi delle disposizioni di cui agli artt. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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57, 185, 595 e 596-bis cp e 2043, 2049 e 2059 cc:
1. al pagamento della somma di
€100.000,00, o di quella determinata dal giudicante, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del proprio onore, immagine e del buon nome commerciale;
2. al pagamento della pena pecuniaria ex art. 12 l. n. 47/1948 nella misura ritenuta di giustizia;
3. alla rimozione degli scritti diffamatori dal sito del
[...]
4. alla pubblicazione della emananda sentenza a cura di parte attrice ed a Controparte_2 spese dei convenuti sui quotidiani La Gazzetta del Mezzogiorno e La Repubblica – Bari
e sul periodico online per cui è causa.
A sostegno delle domande formulate in citazione, parte attrice esponeva che:
[..
- a far data dal 25.03.2015 sino al 16.05.2015 la testata giornalistica online
, edito dall' aveva Controparte_2 Controparte_5 pubblicato degli articoli a firma del giornalista ed un'intervista Controparte_1 video, tutti inerenti presunti illeciti ad opera delle Parte_1 realizzati nell'espletamento di procedure concorsuali ai fini dell'assunzione di
[...] nuovi dipendenti o nella gestione del rapporto di lavoro e del personale, accostando la predetta Società alle procedure penali che avevano coinvolto il Ministro e
Dirigente del Ministero dei Trasporti dell'epoca ed i vertici delle Ferrovie del Sud-
Est e Servizi Automobilistici s.r.l., nonché di aver esposto a grave rischio e pericolo gli utenti ed il personale del servizio ferrotranviario a causa dell'utilizzo di treni, malfunzionanti, non in grado di frenare;
- gli scritti giornalistici lasciavano intendere che nelle procedure concorsuali per le nuove assunzioni fossero stati favoriti candidati legati da un rapporto di parentela con figure apicali della suddetta Società, nonché il mancato sanzionamento di condotte illecite poste in essere da alcuni dipendenti e l'adozione di prassi volte a dilazionare il pensionamento di dipendenti che avevano già maturato i requisiti per accedere alla pensione;
- che gli scritti avevano lasciato intendere che fossero state avviate a suo carico indagini di natura penale;
- essa istante era del tutto estranea a tali condotte illecite;
- che gli articoli indicati in citazione avevano causato una grave lesione della sua immagine e reputazione;
- che il tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo;
tutto quanto premesso, ritenendo superati i limiti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica da parte della citata testata giornalistica, agiva in giudizio nei confronti dei precitati convenuti formulando le conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 02.05.2016 si costituivano, con separate comparse, i convenuti CP_1
e la i quali, preliminarmente, domandavano dichiararsi
[...] Controparte_3
l'improcedibilità della domanda attorea per difetto di legittimazione attiva del sig.
in proprio, in quanto estraneo alla vicenda oggetto di causa;
nel merito Controparte_8 chiedevano rigettarsi l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto, sostenendo di aver pienamente rispettato i limiti individuati dalla giurisprudenza in relazione al diritto di cronaca. In ultimo, contestavano la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice, in
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quanto infondata ed indeterminata sia nell'an che nel quantum.
A seguito di rinnovazione della citazione, si costituiva in giudizio, altresì, il convenuto
, in qualità di legale rappresentante della associazione ' il CP_4 CP_5 quale domandava di essere estromesso dal giudizio: precisava, infatti, di essere stato editore del quotidiano online soltanto per il periodo intercorrente dal 13.09.2011 al
16.02.2014, mentre a far data dal 17.02.2014 ne diveniva proprietario ed editore il
, come dallo stesso dichiarato con atto ex art. 6 della l. n. 47/1948 Persona_1 depositato presso il Tribunale di Bari.
La causa, istruita mediante la sola documentazione prodotta dalle parti, a seguito di riassegnazione, in data 2.10.2024, all'esito della trattazione cartolare, era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano le memorie conclusionali come in atti.
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SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA EX ART. 81 C.P.C. DI PARTE ATTRICE
SOLLEVATA DAI CONVENTI COMUNICARE E . Pt_1 Controparte_1 In via del tutto preliminare va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dai convenuti e dalla di carenza di legittimazione attiva Controparte_1 Controparte_3 in capo al in proprio, risultando quest'ultimo costituito in giudizio solo Controparte_8 nella veste di legale rappresentante pro tempore della Società attrice.
Ed invero, l'odierno giudizio, come chiaramente evincibile dalla disamina dell'atto di Parte citazione, è stato incardinato dalla sola società di trasporti la quale, in qualità di persona giuridica, ha agito mediante il proprio rappresentante legale pro tempore sig.
. Controparte_8
Al riguardo, consolidato orientamento giurisprudenziale, sulla base dell'art. 2 della
Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, afferma la legittimazione per gli enti di agire in giudizio per ottenere la tutela risarcitoria (cfr. Cass. n. 11446/2017).
Nel caso di specie, la pretesa risarcitoria, a causa della assunta lesione all'onore, Parte all'immagine e al buon nome commerciale della società è stata esperita dalla stessa a mezzo del proprio rappresentante legale pro tempore, sig. il quale non CP_8 Parte agisce, come detto, in proprio ma in nome e nell'interesse della che rappresenta, unica titolare dei diritti di cui si assume in questa sede la lesione.
La doglianza sollevata dai convenuti è, pertanto, infondata.
SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONVENUTO . CP_4
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto CP_4
occorre osservare quanto segue.
[...]
Il convenuto assume di essere stato editore del quotidiano online per cui è causa CP_4 dal 13.09.2011 al 16.02.2014 e che dal 17.02.2014 l'incarico è stato ricoperto da tale
. Persona_1
Tale eccezione è contestata dalla parte attrice la quale sostiene, oltre che la inopponibilità nei suoi confronti di atti non ritualmente registrati, la carenza di prova in ordine alla modifica dell'editore.
Ebbene, le emergenze istruttorie documentano esclusivamente il trasferimento della
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proprietà del periodico in discussione in favore della giusta decreto del CP_3
Tribunale di Bari del 25.07.2014 (decreto reso nel giudizio n. 1936/2006 R.G. V.G., che ordina l'annotazione al n. 49 nel Pubblico Registro della Stampa del trasferimento di proprietà del periodico in favore della cfr. all. Controparte_2 Controparte_3 note autorizzate del 09.6.2017 di;
non vi è per contro prova alcuna Controparte_3 circa l'intervenuta modifica dell'editore del quotidiano, a nulla rilevando né l'istanza avanzata in tal senso il 7.7.2016 al Tribunale né la dichiarazione scritta resa dal : Per_1 il difatti, ha omesso di produrre in giudizio il decreto del Tribunale di modifica CP_4 dell'editore. Ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge della stampa n. 47/1948, invero, «Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.».
Pertanto, non avendo il convenuto prodotto prova alcuna circa l'avvenuta CP_4 modifica dell'annotazione dell'editore nel Pubblico Registro della Stampa tenuto presso il Tribunale di Bari, egli deve essere considerato editore del quotidiano in parola, non potendosi attribuire efficacia costitutiva ad una mera dichiarazione sottoscritta dal Sig.
, parte estranea al presente giudizio. Persona_1
Per tali motivi, l'eccezione sollevata dal non può dirsi fondata, per cui deve essere CP_4 respinta.
SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA NATURA DIFFAMATORIA DEGLI
ARTICOLI E DELLA ILLICEITÁ DELLA CONDOTTA DEI CONVENUTI.
Esaminate le eccezioni preliminari, può ora valutarsi il merito della vicenda.
Ebbene, ritiene questo Tribunale che la domanda attorea, volta all'accertamento della natura diffamatoria di taluni articoli pubblicati sul quotidiano online
[...] dal 25.03.2015 al 16.05.2015 e della condotte dei convenuti violative Controparte_2 degli artt. 57, 185, 595 e 596-bis c.p. e 2043 cc, con conseguente loro condanna al risarcimento del danno e al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 47/1948, non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
La società attrice evidenzia che nelle date 25-27-28-30 marzo 2015, 01-02-04-11-12-14-
16-17-18-25-30 aprile 2015 e 01-07 maggio 2015 venivano pubblicati una serie di articoli, a firma del giornalista , sulle pagine web del sito online del Controparte_1 quotidiano Bari – intitolati: “Parentopoli e prassi discutibili alle Controparte_2
Colamussi: “Non è reato”, Parte_1 Parte_1 CP_9
e soprattutto , “Parentopoli alle FAL, la politica ci chiede le carte. In Per_2 Per_3 azienda è caccia alla talpa”, “Parentopoli FAL, il caso : l'incidente a Milano e Per_2 il ricatto del sindacalista compromesso”, “Parentopoli FAL, isponde ma non CP_8 chiarisce. L'inchiesta continua”, “Parentopoli FAL, l'assurda e tardiva indignazione dei sindacati”, “Parentopoli FAL: ecco i parenti e gli amici piazzati nelle “Ferrovie di Part famiglia”, “Parentopoli concorso da guardabarriere: 5 anni di ombre e carriere sospette”, “Parentopoli FAL, Gesmundo (CGIL): «È bene paghi chi si è approfittato»”, 4
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Part
“Parentopoli record assoluto per la famiglia ”, “Lettera a CP_10 CP_8
e le accuse di un dipendente sulla parentopoli alle FAL”, “Parentopoli Per_2 Tes_1
FAL, il giovane non manda a casa i pensionati”, “Parentopoli FAL, la CP_8
Procura accende i riflettori sull'azienda”, “Parentopoli FAL, ecco la graduatoria fantasma del concorso per guardabarriere. I conti non tornano”, “Parentopoli FAL, Guardia di Finanza alla stazione di Altamura: nel mirino paghe e trasferte”,
“Parentopoli FAL, s'indaga per abuso d'ufficio e falso: ecco le prime denunce”,
“Parentopoli FAL, 100mila euro i danni all'immagine di chiesta la CP_8 Parte Conciliazione” – oltre ad una video-intervista ad un presunto dipendente delle non riconoscibile (cfr. all.ti da 1 a 4 e da 6 a 19 dell'atto di citazione), dal contenuto diffamatorio e lesivo dell'immagine: detti scritti attribuivano, difatti, ad essa istante condotte illecite – quali quelli concernenti la scelta dei professionisti e dei dipendenti secondo criteri illegittimi e discriminatori (perché spesso legati da un rapporto di parentela ed amicizia con le figure apicali dell'Azienda di trasporto o con cariche di spicco in ambito sindacale) o l'esposizione a grave rischio e pericolo del personale viaggiante e dei passeggeri a causa dell'utilizzo di treni malfunzionanti perché non in grado di frenare in presenza di determinate condizioni meteorologiche – non veritiere e screditanti la reputazione della società.
Così delimitato l'oggetto del thema decidendum, appare opportuno brevemente richiamare i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione in tema di offese all'altrui reputazione, di libertà stampa, di diritto di cronaca e di critica.
All'uopo giova ricordare la fondamentale sentenza della Corte di Cassazione del 18 ottobre 1984, n. 5259 in ordine ai rapporti fra libertà di pensiero (con il suo corollario del diritto-dovere di informare ed essere informati) e tutela dell'onore e della reputazione;
è ormai indiscusso che nel bilanciamento tra tali opposte prerogative, entrambe dotate di copertura costituzionale, il diritto di cronaca possa risultare prevalente a condizione che le informazioni diffuse rispondano a requisiti di: a) verità oggettiva, o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore/ascoltatore rappresentazioni alterate della realtà oggettiva); b) sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, c.d. pertinenza (Cass. civ. 15 dicembre 2004, n. 23366); c) esposizione e valutazione dei fatti connotata da modalità appropriate e contenute (c.d. continenza), così che lo scritto non ecceda lo scopo informativo da conseguire, sia improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e redatto nel rispetto di un canone minimo di dignità cui ha diritto ogni persona umana, indipendentemente dall'esecrabilità delle condotte ad essa ascrivibili (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259).
La ratio del diritto di cronaca, a sua volta espressione dell'art. 21 Cost., poggia, dunque,
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sulla correlazione tra fatto e notizia e sulla realizzazione dell'interesse pubblico all'informazione, nel concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza.
In parte distinto dal diritto di cronaca è il diritto di critica, che vede il suo punto focale nell'esternazione di un giudizio di valore formulato a partire dalla lettura soggettiva di fatti veri o, perlomeno, ritenuti putativamente tali: il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. Sez. 3, 06/04/2011 n. 7847, Cass. Sez. 3,
26/10/2017, Ordinanza n. 25420; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 3, 21/07/2023
n. 21892). In tale ultimo caso, quindi, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto (cfr. Cass.
4955/2024: nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sulla erronea premessa che il canone della verità si atteggia nella stessa maniera nell'ambito della cronaca e della critica, aveva affermato la natura diffamatoria, determinata dall'accostamento e accorpamento di notizie (anche vere), di un articolo di stampa nel quale i giornalisti riportavano contestualmente, così ponendole in connessione tra loro, la notizia delle irregolarità nello svolgimento di un concorso da ricercatore e quella degli appalti universitari "d'oro" presso la medesima università, circostanza fatte oggetto di una inchiesta penale e di indiscutibile interesse pubblico).
In tema di diffamazione a mezzo stampa è doveroso qui evidenziare che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 30522/2023) riconosce, inoltre, ampia tutela ordinamentale al giornalismo d'inchiesta, che ricorre allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico;
in tali casi, il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista.
In altre parole, il giornalismo investigativo o d'inchiesta differisce dal normale giornalismo d'informazione, in quanto il giornalista d'inchiesta spesso «crea il fatto, il caso, la notizia», svolgendo un lavoro proprio di ricerca della notizia;
sicchè,
l'attenuazione del canone di verità si giustifica laddove detto giornalismo indichi motivatamente un «sospetto di illeciti» con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere essere chiarite, sempre che riguardino temi sociali di interesse generale, alla condizione che «il sospetto e la denuncia» siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti. Ed invero, nel giornalismo d'inchiesta il sospetto deve mantenere il proprio carattere «propulsivo e induttivo di approfondimento», essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto
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non vero (Cass. pen. sez. V, 27 febbraio 2013, n. 9337; Cass. civ. n. 21855/2019, cit.; v. anche Cass. pen. sez. V, 16 settembre 2021, n. 34477; Cass. 19611/2023).
Poste tali coordinate ermeneutiche, necessita qui verificare se i criteri sopra richiamati siano stati rispettati nella fattispecie oggetto di disamina, attraverso una valutazione complessiva del tenore degli articoli, sotto il profilo letterale e sotto il profilo delle modalità complessive con le quali sono state fornite le notizie, anche alla luce del tema generale oggetto dell'inchiesta (cfr. Cass. n. 26531/2009). Necessita all'uopo premettere che nel caso che ci occupa, come evincibile dalla stessa lettura degli articoli di cui si duole la parte attrice, si è al cospetto di un giornalismo investigativo, ovvero di un'attività autonoma del giornalista, rivolta alla ricerca, organizzazione, collegamento di notizie tratte da fonti riservate e non riservate.
Gli articoli contestati prendono, invero, le mosse da un'intervista rilasciata, in data Parte 25.03.2015, dal Presidente delle , al Controparte_8 Controparte_2 relativa alle questioni poi oggetto dei successivi articoli. A seguito di tale intervista, è Parte stata sollecitata una risposta da parte delle (pubblicata con l'articolo del 1^ aprile 2015) e delle autorità competenti (si legge nell'articolo del 23.3.2015: 'la situazione meriterebbe un approfondimento delle autorità competenti, con la speranza che il primo passo lo faccia proprio il presidente approfondendo'). I successivi articoli CP_8 editi dal quotidiano, tutti a firma del convenuto ripropongono, in gran parte, le CP_1 medesime tematiche, riportando la cronaca di rapporti di lavoro già in essere presso le e pubblicando una missiva a firma di un dipendente dell'Azienda di trasporto Parte_1
e riferendo di un'attività di indagine della Procura della Repubblica di Bari e di un'attività ispettiva ad opera della Guardia di Finanza avente ad oggetto la gestione delle trasferte del personale.
Necessita quindi appurare, alla luce delle coordinate giurisprudenziali sopra richiamate, se i sospetti di illeciti – fuor di dubbio avanzati negli scritti censurati - non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e rispettosi, inoltre, del requisito della continenza, comunque richiesto anche nell'ipotesi della scriminante in esame.
In primo luogo, necessita evidenziare che gli asseriti illeciti denunciati dal giornalista si fondano su taluni elementi obietti che, oltre a non essere stati contestati in questa sede, risultano altresì confermati dal legale rappresentante della società attrice con la missiva Parte del 1^ aprile 2015; con tale missiva viene confermata:
1. l'assunzione da parte di di tale , figlio del Direttore Risorse Umane della società, 2. il fatto che detto Per_4 dipendente abbia cumulato n. 164 giorni di malattia in 42 mesi, 3. la circostanza per cui la dipendente , indagata in relazione a una presunta timbratura di favore di Testimone_2 cartellino marcatempo, in attesa di processo, sia stata spostata presso l'Ufficio Personale di Potenza;
4. il fatto che il Direttore del Personale il 22.7.2008 si trovava in trasferta a
Milano con l'auto aziendale allorché rimase coinvolto in un sinistro stradale;
5. l'avvenuto conferimento di incarichi sottosoglia a liberi professionisti.
Gli articoli in discussione riportano, inoltre, il contenuto di una missiva (pure allegata agli atti di causa) a firma di un esponente sindacale, tale P. Malatesta, e indirizzata al Direttore
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Generale delle Risorse Umane in cui si fa espressamente riferimento 'all'incidente stradale in centro a Milano, con la famiglia a bordo dell'automobile aziendale'; ancora, la circostanza secondo cui in occasione del concorso per gurdabarriere furono in primo momento pubblicati dati differenti da quelli contenuti nella graduatoria definitiva dei vincitori trova conferma nella missiva del 20.10.2010 dell'agenzia del lavoro incaricata Parte da la presenza di anomalie nelle fasi di frenatura, arresto e stazionamento dei Parte rotabili Stadler è confermata dalla nota del 25.2.2015 della stessa la circostanza relativa all'avvio di interrogazioni parlamentari trova conferma nella documentazione allegati agli atti (cfr. all. 22) laddove è espressamente confermato in questa sede dall'attrice l'accesso presso le stazioni di Altamura e Gravina della Guardia di Finanza.
Appare evidente, quindi, che i fatti esposti negli articoli in esame sono veri nel loro nucleo essenziale.
Oltretutto, non appare inutile qui ribadire che nel giornalismo d'inchiesta, mancando la necessità di procedere alla valutazione dell'attendibilità della fonte dalla quale la notizia
è stata tratta, affinché la notizia medesima possa considerarsi legittimamente divulgata, sarebbe sufficiente che i giornalisti, nel diffonderla, si attengano ai princìpi di deontologia e correttezza professionale che caratterizzano la loro attività e siano sussistenti, da un lato, il presupposto dell'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione, e, dall'altro, la continenza espressiva: in altri termini, il requisito della verità non deve essere, in tali ipotesi, analizzato in modo troppo stringente ma deve, piuttosto, valutarsi se le modalità di raccolta dei dati e l'accertamento diretto della notizia siano coerenti con i principi di correttezza e buona fede imposti al giornalista dai propri doveri deontologici.
Tanto precisato in ordine, quindi, al criterio della cd. verità, non sembra possa revocarsi in dubbio, altresì, la sussistenza del presupposto dell'interesse pubblico alle notizie in questione, relativa ad una società di trasporti a partecipazione pubblica.
Quanto, in ultimo, al rispetto della continenza formale, si osserva che le maggiori doglianze della società attrice si concentrano sulle modalità espressive utilizzate nella redazione degli articoli: in particolare, si sostiene che l'accostamento di della società attrice a gravi fatti e vicende che hanno visto coinvolti altri soggetti e che hanno originato procedimenti penali e misure cautelari sia circostanza atta a generare nei lettori l'idea che Parte anche - o i suoi esponenti - possa essere oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria e che i titoli degli articoli (ad es. 'Parentopoli') unitamente alla reiterata denuncia di mancati interventi disciplinari da parte della società siano tutti evidenti indici della ripetuta violazione del principio di continenza.
La prospettazione attorea non può essere condivisa. Parte L'accostamento tra le vicende relative a a quelle di differenti soggetti ricorre, in particolare, nell'articolo del 25 marzo 2015 in cui il giornalista, nell'introdurre la tematica relativa ai rapporti di parentela tra i dipendenti, afferma che 'lo scandalo … ha(nno) acceso i riflettori sul mondo dei trasporti. …. le dinamiche al limite e oltre la legge, certamente discutibili sotto il profilo morale, sarebbero tante e molto diffuse'.
È evidente che il richiamo a vicende simili sia stato utilizzato dal giornalista per manifestare sull'argomento le proprie opinioni critiche. È chiaro dalla lettura dell'intero
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articolo che tale accostamento non possa aver generato nel lettore l'idea che anche nei Parte confronti di sarebbero stati emessi provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria atteso che a pagina 2 del menzionato articolo si sollecita da parte del giornalista 'un approfondimento delle autorità competenti, con la speranza che il primo passo lo faccia il presidente approfondendo, come ha promesso, le questioni sul tavolo'. CP_8
Nel successivo articolo del 28 marzo 2015, il giornalista parla di 'dubbi' che 'riguardano attività e dinamiche aziendali', precisando in chiusura di articolo, sempre in relazione ai legami familiari tra taluni dipendenti della società, che 'pur non essendo stato commesso un reato, per un atto morale e di pari opportunità, figli e padri dovrebbero fare un passo indietro'. L'articolo del 30.3.2015 riporta, sostanzialmente, il contenuto di una missiva inoltrata da un sindacalista al Direttore Generale delle Risorse Umane in cui si accenna al sinistro stradale che ha visto coinvolto quest'ultimo, con la propria famiglia, nel 2008, ponendo tale missiva in correlazione al fatto che alcune settimane dopo la figlia del sindacalista nel concorso di riqualificazione interna ottiene il parametro 230.
L'articolo del 1^ aprile 2015 riporta il contenuto delle dichiarazioni scritte rese dal Parte Presidente della nonché le critiche del giornalista.
I successivi articoli riportano asseriti rapporti di parentela tra i dipendenti e talune figure apicali della società o esponenti di associazioni sindacali nonché una lettera aperta di un dipendente indirizzata alla società.
Quanto agli articoli pubblicati in data 18-30.04.2015 e 01.05.2015, essi riferiscono dell'avvio di attività di indagine ed ispettive da parte della Procura della Repubblica di Bari e della Guardia di Finanza in merito alle vicende emerse dall'inchiesta, oltre che alla gestione dell'attività di trasferta dei dipendenti Parte_1
In riferimento all'articolo 25.04.2015, il convenuto riferisce – riportando le fonti – di una presunta graduatoria dei candidati vincitori di un concorso per guardabarriere, svoltosi nel 2010, che ritiene essere stata pubblicata prima di quella successivamente utilizzata Parte dalle e riportante candidati vincitori differenti dalla prima.
In ultimo, l'articolo edito in data 16.05.2015 ha ad oggetto il malfunzionamento del sistema di arresto e di stazionamento dei treni Stadler nelle giornate del 30 e 31 dicembre
2014 e richiama la nota emessa al riguardo dalla medesima società istante.
Così ricostruite le principali tematiche affrontate negli articoli oggetto di contestazione, pur evincendosi chiaramente l'angolo prospettico di denuncia assunto dal giornalista, ripetutamente viene dato conto del fatto che si illustrano le risultanze investigative raccolte, con formula dubitativa, sollecitando approfondimenti dalle autorità e risposte dalla stessa società attrice e dai sindacati citati nei singoli articoli;
sia pure con la modalità incalzante ed incisiva del giornalismo di inchiesta e di denuncia, il giornalista, attraverso i suoi articoli, ha descritto criticamente una serie di eventi, anche mediante personali suggestioni, comunque sollecitando i lettori alla formazione di una propria personale opinione.
I toni utilizzati rispecchiano scelte redazionali, tipiche di quella particolare declinazione del giornalismo d'inchiesta caratterizzato dall'uso di un linguaggio forte, di denuncia, che,
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per sua natura, non può pretendersi rigorosamente obiettivo e asettico.
Anche il termine 'Parentopoli', più volte utilizzato nei titoli degli articoli, quantunque pungente, è teso a racchiudere la principale tematica dell'indagine svolta e di sollevare un sospetto di illeciti che è tipica del giornalismo di inchiesta, ove, come nella specie, il sospetto non appare meramente congetturale, ma trova una base, come detto, nel materiale complessivamente raccolto. Le notizie riportate da parte convenuta sono quindi il frutto di una ricostruzione critica e motivata delle vicende emerse nel corso dell'inchiesta. Al riguardo deve evidenziarsi che, nell'obiettivo di realizzare la finalità critica sottesa alla sua inchiesta, il giornalista è libero, una volta rispettato, come nella specie, il cd. decalogo di formazione giurisprudenziale, di effettuare – come crede - l'accostamento di notizie vere ritenute maggiormente utili alla sua prospettazione, anche tratteggiando un'immagine negativa dei personaggi eventualmente coinvolti, purchè il linguaggio utilizzato non sia tale da violare il limite della continenza formale.
In conclusione, gli articoli giornalistici in commento appaiono espressione di un legittimo giudizio critico circa l'intera vicenda rappresentata, riferita nel rispetto dei generali principi sopra riportati in tema di critica e giornalismo di inchiesta.
Risulta, inoltre, rispettato il parametro della proporzione tra l'importanza del fatto e la necessità della sua esposizione anche in chiave critica ed i contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata (continenza formale).
Alla luce delle considerazioni esposte deve pertanto escludersi il tenore diffamatorio degli scritti e le domande di parte attrice deve essere conseguentemente rigettate.
SULLE SPESE PROCESSUALI.
Quanto alle spese del presente giudizio, queste, in ragione dell'esito complessivo della lite – che vede, per un verso, integralmente respinte le domande attoree e, per altro verso, integralmente respinte le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti – vanno poste nella misura di ½ a carico della parte attrice in ragione del principio di maggiore soccombenza e vanno compensate per la restante parte;
tali spese si liquidano, in ragione dell'attività in concreto espletata (la fase istruttoria è consistita nel deposito delle sole memorie ex art. 183 comma 6 cpc), sulla base dei parametri minimi previsti dal dm 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra €52.001,00 e €260.000,00.
Le spese da liquidarsi in favore di e della vanno Controparte_1 CP_3 riconosciute, quantunque questi si siano costituiti con distinte comparse, in maniera unitaria, in ragione della medesima posizione processuale assunta in giudizio e della difesa svolta dal comune difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
Tiziana Di Gioia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna parte attrice al pagamento della metà delle spese di lite sostenute da e dalla che si liquidano nella misura di €3.526,00 Controparte_1 CP_3
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per ½ compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA ove dovuta;
dichiara compensata la restante parte;
3. condanna parte attrice al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dalla che si liquidano nella misura di €3.526,00 per ½ Controparte_5 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA
e IVA ove dovuta;
dichiara compensata la restante parte.
Così deciso in Bari il giorno 21 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
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