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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1754/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti signori Magistrati:
Matteo Marini Presidente
Lucia Leoncini Giudice
Elena Piccinni Giudice rel. ha emesso il seguente
DECRETO
nel giudizio di opposizione allo stato passivo della procedura di Liquidazione Giudiziale a carico di iscritto al n. 1754/2023 del Ruolo Generale, vertente Controparte_1
TRA
C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Francesca Pucci del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze, Via Villani n. 42;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Curatore rag. , nessuno;
Parte_2
OPPOSTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con istanza depositata in data 19/04/2023 la sig.ra premesso di avere svolto Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze della società nel periodo dal 01/10/2018 Controparte_1 al 31/12/2018, presentava domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale a carico della medesima società chiedendo di esservi ammessa per € 24.451,09 – e in ogni caso per € 21.915,02 oltre € 253,76 per spese di assistenza del CdL – in via privilegiata ex art. 2571
1
1754/2023 R.G. bis c.c.-.
1.2. Il Giudice delegato, con decreto del 27/06/2023, ammetteva il credito dell'opponente per il minor importo di € 3.461,01 di cui € 332,63 a titolo di TFR ed € 3.128,38 a titolo di crediti diversi, escludendo l'ammissione dell'ulteriore credito per differenze retributive ritenendo lo stesso né certo né liquido né determinato.
1.3. Avverso tale provvedimento la sig.ra ha proposto la presente opposizione, Parte_1 insistendo per l'ammissione al passivo del credito di € 20.990,08 ovvero di € 18.454,01 oltre € 253,76 per spese di assistenza del CdL, in via privilegiata ex art. 2571 bis c.c., vinte le spese di lite.
Nello specifico, l'opponente ha allegato di aver svolto attività lavorativa presso la società CP_1 dal 24/05/2018 al 31/12/2018 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la mansione di “aiuto cuoco” per il seguente orario di lavoro:
- orario di lavoro ordinario: full time pari a 40 ore settimanali per il periodo dal 24/05/2018 al
30/09/2018;
- orario di lavoro part-time a 20 ore settimanali per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018, considerando però l'assenza non retribuita per l'intero mese di dicembre 2018, così come applicata dalla società;
- ore di straordinario settimanale: dato che la lavoratrice ha svolto la prestazione dal 24/05/2018 al
30/09/2018 in media per un orario giornaliero pari a 14,5 ore per 7 giorni settimanali (dalle ore 6.00 alle ore 11.00; dalle ore 11.30 alle ore 15.00 e dalle ore 18.000 alle ore 24.00), sono state calcolate
61,50 ore di lavoro straordinario settimanale;
le stesse sono state quantificate in aggiunta nel conteggio in base alle settimane di lavoro presenti in ciascun mese, all'interno del periodo considerato.
Il conteggio delle differenze retributive tra quanto spettante alla lavoratrice e quanto risultante dalle buste è basato sulle seguenti condizioni:
1) Periodo di effettuazione della prestazione: dal 25/05/2018 al 31/12/2018;
2) Inquadramento: Livello 5^ del CCNL TURISMO- PUBBLICI ESERCIZI con mansione di “aiuto cuoco”;
3) Orario di Lavoro Full Time: 40 ore settimanali dal 24/05/2018 al 30/09/2018 e 20 ore settimanali per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018;
4) 61.5 ore di straordinario medio settimanale nel periodo dal 24/05/2018 al 30/09/2018;
5) lavoro ordinario domenicale calcolato per l'intero periodo in base al calendario presente nel LUL- busta paga.
Pertanto, la sig.ra sarebbe creditrice della società posta in liquidazione della Parte_1 somma pari a € 20.990,08-.
2
1754/2023 R.G. In ogni caso, allega l'opponente di essere comunque creditrice della società posta in liquidazione giudiziale per differenze retributive a lei spettanti per aver svolto l'orario di lavoro indicato in atti;
e in tal caso, il conteggio delle differenze retributive tra quanto spettante alla lavoratrice e quanto risultante dalle buste paga è basato sulle seguenti condizioni:
1) Periodo di effettuazione della prestazione: dal 25/05/2018 al 31/12/2018;
2) Inquadramento: Livello 7^ del CCNL TURISMO- PUBBLICI ESERCIZI;
3) Orario di Lavoro Full Time: 40 ore settimanali dal 24/05/2018 al 30/09/2018 e 20 ore settimanali per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018;
4) 61.5 ore di straordinario medio settimanale nel periodo dal 24/05/2018 al 30/09/2018;
5) lavoro ordinario domenicale calcolato per l'intero periodo in base al calendario presente nel LUL- busta paga.
Dunque, l'opponente sarebbe creditrice a tale titolo per la somma di € 18.454,01-.
Il tutto, oltre alla somma di € 253,76 pari alle spese sostenute per l'attività del CdL dott.ssa Per_1
[...]
Dunque, la sig.ra a insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Parte_1
1.4. Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza la
Procedura di Liquidazione Giudiziale a carico di non si è costituita nel Controparte_1 presente giudizio, di talché il Collegio ne dichiara la contumacia.
1.5. Celebrata l'udienza di comparizione delle parti e istruita la causa sia documentalmente sia mediante assunzione di prova orale, all'esito il Giudice istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
2. Il ricorso dell'opponente è infondato.
2.1. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, ossia di aver contratto l'obbligazione e di avere eseguito la relativa prestazione, grava sull'opponente.
2.2. Orbene, insufficiente a dimostrare la fondatezza del credito oggetto di causa la documentazione in atti, già vagliata dal Giudice delegato nella procedura concorsuale (docc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 di parte opponente), anche all'esito dell'istruttoria orale espletata la pretesa della sig.ra deve Pt_1 ritenersi rimasta sfornita di prova.
2.2.1. Il testimone sentito all'udienza del 30/01/2024 nulla ha saputo riferire sulle Testimone_1 circostanze indicate nei capitoli di prova ammessi, limitandosi genericamente a ricordare che “l'ho vista a lavoro si, ma date non ne so. Non conosco la come società, ma l'ho sentita dire. CP_1
Non sono sicuro al 100% lavorasse per questa società, ma penso di sì… L'ho vista qualche volta uscire col dolce, o con un piatto, ma le sue mansioni non le conosco… Immagino di sì, ma non posso dichiararlo. La signora era lì a lavorare ma non conosco le sue mansioni… lei era molto probabilmente in cucina, e ogni tanto si palesava in sala. L'ho vista più di una volta arrivare in sala”.
3
1754/2023 R.G. Il testimone sentito sempre all'udienza del 30/01/2024 quale amministratore della Testimone_2 società , ha confermato unicamente che l'odierna opponente ha lavorato Controparte_1 presso detta società dal 24/05/2018 al 31/12/2018, tuttavia negando lo svolgimento di attività lavorativa per l'orario indicato nel capitolo di prova 2), all'uopo precisando che “A quanto mi risulta non lavorava continuativamente io credo. L'attività si svolgeva la mattina per il periodo della colazione. L'organizzazione era questa: c'era un responsabile di osteria che si occupava sia della cucina che della sala;
in cucina c'era una lavapiatti ed era questa la mansione della sig.ra
non doveva svolgere attività diverse da quelle. Se poi il responsabile ha fatto svolgere Pt_1 attività diverse alla sig.ra io non lo so, non ero presente in loco”, così come l'orario Pt_1 indicato nel capitolo di prova 3) (“non dietro mia disposizione. Per quello che io so, non è vero”). Il testimone, inoltre, ha riferito che “nel mese di novembre 2018 l'azienda è stata messa in liquidazione
e la porta del ristorante era stata chiusa dai proprietari del locale. Quindi in quel periodo non lavorava, perché il ristorante era chiuso. Non ricordo esattamente la data, ma nel mese di novembre la porta del ristorante era stata chiusa dai proprietari del locale” e ha precisato che “le mansioni erano quelle inserite in contratto. Il sig. ha portato la sig.ra al ristornate e l'ha Tes_3 Pt_1 fatta assumere, se poi le ha fatto svolgere mansioni diverse io questo non lo so, e non glielo avrebbe dovuto far fare, non erano le sue mansioni”.
Nemmeno il testimone ha saputo confermare con precisione le Testimone_4 circostanze allegate dall'odierna opponente, riferendo in relazione al capitolo 1) che “Io posso dire che ho lavorato con loro nel 2018 per sette/otto mesi, non ricordo precisamente, poi sono tornato a
Montecatini Terme. Sulla circostanza indicata in capitolo non so riferire al 100%, è passato tanto tempo, ma mi pare di sì; sicuramente lei con me ha lavorato come aiuto cuoco”, e sul resto riferendo di non ricordare i fatti, dichiarando con riferimento al periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018 che
“Anche in questo caso non ricordo. Posso dire che qualche volta lavorava con noi alle 9:00 fino alle
15:30 e a volte anche la sera dalle 17:30/18.00 fino alle 24:00. I giorni precisi non li ricordo. Questa precisazione riguarda tutto il tempo in cui la signora ha lavorato con me. ADR: se mi si chiede quali fossero i miei giorni di lavoro non ricordo di preciso, perché l'orario e i giorni di lavoro cambiavano da settimana a settimana. Non ricordo quante ore a settimana lavorassi. Io di solito lavoravo dalla mattina alle 9:00 fino alle 15:30 e dalle 17:30/18.00 fino alle 24:00-, a volte invece lavoravo solo metà giornata a volte per il turno della mattina e a volte per il turno della sera. Non ricordo se avessi un contratto part-time o full time, perché i miei datori di lavoro hanno due società e diversi ristoranti
e ogni volta cambiavo il contratto”. Il testimone, infine, ha confermato che la sig.ra volgesse Pt_1 attività quali la preparazione di antipasti, contorni e torte, frutta, affettati, formaggio, uova sode, uova strapazzate, succhi di frutta, cornetti vuoti e ripieni e marmellate per la colazione, utilizzando i classici
4
1754/2023 R.G. strumenti professionali da cucina, e che l'opponente lavava e tagliava verdure, preparava molluschi e pesce, lavava a mano e a macchina piatti e stoviglie.
2.3. Infine, con riferimento al credito di € 253,76 manca in atti la prova del relativo pagamento.
2.4. Conseguentemente la domanda va rigettata.
3. Nulla sulle spese di lite data la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
così decide:
[...] rigetta l'opposizione.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 04 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Elena Piccinni Matteo Marini
5
1754/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti signori Magistrati:
Matteo Marini Presidente
Lucia Leoncini Giudice
Elena Piccinni Giudice rel. ha emesso il seguente
DECRETO
nel giudizio di opposizione allo stato passivo della procedura di Liquidazione Giudiziale a carico di iscritto al n. 1754/2023 del Ruolo Generale, vertente Controparte_1
TRA
C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Francesca Pucci del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze, Via Villani n. 42;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Curatore rag. , nessuno;
Parte_2
OPPOSTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con istanza depositata in data 19/04/2023 la sig.ra premesso di avere svolto Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze della società nel periodo dal 01/10/2018 Controparte_1 al 31/12/2018, presentava domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale a carico della medesima società chiedendo di esservi ammessa per € 24.451,09 – e in ogni caso per € 21.915,02 oltre € 253,76 per spese di assistenza del CdL – in via privilegiata ex art. 2571
1
1754/2023 R.G. bis c.c.-.
1.2. Il Giudice delegato, con decreto del 27/06/2023, ammetteva il credito dell'opponente per il minor importo di € 3.461,01 di cui € 332,63 a titolo di TFR ed € 3.128,38 a titolo di crediti diversi, escludendo l'ammissione dell'ulteriore credito per differenze retributive ritenendo lo stesso né certo né liquido né determinato.
1.3. Avverso tale provvedimento la sig.ra ha proposto la presente opposizione, Parte_1 insistendo per l'ammissione al passivo del credito di € 20.990,08 ovvero di € 18.454,01 oltre € 253,76 per spese di assistenza del CdL, in via privilegiata ex art. 2571 bis c.c., vinte le spese di lite.
Nello specifico, l'opponente ha allegato di aver svolto attività lavorativa presso la società CP_1 dal 24/05/2018 al 31/12/2018 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la mansione di “aiuto cuoco” per il seguente orario di lavoro:
- orario di lavoro ordinario: full time pari a 40 ore settimanali per il periodo dal 24/05/2018 al
30/09/2018;
- orario di lavoro part-time a 20 ore settimanali per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018, considerando però l'assenza non retribuita per l'intero mese di dicembre 2018, così come applicata dalla società;
- ore di straordinario settimanale: dato che la lavoratrice ha svolto la prestazione dal 24/05/2018 al
30/09/2018 in media per un orario giornaliero pari a 14,5 ore per 7 giorni settimanali (dalle ore 6.00 alle ore 11.00; dalle ore 11.30 alle ore 15.00 e dalle ore 18.000 alle ore 24.00), sono state calcolate
61,50 ore di lavoro straordinario settimanale;
le stesse sono state quantificate in aggiunta nel conteggio in base alle settimane di lavoro presenti in ciascun mese, all'interno del periodo considerato.
Il conteggio delle differenze retributive tra quanto spettante alla lavoratrice e quanto risultante dalle buste è basato sulle seguenti condizioni:
1) Periodo di effettuazione della prestazione: dal 25/05/2018 al 31/12/2018;
2) Inquadramento: Livello 5^ del CCNL TURISMO- PUBBLICI ESERCIZI con mansione di “aiuto cuoco”;
3) Orario di Lavoro Full Time: 40 ore settimanali dal 24/05/2018 al 30/09/2018 e 20 ore settimanali per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018;
4) 61.5 ore di straordinario medio settimanale nel periodo dal 24/05/2018 al 30/09/2018;
5) lavoro ordinario domenicale calcolato per l'intero periodo in base al calendario presente nel LUL- busta paga.
Pertanto, la sig.ra sarebbe creditrice della società posta in liquidazione della Parte_1 somma pari a € 20.990,08-.
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1754/2023 R.G. In ogni caso, allega l'opponente di essere comunque creditrice della società posta in liquidazione giudiziale per differenze retributive a lei spettanti per aver svolto l'orario di lavoro indicato in atti;
e in tal caso, il conteggio delle differenze retributive tra quanto spettante alla lavoratrice e quanto risultante dalle buste paga è basato sulle seguenti condizioni:
1) Periodo di effettuazione della prestazione: dal 25/05/2018 al 31/12/2018;
2) Inquadramento: Livello 7^ del CCNL TURISMO- PUBBLICI ESERCIZI;
3) Orario di Lavoro Full Time: 40 ore settimanali dal 24/05/2018 al 30/09/2018 e 20 ore settimanali per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018;
4) 61.5 ore di straordinario medio settimanale nel periodo dal 24/05/2018 al 30/09/2018;
5) lavoro ordinario domenicale calcolato per l'intero periodo in base al calendario presente nel LUL- busta paga.
Dunque, l'opponente sarebbe creditrice a tale titolo per la somma di € 18.454,01-.
Il tutto, oltre alla somma di € 253,76 pari alle spese sostenute per l'attività del CdL dott.ssa Per_1
[...]
Dunque, la sig.ra a insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Parte_1
1.4. Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza la
Procedura di Liquidazione Giudiziale a carico di non si è costituita nel Controparte_1 presente giudizio, di talché il Collegio ne dichiara la contumacia.
1.5. Celebrata l'udienza di comparizione delle parti e istruita la causa sia documentalmente sia mediante assunzione di prova orale, all'esito il Giudice istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
2. Il ricorso dell'opponente è infondato.
2.1. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, ossia di aver contratto l'obbligazione e di avere eseguito la relativa prestazione, grava sull'opponente.
2.2. Orbene, insufficiente a dimostrare la fondatezza del credito oggetto di causa la documentazione in atti, già vagliata dal Giudice delegato nella procedura concorsuale (docc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 di parte opponente), anche all'esito dell'istruttoria orale espletata la pretesa della sig.ra deve Pt_1 ritenersi rimasta sfornita di prova.
2.2.1. Il testimone sentito all'udienza del 30/01/2024 nulla ha saputo riferire sulle Testimone_1 circostanze indicate nei capitoli di prova ammessi, limitandosi genericamente a ricordare che “l'ho vista a lavoro si, ma date non ne so. Non conosco la come società, ma l'ho sentita dire. CP_1
Non sono sicuro al 100% lavorasse per questa società, ma penso di sì… L'ho vista qualche volta uscire col dolce, o con un piatto, ma le sue mansioni non le conosco… Immagino di sì, ma non posso dichiararlo. La signora era lì a lavorare ma non conosco le sue mansioni… lei era molto probabilmente in cucina, e ogni tanto si palesava in sala. L'ho vista più di una volta arrivare in sala”.
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1754/2023 R.G. Il testimone sentito sempre all'udienza del 30/01/2024 quale amministratore della Testimone_2 società , ha confermato unicamente che l'odierna opponente ha lavorato Controparte_1 presso detta società dal 24/05/2018 al 31/12/2018, tuttavia negando lo svolgimento di attività lavorativa per l'orario indicato nel capitolo di prova 2), all'uopo precisando che “A quanto mi risulta non lavorava continuativamente io credo. L'attività si svolgeva la mattina per il periodo della colazione. L'organizzazione era questa: c'era un responsabile di osteria che si occupava sia della cucina che della sala;
in cucina c'era una lavapiatti ed era questa la mansione della sig.ra
non doveva svolgere attività diverse da quelle. Se poi il responsabile ha fatto svolgere Pt_1 attività diverse alla sig.ra io non lo so, non ero presente in loco”, così come l'orario Pt_1 indicato nel capitolo di prova 3) (“non dietro mia disposizione. Per quello che io so, non è vero”). Il testimone, inoltre, ha riferito che “nel mese di novembre 2018 l'azienda è stata messa in liquidazione
e la porta del ristorante era stata chiusa dai proprietari del locale. Quindi in quel periodo non lavorava, perché il ristorante era chiuso. Non ricordo esattamente la data, ma nel mese di novembre la porta del ristorante era stata chiusa dai proprietari del locale” e ha precisato che “le mansioni erano quelle inserite in contratto. Il sig. ha portato la sig.ra al ristornate e l'ha Tes_3 Pt_1 fatta assumere, se poi le ha fatto svolgere mansioni diverse io questo non lo so, e non glielo avrebbe dovuto far fare, non erano le sue mansioni”.
Nemmeno il testimone ha saputo confermare con precisione le Testimone_4 circostanze allegate dall'odierna opponente, riferendo in relazione al capitolo 1) che “Io posso dire che ho lavorato con loro nel 2018 per sette/otto mesi, non ricordo precisamente, poi sono tornato a
Montecatini Terme. Sulla circostanza indicata in capitolo non so riferire al 100%, è passato tanto tempo, ma mi pare di sì; sicuramente lei con me ha lavorato come aiuto cuoco”, e sul resto riferendo di non ricordare i fatti, dichiarando con riferimento al periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018 che
“Anche in questo caso non ricordo. Posso dire che qualche volta lavorava con noi alle 9:00 fino alle
15:30 e a volte anche la sera dalle 17:30/18.00 fino alle 24:00. I giorni precisi non li ricordo. Questa precisazione riguarda tutto il tempo in cui la signora ha lavorato con me. ADR: se mi si chiede quali fossero i miei giorni di lavoro non ricordo di preciso, perché l'orario e i giorni di lavoro cambiavano da settimana a settimana. Non ricordo quante ore a settimana lavorassi. Io di solito lavoravo dalla mattina alle 9:00 fino alle 15:30 e dalle 17:30/18.00 fino alle 24:00-, a volte invece lavoravo solo metà giornata a volte per il turno della mattina e a volte per il turno della sera. Non ricordo se avessi un contratto part-time o full time, perché i miei datori di lavoro hanno due società e diversi ristoranti
e ogni volta cambiavo il contratto”. Il testimone, infine, ha confermato che la sig.ra volgesse Pt_1 attività quali la preparazione di antipasti, contorni e torte, frutta, affettati, formaggio, uova sode, uova strapazzate, succhi di frutta, cornetti vuoti e ripieni e marmellate per la colazione, utilizzando i classici
4
1754/2023 R.G. strumenti professionali da cucina, e che l'opponente lavava e tagliava verdure, preparava molluschi e pesce, lavava a mano e a macchina piatti e stoviglie.
2.3. Infine, con riferimento al credito di € 253,76 manca in atti la prova del relativo pagamento.
2.4. Conseguentemente la domanda va rigettata.
3. Nulla sulle spese di lite data la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
così decide:
[...] rigetta l'opposizione.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 04 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Elena Piccinni Matteo Marini
5
1754/2023 R.G.